L'annullamento della delibera di esclusione di un socio dalla compagine societaria, non precedentemente sospesa ex art. 2378 c.c., ha efficacia retroattiva limitatamente alle questioni patrimoniali e non si estende, invece, a quegli aspetti che incidono sul preminente interesse della società alla certezza e alla stabilità del proprio operato, ancorché dall'annullamento della delibera di esclusione derivi una modifica della composizione della maggioranza.
Il patto parasociale che impegna i soci a votare in assemblea contro l'eventuale proposta di intraprendere l'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori è contrario agli art. 2392 e 2393 cod. civ., che sono norme imperative inderogabili, con conseguente nullità del patto, in quanto avente oggetto illecito (la prestazione inerente alla non votazione dell'azione di responsabilità) o comunque motivi comuni illeciti (perché la clausola mira a far prevalere l'interesse di singoli soci che si sono accordati a detrimento dell'interesse generale della società al promovimento della detta azione).
L'inserimento di un patto parasociale nullo all'interno di un contratto preliminare di compravendita di partecipazioni societarie non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto; spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dal patto nullo, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto, a motivo del generale favore dell'ordinamento per la conservazione degli atti di autonomia negoziale (art. 1419 c.c.).
Nella causa instaurata dal socio con l’azione di reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione ex art. 2492, terzo comma, c.c., la società in liquidazione del cui bilancio si discute è legittimata passiva e può essere rappresentata in giudizio dal liquidatore (la cui partecipazione è necessaria anche in proprio ai sensi dell'art. 2492, terzo comma, c.c.), salva l’esistenza - da accertarsi in concreto - di un conflitto d’interessi tale da rendere le posizioni di società e liquidatore tra loro incompatibili.
La tutela contro delibere assembleari viziate trova esclusiva attuazione nelle forme tipiche di impugnazione per ragioni di nullità o annullamento, e non può dunque essere fatta valere al di fuori di quelle forme.
Non sussiste alcun obbligo per le s.r.l. di procedere alla vidimazione dei libri sociali.
La società e, per essa, gli amministratori sono tenuti al pagamento dei debiti tributari alle relative scadenze. La violazione di tale obbligo espone gli amministratori a responsabilità per mala gestio per i danni conseguenti all’inadempimento, purché l’inadempimento sia colpevole, ciò che si verifica laddove la società disponga di risorse finanziarie sufficienti per far fronte al pagamento e l’amministratore non vi provveda senza giustificato motivo. Il danno cagionato non può essere individuato nell’ammontare del tributo non pagato, atteso che la società sarebbe stata comunque tenuta a sostenere l’esborso, ma nell’entità delle sanzioni derivate, nonché degli interessi maturati dopo la scadenza, poiché tali esborsi sarebbero stati evitabili qualora gli amministratori, utilizzando l’ordinaria diligenza, avessero provveduto ad adempiere tempestivamente ai loro obblighi.
Le somme dovute dall’amministratore responsabile per mala gestio costituiscono un debito di valore e, pertanto, vanno partitamente rivalutate secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalle singole date degli illeciti, e maggiorate di interessi in misura pari al tasso legale, secondo equo apprezzamento ex art. 2056 c.c.; tali interessi si applicano sulle somme rivalutate di anno in anno dalle date suindicate sino a quella di deposito della sentenza.
La cessione del credito opera esclusivamente una successione nel lato attivo dell’obbligazione e si perfeziona senza necessità del consenso del debitore ceduto. Il debitore ceduto, dato il carattere astratto del negozio di cessione, è indifferente ai vizi del rapporto causale sottostante e il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio. La ratio dell’art. 1264 c.c. - secondo cui la cessione ha efficacia nei confronti del debitore ceduto quando questi l’abbia accettato o quando gli sia stata notificata - è solo quella di riconoscere efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati dal debitore al cedente dopo il perfezionamento della cessione e prima di aver avuto conoscenza della stessa.
La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l’esame d’ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
La cancellazione della società dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio, non determina l’estinzione della pretesa azionata, ancorché illiquida, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.
L’art. 2423 c.c. stabilisce il principio fondamentale (valido per tutte le società di capitali) in forza del quale la redazione del progetto di bilancio è atto tipico dell’organo amministrativo. Da tale regola discende che, quando l’organo sia collegiale, detto progetto debba essere discusso e approvato da tale organo, nelle forme e con le maggioranze previste dalla legge e/o dallo statuto. Da ciò deriva che la mancata riferibilità del progetto di bilancio all’organo amministrativo integra una violazione nell’iter procedimentale di approvazione del bilancio di esercizio, che l'amministratore - il cui diritto a discutere e votare l’approvazione della bozza di bilancio di esercizio è stato ingiustificatamente pretermesso - è certamente portatore della legittimazione e dell’interesse a far valere.
L’art. 2476, comma 3, c.c. accorda al singolo socio la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità e, in tale ambito, prevede che il socio possa “altresì” chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori. Pertanto, deve ritenersi inammissibile la richiesta di revoca dell’amministratore ex art. 2476, comma 3, c.c. che sia proposta ante causam.
Tale interpretazione appare preferibile anche alla luce del tenore della relazione ministeriale illustrativa della riforma del diritto societario sostanziale di cui al d.l.vo 6/2003, secondo cui, par. 11 “...da questa soluzione consegue coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità”.
Per integrare il conflitto di interessi che imponga al soggetto di astenersi nelle delibere dirette a disciplinare i rapporti intra-gruppo non è sufficiente la presenza del componente dell’organo amministrativo della controllante nell’organo amministrativo della controllata, ma occorre che venga dimostrata in concreto la sussistenza di un conflitto di interessi (nel senso che la delibera sia finalizzata a tutelare gli interessi dell’una a discapito di quelli dell’altra), dallo svolgimento del rapporto.
La delibera avente ad oggetto l'accoglimento della proposta di non procedere al recupero di un credito liquido ed esigibile ha contenuto positivo e, pertanto, deve ritenersi sussistente l’interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenerne l’annullamento ex art. 2475 ter c.c.
Presupposto indefettibile della denuncia ex art. 2409 c.c. è rappresentato dal requisito dell'attualità dei comportamenti di mala gestio idonei a costituire, se non disattivati, fonte di danno per la società. Lo natura dello strumento impedisce il suo utilizzo per censurare fatti remoti e/o comunque radicalmente privi di potenzialità lesiva.
In tema di società a responsabilità limitata, la misura cautelare della revoca del liquidatore (applicabile per analogia a quella dell’amministratore ex art. 2476, comma 3, c.c.) non può essere richiesta con ricorso ante causam, ma presuppone necessariamente la pendenza o la contestuale instaurazione del giudizio di merito avente ad oggetto l'azione sociale di responsabilità. Tale provvedimento ha infatti natura meramente conservativa e una funzione strumentale alla reintegrazione del patrimonio sociale, risultando privo di attitudine anticipatoria autonoma rispetto alla sentenza di condanna al risarcimento del danno.
L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra un'ipotesi di interposizione reale di persona, per effetto della quale il fiduciario acquista la piena titolarità formale delle quote nei confronti della società e dei terzi. Conseguentemente, l’eventuale violazione degli obblighi derivanti dal patto fiduciario (quale il voto in assemblea senza preventiva autorizzazione del fiduciante) rileva esclusivamente come inadempimento contrattuale nell’ambito del rapporto interno tra le parti, ma non inficia la validità delle delibere sociali assunte dal fiduciario, né legittima di per sé la revoca giudiziale per gravi irregolarità gestorie.
Ai fini dell'accoglimento di una domanda cautelare d'urgenza, il pregiudizio lamentato deve essere imminente e attuale.
Ai sensi dell’art. 2476, comma 2, cod. civ. ‘‘i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione’’. Secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza consolidata il diritto di cui all’articolo 2476, co. 2, c.c., ha natura di diritto potestativo, è esercitabile senza che sia necessario provarne l’utilità, è limitato soltanto dal rispetto dei principi di buona fede e correttezza ed è tutelabile in via d’urgenza. L’esercizio da parte del socio ricorrente di attività in concorrenza con quella svolta dalla società non elide il suo diritto alla consultazione, potendo tuttalpiù incidere sulla portata e l’estensione soggettiva di tale diritto, anche attraverso il mascheramento dei dati sensibili o l’esclusione di estrazione delle copie.
Deve ritenersi ammissibile l’applicazione dell’art. 614 bis cod. proc. civ. anche nell’ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, applicabile anche nel caso di ordini di fare adottati ex art. 700 cod. proc. civ. e, come tali, suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito.
Ai fini dell’accoglimento del sequestro conservativo volto alla tutela della fruttuosità di un’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. esperita dal fallimento di una società nei confronti dell’ex amministratore di questa, il fumus boni iuris è ravvisabile ove risultino gravi indizi di mala gestio consistenti nella consapevole prosecuzione dell’attività d’impresa per un periodo prolungato in presenza dell’integrale perdita del capitale sociale non tempestivamente rilevata, con conseguente aggravamento del dissesto, nonché laddove siano riscontrate ulteriori violazioni dei doveri gestori, mediante operazioni manifestamente irragionevoli (i.e. stipulazione prima della declaratoria di fallimento di un contratto di affitto d’azienda con una società in concordato preventivo), irregolarità e omissioni contabili (i.e. documentazione lacunosa, non aggiornata e non attendibile, mancato deposito dei bilanci per non rendere pubblica la perdita), condotte distrattive e illeciti fiscali.
Il periculum in mora può essere desunto, sotto il profilo soggettivo, dalla gravità e reiterazione delle condotte addebitate, idonee a denotare un patente disinteresse per i doveri imposti dalla legge ovvero un’assenza di consapevolezza circa il disvalore di comportamenti gravemente contrari a tali doveri, come può emerge dall’inerzia protrattasi per anni a fronte di una situazione di irreversibile dissesto; sotto il profilo oggettivo, esso è ravvisabile nella sproporzione tra il credito azionato e l’esiguità del patrimonio, ulteriormente avvalorata da condotte dispositive idonee a compromettere la garanzia patrimoniale del credito (i.e. alienazione dell’unico bene immobile in prossimità della proposizione del ricorso cautelare).
Qualora dal complessivo contenuto del ricorso per sequestro conservativo emerga che la domanda è proposta congiuntamente sia nell’interesse della società sia dei creditori sociali, l’eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla sola azione dei creditori risulta priva di rilevanza; quanto all’azione sociale, il termine di prescrizione resta sospeso, ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica.
L’intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote di partecipazione societaria integra un’ipotesi di interposizione reale di persona, in cui l’intestatario fiduciario (a differenza che nel caso d'interposizione fittizia o simulata) acquista la titolarità effettiva dei beni, restando, tuttavia, obbligato, in forza del pactum fiduciae — rapporto interno di natura obbligatoria — a conformare il proprio comportamento agli accordi intercorsi con il fiduciante e a ritrasferire il bene al verificarsi dell’evento convenuto o alla cessazione del rapporto fiduciario.
Nell’ambito dell’intestazione fiduciaria, è escluso qualsiasi intento liberale, essendo la titolarità del fiduciario meramente provvisoria e strumentale al ri-trasferimento; ne consegue che l’effetto traslativo dell’atto non contrasta con la natura fiduciaria dell’operazione e che la provenienza della provvista dal fiduciante assume rilievo quale giustificazione dell’obbligo di retroversione, senza attribuire al fiduciario alcun diritto alla ripetizione del corrispettivo.
Il negozio fiduciario è ammissibile ai sensi dell’art. 1322 c.c. in quanto espressione dell’autonomia contrattuale delle parti nella conclusione di contratti atipici, nei limiti della meritevolezza degli interessi perseguiti e si configura come un’operazione di collegamento negoziale tra un negozio ad effetti reali e uno ad effetti obbligatori, diretta alla realizzazione di un programma fiduciario unitario nel quale si sostanzia la causa del contratto; l’operazione fiduciaria, infatti, pur articolandosi formalmente in una pluralità di negozi, presenta carattere causale unitario, dovendosi individuare la causa del contratto nella realizzazione del programma fiduciario che può consistere nel trasferimento della titolarità formale delle partecipazioni al fiduciario e nell’assunzione, da parte di quest’ultimo, dell’obbligo di ritrasferirle al fiduciante a semplice richiesta.