In tema di preliminare di cessione di quote sociali subordinato alla condizione sospensiva della rinuncia alla prelazione statutaria, la clausola deve essere interpretata nel senso che l’efficacia del contratto dipende dal mancato esercizio effettivo della prelazione, e non dalla sola manifestazione espressa di rinuncia del socio prelazionario. Ne consegue che, ove lo statuto preveda che il trasferimento si perfezioni con la dichiarazione di esercizio della prelazione, la successiva stipulazione dell’atto formale di cessione non integra, di per sé, rinuncia tacita, neppure se conclusa a condizioni non del tutto coincidenti con quelle indicate nella denuntiatio, quando tali differenze rispondano all’esigenza di completare la disciplina negoziale o di adeguarla a sopravvenienze.
Le questioni relative alla simulazione dell’esercizio della prelazione o del successivo contratto con il socio prelazionario, se non proposte come autonome domande, possono essere esaminate solo incidenter tantum, senza efficacia di giudicato. La prova della simulazione o della rinuncia tacita richiede presunzioni gravi, precise e concordanti, non essendo sufficienti elementi equivoci o compatibili con diverse ricostruzioni dei fatti. In difetto di prova del verificarsi della condizione, non può essere dichiarata la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, né riconosciuta responsabilità risarcitoria.
L'art. 2467 c.c. stabilisce che il diritto al rimborso dei finanziamenti soci erogati in condizioni anomale è postergato ope legis al soddisfacimento dei creditori, al fine di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento. Tale ratio è compatibile anche con tipi societari diversi dalla S.r.l., come desumibile dall'art. 2497-quinquies c.c., che ne estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento.
Ai fini dell'applicazione della norma dettata dall'art. 2467 c.c., occorre verificare in concreto la ricorrenza della eadem ratio che ne giustifichi l'applicazione analogica. Tale identità di situazione si ravvisa allorché la società presenti dimensioni modeste, ovvero quando l'organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una S.r.l. ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c. (in particolare, informazioni idonee a far apprezzare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2467, comma 2, c.c., ossia un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, ovvero una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole il ricorso al conferimento).
Il liquidatore di società di capitali, che abbia sottoscritto e consegnato al curatore fallimentare una situazione patrimoniale attestante una consistenza di cassa, è responsabile nei confronti della procedura per l'intero importo ivi indicato, atteso il valore di prova legale della confessione, invalidabile solo mediante allegazione e dimostrazione di un errore di fatto o di violenza e non già mediante la mera prova della non veridicità del dato contabile.
Parimenti illegittimo è il pagamento effettuato dal liquidatore in proprio favore a titolo di compenso, in assenza di una delibera assembleare attributiva dello stesso e di idonea prova di spese anticipate per conto della società; tale condotta, unitamente alla dispersione delle disponibilità di cassa, integra un atto depauperativo del patrimonio sociale costitutivo di responsabilità risarcitoria.
Decade dal diritto all'indennizzo assicurativo l'assicurato che, ricevuta dal creditore una comunicazione contenente un'espressa richiesta di risarcimento, ometta di darne notizia alla compagnia assicuratrice nel termine contrattualmente previsto, a nulla rilevando la qualificazione restitutoria attribuita alla pretesa dal debitore medesimo.
La conclamata insanabilità del dissidio tra due soci, che detengono ciascuno la metà delle quote sociali, origina la assoluta e irreversibile impossibilità di funzionamento dell'assemblea, in considerazione della misura paritaria delle rispettive partecipazioni; né può ricorrere l'ipotesi di sospensione del procedimento di volontaria giurisdizione all'esito del giudizio contenzioso, investito dell'accertamento di merito circa la validità della delibera che consentirebbe di escludere un socio dal quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea.
Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. Pertanto, non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società
L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di società di capitali ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c., ha natura extracontrattuale e non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché la norma esige che il singolo socio sia stato danneggiato “direttamente” dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società, potendo al più il socio farlo valere in sostituzione di quest’ultima (ex art. 81 c.p.c.).
A fronte dell’inadempimento contrattuale di una società di capitali, l’eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente non deriva da tale loro qualità (dunque, dall’aver agito in nome e per conto della società) e dal mero inadempimento della società alle proprie obbligazioni, ma richiede da parte degli amministratori il compimento di una condotta illecita in sé idonea a produrre nella sfera del terzo il danno diretto, secondo i presupposti degli artt. 2395 e 2476, settimo comma, c.c. che non a caso integrano fattispecie di responsabilità extracontrattuale (nel caso di specie, è stato escluso il concorso tra tale responsabilità contrattuale della società mandataria e quella, extracontrattuale, dei suoi amministratori - ex art. 2476, comma 7, c.c. o ex art. 2043 c.c. - in quanto il comportamento ascritto agli amministratori non rivestiva la natura di autonomo atto illecito ex art. 2043 c.c., ponendosi all’interno della stessa esecuzione dell’incarico affidato e in lesione degli interessi dei mandanti coincidenti con l’aspettativa al corretto adempimento del contratto).
Il rapporto tra i proprietari delle unità immobiliari di un complesso turistico-alberghiero e la società incaricata della gestione unitaria del complesso integra un mandato con rappresentanza, cui si applicano gli artt. 1710 e 1711 c.c., nonché, in via residuale, le norme sul mandato richiamate dall’art. 1129 c.c.
Nel procedimento ex art. 2400, co. 2, c.c. l’approvazione del tribunale è atto di volontaria giurisdizione costituente la fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale, sicché fino ad essa la revoca assembleare è inefficace e il sindaco resta in carica. Tuttavia, se nelle more intervengono le dimissioni del sindaco, si ottiene comunque l’effetto della cessazione dalla carica e il procedimento va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, restando l’eventuale accertamento delle responsabilità demandato a giudizio diverso da quello di volontaria giurisdizione.
In materia di s.r.l., l'art. 2475, ultimo comma, c.c. riserva espressamente la redazione del progetto di bilancio al consiglio di amministrazione. Dunque, in caso di amministrazione pluripersonale, quel compito gestorio viene attribuito al consiglio di amministrazione nella sua collegialità e non è derogabile.
Ove il progetto di bilancio sia stato redatto e approvato solo dal presidente del consiglio di amministrazione, deve concludersi che il progetto di bilanciosia inesistente, in quanto soltanto apparentemente proveniente dal consiglio di amministrazione, ma in realtà non riferibile all’organo gestorio. Conseguentemente, la delibera assembleare, che abbia approvato quel bilancio, deve essere ritenuta nulla per mancanza dell’oggetto.
Nella s.r.l., la disciplina dell'autonomia statutaria sulla legittimazione a convocare l'assemblea è pienamente conforme ai principi della riforma del 2003, che ha differenziato fortemente la s.r.l. dalla s.p.a. valorizzando i profili personalistici, purché non si concretizzi in una disciplina idonea a paralizzare i diritti del socio di maggioranza in caso di inerzia ostruzionistica dell'organo amministrativo. La clausola statutaria che riserva al socio il potere di convocazione solo in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo è pertanto valida; di conseguenza, la convocazione dell'assemblea da parte del socio è illegittima qualora il consiglio di amministrazione, lungi dall'essere inattivo o ostruzionistico, si sia limitato a differire di sole due settimane la propria seduta per consentire ai consiglieri interessati dalla revoca di essere previamente informati delle contestazioni loro rivolte: tale comportamento non integra una colpevole inerzia dell'organo amministrativo.
La deliberazione assembleare di una società si configura come il momento conclusivo di un iter procedimentale che prende inizio dalla convocazione degli aventi diritto ed è destinato a concludersi con l'espressione della volontà assembleare; il vizio che eventualmente inficia la convocazione rappresenta pertanto una causa di annullamento. La carenza di legittimazione dell'autore della convocazione, pur non essendo di gravità tale da giustificare la nullità della delibera assembleare (quale dovrebbe configurarsi nell'ipotesi di omessa convocazione di un socio), integra un vizio idoneo a giustificare la sanzione meno radicale dell'annullabilità.
La totale estraneità rispetto alla gestione amministrativa della s.r.l., dichiarata dall'amministratore di diritto, non rappresenta un'esimente bensì un'aggravante della sua responsabilità, essendo l'amministratore obbligato per legge alla regolare tenuta della contabilità sociale, alla redazione dei bilanci secondo i principi di chiarezza, rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica sociale, agli adempimenti fiscali e tributari e, in generale, a una gestione improntata a criteri di diligenza e legalità.
I pagamenti effettuati dalla società nel periodo successivo al verificarsi di una causa di scioglimento, interamente non giustificati da registrazioni contabili, vanno qualificati come atti distrattivi in virtù di presunzione derivante dalla mancanza di una corretta tenuta delle registrazioni contabili, che rende impossibile la ricostruzione del movimento degli affari della società. L'amministratore convenuto è onerato, in relazione all'azione sociale di responsabilità, della dimostrazione del proprio esatto adempimento: in assenza di qualsiasi elemento giustificativo offerto, sia in sede di audizione dinanzi al curatore sia nel giudizio, la presunzione di distrazione non è superata.
In presenza dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della mancanza delle scritture contabili, ricorrono i presupposti per la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentari ai sensi dell'art. 2486, terzo comma, seconda parte, c.c. La fondatezza della domanda relativa a specifiche condotte distrattive, dimostrate attraverso gli estratti conto bancari prodotti in atti, esime tuttavia il giudice da ulteriori accertamenti sul criterio della differenza tra attivo e passivo.
Il conflitto insanabile tra soci, dimostrato dalle antitetiche posizioni assunte circa la continuità o meno della società, è aggravato dalla struttura della compagine sociale che vede l'assenza di una maggioranza in grado di deliberare. Se a questo si aggiunge che anche il consiglio di amministrazione, composto nel caso specifico da due soci, deve deliberare all’unanimità, è evidente che la società non ha concrete possibilità di funzionamento nei suoi organi fondamentali. Risulta, pertanto, integrata la causa di scioglimento “per l’impossibilità di funzionamento” prevista dal n. 3) dell’art. 2484, primo comma, c.c.
L'aumento del capitale sociale si realizza in forza di un contratto avente natura consensuale derivante dalle convergenti manifestazioni di volontà della società e dei sottoscrittori. La sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale si configura quale adesione da parte del socio (o del terzo, ove previsto) per la quota di propria spettanza alla decisione di aumentare il capitale sociale, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla decisione medesima. Tale adesione costituisce accettazione della proposta irrevocabile (la decisione societaria), secondo lo schema dell’opzione di cui all’art. 1331 c.c. In assenza di formalità particolari prescritte dall’ordinamento in merito alle modalità della sottoscrizione, ai fini della sussistenza del negozio è sufficiente che ricorra una manifestazione di volontà inequivoca di sottoscrivere le partecipazioni.
È ammissibile che la sottoscrizione dell'aumento da parte del socio preceda la decisione societaria di aumentare il capitale sociale, assumendo in tal caso la prima il valore di proposta (rispetto alla quale, correlativamente, la delibera assembleare si atteggia in termini di accettazione idonea a perfezionare la fattispecie).
Il socio non è legittimato a far valere le censure finalizzate all’accertamento dell’inefficacia o illegittimità della sottoscrizione dell’aumento di capitale e della relativa esecuzione da parte di altro sottoscrittore, dal momento che egli è terzo estraneo rispetto al rapporto negoziale concluso tra la società e il singolo sottoscrittore.
Non sussiste alterità soggettiva tra il socio-persona fisica e il medesimo socio-imprenditore individuale, pertanto non può essere ritenuta invalida la sottoscrizione di un aumento di capitale effettuata con dichiarazione contenente il riferimento alla sua qualifica imprenditoriale.
Il versamento proveniente da un terzo non rende invalida la sottoscrizione dell’aumento di capitale, dal momento che il versamento attiene alla fase logicamente successiva dell’esecuzione della sottoscrizione ed è ammissibile anche il pagamento effettuato da un terzo.