In caso di conflitto di interessi fra socio e società, qualora il socio confliggente sia stato delegato da altro socio ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti in concreto che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse – non personale ma quale componente della collettività – e l’abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato.
Il conflitto di interessi tra delegante e delegato è disciplinato dalle regole sulla rappresentanza, che consentono solo al primo di dolersene (e non anche a terzi: cfr. artt. 1394 e 1395 c.c.). Tale conflitto va quindi tenuto distinto da quello regolato dall’art. 2373 c.c., a norma del quale la delibera è annullabile su richiesta del socio assente/dissenziente/astenuto, quando è stata adottata con il voto determinante «di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società».