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Azionabilità della clausola compromissoria in tema di arbitrato contemplata nello statuto
Allorquando un socio, escluso dalla compagine sociale, chieda (in sede giudiziale) l’esatta quantificazione del valore di liquidazione della propria quota,...

Allorquando un socio, escluso dalla compagine sociale, chieda (in sede giudiziale) l’esatta quantificazione del valore di liquidazione della propria quota, è azionabile la clausola statutaria che devolva alla competenza di un collegio arbitrale, inter alia, le controversie che insorgano tra i soci e la società, attinenti all’attività sociale e all’ esecuzione delle norme contenute nello statuto stesso. Difatti, l’azione volta ad ottenere la liquidazione della quota sociale, benché introdotta successivamente alla perdita dello status socii, ha ad oggetto l’accertamento di un diritto disponibile che trova la propria origine causale nel rapporto sociale. In altre parole, anche la controversia in materia di recesso dei soci riguarda un momento di esecuzione del contratto sociale e, pertanto, rimane oggetto dell’eventuale clausola compromissoria contenuta nello statuto.

Ciò posto, l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, imponendo tuttavia a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza dell’anzidetta clausola, di dichiarare nullo il decreto opposto e rimettere la controversia agli arbitri. L’incompetenza del tribunale ordinario a conoscere la causa di merito va dichiarata con sentenza come previsto dall’art. 819 ter c.p.c..

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Azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. In caso di omesso adempimento degli oneri fiscali da parte dell’amministratore
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. cumula i presupposti e gli scopi dell’azione sociale di...

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. cumula i presupposti e gli scopi dell’azione sociale di responsabilità ex artt. 2392-2393 c.c. e dell’azione spettante ai creditori sociali ex art. 2934 c.c.

È onere probatorio incombente sulla curatela (attrice ex art. 146 l. fall) quello di dimostrare: (i) il mancato o negligente adempimento agli obblighi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali; (ii) l’esistenza di un danno causalmente imputabile al comportamento negligente dell’organo gestorio. La contumacia dell’amministratore convenuto è qualificabile come rinuncia alla prova della sussistenza di fatti impeditivi ed ostativi all’assolvimento del proprio onere probatorio.

Ai fini dell’imputabilità all’amministratore dei danni patiti dalla fallita, tra gli obblighi di diligente gestione e di conservazione del patrimonio sociale è compreso quello di gestire le risorse finanziarie in modo da provvedere agli obblighi fiscali, evitando così l’aggravio delle relative sanzioni e interessi di mora. Nel caso di omesso pagamento di oneri fiscali e contributivi da parte dell’amministratore della fallita, il danno è pari all'aggravamento del passivo provocato - da detta omissione - a causa dei maturati oneri per interessi e sanzioni, giacché non è sulla debenza o meno dell’imposta che incide il comportamento dell’amministratore stesso.

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I presupposti per la sussistenza della “evocazione” della denominazione protetta
Con riguardo al concetto di “evocazione”, la Corte di Giustizia lo ritiene sussistente nel caso in cui il termine utilizzato...

Con riguardo al concetto di "evocazione", la Corte di Giustizia lo ritiene sussistente nel caso in cui il termine utilizzato incorpori una parte della denominazione protetta di modo che il consumatore sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione protetta nonché in presenza di analogie fonetiche, visive e concettuali tra le denominazioni in un contesto in cui i prodotti siano simili nel loro aspetto esterno (decisione del 4 marzo 1999, causa C-87/97).

L'evocazione viene avvalorata, altresì, ogni qualvolta sussista una similarità visiva [nella grafica delle etichette contestate e quelle del prodotto registrato] in presenza di prodotti di apparenza analoga [entrambi riposti in buste di rete].

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Principi in tema di azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare e di finanziamento soci
L’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L. fall., compendia in sé sia...

L'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L. fall., compendia in sé sia l'azione prevista dall'art. 2394 c.c. che quella ex art. 2393 c.c., e la stessa è certamente ammissibile anche nel caso di s.r.l.: la riforma societaria di cui al D.Lgs. 6/2003 non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore, ex art. 146 l. fall., della S.r.l. che sia fallita, in quanto per tale disposizione tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori della società.

La decorrenza del termine prescrizionale di 5 anni dell'azione di responsabilità è per pacifica giurisprudenza - salvo prova contraria gravante sul convenuto - ancorata alla data di dichiarazione del fallimento, ovvero inizia a decorrere dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale diviene oggettivamente conoscibile dai creditori, vale a dire dalla data di deposito del bilancio che segnali la situazione di squilibrio patrimoniale.

Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore ai sensi dell'art. 2393 c.c. - sia che derivi da responsabilità per illecito contrattuale, sia che si ricolleghi a responsabilità extracontrattuale, sia che si configuri come effetto di responsabilità "ex lege", e tanto se si tratti di danno emergente come di lucro cessante - riveste natura di debito di valore e non di debito di valuta, il quale è, pertanto, sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare dello stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo.

Viene rimesso all'interpretazione della volontà negoziale delle parti lo stabilire se il versamento effettuato dal socio tragga origine da un rapporto di mutuo o se invece esso sia stato effettuato a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa, al fine di stabilire se sussista un diritto alla restituzione: della prova del diritto alla restituzione è onerato il socio che ha operato il versamento, e la prova va tratta non tanto dalla denominazione attribuita al versamento nelle scritture contabili della società, quanto piuttosto dalla concreta conformazione che le parti hanno dato al rapporto.

Il principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, ai sensi dell'art. 2467 c.c., è applicabile, come reso evidente dal secondo comma della disposizione, non a ogni forma di finanziamento da parte dei soci, ma, esclusivamente, alla figura dei cosiddetti prestiti anomali o "sostitutivi del capitale" al fine di porre rimedio alle ipotesi di sottocapitalizzazione cosiddetta nominale.

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Nullità del verbale precompilato e abuso di potere del socio di maggioranza
Qualora il verbale di assemblea dia atto dell’intervento dell’attore, delle manifestazioni di voto, delle delibere adottate, dell’avvenuta lettura da parte...

Qualora il verbale di assemblea dia atto dell’intervento dell’attore, delle manifestazioni di voto, delle delibere adottate, dell’avvenuta lettura da parte del Notaio rogante dei presenti e la loro espressa approvazione, questo deve essere considerato conforme alle previsioni ex. art. 2375 c.c. anche qualora il verbale stesso sia stato precompilato (come avviene per prassi comune).

Il fenomeno dell’abuso del potere della maggioranza ricorre quando una delibera assembleare risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata alla lesione degli interessi dei soci di minoranza: si fa cioè riferimento ai casi in cui il principio di maggioranza, utilizzato in tutte le delibere assembleari societarie, viene impiegato a danno degli interessi della minoranza assembleare, senza tuttavia violare formalmente alcuna disposizione di legge, o di atto costitutivo. In assenza di una disciplina normativa che sanzioni ed inquadri l’abuso di maggioranza, la giurisprudenza ha dapprima ritenuto che si configuri l’abuso ogniqualvolta la delibera sia volta all’esclusiva lesione degli interessi della minoranza, per poi concentrarsi sulla verifica del rispetto del principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto sociale. In questo modo, la maggioranza, ad esempio,  avrebbe l’obbligo di considerare anche le determinazioni dei soci di minoranza perché finalizzate ad un interesse comune, quello sociale appunto (si veda ad es. Tribunale di Roma, 31 marzo 2017, n. 6452).

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Esclusione del socio di società di persone e di srl
Nelle s.r.l. l’esclusione del socio trova fondamento negli artt. 2466 c.c. e 2473 bis c.c.: in particolare, mentre nell’art. 2466...

Nelle s.r.l. l'esclusione del socio trova fondamento negli artt. 2466 c.c. e 2473 bis c.c.: in particolare, mentre nell’art. 2466 c.c. viene tipizzata l’ipotesi di esclusione ex lege del socio per mancata esecuzione dei conferimenti, operante nel caso di impossibilità di dar luogo alla vendita della quota del socio moroso, l’art. 2473 c.c. individua invece un’ipotesi di esclusione convenzionale, che come tale richiede una preventiva e specifica previsione nello statuto. La riforma del diritto societario del 2003 che ha riformulato l’art. 2473 bis c.c., quindi, ha inteso introdurre un elemento personalistico nella disciplina delle società a responsabilità limitata, avente invece un preminente connotato patrimoniale, rimettendo all’autonomia privata la possibilità di inserire nello statuto specifiche cause di esclusione del socio per giusta causa.

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Statuizione di incompetenza territoriale, difetto di giurisdizione e clausola arbitrale
La decisione in merito all’eccezione di difetto di giurisdizione è riservata al giudice competente, di talché il giudice che abbia...

La decisione in merito all’eccezione di difetto di giurisdizione è riservata al giudice competente, di talché il giudice che abbia valutato la propria incompetenza, omette ogni pronuncia al riguardo, limitandosi a declinare la propria competenza ed a rimettere ogni ulteriore valutazione, compresa, quindi, quella sulla giurisdizione, al giudice competente.

La clausola che rimette ad un Collegio arbitrale internazionale la cognizione delle controversie su diritti indisponibili ha come effetto la dichiarazione di improcedibilità delle domande attoree promosse avanti al giudice ordinario.

 

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Responsabilità degli amministratori per violazione di legge e onere della prova
Grava sull’attore che agisce in giudizio per responsabilità di amministratori di società di capitali, l’onere di dimostrare la violazione dell’obbligo...

Grava sull'attore che agisce in giudizio per responsabilità di amministratori di società di capitali, l'onere di dimostrare la violazione dell’obbligo di adempiere con la necessaria diligenza gli obblighi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo a tutela della compagine sociale. Altresì grava sull'attore l'onere di allegare l’esistenza di un danno causalmente  imputabile al comportamento negligente posto in essere dagli amministratori. Più precisamente grava sulla società attrice l’onere di provare, giusta l’art.2697 cc, la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale legati alla assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore, sia l’esistenza di precipue voci di danno eziologicamente riconducibili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri. La mera violazione di legge non costituisce in sè e per sè una fonte di danno per la società, ma lo diventa solo allorquando da essa è scaturito un concreto pregiudizio economicamente rilevante e quantificabile.

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Il socio che abbia esercitato il diritto di recesso non è legittimato ad impugnare le delibere sociali
Il recesso del socio è atto unilaterale recettizio giuridicamente efficace dal momento in cui, con qualsiasi mezzo, la società prende...

Il recesso del socio è atto unilaterale recettizio giuridicamente efficace dal momento in cui, con qualsiasi mezzo, la società prende atto della volontà del socio, con la conseguenza che da tale momento il socio perde il relativo status e la legittimazione ad esercitare i diritti sociali, permanendo in capo ad esso soltanto il diritto di ottenere il rimborso della quota. Ne consegue che, nel caso in cui il socio abbia esercitato il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2473, comma 2, c.c. – a mente del quale nelle società a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni – avendo perso la qualità di socio, per fatti al medesimo ascrivibili, difetta in capo allo stesso la legittimazione in ordine alla possibilità di impugnare le delibere sociali.

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Ammissibilità della querela di falso di delibera consiliare
L’art. 221 c.p.c. consente la proposizione della querela di falso in qualunque stato e grado di giudizio finché la verità...

L'art. 221 c.p.c. consente la proposizione della querela di falso in qualunque stato e grado di giudizio finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. Nel caso di specie si pone un limite invalicabile al prodromico giudizio di ammissibilità di querela di falso, costituito da una sentenza parziale passata in giudicato, con la quale è stata implicitamente riconosciuta la veridicità delle delibere oggetto del giudizio.

 

 

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Scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea
Il procedimento volto all’accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento ha natura di volontaria giurisdizione e non contenziosa. Pertanto,...

Il procedimento volto all'accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento ha natura di volontaria giurisdizione e non contenziosa. Pertanto, da luogo alla pronuncia di scioglimento e di nomina dei liquidatori anche quando la causa di scioglimento sia dovuta al comportamento del ricorrente medesimo. (altro…)

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