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Opposizione a decreto di liquidazione dei compensi dell’ausiliare: limiti, criteri di determinazione e discrezionalità del giudice
È inammissibile l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi dell’ausiliare giudiziale qualora la parte contesti non già il quantum...

È inammissibile l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi dell’ausiliare giudiziale qualora la parte contesti non già il quantum della liquidazione, bensì il criterio di imputazione delle spese, fondato sui principi di soccombenza e causalità. Tale statuizione trova titolo nel provvedimento decisorio che definisce il giudizio e non nel decreto di liquidazione, e può essere censurata esclusivamente mediante i mezzi di impugnazione propri di detto provvedimento.

In tema di liquidazione dei compensi dell’ausiliare nominato nell’ambito di procedimento ex art. 2409 c.c., la determinazione del compenso, effettuata in applicazione dei parametri normativi e tenuto conto della complessità, importanza e ampiezza dell’attività svolta, costituisce espressione di valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata.

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Responsabilità solidale di soci e amministratori ex art. 2476, co. 7, c.c.: l’approvazione del bilancio in perdita quale autorizzazione alla gestione non conservativa
In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità ex art. 2476 c.7 c.c. presuppone che i soci abbiano intenzionalmente...

In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità ex art. 2476 c.7 c.c. presuppone che i soci abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti gestori dannosi e in tal senso sarebbero solidamente responsabili, di detti atti, con gli amministratori. Tale fattispecie si configura qualora i soci, pur edotti della perdita integrale del capitale sociale risultante dai bilanci d’esercizio, abbiano reiteratamente approvato i bilanci omettendo di adottare i provvedimenti di ricapitalizzazione o di messa in liquidazione imposti dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.; tale condotta integra un'autorizzazione implicita, ma inequivocabile alla prosecuzione dell'attività d'impresa in violazione degli obblighi di gestione conservativa, rendendo - così -  i soci responsabili pro quota per l'aggravamento del dissesto patrimoniale della società.

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Azione di responsabilità dei creditori sociali: dies a quo del termine di prescrizione
Nell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali ex art. 2394 c.c. il termine di prescrizione decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità,...

Nell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali ex art. 2394 c.c. il termine di prescrizione decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori stessi, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. Sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento (ora apertura della liquidazione giudiziale), sicché sull’amministratore che sollevi la relativa eccezione incombe l’onere di fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

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Azione del curatore e responsabilità degli amministratori: cumulo delle azioni, prova del danno e doveri di vigilanza
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula in sé tanto l’azione sociale di...

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula in sé tanto l’azione sociale di responsabilità quanto quella dei creditori sociali ed è finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale, risultando esperibile anche nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata.

La mancata specificazione, nell’atto introduttivo, del titolo dell’azione di responsabilità proposta dal curatore non ne determina la nullità per indeterminatezza, dovendosi presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto ad escludere una delle due azioni di responsabilità, l’intento di esercitare congiuntamente sia l’azione sociale sia quella dei creditori.

Le annotazioni contabili attestanti prelievi di somme dal patrimonio sociale, ove prive di giustificazione e non specificamente contestate dall’amministratore convenuto, assumono natura confessoria e sono idonee a dimostrare tanto l’esistenza del danno quanto la sua imputabilità alla gestione dell’amministratore.

Nel regime di co-amministrazione, ciascun amministratore è gravato da un autonomo dovere di vigilanza e di tutela dell’integrità del patrimonio sociale, sicché risponde dei prelievi ingiustificati di somme dal patrimonio della società anche quando non sia accertata la riconducibilità materiale delle operazioni alla sua diretta iniziativa, qualora non risulti che egli abbia impedito o contestato tali condotte.

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Società di persone: revoca dell’amministratore ed esclusione del socio di s.n.c.
Nelle società di persone, la revoca dell’amministratore nominato nell’atto costitutivo, che richiede la sussistenza di una giusta causa ai sensi...

Nelle società di persone, la revoca dell’amministratore nominato nell’atto costitutivo, che richiede la sussistenza di una giusta causa ai sensi dell’art. 2259 cod. civ., e l’esclusione del socio per gravi inadempienze ex art. 2286 cod. civ. costituiscono valutazioni autonome, sebbene possano fondarsi, in concreto, sui medesimi fatti.

Nelle società di persone, la delibera di revoca dell’amministratore nominato nell’atto costitutivo e quella di esclusione del socio possono essere adottate senza la convocazione né il consenso del socio amministratore interessato, in applicazione del principio del divieto di voto in conflitto di interessi di cui all’art. 2373 cod. civ., richiamato in via analogica, e della regola prevista dall’art. 2287 cod. civ., secondo cui il socio da escludere non deve essere computato ai fini della maggioranza.

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Mancata impugnazione della delibera di esclusione del socio e legittimazione ad agire ex art. 2409 c.c.
L’annullabilità di una delibera di aumento del capitale sociale, laddove non ne sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione ai sensi...

L'annullabilità di una delibera di aumento del capitale sociale, laddove non ne sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 2378, terzo comma, cod. civ., non incide - ancorché ne possa derivare una modifica della composizione della maggioranza allorquando non sia stata seguita dall'integrale esercizio del diritto di opzione da parte dei vecchi soci - sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza, poiché l'omessa adozione del provvedimento di sospensione rende legittimi gli atti esecutivi della prima deliberazione, resistendo, peraltro, tale legittimità anche al sopravvenire del suo annullamento, la cui efficacia, sebbene in linea di principio retroattiva, è pur sempre regolata dalla legge ed operante nei soli limiti da essa sanciti, tanto rivelandosi affatto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali.

La perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale lascia permanere la legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 o 2482 c.c., di agire a titolo risarcitorio nei confronti della società per conseguire il ristoro del danno patito a causa dell'illegittima deliberazione in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost. ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante intende assumere essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti. Pertanto, a contrariis, fino all annullamento o alla declaratoria di nullità della predetta delibera di esclusione al socio non residuano ulteriori e diversi poteri, che presuppongono la sua qualità di socio, come quello di agire ex art. 2409 c.c.

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Ispezione giudiziale ex art. 2409 cod. civ. e rilevanza degli interventi correttivi medio tempore adottati
L’ispezione giudiziale disposta ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. è funzionale alla verifica dell’effettiva sussistenza delle irregolarità denunciate e può...

L’ispezione giudiziale disposta ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. è funzionale alla verifica dell’effettiva sussistenza delle irregolarità denunciate e può condurre al rigetto della domanda qualora consenta di escludere la permanenza di violazioni gestorie attuali e gravi, alla luce delle risultanze documentali e degli interventi correttivi adottati, medio tempore, dall’organo amministrativo.

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Consulenza tecnica contabile e consenso delle parti per l’esame di documenti tardivamente prodotti
Nella consulenza tecnica di natura contabile, l’attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie può avvenire, ai sensi dell’art. 198, comma...

Nella consulenza tecnica di natura contabile, l’attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie può avvenire, ai sensi dell’art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all’esame da parte del consulente dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio.

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Consultazione dei documenti sociali nella s.r.l. e spese di giudizio
In difetto di un’ostensione spontanea della documentazione sociale da parte dell’amministratore della società, il socio è tenuto a ottenere un...

In difetto di un'ostensione spontanea della documentazione sociale da parte dell’amministratore della società, il socio è tenuto a ottenere un provvedimento giudiziale che gli consenta l'ispezione della stessa, non potendo arbitrariamente e indebitamente consultare i documenti della società.

È ammissibile il reclamo avverso l’ordinanza che dichiara la cessazione della materia del contendere e che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente nel caso in cui questo sia volto a censurare non la mera liquidazione delle spese, bensì la valutazione di soccombenza formulata all’esito del giudizio sulla fondatezza della domanda proposta. Sussiste l’interesse della società a proporre il reclamo avverso l'ordinanza di cessazione della materia del contendere qualora sia stata pronunciata nei suoi confronti la condanna alle spese.

Nel caso di azione proposta ai sensi dell’art. 2476, c. 2, c.c., qualora venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite sulla base di una valutazione complessiva degli elementi emersi nel giudizio. Tra questi rilevano, in particolare, la mancata contestazione del diritto del socio a consultare la documentazione sociale, la tempestiva adozione di misure volte a consentire tale consultazione e l’elevato livello di conflittualità tra le parti.

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Compravendita di partecipazioni a un istituto bancario ed esercizio del diritto di recesso
Nelle società di capitali è previsto, dagli artt. 2437 e 2473 c.c., il diritto del socio di recedere ad nutum...

Nelle società di capitali è previsto, dagli artt. 2437 e 2473 c.c., il diritto del socio di recedere ad nutum in caso di durata a tempo indeterminato della stessa società. Tuttavia, nelle società di capitali, la previsione di un tempo di durata tale da eccedere l’aspettativa di vita dei soci non può essere equiparata alla durata indeterminata e non costituisce presupposto legale di recesso ad nutum. Un’opzione ermeneutica volta a riconoscere il diritto del socio di recedere ad nutum in caso di durata della società eccedente l'aspettativa di vita dei soci sarebbe basata su criteri di incerta definizione ed applicazione concreta, che renderebbero eccessivamente aleatorie le prospettive di soddisfazione dei terzi creditori.

Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo le previsioni di Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca.

Nella definizione della disciplina del rimborso delle azioni dei soci recedenti, alla Banca d’Italia non spetta alcuna valutazione politico-discrezionale sugli interessi in gioco, il cui bilanciamento – in particolare quello fra l’interesse dei soci che intendono recedere e quello della stabilità del sistema bancario ‒ è già definitivamente operato dalla legge.

Deve essere escluso un diritto incondizionato e permanente del socio di rivendita delle azioni alla banca stessa, non previsto dalla legge, ed un correlativo obbligo di acquisto da parte della banca, meramente facoltizzata in tal senso, in ragione anche delle preminenti esigenze di salvaguardia della solidità patrimoniale dell'istituto e dell’intero sistema finanziario.

L’inadempimento della banca, o in generale dell'intermediario finanziario, degli obblighi informativi sugli stessi gravanti è fonte di responsabilità contrattuale, non trattandosi di vizio genetico, relativo alla stipulazione del contratto, bensì di vizio funzionale, che riguarda il contratto già concluso e le prestazioni che dovevano essere rese.

Si considera valido atto interruttivo del termine di prescrizione decennale il ricorso azionato da parte attrice all’Arbitro per le Controversie Finanziarie avente ad oggetto il non corretto adempimento da parte dell’intermediario degli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento.

Nel contesto della trattazione di strumenti finanziari illiquidi — tra cui rientrano anche le azioni non quotate di banche popolari — occorre considerare che tali prodotti si caratterizzano per la difficoltà, per l’investitore, di disinvestire o liquidare l’investimento. Proprio per questa limitata possibilità di smobilizzo, è necessario che la banca o l’intermediario adotti specifiche cautele nel proporre e autorizzare tali operazioni, a maggior ragione nei casi in cui l’intermediario coincida con l’emittente degli strumenti stessi.

Gli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari, quali specificazioni dei più generali doveri contrattuali di diligenza e buona fede, devono essere assolti anche qualora il cliente-investitore, non qualificabile come soggetto professionale, abbia in precedenza compiuto operazioni finanziarie rischiose. L’obiettivo cui mirano tali obblighi è, infatti, quello di garantire una piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo, così da consentire all’investitore — soggetto aduso o meno ad operazioni finanziarie rischiose — di effettuare una scelta realmente consapevole.

La circostanza, allegata dalla banca intermediaria, di aver effettuato la profilatura MiFID, nonché di aver inserito negli ordini di acquisto le diciture “FMR” o “titolo illiquido”, non è di per sé idonea a dimostrare l’effettivo adempimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti, essendo invece necessario che l’investitore sia stato adeguatamente informato, in maniera chiara e a lui comprensibile, già in sede di contrattazione, circa le caratteristiche dello specifico titolo venduto e le conseguenze di tale illiquidità.

Il dovere di informazione quale obbligo di condotta imposto ex lege all’intermediario rappresenta lo strumento esplicito diretto a garantire, tramite la protezione immediata dell’investitore su base individuale, il risultato riflesso dell'efficienza del mercato, diversamente compromessa in presenza di un'inalterata sussistenza dell’asimmetria informativa che, per forza di cose, connota i rapporti tra intermediario e cliente retail.

In ipotesi di iniziativa giudiziaria volta alla risoluzione del contratto di investimento, ad essere aggredito è il contratto base e non l’ordine, che costituisce solo un momento esecutivo e non un accordo. In ogni caso, vertendosi in ipotesi di contratto di durata, opera il disposto di cui all’art 1458 c.c. e viene, quindi, travolto il contratto limitatamente ai soli ordini negoziati in difformità agli obblighi di condotta, senza che la risoluzione si estenda agli eventuali altri ordini ed acquisti posti in essere in forza del contratto base.

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Rilevanza della debolezza del marchio nel giudizio di contraffazione e imitazione servile di prodotti che lo riproducono tridimensionalmente
La qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della...

La qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, purché non si traducano in varianti meramente formali.

Le medesime argomentazioni che sorreggono l’insussistenza della contraffazione del marchio debole impediscono di attribuire ai segni utilizzati [riprodotti tridimensionalmente quali prodotti] la caratteristica dell’imitazione servile per confondibilità ai cui fini l’imitazione rilevante non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, cioè idonee, proprio in virtù delle loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.

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Impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società e rapporto con l’arbitrato
La controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità,...

La controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione non è compromettibile in arbitri. Le norme dirette a garantire tali principi, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione con la conseguente sanatoria della nullità, non solo sono imperative, ma, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili; questo, essendo le stesse dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.

Ai fini della verifica della compromettibilità in arbitri dell’impugnazione di una deliberazione assembleare, non assume rilievo né l’oggetto della delibera, né la circostanza che essa incida su interessi individuali dei singoli soci ovvero su interessi di carattere più generale, riferibili alla società o alla collettività dei soci. Ciò che rileva, piuttosto, è la natura dell’interesse coinvolto: affinché esso possa qualificarsi come “indisponibile”, è necessario che la sua tutela sia assicurata da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. Emblematico è il caso delle disposizioni poste a presidio dei principi di chiarezza, verità e precisione del bilancio d’esercizio, la cui inosservanza comporta l’illiceità della deliberazione di approvazione e la sua conseguente nullità. Ne consegue che, per escludere la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni assembleari, è necessario allegare l’illiceità della delibera per violazione di norme inderogabili, attinenti a interessi indisponibili.

Il conflitto di interessi disciplinato dall’art. 2373 c.c. assume rilievo quale vizio idoneo a determinare l’annullabilità della deliberazione assembleare soltanto ove la decisione sia stata assunta al fine di perseguire interessi extrasociali, con conseguente pregiudizio per la società. Inoltre, ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 2, c.c., rileva esclusivamente il conflitto tra l’interesse della società e quello del socio il cui voto sia stato determinante ai fini dell’adozione della deliberazione. Non assume invece rilevanza la situazione di conflitto tra i vari soci, i quali possono essere portatori di posizioni divergenti e restano liberi di esercitare il proprio diritto di voto anche in funzione del proprio interesse personale.

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