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Azione di responsabilità nei confronti dell’organo gestorio e onere della prova
L’azione di cui all’art. 146 l.f., che cumula in sé l’azione sociale di responsabilità prevista dall’art. 2393 c.c. e l’azione...

L’azione di cui all’art. 146 l.f., che cumula in sé l’azione sociale di responsabilità prevista dall’art. 2393 c.c. e l’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c., ha natura contrattuale, con la conseguenza che parte attrice, sulla base dei principi contenuti negli artt. 1218 e 2697 c.c., ha solo l’onere di provare il titolo (la qualità di amministratore e di liquidatore) del convenuto e può limitarsi ad allegare l’inadempimento (condotte specifiche tenute in violazione dei propri doveri di conservazione del patrimonio sociale) e il nesso causale (conseguente causazione di danno alla società e ai creditori sociali), mentre incombe sulla parte convenuta provare il corretto adempimento della propria obbligazione.
Quando l’attore abbia allegato inadempimenti dell’amministratore astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato indicando le ragioni che gli hanno impedito del tutto l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dello stesso amministratore e sia, tuttavia, impossibile una ricostruzione analitica per l’incompletezza dei dati contabili - per omessa consegna della documentazione rilevante, ma anche a fronte della notevole discordanza rilevata tra il passivo contabilizzato e quello accertato in sede di verifica fallimentare già di per sé indicativa di una tenuta delle scritture contabili irregolare, tale da inficiarne la veridicità - o la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, il danno risarcibile da imputare all’organo gestorio convenuto può essere equitativamente quantificato nella differenza dei netti patrimoniali, ovverosia in un importo pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data del fallimento e quello che la società aveva nel momento in cui avrebbe dovuto presentare istanza di auto-fallimento (come ora previsto espressamente all’art. 2486, comma 3, c.c.). Inoltre, qualora risulti che la società non avrebbe potuto essere proficuamente liquidata per l’assenza di assets liquidabili e la situazione di insolvenza - stante il carattere esorbitante dei debiti rispetto al patrimonio sociale -, il danno non può essere liquidato previa sottrazione dei costi di liquidazione, ma semplicemente considerando la perdita incrementale, senza epurarla dai suddetti costi.

Con riferimento all’esecuzione di pagamenti preferenziali in favore di creditori chirografari, a fini risarcitori, vanno considerati solo i pagamenti per i quali vi è prova che la società abbia estinto i debiti con mezzi propri e non il totale dei saldi contabili di bilancio dei “Debiti v. Banche”. Tali importi non sono contabilmente ricompresi nella differenza dei netti e, quindi, devono essere imputati separatamente all’amministratore quale ulteriore responsabilità risarcitoria, così come per il caso di omissione del versamento di tributi e contributi, con maturazione di interessi e sanzioni. L’amministratore è responsabile della differenza tra quanto corrisposto al creditore prima della procedura concorsuale e quanto quest’ultimo avrebbe ricavato nell’ambito della stessa procedura. Qualora i crediti privilegiati ammessi al passivo superino gli esborsi relativi a pagamenti preferenziali, questi ultimi costituiscono fonte di danno se il fallimento non ha attivo sufficiente per soddisfarli. In tale contesto trova applicazione il principio per cui il pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporta per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale, cagionata dall’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori (nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale) e, pertanto, il pagamento preferenziale non è neutro e irrilevante dal punto di vista patrimoniale, ma, anzi, lo stesso arreca un danno al patrimonio sociale direttamente proporzionale alla falcidia che il credito pagato in violazione della par condicio creditorum avrebbe subito in seno alla procedura concorsuale.

In assenza di scritture contabili che consentano la ricostruzione dei movimenti intervenuti nel conto come esposto nel bilancio e, quindi, l’individuazione degli effettivi soggetti destinatari di tali somme, sebbene debba riconoscersi la responsabilità dell’amministratore per aver consentito prelevamenti illegittimi dei soci, tale danno non è oggetto di autonoma condanna dell’amministratore trattandosi di danno contabilmente ricompreso nella differenza dei netti.

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Azione di responsabilità ai sensi dell’art. 84, c. 5, t.u.b. e cessazione della materia del contendere
Possono giustificare l’esercizio di un’azione di responsabilità nei confronti dell’organo gestorio di un istituto bancario: il mancato adeguamento alle specifiche...

Possono giustificare l’esercizio di un’azione di responsabilità nei confronti dell’organo gestorio di un istituto bancario: il mancato adeguamento alle specifiche istruzioni e sollecitazioni impartite dalla Banca d’Italia; l'omessa adozione di idonee contromisure per arginare i danni e le perdite sviluppatisi; la trascurata attivazione di iniziative per il recupero dei crediti; nonché una gestione degli affidamenti imprudente e negligente, caratterizzata da sistematiche violazioni di norme, anche regolamentari e statutarie, che disciplinano l’operato degli amministratori.

Il collegio sindacale, oltre a condividere con il consiglio di amministrazione il dovere di monitorare costantemente l’andamento dei crediti, è chiamato a contribuire ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione, senza limitarsi ai soli profili formali, vigilando sul rispetto della normativa che disciplina l’attività bancaria. A tal fine, verifica il regolare funzionamento complessivo di ciascuna principale area organizzativa e la correttezza delle procedure contabili, valutando altresì l’efficienza e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, all’operatività dell’internal audit e al sistema informativo-contabile.

Nel caso in cui la parte originaria non abbia mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte abbia accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, il consenso per l’estromissione previsto dall’art. 111, c. 3, c.p.c. deve ritenersi tacitamente prestato.

In presenza di accordi transattivi che prevedano la reciproca rinuncia a ogni pretesa e la totale compensazione delle spese legali, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti secondo quanto espressamente stabilito nei medesimi accordi.

La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per effetto di fatti o atti sopravvenuti riconosciuti dalle parti, viene meno il contrasto tra le stesse e, conseguentemente, l’interesse a una pronuncia sul merito; essa può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

In caso di cessazione della materia del contendere, la regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, salvo che le parti abbiano espressamente pattuito o richiesto la compensazione delle spese.

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Sulla tutela del marchio debole rispetto a varianti di carattere meramente formale
La qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della...

La qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.

La qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente.

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Responsabilità dell’amministratore di fatto e abusivo esercizio attività di direzione e coordinamento
L’amministratore di una società che, succedendo ad una precedente gestione caratterizzata da gravi irregolarità, non adotti le misure atte ad...

L’amministratore di una società che, succedendo ad una precedente gestione caratterizzata da gravi irregolarità, non adotti le misure atte ad assicurare il ripristino della corretta amministrazione, resta responsabile per la propria omissione

Costituisce elemento sintomatico della presenza di un amministratore di fatto l’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti o in qualunque settore gestionale dell’attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo o contrattuale. Questi concorre con l’amministratore di diritto a cagionare un danno alla società, attraverso il compimento o l’omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere promossa l’azione di responsabilità cui l’odierno sequestro conservativo risulta strumentale.

L’attribuzione al socio lavoratore – nel caso di specie anche amministratore di fatto della società – di compensi spropositati costituisce atto gestorio illecito in quanto irragionevole ed ingiustificabile, dovendosi ritenere che un tale scelta gestoria sia manifestazione concreta della soggezione dell’Amministratore al primo. Del danno conseguente è chiamato a risponderne in solido l’amministratore di diritto nonché il terzo socio lavoratore che riceve la somma: il primo in quanto organo gestorio che ha consentito l’erogazione della retribuzione non dovuta e il secondo in quanto soggetto che, anche prescindendo dalla sua potenziale qualifica di amministratore di fatto, ha percepito la somma illegittima ed è dunque tenuto alla restituzione. Invero, si configura in tal caso il concorso del terzo nell’illecito dell’amministratore e sussistono i presupposti della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. a prescindere dalla qualifica di amministratore di fatto. In proposito, la ricezione del pagamento è un atto che ha cagionato un danno alla società eziologicamente collegato alla erogazione ed il socio lavoratore non poteva non ritenersi quantomeno in una situazione soggettiva di colpa, se non di dolo.

In merito alla liquidazione del danno, non può riconoscersi alcun danno liquidabile equitativamente qualora la parte ricorrente non abbia offerto alcun elemento di riferimento per la relativa quantificazione, dovendosi ricordare che l’art. 1226 c.c. è finalizzato a superare difficoltà di quantificazione di un danno, ma non può comportare l’eliminazione dell’onere della prova gravante sulla parte che agisce, ai sensi dell’art. 2967 c.c.

In merito all’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, può riscontarsi un’abusiva attività di direzione e coordinamento, fonte di responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 2497 c.c., nel caso in cui un soggetto realizzi una diversione dell’oggetto sociale proprio di una società al fine di avvantaggiare un gruppo societario, eventualmente a base familiare, anche occulto.

In linea generale, la configurabilità di una holding di fatto poggia sull’utilizzo strumentale di una società a vantaggio di un’altra attuato attraverso un’attività di direzione e coordinamento della seconda, abusivamente esercitato da parte di una holding occulta, all’interno di una configurazione verticale o piramidale. In altri termini, nella holding si ravvisano gli estremi di un’attività di fatto di direzione e coordinamento, giuridicamente rilevante, che si esplica come influenza dominante sulle scelte e determinazioni gestorie degli amministratori della società eterodiretta, che ne sono i naturali destinatari. È possibile dunque riscontrare una conformazione verticale dei rapporti interni tra i soggetti facenti parte del gruppo, la cui attività è soggetta all’influenza dominante della capogruppo. Indici della ritenuta esistenza della holding di fatto sono dati dalla commistione tra cariche sociali e rapporti familiari, circostanza idonea ad agevolare, in linea generale, la distrazione o strumentalizzazione dei beni, anche immateriali, rientranti nel patrimonio della società.

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Atti dispositivi dell’azienda e bancarotta fraudolenta
L’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare nei confronti degli amministratori, ai sensi dell’art. 155 CCII (in precedenza art. 146...

L'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 155 CCII (in precedenza art. 146 l. fall.) ha carattere unitario, in quanto in essa confluiscono sia l'azione sociale di responsabilità, di cui agli artt. 2392-2393 c.c., sia l'azione di responsabilità dei creditori sociali, prevista dall'art. 2394 c.c., senza che sia necessario individuare il tipo di azione che si vuole promuovere. La mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni.

I fatti costitutivi dell’azione di cui all’art. 255 CCII nei confronti degli amministratori sono rappresentati dalla condotta illegittima, dal danno e dal nesso di causalità che lega la prima al secondo. Incombe sull’attore l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni contestate ed il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto grava l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.

In merito alla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta (art. 322 CCII), il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali. In tal senso, pertanto, anche il contratto di affitto di azienda può connotarsi in modo da integrare una bancarotta per distrazione e ciò tanto nel caso in cui l'affitto venga stipulato con canoni incongrui o simulati, quanto in quello cui la stipula avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento

Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale qualsiasi forma di cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società e più specificamente l'affitto d'azienda al quale non consegua l'incasso dei canoni pattuiti da parte della società fallita, senza che sia addotta alcuna giustificazione in proposito.

E' amministratore di fatto di una società di capitali colui il quale, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza, completa e sistematica, che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, potendo concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società, attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere promossa l'azione di responsabilità. Il ruolo di amministratore di fatto postula l'esercizio in modo continuativo e significativo, cioè non episodico o occasionale, dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare -, che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione

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Azione di responsabilità dei creditori sociali esercitata dal curatore: termine di prescrizione e dies a quo
L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal...

L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l.fall., derivante, in primis, dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa.

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I requisiti della sospensione cautelare delle delibere assembleari ex art. 2378 cc
La sospensiva prevista dall’art. 2378, commi 3 e 4, c.c. configura una misura cautelare che consente la possibile adozione di...

La sospensiva prevista dall’art. 2378, commi 3 e 4, c.c. configura una misura cautelare che consente la possibile adozione di un provvedimento di natura sostanzialmente cautelare, nel corso del processo di merito relativo al diritto oggetto dell’invocata cautela. In deroga al principio generale, per il quale il periculum in mora va valutato con riferimento alla posizione soggettiva di colui che chiede la cautela, l’art. 2378, comma 4, c.c., prevede, ai fini della delibazione sull’istanza di sospensione, che il giudice provveda valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione.

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Responsabilità solidale di amministratore di diritto e di fatto per dispersione dell’attivo e gravi omissioni gestorie
In tema di responsabilità degli amministratori di società fallite, l’azione esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. ha natura unitaria...

In tema di responsabilità degli amministratori di società fallite, l’azione esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. ha natura unitaria e cumula i presupposti delle azioni ex artt. 2392–2393 e 2394 c.c.; la chiamata in causa del terzo quale responsabile esclusivo o concorrente comporta l’automatica estensione nei suoi confronti della domanda risarcitoria, senza necessità di espressa formulazione. La prescrizione è regolata dal termine lungo ex art. 2947, co. 3, c.c. quando i fatti integrano anche ipotesi di bancarotta fraudolenta. La qualifica di amministratore di fatto ricorre quando un soggetto, pur privo di investitura formale, esercita in modo continuativo, significativo e autonomo poteri gestori tipici, desumibili da ingerenze sistematiche nei rapporti interni ed esterni. L’amministratore di diritto risponde solidalmente con quello di fatto, non potendo invocare la natura meramente formale della carica. Costituiscono gravi atti di mala gestio – fonte di responsabilità risarcitoria – la mancata consegna di liquidità e beni strumentali risultanti dal bilancio, l’omessa riscossione o gestione dei crediti, l’omesso pagamento dei tributi con conseguenti sanzioni, nonché la mancata percezione dei canoni di affitto d’azienda, specie quando l’operazione risulti pregiudizievole e posta in essere con società partecipata dagli stessi gestori.

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Società a partecipazione pubblica e obblighi del socio
In materia di società per azioni a partecipazione pubblica, il socio non può sollevare l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art....

In materia di società per azioni a partecipazione pubblica, il socio non può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. per sottrarsi all'obbligo di versare le quote dovute per le spese generali di amministrazione, anche qualora lamenti l'inadempimento della società ai propri doveri statutari. Nei rapporti associativi, infatti, non trova applicazione il sinallagma contrattuale tipico dei rapporti a prestazioni corrispettive, essendo tali rapporti caratterizzati da una comunione di scopo che esclude l'utilizzabilità dei rimedi generali previsti per l'inadempimento contrattuale.

Ai fini della compensazione, il credito vantato dal socio per la perequazione dei costi di gestione del servizio non può essere opposta in compensazione al debito verso la società, qualora lo statuto sociale preveda che l'onere della perequazione gravi direttamente sugli altri enti soci e non sulla società stessa. La compensazione legale opera, infatti, solo tra debiti e crediti reciproci, certi, liquidi ed esigibili, esistenti tra i medesimi soggetti.

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Presupposti dello scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 2, c.c. e onere della prova
In tema di scioglimento di una società di capitali, la causa prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 2, c.c., consistente...

In tema di scioglimento di una società di capitali, la causa prevista dall'art. 2484, comma 1, n. 2, c.c., consistente nella sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, deve essere provata in modo puntuale ed inequivocabile da chi la invoca.

A tal fine, non sono sufficienti mere allegazioni, ma è necessario fornire una prova documentale precisa che attesti il carattere definitivo e irreversibile di tale impossibilità. In particolare, le relazioni del collegio sindacale, pur esprimendo preoccupazione per l’esaurimento dell’attività principale della società, non costituiscono prova decisiva dello scioglimento qualora, lette nel loro complesso, esortino la compagine sociale a “ripensare” e “riconsiderare” il core business e a tracciare il futuro della società. Tale invito, infatti, non attesta il verificarsi di un’impossibilità oggettiva, ma rimette alla volontà dei soci la scelta strategica sul futuro dell’impresa, escludendo così la sussistenza di una causa di scioglimento accertabile in sede giudiziale ai sensi dell'art. 2485 c.c.

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Impugnazione delibera assembleare di S.r.l.
In tema di impugnazione delle delibere assembleari di società a responsabilità limitata, è ammissibile l’impugnazione della delibera a contenuto negativo,...

In tema di impugnazione delle delibere assembleari di società a responsabilità limitata, è ammissibile l’impugnazione della delibera a contenuto negativo, poiché il diniego di tutela determinerebbe un vuoto di protezione dell’interesse sociale. Il voto contrario del socio non è annullabile per conflitto di interessi né per abuso di potere quando risulti sorretto da ragioni non manifestamente infondate e coerenti con l’interesse sociale, quali la contestazione della mancata iscrizione in bilancio di un credito vantato verso la società o dell’erronea appostazione di imposte anticipate. Non integra abuso del diritto il voto negativo che non sia espressione di intenti emulativi o di finalità dannose per la società, ma costituisca esercizio ragionevole della discrezionalità del socio.

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Comunione ereditaria di quota di s.r.l. e rappresentante comune
In caso di successione mortis causa avente ad oggetto una quota di s.r.l., in difetto di divisione ereditaria, la partecipazione...

In caso di successione mortis causa avente ad oggetto una quota di s.r.l., in difetto di divisione ereditaria, la partecipazione entra a far parte della comunione ereditaria e i diritti sociali devono essere esercitati mediante rappresentante comune ai sensi dell’art. 2468, comma 5, c.c., non essendo i singoli coeredi legittimati ad esercitarli uti singuli.

La nomina del rappresentante comune, deliberata dai comunisti e iscritta nel Registro delle Imprese, attribuisce allo stesso la titolarità esclusiva dell’esercizio dei diritti amministrativi inerenti alla quota, secondo le regole del mandato collettivo.

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