Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro l’amministratore di s.r.l. per l’omesso pagamento delle imposte, il danno risarcibile non coincide con l’importo dell’imposta non versata ma soltanto con le sanzioni e gli interessi irrogati a seguito dell’accertamento, perché la condotta dell’amministratore non incide sulla debenza dell’imposta, dovuta in relazione ad altri presupposti, ma solo sugli aggravi derivanti dall’omesso pagamento.
Qualora l’amministratore non abbia tenuto le scritture contabili né consegnato al curatore i beni, la cassa e le informazioni sulla sorte dell’attivo, e non offra alcuna giustificazione, gli è imputabile come danno il valore delle immobilizzazioni, delle rimanenze, delle disponibilità liquide e dei crediti esigibili risultanti dall’ultimo bilancio depositato e non rinvenuti o non riscossi all’apertura del fallimento, trattandosi di specifici inadempimenti allegati dal curatore e causalmente collegati a perdite patrimoniali individuate.
La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio, costituisce nel rito contenzioso civile una fattispecie di estinzione del processo di elaborazione giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione idonea ad eliminare la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, ossia l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertarsi avuto riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 168/2003, la controversia relativa a una società con sede nel distretto di una corte d’appello presso il cui capoluogo non sia istituita una sezione specializzata in materia di impresa [nella specie, il distretto di Messina] spetta alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione, e non alla diversa sezione specializzata istituita presso altro tribunale della stessa regione.
Per sollevare ritualmente l’eccezione di incompetenza per territorio della sezione specializzata in materia di impresa è sufficiente indicare il giudice competente secondo la regola dell’art. 4 d.lgs. n. 168/2003, senza che la parte sia tenuta a escludere fori facoltativi, e l’eccezione anticipata nella prima comparsa di risposta [benché con l’improprio riferimento al tribunale «registro imprese»] e poi riproposta dopo il differimento dell’udienza disposto ai sensi dell’art. 164 c.p.c. non è tardiva, perché la volontà della convenuta di porre la questione di competenza è stata manifestata sin dal primo atto difensivo.
Il liquidatore di s.r.l. che assuma l’incarico quando il capitale sociale sia già interamente perduto e la società versi in dissesto è tenuto a chiederne tempestivamente il fallimento e, in difetto, risponde ai sensi dell’art. 2489 c.c. dell’aggravamento del dissesto, nei limiti delle sanzioni, degli interessi e degli aggi sui debiti erariali non pagati maturati durante la sua carica, che non sarebbero maturati con l’immediata apertura della procedura. Non risponde invece degli accessori maturati prima della nomina, salvo che l’attore alleghi specificamente quali azioni di recupero contro i precedenti amministratori e liquidatori avrebbe potuto utilmente esperire.
La vendita di merce a un prezzo inferiore a quello di mercato rientra nella discrezionalità gestoria del liquidatore, coperta dalla business judgment rule, e può trovare giustificazione nella finalità liquidatoria, che non comporta l’assunzione di nuovo rischio d’impresa, sicché spetta all’attore provarne l’irragionevolezza [capi di abbigliamento soggetti a deprezzamento per il mutare della moda].
Il curatore che agisca contro il liquidatore per la mancata riscossione di crediti sociali deve provare il danno dimostrando l’oggettiva irrecuperabilità del credito, e a tal fine non basta il fallimento del debitore quando la curatela non si sia insinuata al relativo passivo.
L’amministratore che, pur disponendo la società di adeguata liquidità e chiudendo i bilanci in utile, ometta sistematicamente il pagamento dei tributi risponde verso la curatela delle sanzioni, degli interessi e degli oneri di riscossione maturati sui debiti non pagati, e non dell’imposta, quale danno direttamente riconducibile all’inadempimento di un obbligo specifico; la relativa domanda non richiede il ricorso ai criteri equitativi del deficit fallimentare o della differenza dei netti patrimoniali.
L’amministratore in carica alla dichiarazione di fallimento che non consegni al curatore le disponibilità liquide, i beni e i crediti risultanti dall’ultimo bilancio depositato, e non dimostri la loro destinazione a fini sociali, risponde della dispersione dell’intero attivo. Quanto ai crediti, risponde delle somme incassate e non rinvenute oppure, se non incassati, del mancato recupero e dell’aver impedito alla curatela di recuperarli.
L’amministratore di s.r.l. decaduto per effetto della clausola simul stabunt simul cadent resta in carica, in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 2386, comma 4, c.c., fino alla nomina del nuovo organo amministrativo e conserva, non nell’interesse proprio ma nell’interesse alla legalità della società, la legittimazione a impugnare la decisione dei soci di nomina del nuovo consiglio, anche quando non sia socio.
La clausola simul stabunt simul cadent è lecita, perché mira a preservare gli equilibri originari dell’organo amministrativo, e diviene illegittima soltanto se utilizzata in modo strumentale per estromettere un amministratore sgradito eludendo la disciplina della revoca senza giusta causa. L’onere di provare l’esclusiva finalizzazione della clausola a tale scopo grava sull’amministratore decaduto o sul socio che impugna e non è assolto dalla mera dimostrazione dell’assenza di una giusta causa di revoca [dimissioni degli amministratori espressione del socio di maggioranza subito dopo l’introduzione della clausola e loro successiva rinomina].
Nel procedimento di sospensione della decisione di nomina dell’organo amministrativo, il periculum in mora non può essere ravvisato in re ipsa nella permanenza in carica degli amministratori in ipotesi illegittimamente nominati né in un’astratta esigenza di legalità, e il ricorrente deve allegare e provare un pericolo concreto per la società nonché la prevalenza del proprio pregiudizio su quello che la società subirebbe dalla sospensione, ai sensi degli artt. 2479 ter e 2378, comma 4, c.c.
Nel giudizio di impugnazione o di sospensione di una delibera assembleare la legittimazione passiva spetta soltanto alla società e non al socio, che può semmai intervenire in via adesiva dipendente; è pertanto inammissibile il reclamo cautelare proposto contro il socio di maggioranza che non sia stato parte della prima fase.
Ai fini del sequestro conservativo chiesto dal curatore della liquidazione giudiziale di una società cooperativa nei confronti dell’amministratore, integra il fumus dell’azione di responsabilità per indebita prosecuzione dell’attività la mancata adozione dei rimedi previsti in caso di perdita del capitale [messa in liquidazione ex art. 2545-duodecies c.c., ricapitalizzazione o trasformazione], quando l’erosione del capitale risulti dall’insorgere di debiti di rilevante entità [una sanzione amministrativa di importo prossimo a 400.000 euro a fronte di un capitale di 1.500 euro] e l’omessa tenuta delle scritture e dei bilanci per l’intera vita della società impedisca la ricostruzione analitica del danno, che può allora essere determinato nella differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura ai sensi dell’art. 2486, comma 3, c.c. Il periculum in mora è integrato tanto dall’insufficienza del patrimonio dell’amministratore rispetto al credito, quanto dalla verosimile distrazione dei beni sociali a favore di una società riferibile a un familiare senza riscossione del corrispettivo.
La società cooperativa gode di autonomia patrimoniale perfetta ai sensi dell’art. 2518 c.c., sicché delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società; dopo la cancellazione dal registro delle imprese si applica l’art. 2495 c.c., richiamato dall’art. 2519 c.c., e i creditori possono agire contro i soci solo nei limiti di quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, eventualmente riassumendo nei loro confronti il giudizio interrotto. La circostanza che il bilancio finale non preveda alcun riparto non può fondare una responsabilità personale dei soci per i debiti sociali.
Non risponde dei debiti della cooperativa cancellata la nuova cooperativa costituita da alcuni degli stessi soci nello stesso settore, persona giuridica distinta, quando il creditore non alleghi che dietro la cancellazione si celi una fusione o una cessione d’azienda e gli indici della continuità non siano gravi, precisi e concordanti, emergendo al contrario differenze di denominazione, compagine, sede e modello operativo.
La responsabilità aquiliana dei soci per la cancellazione della cooperativa con debiti residui, avvenuta nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, richiede la prova del dolo, cioè che la cancellazione sia stata preordinata a evitare il pagamento del credito, non desumibile dalla parziale coincidenza dei soci, dai loro legami familiari o dalla prosecuzione dell’attività nello stesso settore, nonché la prova del nesso causale, cioè che senza la cancellazione il credito sarebbe stato soddisfatto.
L’azione dei creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c., anche quando promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., si prescrive in cinque anni dall’oggettiva percepibilità dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i debiti, che si presume coincidente con la dichiarazione di fallimento salvo prova contraria dell’amministratore fondata su fatti sintomatici di assoluta evidenza; non basta a superare la presunzione che un singolo creditore abbia ottenuto un decreto ingiuntivo, rilevando la conoscibilità per l’intero ceto creditorio, esclusa quando la società non abbia depositato i bilanci per anni.
Con il fallimento della società di capitali le azioni di responsabilità sociale e dei creditori confluiscono in un’azione unitaria e inscindibile, riservata al curatore, che può far valere entrambi i titoli conservandone i rispettivi presupposti: nell’azione sociale, di natura contrattuale, l’attore prova le violazioni e il nesso causale con il danno e il convenuto l’adempimento dei propri obblighi; nell’azione dei creditori, di natura extracontrattuale, rileva la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale che lo renda insufficiente a garantire i creditori, con risarcimento commisurato a quanto essi avrebbero ricevuto in assenza della mala gestio.
Il nesso causale limita il risarcimento al danno direttamente riconducibile alla condotta degli amministratori, e solo in casi residuali, come la mancanza delle scritture contabili e dei bilanci, può ricorrersi in via equitativa al criterio della differenza tra passivo e attivo fallimentare, sempre che sia provata l’esistenza di condotte almeno astrattamente dannose. Il risarcimento è debito di valore, rivalutato dalla dichiarazione di fallimento al passaggio in giudicato della sentenza, da cui decorrono gli interessi legali sull’importo complessivo; gli interessi compensativi non spettano automaticamente, ma solo se il creditore provi, anche per presunzioni, che la somma rivalutata è inferiore a quella di cui avrebbe disposto in caso di pagamento tempestivo.
Sussiste il fumus della tutela d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. contro la pubblicazione su Facebook, da parte di un’impresa vicina, di post che si risolvono in un’invettiva personale contro un ristorante, con espressioni infamanti e allusioni a condotte illecite e a contiguità mafiose idonee a suscitarne il disprezzo. La riferibilità dei post al ricorrente può desumersi dalle fotografie dell’insegna e dell’ingresso e dall’indicazione dei numeri civici, a nulla rilevando la data di registrazione del segno; l’intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti e subdole allusioni, e l’argumentum ad hominem esula dal diritto di critica.
Accertata la manifesta illiceità dei contenuti, il rimedio più idoneo è la loro rimozione definitiva, assistita da una misura coercitiva ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., applicabile anche ai provvedimenti cautelari. Il periculum sussiste per il persistere della diffusione, o anche per il semplice mantenimento online di post e immagini denigratori, il cui effetto è amplificato dai commenti e dalle condivisioni dei follower. Non è invece configurabile concorrenza sleale per denigrazione ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c. tra imprese che operano in settori diversi della ristorazione, con diverso codice ATECO.
Il socio di una cooperativa edilizia è parte di due rapporti collegati ma dotati di causa autonoma: quello sociale, di carattere associativo, e quello di scambio tra l’assegnazione dell’alloggio e il pagamento degli oneri per la sua realizzazione, di natura sinallagmatica. In caso di scioglimento del rapporto sociale per esclusione o recesso il socio ha diritto sia alla liquidazione della quota per quanto versato a titolo di conferimento, sia alla restituzione di quanto versato come anticipazione per l’acquisto dell’alloggio, dovuta anche in presenza di un disavanzo di bilancio se la proprietà dell’alloggio non sia stata conseguita; alla restituzione non può opporsi in compensazione la quota degli oneri di gestione e dei costi dei contenziosi, che attiene alla liquidazione della quota e non è comunque provata.
Il rilievo dell’elemento personale nelle cooperative e il canone di buona fede impongono agli amministratori di trattare in modo uguale i soci che si trovino in eguale posizione rispetto alla società: la violazione dell’obbligo di parità di trattamento fonda la loro responsabilità verso il socio ai sensi dell’art. 2395 c.c., in solido con la cooperativa, come quando gli amministratori trasferiscano gli alloggi a undici dei tredici soci, anch’essi morosi rispetto al versamento deliberato, senza trasferire quello assegnato all’attore, poi pignorato e venduto all’asta dal creditore della cooperativa. L’azione spetta anche al socio poi receduto, perché il fatto illecito si è verificato quando egli era socio. Il danno comprende la restituzione delle somme versate, le spese sostenute e il lucro cessante pari alla differenza tra il valore dell’immobile e il prezzo pattuito, debito di valore soggetto a rivalutazione, mentre non sono risarcibili i pregiudizi non patrimoniali genericamente allegati, né le spese legali stragiudiziali di cui non si provi il pagamento.
Nella cessione di quote di s.r.l., l’immediata efficacia di taluni obblighi, compreso quello di versare integralmente il corrispettivo, non esclude la natura di contratto preliminare, perché si risolve nella produzione anticipata di effetti diversi da quello traslativo, che si verifica soltanto con la stipula del definitivo. La qualificazione va desunta dal tenore complessivo della scrittura, che si intitoli preliminare e preveda un termine per la stipula dell’atto definitivo, e trova conferma nel riconoscimento, da parte dello stesso promittente, di non aver mai trasferito formalmente le quote.
Il promissario acquirente che agisca per la risoluzione deve soltanto provare il titolo e allegare l’inadempimento. Integra inadempimento di non scarsa importanza, idoneo a fondare la risoluzione ai sensi dell’art. 1455 c.c. e la restituzione del prezzo con gli interessi legali dalla domanda, la condotta del promittente venditore che, lasciato decorrere per anni il termine per il definitivo, stipuli con un terzo un nuovo preliminare avente a oggetto anche le medesime quote, manifestando in modo inequivoco la volontà di non adempiere.