La nomina giudiziale del liquidatore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c. presuppone l’intervenuto scioglimento della società, per deliberazione assembleare validamente adottata o per accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori ai sensi dell’art. 2485 c.c. e successiva iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2484, comma 3, c.c., dalla quale decorrono gli effetti dello scioglimento. Va pertanto rigettato il ricorso dell’amministratore unico, socio al 50% di una s.r.l. semplificata, che chieda la nomina del liquidatore dopo che l’assemblea non abbia approvato la messa in liquidazione per il voto contrario dell’altro socio paritario, quando non risulti iscritta alcuna dichiarazione di accertamento di una causa legale di scioglimento né sia stato chiesto al tribunale di accertarla; la delibera di scioglimento, del resto, avrebbe dovuto risultare da verbale notarile ai sensi dell’art. 2436 c.c. Nel procedimento la società è rappresentata da un curatore speciale, in favore della quale l’amministratore ricorrente è condannato alle spese.
Nella società consortile il cui statuto obblighi i soci a contribuire ai costi di gestione e a ripianarne il disavanzo, l’omesso ribaltamento sulle consorziate di costi e perdite integra violazione dei doveri gestori degli amministratori e del liquidatore, poiché impedisce il sorgere dei crediti della società verso i soci, dal cui recupero si sarebbero potute trarre risorse per il pagamento dei debiti sociali, e scarica il relativo onere sulla massa dei creditori; ne rispondono in solido gli amministratori per la frazione di esercizio anteriore alla liquidazione, il liquidatore per il periodo successivo fino al fallimento e il sindaco unico rimasto inerte per entrambi, non l’amministratore cessato prima con dimissioni iscritte nel registro delle imprese. Non rileva l’eventuale irrecuperabilità dei crediti verso i soci, perché il curatore non può chiedere contributi mai deliberati proprio a causa dell’omissione.
L’obbligo di ribaltamento sussiste anche in mancanza di un bilancio approvato, rilevando soltanto l’accertamento, sulla base delle risultanze contabili, di costi imputabili ai soci in applicazione delle clausole statutarie; il bilancio approvato vale come base del conguaglio, non come fonte dell’obbligo.
La concessione di dilazioni di pagamento alle consorziate non integra di per sé mala gestio, salvo che sia provato il nesso causale tra la dilazione e l’inesigibilità dei crediti. È inefficace nei confronti della massa, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la donazione di immobili compiuta dall’amministratore dopo il sorgere del credito risarcitorio, essendo irrilevante, trattandosi di atto a titolo gratuito, la consapevolezza del terzo donatario.
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una società consortile per le quote associative e i rimborsi spese dovuti dall’impresa associata, il disconoscimento della sottoscrizione del contratto associativo, superato dalla verificazione grafologica che ne accerti l’autenticità, consente di ritenere provati sia il rapporto sia il credito, quando il creditore abbia prodotto, oltre al contratto, la documentazione non specificamente contestata relativa ai servizi resi, come i bandi e la corrispondenza sulle gare d’appalto per le quali ha prestato assistenza; il disconoscimento generico della conformità all’originale delle copie fotostatiche non ne preclude l’utilizzabilità, potendo la conformità essere accertata anche con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Il disconoscimento della propria sottoscrizione, poi dichiarata vera, è comportamento che il codice di rito sanziona con la pena pecuniaria dell’art. 220 c.p.c. e che integra abuso dello strumento processuale ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., tanto più quando il contratto disconosciuto fosse stato eseguito dallo stesso opponente; la somma può essere determinata nella metà delle spese di lite liquidate.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. ha natura unitaria e inscindibile e cumula le azioni della società e dei creditori sociali, sicché può fondarsi sui presupposti dell’una e dell’altra, nel rispetto delle regole e degli oneri probatori propri di ciascuna; compiuta la scelta per ogni singola questione, il curatore ne subisce anche gli aspetti sfavorevoli quanto a prescrizione, prova e danni risarcibili. L’amministratore unico di s.r.l. risponde dei danni cagionati alla società e ai creditori quando siano accertate, anche mediante consulenza tecnica, condotte di mala gestio quali indebiti prelievi di somme sociali, finanziamenti a sé e ai familiari estranei all’oggetto sociale e non rimborsati, incasso di crediti sociali non riversati nelle casse della società e poi stralciati in bilancio come sopravvenienze passive, omesso versamento dei residui decimi del capitale e omesso pagamento di tributi e contributi, con conseguente aggravio di sanzioni, interessi e accessori ammessi al passivo; il rispetto degli obblighi fiscali e contributivi alle scadenze è uno dei primi doveri dell’amministratore.
L’omessa consegna al curatore delle disponibilità di cassa risultanti dalla contabilità, in assenza di allegazioni idonee a giustificarne l’evoluzione successiva, consente di ritenere che le rimanenze siano andate perse, distrutte o distratte, con corrispondente danno per la società e per i creditori; il risarcimento costituisce debito di valore, soggetto a rivalutazione e interessi, e la condanna conferma il sequestro conservativo concesso ante causam. Il credito verso l’amministratore per un finanziamento eliminato dalla contabilità con una scrittura anomala, che non consente di verificarne il rimborso, si considera non rimborsato; le spese a favore del fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate in favore dell’Erario.
Ai sensi dell’art. 2519 c.c. alle società cooperative si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni sulle società per azioni, purché sussistano una lacuna nella disciplina della fattispecie e la compatibilità della norma richiamata con i principi di struttura e funzionamento del modello cooperativo. Quanto all’impugnazione delle deliberazioni assembleari sussiste una lacuna, poiché gli artt. 2538, 2539 e 2540 c.c. disciplinano soltanto il diritto di voto, le maggioranze, la rappresentanza dei soci e le assemblee separate; ne consegue l’applicazione dell’art. 2377 c.c. e del limite alla legittimazione dei soci impugnanti previsto dal suo terzo comma.
Nelle società cooperative la soglia di legittimazione all’impugnazione delle delibere annullabili va calcolata sul numero dei voti esercitabili in assemblea dagli impugnanti, e non sulla partecipazione al capitale, in coerenza con il principio del voto capitario, con l’art. 2538, comma 5, c.c., che commisura le maggioranze al numero dei voti, e con l’art. 2540, comma 5, c.c., che consente l’impugnazione ai soci delle assemblee separate solo se senza i voti dei delegati verrebbe meno la maggioranza. È pertanto inammissibile, per difetto di legittimazione attiva rilevabile d’ufficio previa sottoposizione della questione alle parti ai sensi dell’art. 101 c.p.c., l’impugnazione proposta da cinque soci su 698 iscritti al libro soci, pari allo 0,71% dei voti, al di sotto della soglia del cinque per cento. Non spetta alla cooperativa il risarcimento per lite temeraria quando manchi un uso distorto dell’azione e un danno, essendo la delibera rimasta efficace in assenza di sospensione.
L’azione di responsabilità dei creditori sociali è esperibile anche nei confronti degli amministratori di s.r.l., per l’applicazione analogica della disciplina della s.p.a. quale contrappeso alla responsabilità limitata dei soci, oggi espressamente prevista dall’art. 2476, sesto comma, c.c. introdotto dall’art. 378 del Codice della crisi; ne consegue la legittimazione del curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. a esercitare un’azione unitaria che cumula i presupposti dell’azione sociale e di quella dei creditori. La prescrizione quinquennale, decorrente dalla dichiarazione di fallimento, è interrotta dal ricorso per sequestro conservativo e riprende a decorrere dal suo rigetto.
Integrano mala gestio l’omesso richiamo dei conferimenti non versati dai soci, la mancata consegna al curatore del saldo di cassa, il rimborso dei finanziamenti dei soci in violazione della postergazione dell’art. 2467 c.c. e il mancato recupero di crediti rilevanti verso clienti esteri, derivanti da forniture a credito sproporzionate rispetto al volume d’affari; a fronte di risorse fuoriuscite senza giustificazione, la curatela può limitarsi ad allegare l’inadempimento, gravando sull’amministratore la prova della loro destinazione a fini sociali.
Quando per la mancanza dei libri sociali e delle scritture contabili sia impossibile una ricostruzione puntuale della gestione e degli specifici effetti dannosi delle condotte contestate, il danno può essere liquidato equitativamente nella differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare, purché il curatore abbia allegato inadempimenti almeno astrattamente idonei a causarlo e siano indicate le ragioni che hanno impedito l’accertamento analitico. Il risarcimento costituisce debito di valore, soggetto a rivalutazione con interessi compensativi dalla dichiarazione di fallimento.
Ai fini della determinazione della competenza per valore, si sommano al capitale richiesto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, c.p.c., gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda, purché autonomamente richiesti, e non anche quelli posteriori, che sono l’effetto dell’accertamento del diritto contenuto nella sentenza. Qualora la domanda di pagamento degli interessi legali sulla somma capitale sia stata formulata con riferimento ai soli interessi successivi alla notificazione dell’atto introduttivo, la competenza si determina con riferimento alla sola somma richiesta a titolo di capitale [nella specie, domanda di rimborso della quota versata dal socio receduto da una cooperativa edilizia, di importo pari al limite della competenza del giudice di pace].
La pronuncia con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l’opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite a prescindere dall’esito del giudizio sul credito davanti al giudice ad quem.
L’azione di cui all’art. 146 l.f., che cumula in sé l’azione sociale di responsabilità prevista dall’art. 2393 c.c. e l’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c., ha natura contrattuale, con la conseguenza che parte attrice, sulla base dei principi contenuti negli artt. 1218 e 2697 c.c., ha solo l’onere di provare il titolo (la qualità di amministratore e di liquidatore) del convenuto e può limitarsi ad allegare l’inadempimento (condotte specifiche tenute in violazione dei propri doveri di conservazione del patrimonio sociale) e il nesso causale (conseguente causazione di danno alla società e ai creditori sociali), mentre incombe sulla parte convenuta provare il corretto adempimento della propria obbligazione.
Quando l’attore abbia allegato inadempimenti dell’amministratore astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato indicando le ragioni che gli hanno impedito del tutto l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dello stesso amministratore e sia, tuttavia, impossibile una ricostruzione analitica per l’incompletezza dei dati contabili - per omessa consegna della documentazione rilevante, ma anche a fronte della notevole discordanza rilevata tra il passivo contabilizzato e quello accertato in sede di verifica fallimentare già di per sé indicativa di una tenuta delle scritture contabili irregolare, tale da inficiarne la veridicità - o la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, il danno risarcibile da imputare all’organo gestorio convenuto può essere equitativamente quantificato nella differenza dei netti patrimoniali, ovverosia in un importo pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data del fallimento e quello che la società aveva nel momento in cui avrebbe dovuto presentare istanza di auto-fallimento (come ora previsto espressamente all’art. 2486, comma 3, c.c.). Inoltre, qualora risulti che la società non avrebbe potuto essere proficuamente liquidata per l’assenza di assets liquidabili e la situazione di insolvenza - stante il carattere esorbitante dei debiti rispetto al patrimonio sociale -, il danno non può essere liquidato previa sottrazione dei costi di liquidazione, ma semplicemente considerando la perdita incrementale, senza epurarla dai suddetti costi.
Con riferimento all’esecuzione di pagamenti preferenziali in favore di creditori chirografari, a fini risarcitori, vanno considerati solo i pagamenti per i quali vi è prova che la società abbia estinto i debiti con mezzi propri e non il totale dei saldi contabili di bilancio dei “Debiti v. Banche”. Tali importi non sono contabilmente ricompresi nella differenza dei netti e, quindi, devono essere imputati separatamente all’amministratore quale ulteriore responsabilità risarcitoria, così come per il caso di omissione del versamento di tributi e contributi, con maturazione di interessi e sanzioni. L’amministratore è responsabile della differenza tra quanto corrisposto al creditore prima della procedura concorsuale e quanto quest’ultimo avrebbe ricavato nell’ambito della stessa procedura. Qualora i crediti privilegiati ammessi al passivo superino gli esborsi relativi a pagamenti preferenziali, questi ultimi costituiscono fonte di danno se il fallimento non ha attivo sufficiente per soddisfarli. In tale contesto trova applicazione il principio per cui il pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporta per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale, cagionata dall’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori (nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale) e, pertanto, il pagamento preferenziale non è neutro e irrilevante dal punto di vista patrimoniale, ma, anzi, lo stesso arreca un danno al patrimonio sociale direttamente proporzionale alla falcidia che il credito pagato in violazione della par condicio creditorum avrebbe subito in seno alla procedura concorsuale.
In assenza di scritture contabili che consentano la ricostruzione dei movimenti intervenuti nel conto come esposto nel bilancio e, quindi, l’individuazione degli effettivi soggetti destinatari di tali somme, sebbene debba riconoscersi la responsabilità dell’amministratore per aver consentito prelevamenti illegittimi dei soci, tale danno non è oggetto di autonoma condanna dell’amministratore trattandosi di danno contabilmente ricompreso nella differenza dei netti.
Possono giustificare l’esercizio di un’azione di responsabilità nei confronti dell’organo gestorio di un istituto bancario: il mancato adeguamento alle specifiche istruzioni e sollecitazioni impartite dalla Banca d’Italia; l'omessa adozione di idonee contromisure per arginare i danni e le perdite sviluppatisi; la trascurata attivazione di iniziative per il recupero dei crediti; nonché una gestione degli affidamenti imprudente e negligente, caratterizzata da sistematiche violazioni di norme, anche regolamentari e statutarie, che disciplinano l’operato degli amministratori.
Il collegio sindacale, oltre a condividere con il consiglio di amministrazione il dovere di monitorare costantemente l’andamento dei crediti, è chiamato a contribuire ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione, senza limitarsi ai soli profili formali, vigilando sul rispetto della normativa che disciplina l’attività bancaria. A tal fine, verifica il regolare funzionamento complessivo di ciascuna principale area organizzativa e la correttezza delle procedure contabili, valutando altresì l’efficienza e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, all’operatività dell’internal audit e al sistema informativo-contabile.
Nel caso in cui la parte originaria non abbia mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte abbia accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, il consenso per l’estromissione previsto dall’art. 111, c. 3, c.p.c. deve ritenersi tacitamente prestato.
In presenza di accordi transattivi che prevedano la reciproca rinuncia a ogni pretesa e la totale compensazione delle spese legali, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti secondo quanto espressamente stabilito nei medesimi accordi.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per effetto di fatti o atti sopravvenuti riconosciuti dalle parti, viene meno il contrasto tra le stesse e, conseguentemente, l’interesse a una pronuncia sul merito; essa può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
In caso di cessazione della materia del contendere, la regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, salvo che le parti abbiano espressamente pattuito o richiesto la compensazione delle spese.
La qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.
La qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente.
L’amministratore di una società che, succedendo ad una precedente gestione caratterizzata da gravi irregolarità, non adotti le misure atte ad assicurare il ripristino della corretta amministrazione, resta responsabile per la propria omissione
Costituisce elemento sintomatico della presenza di un amministratore di fatto l’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti o in qualunque settore gestionale dell’attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo o contrattuale. Questi concorre con l’amministratore di diritto a cagionare un danno alla società, attraverso il compimento o l’omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere promossa l’azione di responsabilità cui l’odierno sequestro conservativo risulta strumentale.
L’attribuzione al socio lavoratore – nel caso di specie anche amministratore di fatto della società – di compensi spropositati costituisce atto gestorio illecito in quanto irragionevole ed ingiustificabile, dovendosi ritenere che un tale scelta gestoria sia manifestazione concreta della soggezione dell’Amministratore al primo. Del danno conseguente è chiamato a risponderne in solido l’amministratore di diritto nonché il terzo socio lavoratore che riceve la somma: il primo in quanto organo gestorio che ha consentito l’erogazione della retribuzione non dovuta e il secondo in quanto soggetto che, anche prescindendo dalla sua potenziale qualifica di amministratore di fatto, ha percepito la somma illegittima ed è dunque tenuto alla restituzione. Invero, si configura in tal caso il concorso del terzo nell’illecito dell’amministratore e sussistono i presupposti della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. a prescindere dalla qualifica di amministratore di fatto. In proposito, la ricezione del pagamento è un atto che ha cagionato un danno alla società eziologicamente collegato alla erogazione ed il socio lavoratore non poteva non ritenersi quantomeno in una situazione soggettiva di colpa, se non di dolo.
In merito alla liquidazione del danno, non può riconoscersi alcun danno liquidabile equitativamente qualora la parte ricorrente non abbia offerto alcun elemento di riferimento per la relativa quantificazione, dovendosi ricordare che l’art. 1226 c.c. è finalizzato a superare difficoltà di quantificazione di un danno, ma non può comportare l’eliminazione dell’onere della prova gravante sulla parte che agisce, ai sensi dell’art. 2967 c.c.
In merito all’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, può riscontarsi un’abusiva attività di direzione e coordinamento, fonte di responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 2497 c.c., nel caso in cui un soggetto realizzi una diversione dell’oggetto sociale proprio di una società al fine di avvantaggiare un gruppo societario, eventualmente a base familiare, anche occulto.
In linea generale, la configurabilità di una holding di fatto poggia sull’utilizzo strumentale di una società a vantaggio di un’altra attuato attraverso un’attività di direzione e coordinamento della seconda, abusivamente esercitato da parte di una holding occulta, all’interno di una configurazione verticale o piramidale. In altri termini, nella holding si ravvisano gli estremi di un’attività di fatto di direzione e coordinamento, giuridicamente rilevante, che si esplica come influenza dominante sulle scelte e determinazioni gestorie degli amministratori della società eterodiretta, che ne sono i naturali destinatari. È possibile dunque riscontrare una conformazione verticale dei rapporti interni tra i soggetti facenti parte del gruppo, la cui attività è soggetta all’influenza dominante della capogruppo. Indici della ritenuta esistenza della holding di fatto sono dati dalla commistione tra cariche sociali e rapporti familiari, circostanza idonea ad agevolare, in linea generale, la distrazione o strumentalizzazione dei beni, anche immateriali, rientranti nel patrimonio della società.
L'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 155 CCII (in precedenza art. 146 l. fall.) ha carattere unitario, in quanto in essa confluiscono sia l'azione sociale di responsabilità, di cui agli artt. 2392-2393 c.c., sia l'azione di responsabilità dei creditori sociali, prevista dall'art. 2394 c.c., senza che sia necessario individuare il tipo di azione che si vuole promuovere. La mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni.
I fatti costitutivi dell’azione di cui all’art. 255 CCII nei confronti degli amministratori sono rappresentati dalla condotta illegittima, dal danno e dal nesso di causalità che lega la prima al secondo. Incombe sull’attore l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni contestate ed il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto grava l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.
In merito alla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta (art. 322 CCII), il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali. In tal senso, pertanto, anche il contratto di affitto di azienda può connotarsi in modo da integrare una bancarotta per distrazione e ciò tanto nel caso in cui l'affitto venga stipulato con canoni incongrui o simulati, quanto in quello cui la stipula avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento
Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale qualsiasi forma di cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società e più specificamente l'affitto d'azienda al quale non consegua l'incasso dei canoni pattuiti da parte della società fallita, senza che sia addotta alcuna giustificazione in proposito.
E' amministratore di fatto di una società di capitali colui il quale, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza, completa e sistematica, che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, potendo concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società, attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere promossa l'azione di responsabilità. Il ruolo di amministratore di fatto postula l'esercizio in modo continuativo e significativo, cioè non episodico o occasionale, dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare -, che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione