L'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., proponibile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori di una società fallita, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto riunisce le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta, dunque, un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna. In particolare, l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi del citato art. 146 L.F., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili.
L'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori ha natura contrattuale e presuppone la sussistenza di condotte poste in essere in violazione dei doveri di derivazione pattizia o legale connessi all’assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore; la stessa richiede inoltre il verificarsi di un danno al patrimonio sociale e la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione degli obblighi e il verificarsi del danno e incombe sull’attore l’onere della relativa prova, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei doveri previsti dal disposto dell’art. 2392 c.c. Al contrario, l’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali si fonda su una responsabilità da fatto illecito e quindi ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che il curatore dovrà dare prova di tutti i fatti costitutivi dell’illecito aquiliano ivi compreso il nesso causale tra le condotte illegittime dell’amministratore e il pregiudizio.
Sussiste la responsabilità dell’amministratore che, in violazione dei doveri di legge, prosegua l’attività d’impresa nonostante la perdita del capitale sociale, omettendo l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2482-ter, 2484 e 2486 c.c., nonché compia operazioni estranee all’oggetto sociale e in conflitto di interessi, quali la prestazione di fideiussione in favore di società riconducibile al medesimo amministratore e versante in stato di difficoltà, con conseguente danno per il patrimonio sociale.
In materia di arbitrato, l’eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza; ne consegue che la decisione con cui il giudice si pronunci su tale eccezione va considerata come decisione su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.
Il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l’uno di carattere associativo e l’altro derivante dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la realizzazione dell’alloggio e la sua assegnazione al socio; ne consegue che i diritti del socio che si inscrivono nel rapporto di scambio sono insensibili agli atti degli organi sociali della cooperativa.
Il decorso di un significativo lasso di tempo tra il verificarsi dell’evento prospettato quale lesivo e la proposizione della domanda cautelare va considerato sintomatico della carenza di urgenza. A ragionare diversamente, infatti, si negherebbe la funzione stessa della tutela cautelare, che è quella, strumentale, di evitare che, nel tempo necessario a ottenere l’accertamento pieno del proprio diritto, si manifesti o aggravi la lesione: il fattore tempo riveste, pertanto, un ruolo essenziale, poiché è proprio il tempo necessario a giungere a sentenza che comporta l’esigenza di una tutela rapida e anticipata, con sacrificio per la completezza dell’istruttoria e per il pieno estrinsecarsi dell’attività difensiva.
In giurisprudenza, il ritardo nella proposizione della domanda cautelare viene talvolta considerato giustificato quando sia dipeso dall’instaurazione di trattative per la composizione della controversia, poi non andate a buon fine, o dal tempo necessario ad acquisire elementi per promuovere il procedimento, ma non può in ogni caso prescindersi dall’esame delle circostanze del caso concreto.
Nelle società di capitali è previsto dagli artt. 2437 e 2473 c.c. il diritto di recedere ad nutum in caso di durata a tempo indeterminato della società. Tuttavia nelle società di capitali un tempo di durata lungo della società, tale da eccedere l’aspettativa di vita dei soci, non può essere equiparato alla durata indeterminata e non costituisce presupposto legale di recesso ad nutum.
Il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, previsto dall'art. 125 co. 2, c.p.i. costituisce un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione da utilizzare per liquidare il lucro cessante nel caso in cui il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito ma un cd. "minimo obbligatorio".
L'art. 125, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al "giusto prezzo del consenso" introduce una tecnica di semplificazione probatoria ma non elide del tutto l'onere probatorio in capo all'attore che deve quantomeno fornire le grandezze economiche da porre a fondamento della quantificazione richiesta, potendone ragionevolmente disporre.
Il danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione. A non diverse conclusioni si giunge allorquando il danno in questione rivesta natura non patrimoniale e venga particolarmente in questione la lesione dell'immagine commerciale della vittima dell'illecito: un tale danno, difatti, non costituendo un mero danno-evento, deve essere sempre oggetto di allegazione e di prova.
Il diritto di sincronizzazione consiste nella facoltà di abbinare o di associare un brano musicale o un fonogramma ad una sequenza di immagini creando un'opera audiovisiva. La sincronizzazione è, dunque, un atto complesso che permette il riadattamento e la manipolazione dell'opera musicale, che porta alla creazione di un prodotto nuovo e diverso e le attività di cui la sincronizzazione necessita sono riconducibili a diritti esclusivamente riservati all'autore/editore.
In tema di diritto d'autore, la violazione del diritto d'esclusiva che spetta al suo titolare costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova del lucro cessante che quella della sua estensione, a meno che l'autore della violazione fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili, e tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria con il criterio del prezzo del consenso di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 158, comma 2, terzo periodo, che costituisce la soglia minima di ristoro.
Non è consentito il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità.
Ai fini della competenza territoriale ex art. 120, co. 6 c.p.c., il concetto di "forum commissi delicti" va inteso - secondo un'interpretazione sistematica in considerazione di altre norme (art. 20 c.p.c. e art. 7 Reg. CE 1215/2012) - sino a comprendere il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ed al luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, dovendosi in ogni caso "conservare una ragione d'essere al criterio di deroga della competenza in modo tale che il luogo così individuato presenti un effettivo collegamento particolarmente stretto con la controversia, che ne giustifichi l'incardinamento presso un foro diverso da quello dettato dalle regole generali".
In una causa di contraffazione, la legittimazione passiva spetta a tutti i contraffattori tra cui il produttore dei beni contraffatti, ma anche a tutti i soggetti che hanno partecipato, nelle varie fasi, alla loro commercializzazione, importazione, pubblicizzazione.
La concorrenza sleale per appropriazione di pregi dei prodotti altrui ricorre esclusivamente quanto un imprenditore, che in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti ai prodotti o all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori
Legittimato a chiedere la descrizione è il titolare di un qualsiasi diritto di proprietà industriale, titolato o meno, nei confronti di produttori di beni che si presumono in violazione del diritto di privativa e di chiunque commercializzi o utilizzi i beni che si presumono in violazione del diritto di privativa.
L'art. 72, lett. c), l.d.a. attribuisce al produttore fonografico il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione totale o parziale di un fonogramma, ossia di un brano musicale che sia stato registrato e messo in commercio da una casa discografica.
L'art. 73 l.d.a. prevede il diritto di credito che, in un momento successivo alla pubblicazione del fonogramma, residua per legge in capo al produttore a fronte dell'esigenza di impedire che diritti esclusivi dell'artista e dello stesso produttore fonografico possano ostacolare la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle opere dell'ingegno contenute nei fonogrammi ed oggetto delle performance artistiche.
Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro di fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasioni di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.
Il contratto di edizione ex art. 118-135 l. n. 633/1941 costituisce uno strumento con cui le parti si impegnano a perseguire un obiettivo comune consistente nella circolazione e diffusione dell'opera.
Il contratto di edizione può essere per edizione, che conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro un termine massimo di vent'anni dalla consegna dell'opera, oppure può essere a termine.
Si verifica un inadempimento da parte dell'editore di un contratto di edizione a termine qualora, egli abbia continuato a vendere copie dell'opera oggetto del contratto anche dopo la scadenza del contratto.
La violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che sussiste in re ipsa, salva la prova contraria, incombendo al danneggiato solo la dimostrazione della sua estensione. Tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria mediante l'utilizzo del criterio del prezzo del consenso di cui all'art. 158, comma 2, terzo periodo, l. n. 633 del 1941, che costituisce la soglia minima del ristoro spettante.
In difetto di un accertamento sulla inefficacia delle delibere, esse si presumono valide ed efficaci per esigenze di certezza dei rapporti giuridici. L'annullabilità di una delibera di aumento del capitale sociale, laddove non ne sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 2378, terzo comma, cod. civ., non incide - ancorché ne possa derivare una modifica della composizione della maggioranza allorquando non sia stata seguita dall'integrale esercizio del diritto di opzione da parte dei vecchi soci - sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza, poiché l'omessa adozione del provvedimento di sospensione rende legittimi gli atti esecutivi della prima deliberazione, resistendo, peraltro, tale legittimità anche al sopravvenire del suo annullamento, la cui efficacia, sebbene in linea di principio retroattiva, è pur sempre regolata dalla legge ed operante nei soli limiti da essa sanciti, tanto rivelandosi affatto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali.
La perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale lascia permanere la legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex artt. 2447 o 2482 c.c. e ad agire a titolo risarcitorio nei confronti della società per conseguire il ristoro del danno patito a causa dell'illegittima deliberazione, in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltreché in contrato con l'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti. Peraltro, fino all'annullamento della delibera assembleare di esclusione, non residuano in capo al socio escluso ulteriori e diversi poteri che presuppongano la qualità di socio, come quello di agire per l'ispezione dell'amministrazione della società ai sensi dell'art. 2409 c.c.
L’art. 840-sexiesdecies c.p.c. disciplina un’azione collettiva di natura residuale, riservata a chiunque abbia interesse, finalizzata ad ottenere una pronuncia inibitoria di atti e comportamenti posti in pregiudizio di una pluralità di individui. La norma mira a impedire la commissione od omissione di un determinato atto o comportamento dannoso, mediante un ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta commissiva od omissiva. Tale tipologia di azione non contempla la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
La legittimazione ad agire è riservata ad organizzazioni e associazioni iscritte in un elenco pubblico, istituito presso il Ministero della Giustizia, che perseguono, tra gli obiettivi statutari, la salvaguardia degli interessi pregiudicati dalla condotta contestata.
[Nel caso di specie, la società resistente ha condotto una campagna pubblicitaria per la promozione di sigarette elettroniche, in violazione del d. lgs. 6/2016 che all’art. 21, co. 10 vieta la promozione diretta o indiretta di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica attraverso comunicazioni commerciali su stampa, via radio o audiovisive. La norma proibisce, altresì, contributi a eventi e attività finalizzati alla pubblicità di tali prodotti che si svolgano in Stati membri ovvero con ripercussioni transfrontaliere.
Considerato che le richieste avanzate dall’associazione ricorrente riguardano l’inibitoria e la rimozione dei contenuti illeciti dal sito internet, la sopravvenuta eliminazione di tali contenuti comporta la conclusione del giudizio con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.]