Desumere la responsabilità del socio, ai sensi dell'art. 2476, comma VIII, codice civile dal compimento di atti propri della qualità di socio (come l'approvazione del bilancio o l'onere di ricapitalizzazione) ovvero apoditticamente dalla qualità di socio unico costituirebbe un sostanziale svuotamento di significato della specifica intenzionalità della condotta e del danno, richiesti dall'articolo citato.
Ai fini della sussistenza della responsabilità degli amministratori per prosecuzione illegittima dell'impresa e della relativa quantificazione del danno, è proprio l'attività funzionale alla medesima prosecuzione che costituisce voce di danno. Detto in altri termini, e la motivazione vale per qualsiasi altra voce che vada ad incidere sui costi, aumentandoli: tutte le perdite incrementali che attengono maggiori valori del patrimonio netto negativo sono voci di danno imputabili all'amministratore laddove tale criterio sia individuato per la quantificazione del danno da illegittima prosecuzione dell'impresa.
L'uso indebito del marchio e l'aver posto in essere atti di concorrenza sleale con conseguente sviamento della clientela sono ipotesi di illeciti civili di sé diversi in quanto il primo presuppone la prova della esistenza del marchio protetto oltre l'esistenza di atti consistenti nel suo indebito uso, mentre il secondo comporta esclusivamente la prova di atti concretamente idonei allo sviamento della clientela di altrui ditta, che prescindono dall'esistenza di un marchio registrato o di fatto di quest'ultima e dall'uso indebito di esso.
La molteplicità di elementi che integrano la tutela del marchio di fatto deve essere oggetto di prova da parte di colui che invoca la tutela. Questi in particolare dovrà, dunque, fornire la prova in primo luogo dell'uso del segno e la conseguente notorietà qualificata, il relativo riferimento merceologico e l'estensione della ambito territoriale: ciò anche attraverso una serie di indici quali ad esempio la rilevanza quantitativa del prodotto o del servizio, la durata di questa presenza, il suo ambito territoriale, la pubblicità cui il prodotto o il servizio siano stati fatti oggetto, il tutto parametrato alla originaria forza o debolezza del segno.
I dissidi tra soci che, tuttavia, non hanno neppure comportato l'impossibilità di perseguire l'oggetto sociale, non integrano gli estremi per disporre né la esclusione né la revoca dalla carica di amministratori dei soci.
Nei rapporti tra il collegio sindacale, gli amministratori dissenzienti ed i soci, ovvero nei rapporti sociali, il termine per impugnare la delibera del consiglio di amministrazione decorre (immediatamente) dal momento di adozione della delibera.
Qualora sia stata promossa azione penale per bancarotta nei confronti degli amministratori di una società soggetta a procedura concorsuale e sia stata esperita azione di responsabilità contro tali organi per gli stessi fatti, si applica il termine di prescrizione più lungo previsto per l'azione di danno derivante da reato anche agli effetti delle azioni di responsabilità ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c.
La prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società fallita decorre dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento , quando i fatti che costituiscono l'illecito civile siano gli stessi di quelli che integrano i reati fallimentari.
L'azione esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. compendia in sé sia l'azione sociale che quella dei creditori sociali, e la stessa è pacificamente ammissibile anche nel caso di S.r.l.
Il termine di prescrizione dell'azione spettante ai creditori sociali decorre dal momento in cui si manifesta lo stato di insolvenza della società (e non dal momento del compimento del singolo atto dannoso); pertanto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, occorre avere riguardo non alla data cui far risalire l'effettiva insolvenza, ma alla data in cui essa si è manifestata all'esterno. Nel caso in cui tale data non sia stata indicata e dimostrata dalla parte interessata, essa coincide con il deposito della sentenza di fallimento.
Intervenuta l'insolvenza della società, la mancata tenuta delle scritture contabili non consente di stabilire in modo preciso quando la società si sia trovata in stato di scioglimento per perdita del capitale o per altri motivi; pertanto, in tale ipotesi, si determina una inversione dell'onere della prova, dovendo essere gli amministratori inadempienti a quell'obbligo a provare che il dissesto è derivato da cause loro non imputabili o non imputabili ad un loro comportamento negligente.
Non può trovare accoglimento la richiesta formulata dai titolari di quote sociali oggetto di sequestro conservativo volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità, inefficacia, nullità e/o annullamento dell’atto attuativo del sequestro e motivata in ragione della mancata menzione, nel provvedimento di sequestro, dei beni mobili su cui eseguire la misura cautelare nonché dell’avvenuta trascrizione del sequestro su beni conferiti in fondo patrimoniale, qualora nel provvedimento sia soltanto indicato l’importo massimo entro cui eseguire il sequestro e sia stato lo stesso creditore a fornire all’ufficio del registro le indicazioni relative ai beni su cui effettuare la trascrizione.
Appartiene alla cognizione del collegio arbitrale la controversia avente ad oggetto la domanda introdotta dal socio che, escluso dalla compagine sociale, chieda l’esatta quantificazione del valore della sua quota di partecipazione, da assumere come valore di liquidazione della quota medesima.
Non risulta fondata l’asserzione per la quale la clausola arbitrale sarebbe azionabile solo in costanza di rapporto sociale, poiché l’azione volta ad ottenere la liquidazione della quota sociale ha ad oggetto l’accertamento di un diritto disponibile che trova la propria origine causale nel rapporto sociale, dovendosi, pertanto, qualificare quale controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale.
(Nel caso di specie, il Giudice dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto pronunziato da un giudice incompetente, essendo la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta agli arbitri, secondo quanto previsto nella clausola compromissoria contenuta nello statuto).
Il ricorso al criterio della differenza fra attivo e passivo fallimentare quale parametro per la liquidazione equitativa del danno provocato dall'amministratore è legittimo quando siano stati individuati una serie di comportamenti illeciti posti in essere dall’amministratore stesso, ma la precisa quantificazione delle loro conseguenze dannose non appaia possibile in ragione dell’inattendibilità complessiva delle scritture contabili (a sua volta imputabile alla condotta dell'amministratore). [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]
Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste agli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento della società medesima confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile dal curatore ai sensi dell'art. 146 L.F.
L'omessa o irregolare tenuta della contabilità (altro…)
Il mancato rinvenimento delle scritture contabili , pur non consentendo al curatore del fallimento di ricostruire le vicende societarie e aggravando i suoi compiti, non consente di ritenere che l’intero deficit patrimoniale della società sia allo stesso riconducibile per la considerazione che la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa e non li determina
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all’esercizio della predetta azione ai sensi dell’art. 146 legge fallimentare, in quanto per tale disposizione, riformulata dall’art. 130 D.Lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società.
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma – quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali – implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti.
Consiste in violazione dei doveri di corretta amministrazione ex art. 2475 c.c. la decisione di sostenere costi per servizi affidando a terzi l’espletamento del cuore dell’attività sociale ad altro soggetto pur avendo a disposizione sia i mezzi che il personale per svolgere l’attività. Invero, non appare conforme a prudenza, ragionevolezza e diligenza sostenere il costo di un servizio avendo la possibilità di porre in essere la medesima prestazione per cui si sostiene il costo con risorse proprie della società.
Ai fini delle azioni di responsabilità è onere della parte attrice l’individuazione di specifici addebiti che debbono concretarsi in un danno puntualmente indicato e determinato, salvo ricorrere al criterio equitativo (altro…)