La legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori ex art. 146 l. fall. compete anche al curatore della S.r.l. fallita.
L’obbligo risarcitorio (altro…)
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere (altro…)
E' infondata la domanda di risoluzione dell'atto di cessione di quote di S.r.l. da parte dell'acquirente che lamenti l'inadempimento del venditore perché la società, alla data dell'atto di cessione, non risultava più iscritta all'Albo dei mediatori creditizi. La domanda attorea (altro…)
Legittimato attivo a chiedere lo scioglimento della s.n.c. è il socio o il creditore che vanti nei confronti della società medesima delle ragioni di credito o dirette (quali quelle del socio receduto che chieda la liquidazione della propria quota) o indirette (quali quelle del creditore del socio nelle specifiche ipotesi previste dalla legge). (altro…)
Il curatore è tenuto a fornire la prova delle violazioni commesse dall'amministratore e del nesso di causalità tra le stesse e il danno verificatosi, mentre incombe all'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi a lui imposti. (altro…)
La delibera assembleare di approvazione del bilancio di una S.p.A. non può essere impugnata per vizi che comportano annullabilità dal socio titolare di una quota rappresentativa del 1,16% del capitale sociale per mancanza del quorum del 5% del capitale sociale - previsto dall'art. 2377, co. 3, c.c. - che legittima il potere di proporre l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
La delibera non può riternesi nemmeno viziata da nullità perché una scorretta ripartizione delle spese e dei costi tra soci (motivo di doglianza del socio) non può configurarsi quale "oggetto impossibile o illecito" ai sensi dell'art. 2379 c.c.
Nel caso in cui, per simulazione relativa nella stipulazione dell'atto costitutivo di una società di persone, divenga applicabile la disciplina civilistica della comunione dei beni in luogo di quella societaria – in astratto applicabile alla simulata società – non può più essere invocata la tipica causa di nullità della clausola compromissoria prevista dall'art. 34, c. 2, del d.lgs. 5 del 2003 in ragione dell'ambito soggettivo di applicazione del c.d. arbitrato societario e cioè, a mente del citato art. 34, c. 1, le " società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio".
La richiesta di disporre il sequestro di un bene appartenente ad un terzo è inammissibile se non è stato convenuto in giudizio e non è parte del processo.
Il sequestro di tutti i beni di una società in attività, è misura che richiede (altro…)
Non è proponibile l'impugnazione del bilancio d'esercizio, invocandone la nullità per violazione della clausola generale di chiarezza, dolendosi del fatto che questo contempli una "ripartizione dei costi fra soci" in thesi difforme da quella desumibile dalla disciplina statutaria giacché la voce contabile dei costi è per sua natura unitaria e non può tenere conto di una simile ripartizione, eppur statutariamente prevista. [Nel caso di specie, si trattava di una società partecipata da comuni fra loro contigui, avente ad oggetto la gestione integrata dei rifiuti]
La prova dell'avvenuto recesso del socio – e quindi sul fatto che tale status sia venuto meno – nell'ambito di un'azione di mero accertamento proposta dal socio recedente medesimo può essere raggiunta anche mediante una dichiarazione di scienza sottoscritta dal legale rappresentante della società nel caso in cui si versi nell'impossibilità materiale di produrre un estratto del libro sociale a ciò – nella normalità dei casi – deputato ossia il libro dei soci (che, nel caso di specie, era andato perduto).
La causa di scioglimento della società di persone per sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci e sua mancata ricostituzione nel termine semestrale ex art. 2272, n. 4, del c.c. opera di diritto e pertanto a decorrere dallo spirare del suddetto termine la legittimazione attiva ad agire in giudizio – nella specie l'azione di responsabilità ex art. 2260, c. 2, del c.c. – è attribuita ai liquidatori ex art. 2278, c. 2, del c.c..
Il procedimento di descrizione costituisce una forma di istruzione preventiva con finalità probatoria volta a precostituire e conservare una prova per il successivo giudizio di merito. Conseguentemente, qualora è raggiunta la finalità del procedimento di descrizione, il giudice non può disporre un ulteriore ordine giudiziale se esso è rivolto, anche indirettamente, alla consegna di documentazione tecnico/contabile da parte di soggetti estranei al giudizio.