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Risoluzione del contratto di cessione di azienda per inadempimento
La prova dell’adempimento del pagamento del prezzo residuo di una cessione di azienda può essere fornita anche a mezzo di...

La prova dell'adempimento del pagamento del prezzo residuo di una cessione di azienda può essere fornita anche a mezzo di testimonianze circa l'avvenuta consegna da parte del cessionario di assegni e/o contanti a prescindere dalle previsioni contrattuali.

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L’onere probatorio in materia di condotte distrattive e la determinazione del danno risarcibile
Nella procedura di fallimento l’onere probatorio della curatela si arresta alla prova della esistenza della somma e del suo mancato...

Nella procedura di fallimento l’onere probatorio della curatela si arresta alla prova della esistenza della somma e del suo mancato ritrovamento o della mancata consegna al momento del fallimento. Pertanto, a fronte di uno specifico addebito di distrazione, l’onere di dimostrare che le somme siano state destinate al pagamento dei lavoratori non può che ricadere sul convenuto amministratore della società fallita.

Per quanto riguarda l’addebito di prosecuzione illegittima dell’impresa, in presenza di uno stato passivo che cristallizza l’esposizione debitoria della fallita ed in presenza di parte delle scritture contabili, il danno risarcibile non può essere desunto aprioristicamente da un criterio equitativo, come è la differenza tra l’attivo ed il passivo o la differenza dei patrimoni netti.

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Unitarietà dell’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare: onere della prova e prescrizione
L’art. 146 L.F., secondo cui sono esercitate dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, le...

L’art. 146 L.F., secondo cui sono esercitate dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, le azioni di responsabilità contro amministratori, componenti dell’organo di controllo, direttori generali e liquidatori, compendia in sé le azioni di responsabilità degli amministratori verso la società (artt. 2392-2393 c.c.) e verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.). Per quanto riguarda i liquidatori dall'art. 2489, co. 2 c.c. discende l'applicabilità agli stessi delle norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori verso la società (artt. 2932-2393 c.c.) e verso i creditori sociali (art. 2934 c.c.).

In particolare, è stato rilevato che è nelle facoltà del curatore scegliere quale delle due azioni esercitare o scegliere di esercitarle entrambe. Alla luce del principio dell’unitarietà dell’azione ex art. 146 L.F. (e della natura contrattuale della responsabilità), infatti,  questo poco incide sul principio in base al quale grava sul curatore che promuove dette azioni l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, incombendo, per converso, su amministratori e sindaci (e nel caso di specie, sul liquidatore) l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, in riferimento agli addebiti contestati, del rispetto dei doveri e del corretto adempimento degli obblighi loro imposti.

Limitatamente alla prescrizione, ove l’azione esercitata dal curatore fallimentare dovesse essere ricondotta all’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c., il termine quinquennale è da considerarsi sospeso, a norma dell’art. 2941 n. 7 c.c., fino alla cessazione del liquidatore dall’incarico. Anche qualora, poi, l’azione esercitata dalla curatela fallimentare dovesse essere riconducibile all’azione dei creditori sociali ex 2394 c.c., essa si prescriverebbe nel termine di cinque anni decorrenti dal momento dell’oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. L’onere di provare che l’insufficienza del patrimonio sociale si sia manifestata e sia divenuta conoscibile già prima della data di dichiarazione del fallimento – alla luce della predetta natura contrattuale della responsabilità – grava su colui che eccepisce la prescrizione e la mera contestazione dell’esposizione debitoria della società non assolve a ciò, non implicando, di per sé, né che la società sia insolvente, né che il patrimonio sia insufficiente a soddisfare i creditori sociali.

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Responsabilità dell’amministratore per illegittima prosecuzione dell’attività di impresa
In presenza di situazioni di illecita prosecuzione dell’attività di impresa e di conseguente difficoltà di ricostruire ex post il risultato...

In presenza di situazioni di illecita prosecuzione dell'attività di impresa e di conseguente difficoltà di ricostruire ex post il risultato netto di singole operazioni non conservative, è possibile procedere alla determinazione del danno mediante criteri presuntivi o equitativi. In particolare, in tali casi, è possibile adottare il criterio della differenza dei netti patrimoniali, giacché la "perdita patrimoniale netta" consente di apprezzare in via sintetica ma plausibile l'effettiva diminuzione subita dal patrimonio sociale (dunque il danno per la società e per i creditori) per effetto della ritardata liquidazione.

Ai fini della corretta determinazione del danno, occorre addebitare all'amministratore solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta del suo comportamento illecito, con conseguente necessità di eliminare dal suddetto importo tutte quelle voci di bilancio – in termini di costi – presenti anche in una gestione sociale di tipo conservativo.

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Azione di responsabilità contro gli amministratori: requisiti di prova e di allegazione del danno in giudizio
Nel caso in cui una S.r.l. promuova azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore lamentando la mancata rilevazione di ricavi da...

Nel caso in cui una S.r.l. promuova azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore lamentando la mancata rilevazione di ricavi da parte di quest'ultimo, essa è tenuta a produrre la documentazione attraverso cui ha determinato l'ammontare dei ricavi asseritamene non rilevati dall'amministratore (nel caso di specie, la società non aveva depositato i documenti sulla scorta dei quali il proprio consulente di parte aveva condotto le indagini, con conseguente impossibilità per il giudice di disporre eventuali accertamenti d’ufficio per difetto di materiale probatorio da analizzare).

 

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Prescrizione dell’azione di risarcimento derivante da illecito civile considerato come reato
In un giudizio riguardante l’azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare nei confronti dall’amministratore unico di srl per il suo...

In un giudizio riguardante l'azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare nei confronti dall'amministratore unico di srl per il suo volontario aggravamento della situazione patrimoniale, nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato (ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela) trova applicazione l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto di reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto (cfr. Cass. Civ. sez. unite 27337/08).

 

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Rilevanza probatoria nell’azione di responsabilità del patteggiamento dell’amministratore
Benché la sentenza di patteggiamento non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile inerente la responsabilità gestoria e risarcitoria degli...

Benché la sentenza di patteggiamento non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile inerente la responsabilità gestoria e risarcitoria degli amministratori, essa assume tuttavia in sede civile (in ordine agli specifici ed identici fatti contestati) natura e valenza di prova critica e, quindi, una valenza probatoria importante. Questo significa che il Giudice civile può utilizzarla come elemento di prova sufficiente a ritenere fondata la responsabilità gestoria in merito agli stessi fatti dedotti; al contrario, qualora voglia discostarsene dovrà motivare specificatamente le ragioni del non utilizzo: in tal caso, il Giudice ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’amministratore imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (la richiesta di patteggiamento, dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato, quindi, una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova).

Per lo stesso fatto soltanto alla stregua di valide giustificazioni, debitamente argomentate, possono ammettersi differenti e contrastanti decisioni giudiziali, pur nell'autonomia dei relativi giudizi assicurata e disciplinata da norme di rango costituzionale e di natura processuale.

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Requisiti per una corretta valutazione della partecipazione al costo storico
La valutazione della partecipazione al costo storico risulta corretta tutte le volte in cui l’eventuale differenza tra il detto valore...

La valutazione della partecipazione al costo storico risulta corretta tutte le volte in cui l’eventuale differenza tra il detto valore e quello determinato attraverso la porzione del patrimonio netto sia a) compiutamente motivata in nota integrativa e b) la perdita non abbia carattere durevole, con la necessità a tal fine della predisposizione di piani o programmi tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario aventi caratteristiche di concretezza, ragionevolezza in ordine alla possibilità di realizzazione e brevità di attuazione.

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Cessione di quote in proprio favore e corretto adempimento dell’obbligazione
Con riguardo ad un debito nascente da cessione di quote in proprio favore, l’ammissione – in sede di opposizione al...

Con riguardo ad un debito nascente da cessione di quote in proprio favore, l’ammissione – in sede di opposizione al decreto ingiuntivo – dell’erronea determinazione del dovuto da parte dell’opposto creditore comporta il rigetto della domanda dell’opponente volta alla pronuncia della parziale inesistenza del debito. Invero, il giudice è tenuto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso che nel giudizio di cognizione che segue alla opposizione esso è chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi del diritto in contestazione. La mancata contestazione – da parte del debitore – del fatto costitutivo integra un implicito riconoscimento del debito, stante oltretutto il fatto che gli eventuali pagamenti parziali anteriori al riconoscimento stesso non determinano l’estinzione del rapporto, dovendosi ritenere che il riconoscimento sia stato calcolato al netto degli adempimenti fino a quel momento eseguiti.

Se l’obbligazione è plurisoggettiva sul lato passivo, l’assenza di specifica imputazione degli acconti determina la redistribuzione del debito residuo in misura proporzionale tra i vari debitori.

In materia di identificazione del quantum, l’eventuale trattativa positivamente conclusasi tra le parti, peraltro coadiuvate da consulenti, supera l’accusa di erronea determinazione del valore delle quote per comportamento scorretto di una di esse.

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Impugnazione della delibera assembleare per nullità e compromettibilità in arbitri
Sulla compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibera assembleare, ciò che occorre accertare è se sussistano...

Sulla compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibera assembleare, ciò che occorre accertare è se sussistano o meno limiti all’operatività della clausola arbitrale collegati alla tipologia dei vizi lamentati.

Occorre distinguere tra le deliberazioni da cui scaturiscono controversie su diritti disponibili – e dunque arbitrabili – da quelle che generano liti su diritti indisponibili, restringendo tuttavia l’area della non compromettibilità all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità c.d. insanabili [nella specie il Tribunale ha accolto l'eccezione di compromesso arbitrale in relazione all'azione di impugnativa di una delibera di scioglimento e messa in liquidazione di una società a responsabilità limitata].

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Incompatibilità del danno morale con la mancata tempestiva liquidazione della quota a seguito di recesso del socio
Non può trovare accoglimento una domanda di risarcimento per i danni morali, derivanti dalla mancata tempestiva liquidazione della quota a...

Non può trovare accoglimento una domanda di risarcimento per i danni morali, derivanti dalla mancata tempestiva liquidazione della quota a seguito dell'esercizio del diritto di recesso di un socio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2285 e 2289 c.c., in quanto la mancata liquidazione non è idonea ex se a ledere diritti costituzionalmente garantiti, requisito richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale [nel caso di specie, parte attrice aveva richiesto la condanna al risarcimento in suo favore del danno morale, in conseguenza del fatto che non era stato possibile determinare il valore della quota da liquidare in favore del socio receduto, non avendo controparte provveduto a depositare le scritture contabili della società].

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Nullità della delibera assembleare per violazione del diritto di informazione dei soci e requisiti di validità della delibera di rinuncia preventiva all’azione di responsabilità
Il diritto di informazione è strumentale al corretto esercizio del diritto di voto. La sua violazione comporta la nullità della...

Il diritto di informazione è strumentale al corretto esercizio del diritto di voto. La sua violazione comporta la nullità della delibera di approvazione del bilancio tenuto conto che in tal modo non viene consentito ai soci di desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole che siano fornite in relazione a ciascuna posta di bilancio. In particolare il diritto di informazione è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, e ciò comporta per gli amministratori il dovere di soddisfare l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio.

 

In mancanza della relazione degli amministratori sulla situazione della società di cui agli art. 2446 e 2447 da depositare con le osservazioni del collegio sindacale, la delibera assembleare è nulla per totale difetto di informazione dei soci.

 

Affinchè la rinuncia preventiva all'azione di responsabilità verso gli amministratori della società sia espressa validamente dai soci, occorre che in sede di delibera vengano specificamente indicati i fatti gestionali imputati agli amministratori e che, esclusivamente in ragione di essi, i soci deliberino di rinunciare alla conseguente azione in modo consapevole. Una generica rinuncia a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa sarebbe, dunque, inammissibile.

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