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Diritti d’autore e recupero del credito da parte della SIAE
L’attestazione di credito emessa dal funzionario SIAE, ai sensi dell’art. 164, n. 3, L.d.a., costituisce, ope legis, titolo per l’esecuzione...

L’attestazione di credito emessa dal funzionario SIAE, ai sensi dell’art. 164, n. 3, L.d.a., costituisce, ope legis, titolo per l’esecuzione forzata senza bisogno di annotazione della formula esecutiva.

Gli ispettori SIAE rivestono la qualifica di pubblici ufficiali. Ne consegue che l’atto da essi redatto è dotato di fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., in relazione al cosiddetto “contenuto estrinseco dell’atto”, ovvero in ordine alla provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che sottoscrivendolo si identifica quale autore dell’atto stesso (e, in particolare, all’attestazione del luogo e della data in cui l’atto stesso è stato redatto), alle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto, alle circostanze che si sono verificate alla sua presenza, nonché agli altri fatti che egli dichiara di aver compiuto. Entro tali limiti, la non contestabilità delle attestazioni contenute nell’atto pubblico e l’impossibilità di fornire prova contraria, soggiace al solo limite dell’esperibilità della querela di falso. L’efficacia di prova legale non vale, invece, a coprire il contenuto intrinseco del documento, ovvero la veridicità delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto. Tale veridicità può essere contestata con ogni mezzo di prova, senza che sia necessario proporre il procedimento previsto dagli art. 221 e seguenti c.p.c.

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Prevalenza dell’eccezione di arbitrato sull’eccezione di incompetenza territoriale
La decisione sull’eccezione di arbitrato, implicando una scelta alternativa e reciprocamente escludente fra giustizia arbitrale e giustizia ordinaria, è pregiudiziale...

La decisione sull’eccezione di arbitrato, implicando una scelta alternativa e reciprocamente escludente fra giustizia arbitrale e giustizia ordinaria, è pregiudiziale rispetto alla questione relativa all’individuazione del giudice statale competente secondo i criteri di cui all’art. 38 c.p.c.

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Sequestro giudiziario e prova della simulazione di cessione di quote sociali
Il sequestro giudiziario è ammissibile tutte le volte che ricorra la necessità di garantire l’attuazione di futuri provvedimenti di tutela...

Il sequestro giudiziario è ammissibile tutte le volte che ricorra la necessità di garantire l’attuazione di futuri provvedimenti di tutela giurisdizionale, tenuto conto della particolare correlazione esistente tra l’oggetto del sequestro e l’oggetto della pretesa che viene dedotta nel giudizio di merito. In ordine al fumus boni juris della domanda di sequestro, si richiede l’esistenza di una controversia, intesa come esperimento attuale o potenziale (e quindi anche mero contrasto di interessi, senza necessità della pendenza di una lite) di un’azione tipicamente prevista a difesa della proprietà o del possesso (cd. jus in re), nonché di ogni altra azione, anche di natura personale, da cui possa scaturire una pronuncia di condanna alla restituzione o al rilascio della cosa da altri detenuta (cd. jus ad rem). Dunque, il sequestro è ammissibile non solo per le azioni reali (così come sembrerebbe suggerire il tenore letterale dell’art. 670 c.p.c.) ma anche per quelle personali che comportino comunque una restituzione del bene, restando il sequestro giudiziario incompatibile soltanto con le azioni di accertamento o costitutive.

E' ammissibile un sequestro giudiziario richiesto da una procedura concorsuale che intenda proporre domanda di restituzione delle quote in conseguenza della domanda principale di accertamento della nullità e/o simulazione e di quella subordinata di risoluzione dei contratti di cessione di quote.

In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi di una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.), nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza. Costituiscono, invero, elementi presuntivi della simulazione: i1 dissesto del debitore; la causa simulandi, quale quella di volersi sottrarre alla improvvisa responsabilità di un obbligo; l'essersi con la vendita spogliato l'alienante di ogni suo avere; i1 mancato esborso di alcuna somma da parte del debitore o l'aver dato atto nel rogito di vendita che il prezzo era già stato versato; il prezzo di gran lunga inferiore al valore della cosa venduta; il patto di riscatto; la disponibilità ed il possesso della cosa rimasti nel venditore magari sotto forma di locazione; i rapporti di parentela, di affinità o di stretta amicizia tra alienante e acquirente; la clandestinità dell'atto; la coabitazione degli stipulanti.

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Incompetenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa nei procedimenti di opposizione all’ingiunzione per la tutela delle denominazioni protette ex d.lgs. n. 297/2004
In materia di opposizione all’ordinanza-ingiunzione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per violazione delle disposizioni sulle denominazioni protette...

In materia di opposizione all’ordinanza-ingiunzione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per violazione delle disposizioni sulle denominazioni protette di cui al d.lgs. n. 297 del 2004 non sono competenti le Sezioni Specializzate in materia d’impresa in quanto il procedimento prescinde dalla lesione di un diritto di proprietà industriale, essendo deputato ad accertare la sussistenza delle condizioni di legge per l’irrogazione della sanzione amministrativa e non venendo in rilievo il diritto attinente all'utilizzazione della denominazione protetta.

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Il consenso tacito nell’accordo transattivo
Per il negozio transattivo è richiesta la forma scritta ad substantiam dell’atto pubblico o della scrittura privata solo nel caso...

Per il negozio transattivo è richiesta la forma scritta ad substantiam dell’atto pubblico o della scrittura privata solo nel caso in cui la materia transatta riguardi uno dei rapporti considerati dall’art. 1350 n.12 c.c. In tutti gli altri casi la forma scritta è richiesta solo ad probationem e può anche non rivestire la forma completa del contratto, potendo quindi essere costituito da scritti separati, non contestuali e anche successivi al tempo in cui il negozio transattivo fu effettivamente posto in essere. Nei casi in cui la transazione necessiti di forma scritta soltanto ad probationem, la prova del contratto può anche essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso, anche solo tacito, purché univoco, dell’altra parte manifestato mediante attuazione integrale dei relativi patti.

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Sequestro giudiziario di azioni, efficacia della prelazione statutaria e conseguenze della sua violazione
Non vi è dubbio in ordine all’astratta ammissibilità del sequestro giudiziario di azioni di una s.p.a. anche alla luce dell’espressa...

Non vi è dubbio in ordine all’astratta ammissibilità del sequestro giudiziario di azioni di una s.p.a. anche alla luce dell’espressa disposizione normativa di cui all’art. 2352 c.c.; in relazione alla strumentalità del sequestro richiesto ad assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati degli stessi beni su cui è stato autorizzato e posto il vincolo, spetta al ricorrente dedurre di aver proposto, nel giudizio arbitrale di merito pendente, la domanda di restituzione delle azioni in conseguenza della domanda principale di accertamento della nullità e/o inesistenza/annullabilità della delibera assembleare (e ciò a prescindere dall’eventuale ammissibilità e fondatezza di tale azione restitutoria).

Con l'inserimento della clausola di prelazione nell'atto costitutivo si attribuisce alla medesima, al pari di qualsiasi altra pattuizione riguardante posizioni soggettive individuali dei soci che venga iscritta nello statuto dell'ente, anche un valore rilevante per la società, la cui organizzazione ed il cui funzionamento l'atto costitutivo e lo statuto sono destinati a regolare. Le clausole in questione, venendo ad assolvere anche ad una funzione specificamente sociale, atteso il loro inserimento nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente, cessano di esser regolate dai soli principi del diritto dei contratti, per rientrare, invece, nell'orbita più specifica della normativa societaria.

Alla clausola statutaria di prelazione deve attribuirsi "efficacia reale" i cui effetti sarebbero opponibili anche al terzo acquirente. Ad ogni modo, la realità della clausola non può condurre alla nullità del trasferimento operato in violazione del patto di prelazione, non versandosi in ipotesi di violazione di norma imperativa, né alla declaratoria di nullità per impossibilità dell'oggetto per indisponibilità della partecipazione ceduta; può condurre unicamente ad una pronuncia d'inefficacia del trasferimento in favore del socio pretermesso e/o della società. La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione societaria (che resta, però, valida tra le parti stipulanti), nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, secondo i principi generali in tema di inadempimento delle obbligazioni. La violazione della clausola statutaria di prelazione non comporta in favore del socio pretermesso anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, atteso che il c.d. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela prevista dalla legge in specifici casi da reputarsi tassativi. La violazione del diritto di prelazione previsto nello statuto, dunque, non comporta la nullità del trasferimento né, tanto meno, l’assegnazione delle azioni oggetto di trasferimento al socio pretermesso.

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Sull’oggetto della domanda revocatoria
L’oggetto della domanda revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene trasferito in sé, bensì la reintegrazione della generica garanzia...

L’oggetto della domanda revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene trasferito in sé, bensì la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata. Il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporta in alcun modo l’invalidità dell’atto di disposizione dei beni ceduti e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì unicamente l’inefficacia dell’atto nei soli confronti del creditore che agisce per ottenerla.

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Cessazione della materia del contendere e sorte del decreto ingiuntivo opposto
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto,...

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza; ne consegue che la cessazione della materia del contendere, verificatasi successivamente alla notifica del decreto, travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.

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Limiti della garanzia autonoma contenuta nella polizza fideiussoria e condizioni dell’exceptio doli generalis
L’assunzione, da parte del garante, dell’impegno di pagare a semplice richiesta del beneficiario della garanzia, senza possibilità di sollevare eccezioni,...

L’assunzione, da parte del garante, dell’impegno di pagare a semplice richiesta del beneficiario della garanzia, senza possibilità di sollevare eccezioni, integra una rinunzia a opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, fatto salvo il duplice limite dell’esecuzione fraudolenta o abusiva – a fronte della quale il garante può sempre sollevare l’exceptio doli generalis – e della nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, necessario a evitare la realizzazione, per altre vie, di un risultato vietato dall’ordinamento.

Inoltre, lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non può spingersi fino a reputare indifferente rispetto alla obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidità del contratto (diversi dalla illiceità della causa e dalla contrarietà a norme imperative) anche l’inesistenza del rapporto principale. Giacché ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell’interesse perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra in ogni caso potersi prescindere dalla “esistenza” del rapporto obbligatorio. Esso, infatti costituisce termine di riferimento (ovvero il presupposto esterno) della garanzia autonoma, atteso che l’inesistenza – originaria o  sopravvenuta – del rapporto principale di valuta, venendo ad escludere la stessa (astratta verificabilità della) perdita patrimoniale che dall’inadempimento di quel rapporto sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza che tale inesistenza (originaria o sopravvenuta) bene può costituire oggetto di eccezione idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad ottenere (quando anche non ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della exceptio doli) un’attribuzione patrimoniale sine causa.

Con riferimento all’exceptio doli generalis, la condizione per opporla è che il garante alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.

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Inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. di riammissione dell’associato escluso da un’associazione per difetto del requisito di sussidiarietà
Difetta del requisito di sussidiarietà e va dunque dichiarato inammissibile il ricorso proposto secondo le forme di cui all’art. 700...

Difetta del requisito di sussidiarietà e va dunque dichiarato inammissibile il ricorso proposto secondo le forme di cui all'art. 700 c.p.c. di riammissione dell'associato escluso da un'associazione (nelle more trasformatasi in società cooperativa), stante la presenza dello strumento di tutela tipico offerto dall'art. 23 c.c.

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Onere della prova della sussistenza dei requisiti del sequestro conservativo: fumus boni juris e periculum in mora
Con riguardo ai presupposti del periculum in mora del sequestro conservativo, al fine dell’accoglimento di una domanda di sequestro preventivo,...

Con riguardo ai presupposti del periculum in mora del sequestro conservativo, al fine dell’accoglimento di una domanda di sequestro preventivo, è necessaria la rigorosa prova da parte del ricorrente della sussistenza di entrambi i presupposti soggettivi e oggettivi di insufficienza o possibile depauperamento del patrimonio del debitore.
Non è consentito al giudice disporre il provvedimento cautelare previsto dall’art. 671 c.p.c. in presenza di allegazioni esclusivamente in ordine ad una inadeguatezza della situazione patrimoniale del debitore rispetto al credito per il quale si agisce.
Si ritiene, infatti, che l'eventuale insufficienza del patrimonio del debitore in relazione all'entità della pretesa fatta valere dal creditore non è da sola sufficiente a far sorgere il fondato timore di perdere la garanzia del credito vantato richiedendosi anche che la capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, in realtà, non costituisce di per sé sola una corretta declinazione del requisito di legge in quanto, in difetto di indizi di dispersione recente o imminente, l’applicazione di tale criterio porterebbe a colpire sempre e comunque debitori scarsamente possidenti o capienti, facendo invece salvi quelli che possano dimostrare di essere titolari di un patrimonio residuo rilevante: il che evidentemente tradirebbe la ratio della norma stessa.
Nel vaglio della domanda di concessione della misura del sequestro conservativo non risultano, pertanto, ammissibili presunzioni iuris tantum ma solo analisi strettamente ancorate alla condotta dei possibili destinatari della misura.

[Considerato, quindi, che, nell’accertamento del periculum in mora, ai sensi dell’art. 671 c.p.c., non ci si può limitare a un mero raffronto economico tra credito e consistenza del patrimonio dell’obbligato al momento dell’istanza cautelare, si evidenzia che, nel caso di specie, la Curatela ricorrente nulla ha dedotto in merito al requisito oggettivo della incapienza patrimoniale dell’amministratore unico che del liquidatore, non ha infatti esposto alcun dato relativo alla reale consistenza e composizione dei patrimoni personali di quest’ultimi, avendo allegato solamente le visure ipotecarie relative ai rispettivi compendi immobiliari, costituiti da svariati beni siti in Diamante e in Grisolia, senza alcun riferimento, ad esempio, a conti correnti bancari, investimenti finanziari o altre partecipazioni sociali etc.]

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Il mero segno grafico non è sufficiente a distinguere due marchi operanti nel settore moda
In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l’identità o...

In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l’identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l’identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cd. “confondibilità tra imprese”. [Nel caso concreto il giudice ritiene che l’apposizione di un mero punto tra le due parole che compongono il marchio del convenuto non appare idonea a distinguerla dal marchio dell’attore, tanto più ove si consideri che entrambi vengono utilizzati per la pubblicizzazione e commercializzazione di abbigliamento]

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