Deve escludersi l’ammissibilità del ricorso cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. solo quando l’istante possa disporre o abbia già usufruito di un’azione cautelare tipica in grado di neutralizzare il pregiudizio paventato dal richiedente. Deve escludersi l’ammissibilità dei provvedimenti d’urgenza quando per l’affermazione del diritto da cautelare siano esperibili procedimenti sommari tipici, oppure fasi sommarie di procedimenti ordinari, volti all’emissione di provvedimenti sommari anticipatori degli effetti della decisione di merito.
Il diritto di accesso alla documentazione sociale è la più immediata espressione del potere di controllo del socio sulla gestione sociale in atto il cui differimento all’esito del giudizio di merito verrebbe irreparabilmente a frustrare l’attualità del controllo medio tempore. L'art. 2476, comma 2, c.c. disciplina un diritto potestativo di controllo il cui presupposto necessario e sufficiente è che il richiedente sia socio, a prescindere dall’entità della partecipazione al capitale sociale e che, al momento del suo esercizio, egli non faccia parte dell’organo gestorio.
Le modalità attraverso le quali deve essere esercitato il diritto di consultazione vanno determinate secondo i principi generali di correttezza e buona fede, i quali rappresentano un canone generale nell’esecuzione anche del contratto sociale.
Il diritto di consultazione va interpretato come possibilità, oltre che di consultare la documentazione sociale avvalendosi eventualmente di un professionista di fiducia, anche di estrarre copia di tale documentazione: la possibilità di estrazione di copia appare connaturata all’effettività del diritto di controllo, il quale altrimenti, considerata la complessità della documentazione da analizzare, sarebbe di fatto limitato, se non vanificato almeno in parte.
Dal generale principio di buona fede derivano una serie di limiti al diritto di consultazione: il socio non può avanzare le sue richieste con modalità tali da risultare d’intralcio alla gestione della società o con finalità vessatorie o rivolte a fini diversi da quelli prettamente informativi ovvero esorbitanti rispetto al diritto esercitato; non può esercitare i propri poteri di controllo e informazione con modalità che comportino svantaggi per la società o per finalità antisociali.
Non è necessario che il socio fornisca alcuna giustificazione o motivazione per l’esercizio del suo diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c., né che dimostri la sussistenza di un suo specifico interesse alla conoscenza della documentazione di cui ha chiesto la consultazione, non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto debba conformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
Il diritto potestativo del socio non amministratore all’ispezione della documentazione sociale, la cui limitazione frusta il suo concreto interesse ad avere contezza dell’andamento societario, deve poter essere esercitato in ogni momento, a prescindere dalla utilità delle informazioni richieste in relazione ad uno specifico “evento” societario, al fine di consentire al socio il successivo esercizio di altre facoltà a lui spettanti o anche eventualmente di determinarsi in merito all’esperimento di un’azione di responsabilità e/o di revoca nei confronti degli amministratori.
Il diritto del socio che non partecipa all’amministrazione, di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., è esigibile nei confronti della società e consiste nel diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e/o di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione della società.
La disciplina delle s.r.l. ha attuato una privatizzazione del controllo sull’operato dell’organo amministrativo, sicché deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un permanente sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell’ente rispetto alle condotte degli amministratori. L’ampiezza della formula utilizzata dal legislatore induce a ritenere che: a) tale diritto possa essere esercitato in qualunque momento dell’esercizio sociale; b) è tanto più necessario proprio nel momento del conflitto con gli altri soci o con la gestione societaria; c) abbia per oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte gestionali intraprese e da intraprendere; d) possa esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia.
Deve inoltre riconoscersi l’esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio, in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza (cd. abuso di diritto), con la conseguenza che sono da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da una ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa dell’operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni, di cui il socio non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l’attività sociale. Parimenti risulta contraria a buona fede la richiesta di informazioni per fini antisociali e, in ogni caso, la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l’interesse sociale.
In tema di società di capitali, il recesso del socio costituisce un atto unilaterale recettizio che produce l'effetto della perdita dello status socii nel momento stesso in cui viene comunicato alla società. La liquidazione della quota non integra una condizione sospensiva del recesso, bensì un'obbligazione pecuniaria che sorge come conseguenza legale dell'atto già perfezionato. Pertanto, il socio recedente perde immediatamente i diritti sociali e la titolarità della partecipazione - assumendo la veste di terzo creditore della società per il rimborso del valore della propria quota - e la società può validamente disporre della medesima. La mancata liquidazione del valore della partecipazione sociale è inidonea ad impedire il pieno dispiegarsi dell'efficacia del recesso esercitato dall'attore e portato a conoscenza della società.
Il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata ad assicurare al creditore la possibilità di espropriare in futuro quei beni del debitore potenzialmente sottraibili, nelle more del giudizio di merito, alla garanzia del credito ex art. 2740 c.c..
La concessione del sequestro conservativo è subordinata alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al periculum in mora, esso non può consistere nel mero timore soggettivo del creditore di perdere la garanzia del proprio credito, ma deve invece corrispondere ad una situazione reale ed obiettiva, in cui si concreti la possibilità che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito in modo da non soddisfare più la funzione di garanzia che gli è propria. La sussistenza del periculum in mora può essere desunta sia da elementi oggettivi riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, evincibili da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata. Quanto alle situazioni di carattere soggettivo, si ritiene che l’elemento soggettivo del periculum possa essere individuato in comportamenti processuali o extraprocessuali del debitore, ivi compreso l’atteggiamento e la personalità del debitore sequestrando, valutati anche attraverso pregressi comportamenti negoziali e processuali, e che è pur sempre necessario che tali comportamenti lascino presagire un’imminente dispersione o depauperamento del proprio patrimonio.
Nell'ambito dell'azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore, ai fini dell’accoglimento di una domanda di sequestro ex art. 671 c.p.c., è necessaria la rigorosa prova da parte del ricorrente della sussistenza di entrambi i presupposti, soggettivo ed oggettivo, di insufficienza patrimoniale e possibile depauperamento del patrimonio del debitore. Non è consentito al giudice disporre il provvedimento cautelare previsto dall’art. 671 c.p.c. in presenza di allegazioni approssimative ed ipotetiche, non supportate da idoneo fondamento documentale, in merito alla sussistenza di una situazione patrimoniale del debitore insufficiente rispetto al credito per il quale si agisce. Allo stesso modo, non è consentito al giudice desumere l’esistenza del periculum dalla mera sproporzione tra l’entità del credito, in tesi vantato dal ricorrente, e il valore attuale del patrimonio di cui dispone il debitore e che non è, tanto meno sufficiente, il mero sospetto circa l’intenzione del debitore di sottrarre alla garanzia del credito tutti o alcuni dei suoi beni. L’inadeguatezza del patrimonio del debitore
rispetto all’ammontare complessivo dei debiti non basta a integrare gli estremi del “pericolo nel ritardo”, alla cui ricorrenza la legge subordina l’autorizzazione del sequestro conservativo.
L'art. 2409 c.c. fa riferimento alla sussistenza di un “fondato sospetto” di commissione da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione, in violazione dei doveri sui medesimi gravanti: ne discende che è necessaria l’allegazione e documentazione non di meri sospetti e/o supposizioni bensì di fatti, dotati di sicuro riscontro obiettivo, dai quali sia lecito desumere il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione sociale. Inoltre, in ragione del tenore testuale della norma (“gravi irregolarità nella gestione”), le condotte denunciate devono consistere in azioni o omissioni contrarie a regole di carattere giuridico, che comportino la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa. Non è pertanto mai sindacabile la mera opportunità o la convenienza economica delle scelte di gestione o delle modalità e circostanze di tali scelte (cd. business judgement rule), a meno che le stesse non appaiano manifestamente illogiche, irragionevoli o imprudenti ovvero compiute in conflitto d’interessi. Le irregolarità denunciate devono essere connotate da gravità, attualità e da potenzialità dannosa. Esse, in primo luogo, devono concretarsi in violazioni di norme civili, penali, amministrative, tributarie o statutarie, nonché in trasgressioni al dovere generale di diligenza nella gestione dell’impresa, di consistenza tale da far emergere l’esistenza di una gestione complessivamente anomala. Inoltre, le gravi irregolarità rilevanti ai fini del controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c. devono essere attuali al momento dell’intervento del Tribunale: non rilevano vicende societarie ormai esaurite e non ulteriormente produttive di effetti nocivi per la società. Diversamente opinando, verrebbe frustrata la ratio sottesa al controllo giudiziario, giacché l’istituto mira al riassetto amministrativo della società e, dunque, non ha una finalità sanzionatoria, bensì meramente ripristinatoria della regolarità della gestione. Infine, le irregolarità devono essere idonee alla causazione di un danno alla società: si reputa sufficiente il mero pericolo di danno futuro alla società, purché patrimonialmente rilevante, non essendo necessario che sia già derivato un danno alla stessa al momento del controllo ispettivo; di contro, eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e a terzi non assumono alcun rilievo ai fini dell’art. 2409 c.c..
Oggetto della denuncia ex art. 2409 c.c. possono essere soltanto gravi irregolarità compiute dagli amministratori in violazione dei loro doveri, non censure di merito che riguardino l’opportunità o la convenienza delle operazioni degli amministratori. Inoltre, elemento caratterizzante le gravi irregolarità è il loro carattere potenzialmente dannoso, riscontrabile nella violazione di norme di legge capaci di procurare un danno al patrimonio sociale o un grave turbamento all’attività sociale. Il riferimento alla potenzialità del danno per la società circoscrive l’ambito di applicazione del controllo giudiziario e conseguentemente la sfera di tutela della minoranza. Ne discende che restano del tutto irrilevanti sia quei fatti, sebbene gravi, i cui effetti siano venuti meno e vi sia stato il ripristino della regolare gestione, sia la violazione che abbia esaurito i suoi effetti e non ne sia più possibile l’eliminazione, residuando soltanto il rimedio risarcitorio. Emerge, dunque, una ratio preventiva del procedimento in esame rispetto a quella sottesa all’azione di cui all’art. 2476 c.c.: il controllo giudiziario disegnato dall’art. 2409 c.c. si colloca temporalmente in una fase in cui le irregolarità gestorie sono ancora in atto, in quanto (solo) potenzialmente dannose (la norma fa riferimento a irregolarità che possono arrecare un danno e non a irregolarità “consumate”, che hanno prodotto un danno), richiedendo, appunto, in un’ottica di anticipazione della soglia di tutela, non già la prova delle irregolarità, ma il (mero) fondato sospetto delle stesse. E tanto si spiega alla luce della precipua finalità del procedimento in esame, che non è immediatamente sanzionatoria, bensì riparatoria, mirando al riassetto amministrativo e contabile della società. Conferma ne è che per provvedimenti provvisori devono intendersi tutte le misure idonee ad impedire la reiterazione delle irregolarità riscontrate o l’aggravarsi delle conseguenze pregiudizievoli da esse derivanti. Solamente nei casi più gravi il Tribunale può revocare gli amministratori o eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. Si rileva, ancora, che il procedimento ex art. 2409 c.c. si caratterizza per il requisito della residualità; pertanto, le irregolarità gestionali suscettibili di denunzia devono involgere l’intera attività della società, mentre non assume rilievo l’illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, come nel caso di irregolarità nell’approvazione del bilancio d’esercizio.
A norma dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, le Sezioni Specializzate in materia di impresa sono competenti relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, nonché le imprese cooperative e mutue assicuratrici, le società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.
Non sussiste, invece, la competenza delle Sezioni Specializzate nelle controversie riguardanti le società di persone.
Il diritto del socio di avere dagli amministratori notizie degli affari sociali è un diritto potestativo di controllo il cui presupposto necessario e sufficiente è che il richiedente sia socio, a prescindere dall'entità della partecipazione al capitale sociale, e che, al momento del suo esercizio, egli non faccia parte dell'organo gestorio.
Anche nel silenzio della norma, deve ritenersi che il diritto di cui all'art. 2476 c.c. debba essere interpretato come possibilità, oltre che di consultare la documentazione sociale, di estrarne copia, in quanto tale possibilità è connaturata all'effettività del diritto di controllo il quale, altrimenti, sarebbe di fatto limitato se non vanificato almeno in parte.
L'azione di responsabilità contro il curatore revocato, oggi liquidatore giudiziale, prevista dall'art. 38 legge fall., quando esercitata dal nuovo curatore, ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell'organo concorsuale. Il tal senso depone la formulazione dell'art. 38 legge fall. nel richiamo alla diligenza professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c.. Va ricordato, infatti che la prestazione si determina per un verso, secondo lo sforzo diligente richiesto a soddisfare l'interesse del creditore e, per altro verso, la prestazione deve considerarsi liberatoria quando essa abbia comunque conseguito il soddisfacimento dell'interesse del creditore, pur non essendo esattamente conforme al previsto per la presenza di irrilevanti inesattezze qualitative o quantitative.
I medesimi principi trovano applicazione all’azione di responsabilità proposta dal nuovo commissario liquidatore nei confronti del commissario revocato, in virtù del rinvio operato dall’art. 199 l.f. all’art. 38 l.f. Tale azione fa valere la violazione degli obblighi gravanti sul commissario revocato, sia generici, fondati su clausole generali, quali la buona fede, sia specifici, in virtù di disposizioni normative ad hoc, come quelle previste dagli artt. 204, 205 e 209 l.f. Trattandosi, comunque, di azione risarcitoria, devono pur sempre aggiungersi, quali elementi indefettibili della fattispecie, in virtù della funzione riparatoria e compensativa della responsabilità civile, le conseguenze giuridiche dannose determinate dal torto contrattuale.
L’inerzia dell’amministratore di diritto che abbia omesso le attività, anche di controllo, nei confronti del terzo che si è ingerito nell’attività gestoria, vale di per sé a fondare la sua responsabilità anche per distrazioni o sottrazioni di risorse sociali poste in essere dal terzo senza l’opposizione del soggetto che per legge è tenuto a preservare l ’integrità del patrimonio sociale e la destinazione dello stesso all’attività d’impresa. L’accettazione dell’incarico di amministratore comporta infatti l’assunzione di un generale dovere di vigilanza sull’andamento della società e di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o per attenuarne le conseguenze dannose , con la conseguenza che l’amministratore di diritto è sotto il profilo causale necessario compartecipe e sotto il profilo giuridico corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere all’amministratore di fatto: ne deriva, ove quest’ultimo arrechi pregiudizio al patrimonio sociale, che la responsabilità dell’atto dannoso è ascrivibile in via solidale anche all’amministratore di diritto.