Sussiste la causa di scioglimento della s.r.l. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. quando [lo statuto richieda per ogni deliberazione il voto favorevole dei due terzi del capitale e il capitale sia ripartito in tre quote pressoché uguali, sicché due soci insieme non raggiungono la maggioranza richiesta], e tra i soci si sia determinata una conflittualità esasperata che rende di fatto impossibile il regolare funzionamento dell’organo, come dimostrato dal fallimento delle trattative e dall’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio adottata da due soli soci.
Nel procedimento ex artt. 2484 e 2485 c.c. il tribunale, dichiarato lo scioglimento, può nominare direttamente il liquidatore ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c., senza rimettere previamente la nomina all’assemblea, quando sia prognosticamente prevedibile che l’aspra conflittualità tra i soci impedisca una decisione assembleare, tanto più se nel corso del procedimento nessuno abbia convocato l’assemblea per superare lo stallo nonostante i rinvii concessi per consentire una soluzione condivisa.
Nel procedimento volto all’accertamento della causa di scioglimento non può essere accolta la richiesta di nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 2409 c.c., che deve essere proposta dai soggetti legittimati con apposito ricorso, perché si fonda su presupposti di fatto e di diritto del tutto diversi, quali il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione.
È ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il socio di s.r.l. chiede di accedere alla documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., perché il difetto di residualità sussiste soltanto quando l’istante disponga di un’azione cautelare tipica o di un procedimento sommario idoneo a neutralizzare il pregiudizio, e il diritto di accesso, quale espressione più immediata del potere di controllo del socio sulla gestione in atto, sarebbe irreparabilmente frustrato dal differimento all’esito del giudizio di merito. Il periculum discende dall’attuale compressione del diritto, senza che il socio debba indicare specifiche circostanze o provare irregolarità gestorie.
Il diritto previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. è un diritto potestativo di controllo, il cui presupposto necessario e sufficiente è che il richiedente sia socio, qualunque sia l’entità della partecipazione, e non faccia parte dell’organo amministrativo; il socio non deve giustificare la richiesta né dimostrare un interesse specifico, e il diritto può essere esercitato in ogni momento, anche al fine di valutare l’esperimento di un’azione di responsabilità o di revoca. Il diritto di consultazione comprende anche la facoltà di estrarre copia, a spese del socio, perché altrimenti, data la complessità della documentazione, il controllo sarebbe in parte vanificato.
Le modalità di esercizio del diritto di consultazione sono governate dai principi di correttezza e buona fede, dai quali discende che il socio non può formulare richieste con modalità di intralcio alla gestione, con finalità vessatorie o diverse da quelle informative, o con modalità che comportino svantaggi per la società.
Grava sulla società l’onere di provare di aver consentito la consultazione della documentazione richiesta o di aver concretamente posto il socio in condizione di esercitare il diritto, e non è sufficiente l’allegazione di una generica disponibilità a consegnare [la documentazione mancante, a fronte di una trasmissione soltanto parziale e frammentaria].
Il cessionario di quote di s.r.l. che chieda l’annullamento della cessione per errore o dolo, la risoluzione per mancanza delle qualità promesse o la riduzione del prezzo, adducendo l’esistenza di passività sociali a lui ignote al momento dell’acquisto, deve provare specificamente i presupposti dei vizi denunciati, e l’onere è tanto più rigoroso quando egli fosse amministratore della società da anni prima della cessione, essendo inverosimile che non avesse contezza della reale consistenza patrimoniale; le domande genericamente formulate, che mirano a esercitare una sorta di ius poenitendi fondato sulla non convenienza dell’operazione, vanno respinte [cessione della metà del capitale di una società esercente un bar gelateria per un prezzo pari a sei volte il valore nominale delle quote].
Nelle controversie relative alla cessione di partecipazioni sociali l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del prezzo va proposta dal cessionario ingiunto nella sua qualità di contraente, perché la società, terza rispetto al contratto, non è legittimata a proporla, sicché l’opposizione spiegata dall’ingiunto nella qualità di amministratore della società va rigettata per difetto di legittimazione.
È inammissibile l’intervento in proprio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spiegato dall’ingiunto dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 641 c.p.c., perché, se qualificato come adesivo dipendente, segue la sorte della parte adiuvata e, se qualificato come autonomo, consentirebbe di eludere il termine di decadenza per l’opposizione, potendo il decreto essere ormai contestato soltanto con l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., che presuppone la prova della mancata tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore.
La sezione specializzata in materia di impresa non è competente a conoscere delle azioni revocatoria e di simulazione proposte dal creditore di una s.r.l., unitamente all’azione di responsabilità contro l’amministratore e il socio, nei confronti di atti di disposizione di beni appartenenti al loro patrimonio personale, perché tali azioni non riguardano rapporti societari e non sono legate a quella di responsabilità da ragioni di connessione, neppure impropria, ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003, in quanto la loro decisione non dipende dalla risoluzione di identiche questioni e l’unico debitore del credito tutelato è la società; la competenza per territorio su tali azioni si determina in base all’obbligazione che si intende tutelare e, quando questa abbia ad oggetto una somma determinata, sussiste anche nel luogo del domicilio del creditore ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c. [accordo di mediazione di accertamento dell’usucapione e compravendita immobiliare a favore dei figli dell’amministratore e della socia].
La mancata redazione e il mancato deposito del bilancio di esercizio costituiscono una mera irregolarità gestionale, inidonea di per sé a fondare la responsabilità dell’amministratore, perché non ne deriva automaticamente un danno al patrimonio sociale; l’azione dei creditori sociali ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c. richiede la violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio e la derivata insufficienza patrimoniale, che non può ritenersi provata quando l’ultimo bilancio depositato esponga un attivo rilevante e il creditore si limiti a dedurre genericamente l’illegittimità della condotta dell’amministratore che abbia cessato di fatto l’attività senza liquidare il patrimonio sociale.
La responsabilità del socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. presuppone una decisione o un’autorizzazione diretta al compimento di un atto di gestione, l’intenzione del socio di recare danno alla società, ai soci o ai terzi e l’esecuzione della decisione o dell’autorizzazione da parte dell’amministratore.
Quando l’attività difensiva svolta da un unico procuratore per più parti abbia comportato la trattazione di questioni differenti a tutela di posizioni giuridiche non identiche, le spese di lite vanno liquidate separatamente per ciascun gruppo di posizioni processuali.
Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione dei creditori sociali contro gli amministratori, anche quando esercitata dall’organo della procedura concorsuale, decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata in modo oggettivamente percepibile dai creditori; la presunzione semplice che fa coincidere tale momento con l’apertura della procedura può essere vinta dagli amministratori provando che l’insufficienza era conoscibile in precedenza, e ciò avviene quando i bilanci depositati nel registro delle imprese espongano un’eccedenza delle passività sulle attività così evidente da poter essere percepita anche da creditori privi di competenze tecniche, ancorché i valori di bilancio non coincidano necessariamente con quelli di mercato [bilanci di una cooperativa poi posta in liquidazione coatta amministrativa, depositati nello stesso anno, con passività pari a quasi otto volte l’attivo].
L’azione dei creditori sociali contro gli amministratori di s.r.l., espressamente prevista dall’art. 2476, comma 6, c.c. a seguito del d.lgs. 14/2019 e già ammessa in precedenza per applicazione analogica dell’art. 2394 c.c., ha natura extracontrattuale e presuppone l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, che consiste nell’eccedenza delle passività sulle attività e si distingue sia dalla perdita integrale del capitale sociale, che può verificarsi anche in presenza di pareggio tra attivo e passivo, sia dall’insolvenza, che può sussistere anche quando l’attivo prevale sul passivo.
Il diritto di consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta a ogni socio di s.r.l. non amministratore indipendentemente dalla consistenza della partecipazione, può essere esercitato in qualunque momento e anche tramite professionisti di fiducia, si estende a tutti i documenti afferenti alla gestione sin dalla costituzione della società e comprende la facoltà di estrarne copia a proprie spese, connaturata all’effettività del controllo; esso incontra il solo limite della buona fede, che rende illegittime le richieste rivolte a fini diversi da quelli informativi o a scopo ostruzionistico e consente alla società di opporre non pretestuose esigenze di riservatezza [società esercente un laboratorio di analisi cliniche che subordinava l’accesso all’oscuramento dei dati sanitari e alla sottoscrizione di un impegno sul trattamento dei dati personali].
I partitari contabili sono documenti distinti dagli estratti conto, dei quali non costituiscono surrogati, e i partitari delle fatture emesse sono distinti dai partitari dei crediti iscritti in bilancio, sicché l’ostensione degli uni non soddisfa la richiesta degli altri; il diritto di consultazione si estende alla documentazione connessa e correlata a quella richiesta, intesa come quella necessaria e sufficiente a rendere intelligibile il dato contabile.
Il diritto di consultazione del socio di s.r.l. può essere tutelato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con un provvedimento a strumentalità attenuata, che richiede comunque la prospettazione del petitum e della causa petendi della domanda di merito; il periculum in mora sussiste quando il socio abbia interesse a esaminare nell’immediatezza la documentazione contabile per valutare l’opportunità di ulteriori iniziative e prevenire una temuta cattiva gestione prima che il danno diventi irreparabile.
Costituisce contraffazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. a), c.p.i. e dell’art. 9, par. 2, lett. a), reg. UE 2017/1001 l’adozione, come denominazione sociale e come segno distintivo di un’impresa turistica, di un segno che riproduce un marchio forte e notorio registrato anche per servizi alberghieri e di ristorazione, perché l’aggiunta di termini descrittivi dei servizi offerti costituisce un elemento di differenziazione marginale, che lascia immutato il nucleo ideologico del marchio e anzi accresce il rischio di confusione, e la doppia identità di segni e servizi rende superflua la prova della confondibilità; il confronto merceologico va condotto tra i servizi per i quali il marchio è registrato e quelli per i quali il segno è usato, e non tra le attività concretamente svolte dalle imprese, ed è irrilevante che queste operino in aree geografiche diverse, perché il marchio nazionale ha efficacia in tutto il territorio dello Stato e quello dell’Unione in tutti gli Stati membri [segno «Costa Smeralda» accompagnato dai termini «hotel», «club» e «residence» e usato da un villaggio turistico calabrese].
La registrazione e l’uso di un nome a dominio che riproduce o contiene il marchio altrui costituiscono contraffazione, perché consentono di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio sfruttandone la notorietà e traendone un indebito vantaggio; quando il titolare usi il marchio anche come ditta o insegna non trova applicazione il principio che ammette l’inserimento nella ditta o nell’insegna di una parola facente parte del marchio registrato da altro imprenditore.
La contraffazione del marchio può integrare anche concorrenza sleale per appropriazione di pregi ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c., la cui tutela è cumulabile con quella del marchio perché ha natura personale e presupposti diversi, quando l’uso del segno notorio, che contraddistingue da anni prodotti e servizi di elevata qualità, sia idoneo a ingenerare nel pubblico la convinzione che l’impresa abbia i medesimi pregi del titolare; il rapporto di concorrenza sussiste quando entrambe le imprese operano nel settore del turismo e il marchio è registrato anche per i servizi alberghieri.
Il danno da contraffazione del marchio non è in re ipsa, perché il criterio del giusto prezzo del consenso previsto dall’art. 125, comma 2, c.p.i. introduce una tecnica di semplificazione probatoria riferita al solo ammontare del danno, che non esonera il titolare dalla prova, anche indiziaria o presuntiva, della sua esistenza, quale un calo del fatturato o una lesione dell’immagine o della reputazione; in difetto di qualunque allegazione sul pregiudizio subito la domanda risarcitoria va respinta.
La pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 126 c.p.i. è misura discrezionale non collegata all’accertamento del danno, con funzione preventiva e latamente riparatoria, e può essere disposta anche quando la domanda risarcitoria sia respinta, specie se la contraffazione si è protratta per anni nonostante le diffide; la penale prevista dagli artt. 131, comma 2, c.p.i. e 614-bis c.p.c. può essere commisurata alle dimensioni e al capitale sociale dell’impresa contraffattrice.
La responsabilità del comune ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni derivanti dalla rete fognaria presuppone l’appartenenza all’ente del tratto di condotta da cui i danni originano, perché la custodia comunale si arresta nel punto in cui inizia la rete privata, e l’onere di provare tale appartenenza grava su chi invoca la responsabilità; la collocazione della tubazione privata al di sotto del suolo comunale non ne attribuisce all’ente la proprietà né la custodia [collasso di un tratto di rete fognaria secondaria al servizio di fabbricati privati, non inserito nel sistema della fognatura comunale].
Gli interventi eseguiti dal comune quale autorità sanitaria locale per far fronte a situazioni igienico-sanitarie pregiudizievoli non mutano il titolo di proprietà della condotta privata su cui incidono, e il pagamento del canone di fognatura e depurazione prova soltanto la fruizione del servizio pubblico di raccolta e depurazione dei reflui immessi nella rete pubblica, e non la proprietà comunale delle canalizzazioni private che li convogliano.
Il periculum in mora richiesto dall’art. 700 c.p.c. è escluso quando il pregiudizio lamentato si sia protratto per anni senza che l’interessato abbia attivato tempestivamente i rimedi necessari e quando la domanda cautelare abbia natura sostanzialmente satisfattiva, essendo diretta a ottenere in via d’urgenza l’esecuzione di opere di riparazione che potrebbero essere chieste in via ordinaria.
Il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. è un mezzo di impugnazione a cognizione piena, che consente al collegio di riesaminare integralmente i presupposti della misura cautelare, ed è soggetto, in caso di rigetto integrale, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
È nulla la deliberazione dell’assemblea di s.r.l. il cui verbale attesti la presenza di un socio a una riunione che in realtà non si è mai tenuta, perché la mancanza di qualsiasi dibattito e di qualsiasi espressione di voto rende la deliberazione inesistente, con effetti equiparati a quelli della nullità [verbale di nomina dell’amministratore unico sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea, smentito dalle sommarie informazioni rese dallo stesso segretario nel procedimento penale].
La falsità ideologica del verbale assembleare non redatto da notaio può essere fatta valere con gli ordinari mezzi di prova nel giudizio di impugnazione della deliberazione, senza necessità di proporre querela di falso, perché il verbale non fa fede privilegiata della veridicità dei fatti che vi sono attestati.
Ai sensi dell’art. 2379-bis c.c. la partecipazione del socio all’assemblea, anche da remoto, sana il vizio derivante dalla mancata convocazione; nella s.r.l. semplificata priva di statuto la partecipazione mediante collegamento a distanza è consentita anche in mancanza di un’apposita clausola, non essendovi un espresso divieto [validità della deliberazione relativa alle dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione e alla redistribuzione delle quote del socio uscente].
Il versamento della quota di capitale e la partecipazione alle successive assemblee non integrano acquiescenza alla deliberazione invalida né ratifica per fatti concludenti quando appaiano dovuti per evitare pregiudizi patrimoniali.
La cancellazione della società dal registro delle imprese nel corso del giudizio di impugnazione delle deliberazioni non fa venire meno l’interesse del socio all’accertamento della loro invalidità, trattandosi di atti che hanno inciso sui suoi diritti partecipativi e posti a fondamento di successivi atti sociali; la legittimazione processuale si trasferisce ai soci ai sensi dell’art. 110 c.p.c. e non occorre dichiarare l’interruzione né riassumere il processo quando nel giudizio sia rimasto costituito il socio di maggioranza, già liquidatore e amministratore unico, e l’unico altro socio sia già parte del giudizio.
Le sommarie informazioni testimoniali raccolte nel procedimento penale sono liberamente valutabili dal giudice civile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., anche in mancanza di giuramento dei dichiaranti, e i documenti formatisi dopo le preclusioni istruttorie possono essere prodotti fino a quando la causa non sia rimessa in decisione, ma non con le comparse conclusionali.
Il trasferimento della sede legale della società successivo alla notificazione dell’atto di citazione non incide sulla competenza per territorio.
Le comunità d’ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani istituite dalla l.r. Calabria 14/2014, costituite mediante convenzione tra i comuni ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 267/2000, non sono centri autonomi di imputazione di situazioni giuridiche, perché operano attraverso un ufficio comune in luogo e per conto degli enti partecipanti, sulla base di un mandato collettivo con rappresentanza, sicché delle obbligazioni nascenti dai contratti di affidamento della gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti rispondono pro quota i comuni dell’ambito e non la comunità [corrispettivi per oltre 6,4 milioni di euro fatturati dal gestore degli impianti in forza del contratto stipulato dalla città metropolitana in nome e per conto dei comuni dell’ambito].
Il subentro dell’Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria nei rapporti giuridici attivi e passivi delle comunità d’ambito, previsto dall’art. 17, comma 3, l.r. Calabria 10/2022, non comporta l’assunzione dei debiti verso i gestori degli impianti derivanti da contratti anteriori, perché la successione presuppone che il dante causa fosse titolare del rapporto e le comunità d’ambito non erano titolari passive di tali obbligazioni; nello stesso senso dispone la norma di interpretazione autentica dell’art. 1 l.r. Calabria 11/2025, nella quale il riferimento ai comuni «morosi» quali unici responsabili pro quota non trasforma in sussidiaria la responsabilità dei comuni.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale di interpretazione autentica, perché essa si limita a esplicitare un significato già ricavabile, in continuità, dalla legislazione statale e regionale previgente e non realizza un’illegittima separazione tra la gestione delle funzioni trasferite e la gestione liquidatoria delle passività.
L’obiettiva incertezza del quadro normativo, oggetto anche di un intervento di interpretazione autentica sopravvenuto, giustifica la compensazione delle spese ed esclude la colpa grave richiesta per la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. di chi abbia agito in via monitoria.
Chi deduce la nullità, per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990, di fideiussioni stipulate a notevole distanza di tempo dal periodo considerato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia deve provare, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., l’effettiva esistenza dell’intesa anticoncorrenziale o comunque di una prassi contrattuale conforme allo schema vietato anche all’epoca della stipulazione, perché l’accertamento compiuto dall’autorità non consente di presumere la persistenza dell’intesa in epoca successiva e il suo valore presuntivo si riduce con il crescere della distanza temporale, sicché non è sufficiente la sola produzione di quel provvedimento [fideiussioni specifiche rilasciate nel 2008 e nel 2010 a garanzia di finanziamenti concessi a una società in accomandita semplice].
Le fideiussioni a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’autorità garante sono parzialmente nulle, ai sensi dell’art. 2, comma 3, l. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema vietato, salvo che risulti una diversa volontà delle parti; l’estensione della nullità all’intero contratto presuppone la prova dell’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla, che grava sulla parte interessata alla caducazione totale e non può essere rilevata d’ufficio.
In caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 385/1993, il cessionario che interviene nel giudizio quale successore a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 c.p.c. deve provare l’inclusione del credito controverso nell’operazione; l’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è sufficiente quando l’esistenza del contratto di cessione non sia contestata e l’avviso indichi caratteristiche idonee a ricondurvi con certezza il credito, mentre se l’esistenza della cessione è specificamente contestata occorre provare il contratto, ferma la rilevanza della mancata contestazione della titolarità del credito.
Quando la nullità della fideiussione a valle di un’intesa anticoncorrenziale è fatta valere in via di azione sussiste la competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, senza necessità di verificare l’interesse della parte a ottenere un accertamento con efficacia di giudicato.
Il versamento effettuato in favore di una s.r.l. in crisi finanziaria da un suo socio, attingendo ai fondi della società in accomandita semplice di cui egli è socio accomandatario, va qualificato, secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, come finanziamento del socio soggetto a postergazione ai sensi dell’art. 2467 c.c. quando l’operazione trovi fondamento nella volontà personale del socio di sostenere la s.r.l. e non in una scelta imprenditoriale della società di persone, a nulla rilevando che il versamento sia stato annotato nelle scritture contabili come credito della società in accomandita, perché l’impiego dei fondi di quest’ultima per finanziare una società terza rileva soltanto nei rapporti interni tra il socio accomandatario e la società in accomandita [revoca del decreto ingiuntivo per 386.500 euro ottenuto dal fallimento della società in accomandita].
L’art. 2497-quinquies c.c., che estende la postergazione ai finanziamenti erogati da chi esercita attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti a essa sottoposti, non si applica in mancanza di prova di un sistematico e costante indirizzo delle scelte gestorie della società finanziata o di una regia unitaria delle società coinvolte.
La postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci, che presuppone un significativo rischio di insolvenza della società, costituisce un fatto impeditivo del diritto alla restituzione rilevabile d’ufficio, in quanto oggetto di eccezione in senso lato, e la situazione di crisi va verificata sia al momento della concessione del finanziamento sia al momento della decisione.