In materia di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, qualora più soggetti concorrano nella realizzazione di condotte distrattive del patrimonio societario, trova applicazione il principio della responsabilità solidale di cui agli artt. 2043 e 2055 c.c., essendo sufficiente che le diverse condotte, anche autonome e temporalmente distinte, abbiano concorso causalmente alla produzione dell’unico evento dannoso. In tal caso ciascun responsabile è tenuto al risarcimento integrale del danno arrecato alla massa dei creditori, indipendentemente dal titolo di responsabilità contrattuale o aquiliana imputabile ai singoli compartecipi.
L'art. 2385 c.c., in tema di efficacia della comunicazione della rinunzia alla carica di amministrazione della società, recita testualmente che "La rinunzia ha effetto immediato", pertanto l'iscrizione della cessazione dalla carica nel registro delle imprese svolge solo una funzione dichiarativa nei confronti di terzi con riferimento all'opponibilità di tale cambiamento dell'organizzazione societaria.
La delibera di nomina dell'amministratore è un atto negoziale proprio dei soci e la sua natura giuridica può essere ricondotta a una proposta contrattuale, di tal chè l'accettazione della nomina da parte del soggetto individuato non è elemento necessario ai fini della validità della delibera. Tutt'al più l'amministratore nominato, non accettando la nomina assembleare, può impedire la conclusione del contratto, ma ciò non priva la manifestazione di volontà di volontà dell'assemblea sociale versata nel relativo verbale della sua efficacia.
Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. Il liquidatore, dunque, nell'esercizio della sua attività incontra soltanto i seguenti limiti: 1) i limiti derivanti da disposizioni statutarie o dalla deliberazione dell'assemblea in sede di nomina dei liquidatori; 2) il limite generale dell'utilità degli atti allo scopo della liquidazione. Pertanto, in assenza di circostanze idonee ad integrare una impossibilità di funzionamento dell'assemblea di carattere non temporaneo, irreversibile e non altrimenti superabile, non si configurerà legittima la richiesta di intervento mirante a superare quest'ultima rivolta all'autorità giudiziaria.
L’azione ex art. 2476, terzo comma, c.c. consente l’adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale all’azione sociale di responsabilità prevista dal medesimo articolo, avente contenuto solo risarcitorio, dovendosi escludere l’esistenza di un diritto sostanziale del socio alla revoca degli amministratori: il principio di tipicità delle azioni costitutive porta ad escludere la possibilità di ricostruire in via interpretativa un’azione individuale del socio tendente alla sola revoca degli amministratori.
L’amministratore ha l’obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni sociali e, a fronte dello specifico addebito di distrazione, l’onere di dimostrare che le somme siano state destinate per fini sociali, con la conseguenza che dal mancato assolvimento di tale onere può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento.
Ai fini dell’attivazione del rimedio di cui all’art. 2409 c.c., per la ricorrenza del requisito del “fondato sospetto” di commissione da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione, in violazione dei doveri sui medesimi gravanti, è necessaria l’allegazione non di meri sospetti e/o supposizioni bensì di fatti, dotati di sicuro riscontro obiettivo, dai quali sia lecito desumere il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione sociale. Inoltre, le “gravi irregolarità nella gestione” devono consistere in azioni o omissioni contrarie a regole di carattere giuridico, che comportino la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa. Non è pertanto sindacabile la mera opportunità o la convenienza economica delle scelte di gestione o delle modalità e circostanze di tali scelte (cd. business judgement rule), a meno che le stesse non appaiano manifestamente illogiche, irragionevoli o imprudenti ovvero compiute in conflitto di interessi.
Le irregolarità denunciate devono essere connotate da gravità, attualità e potenzialità dannosa: con riferimento al requisito della gravità, le stesse devono concretarsi in violazioni di norme civili, penali, amministrative, tributarie o statutarie, nonché in trasgressioni al dovere generale di diligenza nella gestione dell’impresa, di consistenza tale da far emergere l’esistenza di una gestione complessivamente anomala; quanto al requisito dell’attualità, non rilevano vicende societarie ormai esaurite e non ulteriormente produttive di effetti nocivi per la società; quanto, infine, al requisito della potenzialità dannosa, le gravi irregolarità devono essere idonee alla causazione di un danno alla società, essendo sufficiente anche il mero pericolo di un danno futuro alla società, purché patrimonialmente rilevante (eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi non assumono alcun rilievo ai fini dell’art. 2409 c.c.).
La mancata consegna, al curatore, della cassa contanti della società fallita può integrare i presupposti per configurare la responsabilità dell’amministratore: il mancato rinvenimento, all’atto della dichiarazione di fallimento, di beni societari, da ritenere esistenti a tale data sulla base dell’esame della documentazione contabile, e la mancata giustificazione da parte del fallito della destinazione degli stessi per fini sociali, costituiscono elementi tali da far ipotizzare la distrazione di fondi sociali per scopi estranei all’attività di impresa. In virtù della duplice natura dell’azione di responsabilità proposta dalla Curatela e, dunque, dell’applicabilità del disposto di cui all’art. 1218 c.c., incombe sull’amministratore, il quale ha la responsabilità della cassa, l’onere di provare che le somme che, secondo le scritture contabili, avrebbero dovuto costituire il fondo cassa e che invece non sono state reperite al momento del fallimento, siano state utilizzate per finalità sociali.
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L.F. compendia in sé, in un’unica azione finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia dei soci e dei creditori, le azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., di talché la curatela attrice ha la possibilità di cumulare i vantaggi di entrambe le azioni, sul piano del riparto dell’onere della prova e dei limiti al risarcimento del danno (art. 1225 c.c.), come anche del regime della prescrizione (art. 2393 comma 4, 2941 n. 7, 2949 e 2394 comma 2 c.c.). Stante la natura anche contrattuale dell’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. (attesa la natura contrattuale dell’azione ex art. 2393 c.c. in essa compendiata), il curatore che agisce in giudizio ha solo l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni degli obblighi imposti ad il nesso di causalità fra questo e il danno verificatosi, mentre incombe, per converso, sull’amministratore convenuto l’onere di allegare e provare i fatti idonei ad escludere od attenuare la responsabilità, ovvero la non imputabilità a sé degli inadempimenti contestatigli. Spetta, infine, all’attore l’onere di allegazione e prova, sia pure mediante presunzioni, dell’esistenza di un danno concreto ovvero del depauperamento del patrimonio sociale e della riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente.
Ai sensi dell'art. 2479 ter c.p.c., sono impugnabili anche le delibere assembleari che in astratto rivestono la caratteristica dell'autoesecutività. Di conseguenza, è da respingersi l'eccezione volta a far valere la carenza di interesse ad agire in capo ai soci che impugnano la delibera assembleare autoesecutiva.
Il diritto del socio non amministratore di s.r.l., previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., di ricevere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi alla gestione ha natura di diritto soggettivo e può essere esercitato in qualsiasi momento dell’esercizio sociale, indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta. Tale diritto è tutelabile anche in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. qualora l’atteggiamento ostruzionistico dell’organo amministrativo impedisca l’esercizio del controllo sulla gestione sociale, restando tuttavia fermo che l’esercizio di tale potere di controllo incontra il limite del principio di buona fede e non può essere utilizzato con finalità abusive o meramente ostruzionistiche.
L'istituto dell'esclusione convenzionale del socio di s.r.l., disciplinato dall'art. 2473 bis c.c., consente all'autonomia statutaria di prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio ulteriori rispetto a quelle sancite dalla legge (come ad esempio quella codificata in tema di socio moroso dall'art. 2466 c.c.). Tale potere dei soci di prevedere nell'atto costitutivo specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa incontra limiti analoghi a quelli previsti dalle disposizione in tema di società di persone. In particolare, deve ritenersi che l'autonomia statutaria non possa dar vita a fattispecie di esclusione generiche o discrezionali. Infatti, l'art. 2473 bis c.c., sottolineando la necessità che le cause di esclusione siano specifiche in relazione ad una giusta causa, impone che i soci, nel dar vita a fattispecie di esclusione, prendano in considerazione vicende e comportamenti del socio integranti un inadempimento ai propri obblighi ovvero che rendano in qualche modo impossibile la prosecuzione del rapporto sociale.
La clausola di esclusione del socio di s.r.l. che si limiti a riprodurre le previsioni di cui all'art. 2286 c.c. in tema di società di persone è affetta da nullità, dovendo essere specificati nella clausola stessa i presupposti della sua operatività ed in particolare da quali gravi inadempimenti agli obblighi sociali si possa far discendere l'esclusione del socio. La previsione statutaria in forza della quale sia ammessa l'esclusione del socio che si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale o, in qualsiasi modo, causi discredito commerciale alla società o leda il rapporto di fiducia con gli altri soci risulta priva del requisito della specificità richiesto dall'art. 2473 bis c.c. ed è, pertanto, nulla.
Non è conforme all'impianto tipologico di cui la norma citata è emersione (che postula la deduzione di condotte tali da consentire al socio di evitare tale gravissima "sanzione privata" conoscendo preventivamente, quindi evitandoli i comportanti che potrebbero dar causa allo scioglimento unilaterale "quoad eum" del rapporto sociale) la clausola che non prevede che la condotta del socio suscettiva di far luogo all'esclusione debba svolgersi successivamente all'introduzione della clausola stessa; legittimando invece "contra ius" l'esclusone fondata su comportamenti già in essere, e noti alla compagine sociale, prima dell'introduzione della previsione statutaria e, come tali, per definizione non configurabili quali impeditivi della prosecuzione di un rapporto sociale iniziato nella loro vigenza.
Il venir meno del requisito di onorabilità di uno dei soci non costituisce una giusta causa di esclusione ove tale ipotesi non venga espressamente e chiaramente prevista dal momento della redazione dello statuto ovvero, successivamente, all'atto della sua modifica ma comunque prima che la condotta integrante la giusta causa di esclusione venga poste in essere. Diversamente da quanto disposto nelle società di persone dall'art. 2286 c.c., nella s.r.l. l'esclusione del socio opera solamente: i) nelle ipotesi di legge del socio moroso (art. 2466 c.c.) e ii) nelle specifiche ipotesi statutariamente previste riconducibili a una giusta causa pertanto il venir meno dell'onorabilità di un socio può legittimare la sua esclusione dalla s.r.l. ove ciò non sia previsto ex ante in maniera chiara e circoscritta dall'atto costitutivo e purché integri un'ipotesi di giusta causa di esclusione
La delibera assembleare di modifica della clausola statutaria recante l'indicazione delle cause di esclusione del socio per giusta causa, è da considerarsi nulla, in quanto contrastante con la disciplina legale, di cui all'art. 2473 bis c.c., la quale impone una predeterminazione statutaria delle ipotesi di esclusione che, per essere reputate valide e efficaci, devono potersi ricondurre alla nozione di "giusta causa", essere connotate da specificità ed essere deliberate in momento anteriore al comportamento del socio che le vada ad integrare, sanzionandone l'esclusione della compagine sociale, la stessa, pertanto, è nulla per illeceità dell'oggetto sociale ex art. 2479 ter, comma 3, c.c. In conseguenza della dichiarata nullità della modifica statutaria, stante l'assenza di un fondamento statutario o normativo per una pronuncia di esclusione, in violazione dell'art. 2473 bis c.c., la successiva delibera di esclusione va annullata per violazione di legge ex art. 2377 c.c.
Tra i diritti amministrativi spettanti al socio figurano il diritto di informazione e di ispezione, di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c., che presidiano la trasparenza dell'andamento societario. Il diritto di informazione e quello alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare. Compete anche al socio amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall'art. 2476, secondo comma, c.c., di ricevere notizia sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri ed i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato. Perciò, deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardi degli interessi dell'ente rispetto alle condotte degli amministratori. Tale diritto può essere esercitato in qualunque momento; è tanto più necessario nel momento di conflitto con gli altri soci o con la gestione societaria; ha ad oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte intraprese e da intraprendere; può esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia.
Benché si sia in presenza di un diritto soggettivo, deve riconoscersi l'esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza (c.d. abuso del diritto) e che sono da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da una ingerenza nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa dell'operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni di cui il socio non abbia effettivamente necessità al solo scopo di ostacolare l'attività sociale; in tale caso, infatti, l'esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravosa l'attività sociale con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni e consultare la documentazione. Parimenti, contrarie e buona fede, risultano la richiesta di informazioni per fini antisociali, e, in goni caso, la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l'interesse sociale.
Sotto il profilo processuale il diritto soggettivo del socio non amministratore di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c., può essere oggetto di tutela tramite azione di merito specifica, o in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Le cc.dd. "business warranties", frequenti nell'ambito di contratti di compravendita di partecipazioni societarie, si sostanziano in una forma atipica di garanzia riconducibile al patto di manleva; tramite tali garanzie, il garante (alienante) si impegna infatti a manlevare il garantito (acquirente) dal verificarsi di eventi negativi per il patrimonio della società oggetto della cessione.
L'art. 1938 c.c., che prevede l'obbligo di indicare un importo massimo garantito nelle fideiussioni aventi ad oggetto obbligazioni future, contiene un principio di ordine pubblico economico (internazionale) avente portata transtipica, valido per tutte le forme di garanzia per obbligazioni future (tra cui le "business warranties" e i patti di manleva).
La sostituzione di una delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l., originariamente invalida per omessa convocazione di un socio, comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, in virtù del richiamo espresso effettuato dall’art. 2479-ter, ultimo comma, c.c. all'art. 2377, comma 8, c.c..