Ricerca Sentenze
Fideiussione specifica conforme allo schema ABI, competenza nell’opposizione a decreto ingiuntivo e moratoria Covid
La nullità parziale delle fideiussioni che riproducono le clausole dello schema ABI dichiarate in contrasto con la normativa antitrust dal...

La nullità parziale delle fideiussioni che riproducono le clausole dello schema ABI dichiarate in contrasto con la normativa antitrust dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 riguarda soltanto le fideiussioni omnibus, oggetto dell’accertamento dell’autorità di vigilanza, e non si estende alla fideiussione specifica rilasciata a garanzia di un singolo finanziamento, per la quale non opera il criterio presuntivo della conformità all’intesa vietata.

Quando la nullità della fideiussione per violazione della l. n. 287/1990 sia dedotta come eccezione di merito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, resta ferma la competenza funzionale inderogabile del tribunale cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, e non opera la competenza della sezione specializzata individuata dall’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 168/2003.

La clausola per cui i diritti della banca derivanti dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione del credito sottrae l’azione del creditore al termine di decadenza dell’art. 1957 c.c., e non può invocare la disciplina consumeristica il fideiussore che abbia garantito la società di cui è amministratore unico. La sospensione dei finanziamenti disposta per l’emergenza epidemiologica dall’art. 56 d.l. n. 18/2020, estesa senza formalità agli elementi accessori, proroga automaticamente anche la fideiussione specifica, senza necessità del consenso del garante.

Leggi tutto
Associazione in partecipazione: gravità dell’inadempimento, clausola risolutiva espressa nulla e restituzione dei beni
È nulla per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto di mero stile, la clausola risolutiva espressa che richiami genericamente la violazione di...

È nulla per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto di mero stile, la clausola risolutiva espressa che richiami genericamente la violazione di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, perché non seleziona le obbligazioni il cui inadempimento determina la risoluzione di diritto e rimette a una sola parte la valutazione della sua importanza; non opera quindi la risoluzione dichiarata dall’associante per la mancata consegna, entro poche ore, dei documenti richiesti all’associata.

Ai fini della risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1453 c.c. l'importanza delle inadempienze di una delle parti va valutata non isolatamente, ma nel suo complesso, dovendo intendersi non in senso generico, cioè in relazione alla stima di un danno avulso dagli specifici interessi violati, ma in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare, reagendo sulla causa del contratto, l'equilibrio contrattuale, quale risulta dalle clausole cui i contraenti hanno attribuito valore maggiore ed essenziale, sotto un profilo oggettivo, in relazione alla funzione economico-sociale del contratto, o soggettivo, in relazione a particolari interessi dei contraenti.

All’associazione in partecipazione si applicano le regole della risoluzione dei contratti sinallagmatici, e il dovere di buona fede impone all’associante di portare a compimento l’affare nel tempo ragionevolmente necessario. Pronunciata la risoluzione per grave inadempimento dell’associante, che abbia impedito all’associata di proseguire l’attività, questi è tenuto a restituire l’apporto ricevuto e i beni ancora nella sua disponibilità, perché il contratto non è riconducibile a quelli a esecuzione continuata, e le somme anticipate per le stagioni successive nei limiti in cui il pagamento sia provato.

Va respinta la domanda di lucro cessante fondata sulla mera proiezione dei risultati di una sola stagione, senza elementi che facciano presumere un andamento costante dei ricavi, e è inammissibile la domanda di retroversione degli utili ai sensi dell’art. 125 c.p.i. proposta in via concorrente con il risarcimento e senza una domanda di contraffazione del marchio. La domanda del contraente inadempiente fondata sul rendiconto del contratto risolto non può essere accolta, e la domanda risarcitoria meramente asserita e non specificata va respinta, perché anche la liquidazione equitativa presuppone elementi idonei a dimostrare la lesione.

Leggi tutto
Secondary meaning del marchio descrittivo “Libraccio” e aggiunta del toponimo come aggravante del rischio di associazione
Un marchio originariamente debole perché descrittivo del prodotto acquista natura di marchio forte per effetto del secondary meaning ai sensi...

Un marchio originariamente debole perché descrittivo del prodotto acquista natura di marchio forte per effetto del secondary meaning ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 3, c.p.i., quando per la diffusione prolungata, la capillare rete commerciale e i rilevanti investimenti pubblicitari il pubblico lo identifichi stabilmente come indicatore di provenienza da una determinata impresa, come «Libraccio», usato dagli anni Settanta per il commercio di libri nuovi e usati e registrato dal 1992, di fronte al quale il convenuto, che abbia iniziato l’attività nel 2018, non può invocare alcun preuso.

L’aggiunta del nome di un quartiere o di una località al marchio altrui divenuto forte non esclude la contraffazione, né rileva che il titolare non operi nel mercato cittadino del convenuto, ma aggrava il rischio di associazione, lasciando intendere che l’attività sia una filiale locale del titolare; l’uso del segno anche come insegna, nome a dominio e sui social ne conferma l’impiego in funzione di marchio e giustifica inibitoria, ritiro dal commercio, penale e pubblicazione. Vanno invece respinte le domande inibitorie e risarcitorie nei confronti del convenuto che, a seguito del sollecito stragiudiziale e prima della notifica della citazione, abbia rimosso ogni riferimento al marchio dalle proprie insegne.

Leggi tutto
Marchio registrato e marchio di fatto con preuso locale: nessun giudicato cautelare, mala fede esclusa e inibitoria limitata
L’ordinanza di rigetto di un’istanza cautelare non forma un “giudicato cautelare” opponibile in un diverso procedimento e non preclude una...

L’ordinanza di rigetto di un’istanza cautelare non forma un “giudicato cautelare” opponibile in un diverso procedimento e non preclude una successiva domanda d’urgenza fondata su fatti nuovi e reiterati, tanto più quando le posizioni processuali e sostanziali delle parti risultino invertite rispetto al giudizio precedente.

La tutela del marchio di fatto, che ha per oggetto il segno che contraddistingue il servizio e non il format dell’intrattenimento, presuppone l’accertamento in concreto della sua effettiva utilizzazione e dell’acquisizione di un ruolo distintivo: un uso limitato nel tempo e nello spazio può consolidare al più un preuso locale, inidoneo a invalidare il marchio successivamente registrato da altri, e non consente di invocare la nullità per registrazione in mala fede ex art. 19, comma 2, c.p.i., norma di chiusura riservata alle ipotesi residuali di chi anticipi il deposito per sottrarlo a chi aveva già manifestato l’intento di registrarlo o usurpi un segno la cui notorietà sia in fieri.

Accertata la contraffazione del marchio registrato, l’inibitoria va limitata tenendo conto del consenso implicito all’uso prestato dal titolare per un determinato ambito territoriale, come per il marchio figurativo «Señorita» per serate a tema, riprodotto dai resistenti con la stessa lettera S corsiva e la stessa tilde o in una versione solo «modernizzata», priva di novità, e inibito salvo che per gli eventi nel territorio di Soverato, dove il titolare aveva collaborato con loro; la passata tolleranza non esclude il periculum, che si desume anzi dalla prosecuzione dell’uso anche fuori stagione, con penale per ogni violazione, mentre il numero esiguo e la dimensione locale degli eventi escludono la pubblicazione del provvedimento.

Leggi tutto
Marchio debole incluso in un marchio complesso con componente figurativa originale: contraffazione esclusa
È ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a inibire l’uso di un marchio altrui, sussistendo il requisito della...

È ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a inibire l’uso di un marchio altrui, sussistendo il requisito della residualità in assenza di un provvedimento cautelare tipico idoneo a impedire il protrarsi della condotta denunciata come concorrenza sleale confusoria.

Mentre per il marchio forte sono illegittime tutte le modificazioni che ne lascino sussistere l’identità sostanziale o il nucleo ideologico, per il marchio debole, costituito da espressioni descrittive o evocative, bastano lievi modificazioni o aggiunte a escluderne la confondibilità; nel marchio complesso la componente figurativa può assumere un ruolo equivalente o prevalente su quella denominativa. Non integra pertanto contraffazione l’inclusione del marchio denominativo debole anteriore in un marchio complesso che presenti una componente figurativa di particolare originalità, idonea ad alterarne il nucleo ideologico e a conferirgli autonoma capacità identificativa. È debole il marchio denominativo «Queen Mania», che unisce il nome del celebre gruppo musicale al termine «mania», comunemente usato per evocare artisti o gruppi famosi, e non ne è contraffazione il marchio complesso della tribute band registrato dal suo frontman, con le due parole in colori diversi e un leone alato coronato inserito nella lettera Q; la priorità della registrazione non rileva in difetto di allegazione dell’uso effettivo del marchio anteriore.

Leggi tutto
La responsabilità del liquidatore di s.r.l.: presupposti, natura e cancellazione della società
Il liquidatore di società di capitali, al pari degli amministratori, è investito di specifici doveri, i quali sono funzionali alla...

Il liquidatore di società di capitali, al pari degli amministratori, è investito di specifici doveri, i quali sono funzionali alla corretta e ordinata liquidazione del patrimonio sociale. In particolare, egli è tenuto, da un lato a ricostruire con diligenza la situazione debitoria della società accertando la consistenza complessiva dei debiti sociali e correggendo gli eventuali errori dei precedenti organi gestori (ivi compresa l'omessa appostazione in bilancio di poste debitorie esistenti); dall'altro a destinare la massa attiva disponibile al soddisfacimento dei creditori senza procedere ad alcuna ripartizione tra i soci se non dopo l'integrale pagamento del ceto creditorio. In tal senso, l'art. 2491, comma, 2, c.c., vieta espressamente ai liquidatori la distribuzione di acconti sul risultato della liquidazione qualora ciò incida sulla disponibilità di somme idonee all'integrale soddisfazione dei creditori sociali.

La responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali sorge quando, nel corso della liquidazione, egli abbia gestito il patrimonio sociale in modo non conservativo né funzionale alla liquidazione, ma in maniera tale da determinare la dispersione o, comunque, da renderlo incapiente rispetto alle ragioni creditorie, eseguendo pagamenti in spregio alla "par condicio creditorum". In tale evenienza, l'omesso soddisfacimento dei creditori trova causa non nell'originaria insufficienza dell'attivo sociale, bensì nella condotta colposa o dolosa del liquidatore, il quale risponde personalmente e in via illimitata ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c.

Affinché possa dirsi integrata la responsabilità del liquidatore, è necessario che sussistano sia un requisito oggettivo, ovvero che il debito sociale non sia stato soddisfatto, che un requisito di natura soggettiva, consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo del liquidatore che si sostanzi nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta della natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari.

La responsabilità del liquidatore è esclusa quando il mancato pagamento del sociale dipenda dal fatto che il patrimonio della società non sia sufficiente a garantire la soddisfazione dei creditori sociali.

Quanto alla natura della responsabilità, la responsabilità dei liquidatori è di natura extracontrattuale, in quanto derivante dal fatto illecito consistente nell'aver leso il diritto di credito del terzo.
Non appare condivisibile la tesi secondo cui la responsabilità sarebbe di natura contrattuale poiché derivante dalla violazione di un'obbligazione ex lege: la responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori sociali è responsabilità da fatto illecito, dal momento che non può confondersi l'obbligo di procedere al pagamento dei creditori che vincola il liquidatore nei confronti della società in liquidazione in virtù dell'incarico da questi rivestito con l'obbligo che vincola la società nei confronti del proprio creditore.
La responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità illimitata del liquidatore affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti

La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione della persona giuridica e quindi è una causa di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 c.p.c., anche qualora si verifichi in corso di causa, in virtù dell'art. 2495, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 d.lgs. n. 6/2003, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione, indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti: la scomparsa del debitore non estingue il debito ma innesca un meccanismo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Se la cancellazione della società non viene dichiarata in giudizio dal procuratore costituito ai sensi dell'art. 300 c.p.c., il giudizio può continuare in nome del soggetto cessato, mentre l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società può e deve provenire, a pena di inammissibilità, dai soci.

Leggi tutto
Ricorso cautelare atipico e accesso alla documentazione sociale
Deve escludersi l’ammissibilità del ricorso cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. solo quando l’istante possa disporre o abbia già usufruito...

Deve escludersi l’ammissibilità del ricorso cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. solo quando l’istante possa disporre o abbia già usufruito di un’azione cautelare tipica in grado di neutralizzare il pregiudizio paventato dal richiedente. Deve escludersi l’ammissibilità dei provvedimenti d’urgenza quando per l’affermazione del diritto da cautelare siano esperibili procedimenti sommari tipici, oppure fasi sommarie di procedimenti ordinari, volti all’emissione di provvedimenti sommari anticipatori degli effetti della decisione di merito.

Il diritto di accesso alla documentazione sociale è la più immediata espressione del potere di controllo del socio sulla gestione sociale in atto il cui differimento all’esito del giudizio di merito verrebbe irreparabilmente a frustrare l’attualità del controllo medio tempore. L'art. 2476, comma 2, c.c. disciplina un diritto potestativo di controllo il cui presupposto necessario e sufficiente è che il richiedente sia socio, a prescindere dall’entità della partecipazione al capitale sociale e che, al momento del suo esercizio, egli non faccia parte dell’organo gestorio.

Le modalità attraverso le quali deve essere esercitato il diritto di consultazione vanno determinate secondo i principi generali di correttezza e buona fede, i quali rappresentano un canone generale nell’esecuzione anche del contratto sociale.

Il diritto di consultazione va interpretato come possibilità, oltre che di consultare la documentazione sociale avvalendosi eventualmente di un professionista di fiducia, anche di estrarre copia di tale documentazione: la possibilità di estrazione di copia appare connaturata all’effettività del diritto di controllo, il quale altrimenti, considerata la complessità della documentazione da analizzare, sarebbe di fatto limitato, se non vanificato almeno in parte.

Dal generale principio di buona fede derivano una serie di limiti al diritto di consultazione: il socio non può avanzare le sue richieste con modalità tali da risultare d’intralcio alla gestione della società o con finalità vessatorie o rivolte a fini diversi da quelli prettamente informativi ovvero esorbitanti rispetto al diritto esercitato; non può esercitare i propri poteri di controllo e informazione con modalità che comportino svantaggi per la società o per finalità antisociali.

Non è necessario che il socio fornisca alcuna giustificazione o motivazione per l’esercizio del suo diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c., né che dimostri la sussistenza di un suo specifico interesse alla conoscenza della documentazione di cui ha chiesto la consultazione, non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto debba conformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

Il diritto potestativo del socio non amministratore all’ispezione della documentazione sociale, la cui limitazione frusta il suo concreto interesse ad avere contezza dell’andamento societario, deve poter essere esercitato in ogni momento, a prescindere dalla utilità delle informazioni richieste in relazione ad uno specifico “evento” societario, al fine di consentire al socio il successivo esercizio di altre facoltà a lui spettanti o anche eventualmente di determinarsi in merito all’esperimento di un’azione di responsabilità e/o di revoca nei confronti degli amministratori.

Leggi tutto
Il diritto del socio di s.r.l. di informazione e consultazione dei libri e dei documenti sociali: presupposti e limiti
Il diritto del socio che non partecipa all’amministrazione, di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., è esigibile nei confronti della...

Il diritto del socio che non partecipa all’amministrazione, di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., è esigibile nei confronti della società e consiste nel diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e/o di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione della società.

La disciplina delle s.r.l. ha attuato una privatizzazione del controllo sull’operato dell’organo amministrativo, sicché deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un permanente sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell’ente rispetto alle condotte degli amministratori. L’ampiezza della formula utilizzata dal legislatore induce a ritenere che: a) tale diritto possa essere esercitato in qualunque momento dell’esercizio sociale; b) è tanto più necessario proprio nel momento del conflitto con gli altri soci o con la gestione societaria; c) abbia per oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte gestionali intraprese e da intraprendere; d) possa esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia.

Deve inoltre riconoscersi l’esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio, in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza (cd. abuso di diritto), con la conseguenza che sono da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da una ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa dell’operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni, di cui il socio non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l’attività sociale. Parimenti risulta contraria a buona fede la richiesta di informazioni per fini antisociali e, in ogni caso, la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l’interesse sociale.

Leggi tutto
Il carattere immediato degli effetti del recesso del socio
In tema di società di capitali, il recesso del socio costituisce un atto unilaterale recettizio che produce l’effetto della perdita...

In tema di società di capitali, il recesso del socio costituisce un atto unilaterale recettizio che produce l'effetto della perdita dello status socii nel momento stesso in cui viene comunicato alla società. La liquidazione della quota non integra una condizione sospensiva del recesso, bensì un'obbligazione pecuniaria che sorge come conseguenza legale dell'atto già perfezionato. Pertanto, il socio recedente perde immediatamente i diritti sociali e la titolarità della partecipazione - assumendo la veste di terzo creditore della società per il rimborso del valore della propria quota - e la società può validamente disporre della medesima. La mancata liquidazione del valore della partecipazione sociale è inidonea ad impedire il pieno dispiegarsi dell'efficacia del recesso esercitato dall'attore e portato a conoscenza della società.

Leggi tutto
Il periculum in mora nel sequestro conservativo: presupposti oggettivi e soggettivi
Il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata ad assicurare al creditore la possibilità di espropriare in...

Il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata ad assicurare al creditore la possibilità di espropriare in futuro quei beni del debitore potenzialmente sottraibili, nelle more del giudizio di merito, alla garanzia del credito ex art. 2740 c.c..

La concessione del sequestro conservativo è subordinata alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al periculum in mora, esso non può consistere nel mero timore soggettivo del creditore di perdere la garanzia del proprio credito, ma deve invece corrispondere ad una situazione reale ed obiettiva, in cui si concreti la possibilità che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito in modo da non soddisfare più la funzione di garanzia che gli è propria. La sussistenza del periculum in mora può essere desunta sia da elementi oggettivi riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, evincibili da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata. Quanto alle situazioni di carattere soggettivo, si ritiene che l’elemento soggettivo del periculum possa essere individuato in comportamenti processuali o extraprocessuali del debitore, ivi compreso l’atteggiamento e la personalità del debitore sequestrando, valutati anche attraverso pregressi comportamenti negoziali e processuali, e che è pur sempre necessario che tali comportamenti lascino presagire un’imminente dispersione o depauperamento del proprio patrimonio.

Leggi tutto
Inadeguatezza del patrimonio del debitore rispetto all’ammontare complessivo dei debiti e periculum in mora nel sequestro conservativo
Nell’ambito dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore, ai fini dell’accoglimento di una domanda di sequestro ex art. 671 c.p.c., è...

Nell'ambito dell'azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore, ai fini dell’accoglimento di una domanda di sequestro ex art. 671 c.p.c., è necessaria la rigorosa prova da parte del ricorrente della sussistenza di entrambi i presupposti, soggettivo ed oggettivo, di insufficienza patrimoniale e possibile depauperamento del patrimonio del debitore. Non è consentito al giudice disporre il provvedimento cautelare previsto dall’art. 671 c.p.c. in presenza di allegazioni approssimative ed ipotetiche, non supportate da idoneo fondamento documentale, in merito alla sussistenza di una situazione patrimoniale del debitore insufficiente rispetto al credito per il quale si agisce. Allo stesso modo, non è consentito al giudice desumere l’esistenza del periculum dalla mera sproporzione tra l’entità del credito, in tesi vantato dal ricorrente, e il valore attuale del patrimonio di cui dispone il debitore e che non è, tanto meno sufficiente, il mero sospetto circa l’intenzione del debitore di sottrarre alla garanzia del credito tutti o alcuni dei suoi beni. L’inadeguatezza del patrimonio del debitore
rispetto all’ammontare complessivo dei debiti non basta a integrare gli estremi del “pericolo nel ritardo”, alla cui ricorrenza la legge subordina l’autorizzazione del sequestro conservativo.

Leggi tutto
Controllo giudiziario sulla gestione ex art. 2409 c.c.: presupposti
L’art. 2409 c.c. fa riferimento alla sussistenza di un “fondato sospetto” di commissione da parte degli amministratori di gravi irregolarità...

L'art. 2409 c.c. fa riferimento alla sussistenza di un “fondato sospetto” di commissione da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione, in violazione dei doveri sui medesimi gravanti: ne discende che è necessaria l’allegazione e documentazione non di meri sospetti e/o supposizioni bensì di fatti, dotati di sicuro riscontro obiettivo, dai quali sia lecito desumere il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione sociale. Inoltre, in ragione del tenore testuale della norma (“gravi irregolarità nella gestione”), le condotte denunciate devono consistere in azioni o omissioni contrarie a regole di carattere giuridico, che comportino la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa. Non è pertanto mai sindacabile la mera opportunità o la convenienza economica delle scelte di gestione o delle modalità e circostanze di tali scelte (cd. business judgement rule), a meno che le stesse non appaiano manifestamente illogiche, irragionevoli o imprudenti ovvero compiute in conflitto d’interessi. Le irregolarità denunciate devono essere connotate da gravità, attualità e da potenzialità dannosa. Esse, in primo luogo, devono concretarsi in violazioni di norme civili, penali, amministrative, tributarie o statutarie, nonché in trasgressioni al dovere generale di diligenza nella gestione dell’impresa, di consistenza tale da far emergere l’esistenza di una gestione complessivamente anomala. Inoltre, le gravi irregolarità rilevanti ai fini del controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c. devono essere attuali al momento dell’intervento del Tribunale: non rilevano vicende societarie ormai esaurite e non ulteriormente produttive di effetti nocivi per la società. Diversamente opinando, verrebbe frustrata la ratio sottesa al controllo giudiziario, giacché l’istituto mira al riassetto amministrativo della società e, dunque, non ha una finalità sanzionatoria, bensì meramente ripristinatoria della regolarità della gestione. Infine, le irregolarità devono essere idonee alla causazione di un danno alla società: si reputa sufficiente il mero pericolo di danno futuro alla società, purché patrimonialmente rilevante, non essendo necessario che sia già derivato un danno alla stessa al momento del controllo ispettivo; di contro, eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e a terzi non assumono alcun rilievo ai fini dell’art. 2409 c.c..

Leggi tutto
logo