L’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo presuppone l’identità strutturale e funzionale tra il bene da trasferire in via coattiva e quello contemplato nel preliminare, sicché, quando il preliminare abbia ad oggetto quote di una società di persone poi estinta e la sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. sia chiesta sulle quote della società a responsabilità limitata in cui l’azienda è stata successivamente conferita, difetta il fumus boni iuris del sequestro giudiziario di tali quote [promessa di cessione della metà delle quote di una società in accomandita semplice titolare di una farmacia, estinta per la morte dell’unico accomandante, con successivo conferimento dell’azienda in una società a responsabilità limitata di cui la promissaria non era socia].
La clausola del preliminare con cui il promittente si obbliga, in caso di scioglimento della società di persone, a trasferire comunque le quote promesse anche mediante la costituzione di una nuova società cui conferire l’azienda non rende le partecipazioni della nuova società oggetto del trasferimento coattivo ai sensi dell’art. 2932 c.c., perché l’identità del bene da trasferire è questione distinta dall’adempimento dell’obbligo di costituire la nuova società, che il promittente viola conferendo l’azienda in una società di capitali di cui il promissario non è socio.
La cessione di quote sociali e la cessione d’azienda hanno funzioni economico-sociali differenti, sicché il preliminare di cessione di quote non può essere riletto come preliminare di cessione di una parte dell’azienda sociale per superare la mancanza di identità tra il bene promesso e quello da trasferire.
È ammissibile il sequestro giudiziario della quota di società a responsabilità limitata, consentito dall’art. 2471-bis c.c., e la misura può essere chiesta ai sensi dell’art. 670, n. 1, c.p.c. anche a cautela della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo di cessione, perché la norma comprende i beni oggetto di controversie su azioni personali dalla cui decisione può derivare una statuizione di restituzione o di rilascio.
Le spese del procedimento cautelare in corso di causa, anche in sede di reclamo, vanno regolate con la decisione di merito, perché il criterio della soccombenza va riferito unitariamente all’esito finale della lite.