L’assunzione da parte di un dipendente pubblico della carica di presidente o di amministratore di una società cooperativa costituisce un incarico extraistituzionale soggetto alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 d.lgs. 165/2001, perché l’esclusione dell’incompatibilità prevista per le cooperative lascia fermo l’obbligo di autorizzazione, sicché il dipendente che abbia svolto l’incarico senza autorizzazione non può percepire il compenso e la società non può essere condannata a corrisponderglielo, anche quando il diritto al compenso trovi fondamento nello statuto [presidente di una cooperativa edilizia, dirigente medico della Polizia di Stato, che non aveva chiesto né ottenuto l’autorizzazione].
La carica di amministratore di società cooperativa si presume onerosa salvo che lo statuto ne preveda espressamente la gratuità, e quando lo statuto rimetta all’assemblea la determinazione del compenso e, in mancanza, rinvii alle tariffe professionali, il diritto al compenso sorge con l’accettazione dell’incarico ed è esigibile secondo i parametri richiamati anche in assenza di delibera assembleare.
Non spetta al presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa un compenso ulteriore per la stipula di contratti autorizzati dal consiglio e strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale, perché tali attività rientrano tra i suoi compiti ordinari e non tra gli incarichi particolari per i quali lo statuto prevede una remunerazione speciale [acquisti di terreni e mutuo edilizio stipulati per la costruzione di alloggi destinati ai soci].
La proposizione in giudizi separati di più crediti relativi al medesimo rapporto di durata, in mancanza di un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela processuale frazionata, costituisce abuso del processo, che, quando sulla frazione proposta per prima si sia formato il giudicato, non esime il giudice dal pronunciarsi nel merito e può essere sanzionato in sede di regolazione delle spese.