Quando l’atto di concorrenza sleale è attribuito a un dipendente dell’impresa concorrente, già amministratore dell’impresa danneggiata, e presenta profili dolosi e finalità egoistiche estranee alle mansioni, la sua imputazione al datore di lavoro richiede la prova di un accordo con il dipendente anteriore alla cessazione di questi dalla carica oppure, ai fini dell’occasionalità necessaria, della conoscenza da parte del datore della finalità perseguita dal dipendente [ex amministratore unico e socio della società danneggiata assunto dall’impresa concorrente come direttore tecnico poco dopo la cessazione dalla carica].
Il fumus della concorrenza sleale per sviamento di clientela non può fondarsi su una sequenza cronologica di eventi dalla quale si pretenda di inferire, mediante presunzioni concatenate, prima l’illecito del terzo e poi la sua imputabilità all’impresa concorrente, quando elementi di segno contrario, come recessi della clientela anteriori al periodo indicato, escludono la derivazione dell’effetto dalla causa [disdette della clientela asseritamente concentrate dopo l’iscrizione della concorrente all’Albo nazionale gestori ambientali].
Lo storno di dipendenti integra concorrenza sleale soltanto se compiuto con modalità che, alla luce della correttezza professionale, rivelano l’intento di disgregare l’organizzazione aziendale del concorrente, da desumere dalle modalità del passaggio, dalla quantità e qualità del personale, dalla sua posizione e fungibilità e dai metodi di reclutamento, sicché il fumus difetta quando lo storno non riguardi figure strategiche di difficile sostituzione e non sia allegato un effetto destabilizzante sull’impresa [assunzione nella stessa data di tre addetti alla guida dei mezzi e al ritiro dei rifiuti].
Ai fini del divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 c.c., nel testo modificato dal d.lgs. 47/2026, la nozione di dirigenti con responsabilità strategiche richiede la simultanea presenza della mansione dirigenziale, dell’autonomia finanziaria, del potere decisorio e dell’infungibilità nello specifico incarico, sicché ne resta escluso il lavoratore inquadrato come quadro che opera alle strette dipendenze della direzione aziendale.
La sezione specializzata in materia di impresa è competente a conoscere dell’intera domanda cautelare inibitoria di concorrenza sleale quando le plurime condotte dedotte costituiscono articolazioni di un’unica domanda e sono prospettate come connesse, ferma l’estraneità alla sua competenza della concorrenza sleale non interferente con i diritti di proprietà industriale.
La riunione prevista dall’art. 274 c.p.c. presuppone l’omogeneità della natura dei procedimenti e non può essere disposta tra un procedimento cautelare e il giudizio di merito pendente presso lo stesso ufficio.
Nell’azione inibitoria di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2599 c.c. il periculum non richiede la perduranza degli effetti e guarda anche alla reiterazione futura dell’illecito, e l’imprenditore risponde dell’atto di concorrenza sleale compiuto da un proprio dipendente ai sensi dell’art. 2049 c.c. quando sussista un nesso di occasionalità necessaria con le mansioni, e dell’atto del terzo non dipendente ai sensi dell’art. 2598 c.c. quando questo corrisponda al suo interesse e il terzo si trovi con lui in una relazione tale da qualificarne l’agire come diretto ad avvantaggiarlo.