Ai fini del provvedimento d’urgenza diretto alla cancellazione della segnalazione a sofferenza nella Centrale dei rischi, il consumatore persona fisica, a differenza dell’imprenditore, deve provare rigorosamente un pregiudizio concreto, imminente e irreparabile legato alla propria situazione personale o familiare e dimostrare che il blocco del credito gli impedisce di soddisfare diritti fondamentali della persona, perché l’impossibilità di accedere al credito, il diniego di finanziamenti e la revoca di fidi e carte di credito non integrano in re ipsa il periculum in mora e cagionano un danno patrimoniale ristorabile per equivalente [lavoratore dipendente al quale, dopo la segnalazione, erano stati revocati gli affidamenti e negati una carta di credito e un prestito].
Il periculum in mora che giustifica la cancellazione d’urgenza di un’erronea segnalazione alla Centrale dei rischi consiste nel pericolo concreto di un danno grave e irreparabile all’attività economica o alla reputazione del segnalato, e il danno all’immagine derivante dall’illegittima segnalazione è un danno conseguenza che va allegato e provato.
Fumus boni iuris e periculum in mora sono presupposti concorrenti del provvedimento d’urgenza, sicché la mancanza del periculum giustifica il rigetto della domanda cautelare e rende assorbito l’esame del fumus.