Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione dei creditori sociali contro gli amministratori, anche quando esercitata dall’organo della procedura concorsuale, decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata in modo oggettivamente percepibile dai creditori; la presunzione semplice che fa coincidere tale momento con l’apertura della procedura può essere vinta dagli amministratori provando che l’insufficienza era conoscibile in precedenza, e ciò avviene quando i bilanci depositati nel registro delle imprese espongano un’eccedenza delle passività sulle attività così evidente da poter essere percepita anche da creditori privi di competenze tecniche, ancorché i valori di bilancio non coincidano necessariamente con quelli di mercato [bilanci di una cooperativa poi posta in liquidazione coatta amministrativa, depositati nello stesso anno, con passività pari a quasi otto volte l’attivo].
L’azione dei creditori sociali contro gli amministratori di s.r.l., espressamente prevista dall’art. 2476, comma 6, c.c. a seguito del d.lgs. 14/2019 e già ammessa in precedenza per applicazione analogica dell’art. 2394 c.c., ha natura extracontrattuale e presuppone l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, che consiste nell’eccedenza delle passività sulle attività e si distingue sia dalla perdita integrale del capitale sociale, che può verificarsi anche in presenza di pareggio tra attivo e passivo, sia dall’insolvenza, che può sussistere anche quando l’attivo prevale sul passivo.