Il diritto di consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta a ogni socio di s.r.l. non amministratore indipendentemente dalla consistenza della partecipazione, può essere esercitato in qualunque momento e anche tramite professionisti di fiducia, si estende a tutti i documenti afferenti alla gestione sin dalla costituzione della società e comprende la facoltà di estrarne copia a proprie spese, connaturata all’effettività del controllo; esso incontra il solo limite della buona fede, che rende illegittime le richieste rivolte a fini diversi da quelli informativi o a scopo ostruzionistico e consente alla società di opporre non pretestuose esigenze di riservatezza [società esercente un laboratorio di analisi cliniche che subordinava l’accesso all’oscuramento dei dati sanitari e alla sottoscrizione di un impegno sul trattamento dei dati personali].
I partitari contabili sono documenti distinti dagli estratti conto, dei quali non costituiscono surrogati, e i partitari delle fatture emesse sono distinti dai partitari dei crediti iscritti in bilancio, sicché l’ostensione degli uni non soddisfa la richiesta degli altri; il diritto di consultazione si estende alla documentazione connessa e correlata a quella richiesta, intesa come quella necessaria e sufficiente a rendere intelligibile il dato contabile.
Il diritto di consultazione del socio di s.r.l. può essere tutelato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con un provvedimento a strumentalità attenuata, che richiede comunque la prospettazione del petitum e della causa petendi della domanda di merito; il periculum in mora sussiste quando il socio abbia interesse a esaminare nell’immediatezza la documentazione contabile per valutare l’opportunità di ulteriori iniziative e prevenire una temuta cattiva gestione prima che il danno diventi irreparabile.