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Tribunale di Catanzaro, 17 Giugno 2026

Diritto di consultazione del socio di s.r.l., limiti di buona fede e tutela d’urgenza

Tribunale di Catanzaro, 17 Giugno 2026
Diritto di consultazione del socio di s.r.l., limiti di buona fede e tutela d’urgenza

Il diritto di consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta a ogni socio di s.r.l. non amministratore indipendentemente dalla consistenza della partecipazione, può essere esercitato in qualunque momento e anche tramite professionisti di fiducia, si estende a tutti i documenti afferenti alla gestione sin dalla costituzione della società e comprende la facoltà di estrarne copia a proprie spese, connaturata all’effettività del controllo; esso incontra il solo limite della buona fede, che rende illegittime le richieste rivolte a fini diversi da quelli informativi o a scopo ostruzionistico e consente alla società di opporre non pretestuose esigenze di riservatezza [società esercente un laboratorio di analisi cliniche che subordinava l’accesso all’oscuramento dei dati sanitari e alla sottoscrizione di un impegno sul trattamento dei dati personali].

I partitari contabili sono documenti distinti dagli estratti conto, dei quali non costituiscono surrogati, e i partitari delle fatture emesse sono distinti dai partitari dei crediti iscritti in bilancio, sicché l’ostensione degli uni non soddisfa la richiesta degli altri; il diritto di consultazione si estende alla documentazione connessa e correlata a quella richiesta, intesa come quella necessaria e sufficiente a rendere intelligibile il dato contabile.

Il diritto di consultazione del socio di s.r.l. può essere tutelato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con un provvedimento a strumentalità attenuata, che richiede comunque la prospettazione del petitum e della causa petendi della domanda di merito; il periculum in mora sussiste quando il socio abbia interesse a esaminare nell’immediatezza la documentazione contabile per valutare l’opportunità di ulteriori iniziative e prevenire una temuta cattiva gestione prima che il danno diventi irreparabile.

Data Sentenza: 17/06/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Mario Rocco Vincenzo
Registro: RG 1662 / 2026
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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