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Tribunale di Catanzaro, 16 Giugno 2026, n. 2329/2026

Incompetenza della sezione specializzata sulle azioni revocatoria e di simulazione proposte con l’azione di responsabilità

Tribunale di Catanzaro, 16 Giugno 2026, n. 2329/2026
Incompetenza della sezione specializzata sulle azioni revocatoria e di simulazione proposte con l’azione di responsabilità

La sezione specializzata in materia di impresa non è competente a conoscere delle azioni revocatoria e di simulazione proposte dal creditore di una s.r.l., unitamente all’azione di responsabilità contro l’amministratore e il socio, nei confronti di atti di disposizione di beni appartenenti al loro patrimonio personale, perché tali azioni non riguardano rapporti societari e non sono legate a quella di responsabilità da ragioni di connessione, neppure impropria, ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003, in quanto la loro decisione non dipende dalla risoluzione di identiche questioni e l’unico debitore del credito tutelato è la società; la competenza per territorio su tali azioni si determina in base all’obbligazione che si intende tutelare e, quando questa abbia ad oggetto una somma determinata, sussiste anche nel luogo del domicilio del creditore ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c. [accordo di mediazione di accertamento dell’usucapione e compravendita immobiliare a favore dei figli dell’amministratore e della socia].

La mancata redazione e il mancato deposito del bilancio di esercizio costituiscono una mera irregolarità gestionale, inidonea di per sé a fondare la responsabilità dell’amministratore, perché non ne deriva automaticamente un danno al patrimonio sociale; l’azione dei creditori sociali ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c. richiede la violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio e la derivata insufficienza patrimoniale, che non può ritenersi provata quando l’ultimo bilancio depositato esponga un attivo rilevante e il creditore si limiti a dedurre genericamente l’illegittimità della condotta dell’amministratore che abbia cessato di fatto l’attività senza liquidare il patrimonio sociale.

La responsabilità del socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. presuppone una decisione o un’autorizzazione diretta al compimento di un atto di gestione, l’intenzione del socio di recare danno alla società, ai soci o ai terzi e l’esecuzione della decisione o dell’autorizzazione da parte dell’amministratore.

Quando l’attività difensiva svolta da un unico procuratore per più parti abbia comportato la trattazione di questioni differenti a tutela di posizioni giuridiche non identiche, le spese di lite vanno liquidate separatamente per ciascun gruppo di posizioni processuali.

Data Sentenza: 16/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Roberto Fiocca
Registro: RG 4069 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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