È ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il socio di s.r.l. chiede di accedere alla documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., perché il difetto di residualità sussiste soltanto quando l’istante disponga di un’azione cautelare tipica o di un procedimento sommario idoneo a neutralizzare il pregiudizio, e il diritto di accesso, quale espressione più immediata del potere di controllo del socio sulla gestione in atto, sarebbe irreparabilmente frustrato dal differimento all’esito del giudizio di merito. Il periculum discende dall’attuale compressione del diritto, senza che il socio debba indicare specifiche circostanze o provare irregolarità gestorie.
Il diritto previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. è un diritto potestativo di controllo, il cui presupposto necessario e sufficiente è che il richiedente sia socio, qualunque sia l’entità della partecipazione, e non faccia parte dell’organo amministrativo; il socio non deve giustificare la richiesta né dimostrare un interesse specifico, e il diritto può essere esercitato in ogni momento, anche al fine di valutare l’esperimento di un’azione di responsabilità o di revoca. Il diritto di consultazione comprende anche la facoltà di estrarre copia, a spese del socio, perché altrimenti, data la complessità della documentazione, il controllo sarebbe in parte vanificato.
Le modalità di esercizio del diritto di consultazione sono governate dai principi di correttezza e buona fede, dai quali discende che il socio non può formulare richieste con modalità di intralcio alla gestione, con finalità vessatorie o diverse da quelle informative, o con modalità che comportino svantaggi per la società.
Grava sulla società l’onere di provare di aver consentito la consultazione della documentazione richiesta o di aver concretamente posto il socio in condizione di esercitare il diritto, e non è sufficiente l’allegazione di una generica disponibilità a consegnare [la documentazione mancante, a fronte di una trasmissione soltanto parziale e frammentaria].