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Denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.: oggetto, presupposti e finalità
Oggetto della denuncia ex art. 2409 c.c. possono essere soltanto gravi irregolarità compiute dagli amministratori in violazione dei loro doveri,...

Oggetto della denuncia ex art. 2409 c.c. possono essere soltanto gravi irregolarità compiute dagli amministratori in violazione dei loro doveri, non censure di merito che riguardino l’opportunità o la convenienza delle operazioni degli amministratori. Inoltre, elemento caratterizzante le gravi irregolarità è il loro carattere potenzialmente dannoso, riscontrabile nella violazione di norme di legge capaci di procurare un danno al patrimonio sociale o un grave turbamento all’attività sociale. Il riferimento alla potenzialità del danno per la società circoscrive l’ambito di applicazione del controllo giudiziario e conseguentemente la sfera di tutela della minoranza. Ne discende che restano del tutto irrilevanti sia quei fatti, sebbene gravi, i cui effetti siano venuti meno e vi sia stato il ripristino della regolare gestione, sia la violazione che abbia esaurito i suoi effetti e non ne sia più possibile l’eliminazione, residuando soltanto il rimedio risarcitorio. Emerge, dunque, una ratio preventiva del procedimento in esame rispetto a quella sottesa all’azione di cui all’art. 2476 c.c.: il controllo giudiziario disegnato dall’art. 2409 c.c. si colloca temporalmente in una fase in cui le irregolarità gestorie sono ancora in atto, in quanto (solo) potenzialmente dannose (la norma fa riferimento a irregolarità che possono arrecare un danno e non a irregolarità “consumate”, che hanno prodotto un danno), richiedendo, appunto, in un’ottica di anticipazione della soglia di tutela, non già la prova delle irregolarità, ma il (mero) fondato sospetto delle stesse. E tanto si spiega alla luce della precipua finalità del procedimento in esame, che non è immediatamente sanzionatoria, bensì riparatoria, mirando al riassetto amministrativo e contabile della società. Conferma ne è che per provvedimenti provvisori devono intendersi tutte le misure idonee  ad impedire la reiterazione delle irregolarità riscontrate o l’aggravarsi delle conseguenze pregiudizievoli da esse derivanti. Solamente nei casi più gravi il Tribunale può revocare gli amministratori o eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. Si rileva, ancora, che il procedimento ex art. 2409 c.c. si caratterizza per il requisito della residualità; pertanto, le irregolarità gestionali suscettibili di denunzia devono involgere l’intera attività della società, mentre non assume rilievo l’illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, come nel caso di irregolarità nell’approvazione del bilancio d’esercizio.

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Nelle controversie relative a società di persone è competente il tribunale ordinario
A norma dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, le Sezioni Specializzate in materia di impresa sono competenti...

A norma dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, le Sezioni Specializzate in materia di impresa sono competenti relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, nonché le imprese cooperative e mutue assicuratrici, le società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.
Non sussiste, invece, la competenza delle Sezioni Specializzate nelle controversie riguardanti le società di persone.

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Diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia della documentazione sociale
Il diritto del socio di avere dagli amministratori notizie degli affari sociali è un diritto potestativo di controllo il cui...

Il diritto del socio di avere dagli amministratori notizie degli affari sociali è un diritto potestativo di controllo il cui presupposto necessario e sufficiente è che il richiedente sia socio, a prescindere dall'entità della partecipazione al capitale sociale, e che, al momento del suo esercizio, egli non faccia parte dell'organo gestorio.

Anche nel silenzio della norma, deve ritenersi che il diritto di cui all'art. 2476 c.c. debba essere interpretato come possibilità, oltre che di consultare la documentazione sociale, di estrarne copia, in quanto tale possibilità è connaturata all'effettività del diritto di controllo il quale, altrimenti, sarebbe di fatto limitato se non vanificato almeno in parte.

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La natura contrattuale dell’azione di responsabilità contro il curatore revocato
L’azione di responsabilità contro il curatore revocato, oggi liquidatore giudiziale, prevista dall’art. 38 legge fall., quando esercitata dal nuovo curatore,...

L'azione di responsabilità contro il curatore revocato, oggi liquidatore giudiziale, prevista dall'art. 38 legge fall., quando esercitata dal nuovo curatore, ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell'organo concorsuale. Il tal senso depone la formulazione dell'art. 38 legge fall. nel richiamo alla diligenza professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c.. Va ricordato, infatti che la prestazione si determina per un verso, secondo lo sforzo diligente richiesto a soddisfare l'interesse del creditore e, per altro verso, la prestazione deve considerarsi liberatoria quando essa abbia comunque conseguito il soddisfacimento dell'interesse del creditore, pur non essendo esattamente conforme al previsto per la presenza di irrilevanti inesattezze qualitative o quantitative.

I medesimi principi trovano applicazione all’azione di responsabilità proposta dal nuovo commissario liquidatore nei confronti del commissario revocato, in virtù del rinvio operato dall’art. 199 l.f. all’art. 38 l.f. Tale azione fa valere la violazione degli obblighi gravanti sul commissario revocato, sia generici, fondati su clausole generali, quali la buona fede, sia specifici, in virtù di disposizioni normative ad hoc, come quelle previste dagli artt. 204, 205 e 209 l.f. Trattandosi, comunque, di azione risarcitoria, devono pur sempre aggiungersi, quali elementi indefettibili della fattispecie, in virtù della funzione riparatoria e compensativa della responsabilità civile, le conseguenze giuridiche dannose determinate dal torto contrattuale.

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Responsabilità solidale dell’amministratore di diritto per atti di gestione dell’amministratore di fatto
L’inerzia dell’amministratore di diritto che abbia omesso le attività, anche di controllo, nei confronti del terzo che si è ingerito...

L’inerzia dell’amministratore di diritto che abbia omesso le attività, anche di controllo, nei confronti del terzo che si è ingerito nell’attività gestoria, vale di per sé a fondare la sua responsabilità anche per distrazioni o sottrazioni di risorse sociali poste in essere dal terzo senza l’opposizione del soggetto che per legge è tenuto a preservare l ’integrità del patrimonio sociale e la destinazione dello stesso all’attività d’impresa. L’accettazione dell’incarico di amministratore comporta infatti l’assunzione di un generale dovere di vigilanza sull’andamento della società e di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o per attenuarne le conseguenze dannose , con la conseguenza che l’amministratore di diritto è sotto il profilo causale necessario compartecipe e sotto il profilo giuridico corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere all’amministratore di fatto: ne deriva, ove quest’ultimo arrechi pregiudizio al patrimonio sociale, che la responsabilità dell’atto dannoso è ascrivibile in via solidale anche all’amministratore di diritto.

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Concorso di responsabilità degli amministratori per atti distrattivi
In materia di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, qualora più soggetti concorrano nella realizzazione di condotte distrattive del...

In materia di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, qualora più soggetti concorrano nella realizzazione di condotte distrattive del patrimonio societario, trova applicazione il principio della responsabilità solidale di cui agli artt. 2043 e 2055 c.c., essendo sufficiente che le diverse condotte, anche autonome e temporalmente distinte, abbiano concorso causalmente alla produzione dell’unico evento dannoso. In tal caso ciascun responsabile è tenuto al risarcimento integrale del danno arrecato alla massa dei creditori, indipendentemente dal titolo di responsabilità contrattuale o aquiliana imputabile ai singoli compartecipi.

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Dichiarazione di rinunzia e delibera di nomina alla carica di amministratore: efficacia e pubblicità
L’art. 2385 c.c., in tema di efficacia della comunicazione della rinunzia alla carica di amministrazione della società, recita testualmente che...

L'art. 2385 c.c., in tema di efficacia della comunicazione della rinunzia alla carica di amministrazione della società, recita testualmente che "La rinunzia ha effetto immediato", pertanto l'iscrizione della cessazione dalla carica nel registro delle imprese svolge solo una funzione dichiarativa nei confronti di terzi con riferimento all'opponibilità di tale cambiamento dell'organizzazione societaria.

La delibera di nomina dell'amministratore è un atto negoziale proprio dei soci e la sua natura giuridica può essere ricondotta a una proposta contrattuale, di tal chè l'accettazione della nomina da parte del soggetto individuato non è elemento necessario ai fini della validità della delibera. Tutt'al più l'amministratore nominato, non accettando la nomina assembleare, può impedire la conclusione del contratto, ma ciò non priva la manifestazione di volontà di volontà dell'assemblea sociale versata nel relativo verbale della sua efficacia.

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I limiti ai poteri del liquidatore e il diritto dello stesso di adire l’autorità giudiziaria
Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti...

Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. Il liquidatore, dunque, nell'esercizio della sua attività incontra soltanto i seguenti limiti: 1) i limiti derivanti da disposizioni statutarie o dalla deliberazione dell'assemblea in sede di nomina dei liquidatori; 2) il limite generale dell'utilità degli atti allo scopo della liquidazione. Pertanto, in assenza di circostanze idonee ad integrare una impossibilità di funzionamento dell'assemblea di carattere non temporaneo, irreversibile e non altrimenti superabile, non si configurerà legittima la richiesta di intervento mirante a superare quest'ultima rivolta all'autorità giudiziaria.

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Sulla strumentalità della misura cautelare di revoca degli amministratori
L’azione ex art. 2476, terzo comma, c.c. consente l’adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale all’azione sociale di responsabilità...

L’azione ex art. 2476, terzo comma, c.c. consente l’adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale all’azione sociale di responsabilità prevista dal medesimo articolo, avente contenuto solo risarcitorio, dovendosi escludere l’esistenza di un diritto sostanziale del socio alla revoca degli amministratori: il principio di tipicità delle azioni costitutive porta ad escludere la possibilità di ricostruire in via interpretativa un’azione individuale del socio tendente alla sola revoca degli amministratori.

L’amministratore ha l’obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni sociali e, a fronte dello specifico addebito di distrazione, l’onere di dimostrare che le somme siano state destinate per fini sociali, con la conseguenza che dal mancato assolvimento di tale onere può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento.

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Presupposti per la nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.
Ai fini dell’attivazione del rimedio di cui all’art. 2409 c.c., per la ricorrenza del requisito del “fondato sospetto” di commissione...

Ai fini dell’attivazione del rimedio di cui all’art. 2409 c.c., per la ricorrenza del requisito del “fondato sospetto” di commissione da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione, in violazione dei doveri sui medesimi gravanti, è necessaria l’allegazione non di meri sospetti e/o supposizioni bensì di fatti, dotati di sicuro riscontro obiettivo, dai quali sia lecito desumere il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione sociale. Inoltre, le “gravi irregolarità nella gestione” devono consistere in azioni o omissioni contrarie a regole di carattere giuridico, che comportino la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa. Non è pertanto sindacabile la mera opportunità o la convenienza economica delle scelte di gestione o delle modalità e circostanze di tali scelte (cd. business judgement rule), a meno che le stesse non appaiano manifestamente illogiche, irragionevoli o imprudenti ovvero compiute in conflitto di interessi.

Le irregolarità denunciate devono essere connotate da gravità, attualità e potenzialità dannosa: con riferimento al requisito della gravità, le stesse devono concretarsi in violazioni di norme civili, penali, amministrative, tributarie o statutarie, nonché in trasgressioni al dovere generale di diligenza nella gestione dell’impresa, di consistenza tale da far emergere l’esistenza di una gestione complessivamente anomala; quanto al requisito dell’attualità, non rilevano vicende societarie ormai esaurite e non ulteriormente produttive di effetti nocivi per la società; quanto, infine, al requisito della potenzialità dannosa, le gravi irregolarità devono essere idonee alla causazione di un danno alla società, essendo sufficiente anche il mero pericolo di un danno futuro alla società, purché patrimonialmente rilevante (eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi non assumono alcun rilievo ai fini dell’art. 2409 c.c.).

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Responsabilità degli amministratori per mancata consegna della cassa contanti della società fallita: criteri di ripartizione dell’onere probatorio
La mancata consegna, al curatore, della cassa contanti della società fallita può integrare i presupposti per configurare la responsabilità dell’amministratore:...

La mancata consegna, al curatore, della cassa contanti della società fallita può integrare i presupposti per configurare la responsabilità dell’amministratore: il mancato rinvenimento, all’atto della dichiarazione di fallimento, di beni societari, da ritenere esistenti a tale data sulla base dell’esame della documentazione contabile, e la mancata giustificazione da parte del fallito della destinazione degli stessi per fini sociali, costituiscono elementi tali da far ipotizzare la distrazione di fondi sociali per scopi estranei all’attività di impresa. In virtù della duplice natura dell’azione di responsabilità proposta dalla Curatela e, dunque, dell’applicabilità del disposto di cui all’art. 1218 c.c., incombe sull’amministratore, il quale ha la responsabilità della cassa, l’onere di provare che le somme che, secondo le scritture contabili, avrebbero dovuto costituire il fondo cassa e che invece non sono state reperite al momento del fallimento, siano state utilizzate per finalità sociali.

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L.F. compendia in sé, in un’unica azione finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia dei soci e dei creditori, le azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., di talché la curatela attrice ha la possibilità di cumulare i vantaggi di entrambe le azioni, sul piano del riparto dell’onere della prova e dei limiti al risarcimento del danno (art. 1225 c.c.), come anche del regime della prescrizione (art. 2393 comma 4, 2941 n. 7, 2949 e 2394 comma 2 c.c.). Stante la natura anche contrattuale dell’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. (attesa la natura contrattuale dell’azione ex art. 2393 c.c. in essa compendiata), il curatore che agisce in giudizio ha solo l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni degli obblighi imposti ad il nesso di causalità fra questo e il danno verificatosi, mentre incombe, per converso, sull’amministratore convenuto l’onere di allegare e provare i fatti idonei ad escludere od attenuare la responsabilità, ovvero la non imputabilità a sé degli inadempimenti contestatigli. Spetta, infine, all’attore l’onere di allegazione e prova, sia pure mediante presunzioni, dell’esistenza di un danno concreto ovvero del depauperamento del patrimonio sociale e della riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente.

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