Ove tra i soci sia intercorso un patto parasociale atipico, la controversia che dovesse sorgere in materia è devoluta alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, poiché la nozione di accordo parasociale contemplata dall'art. 3, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 168 del 2003, è più ampia di quella prevista dall'art. 122 del TUF e dall'art. 2341 bis c.c., rientrandovi tutti gli accordi con cui i soci, o alcuni di essi, attuano un regolamento di rapporti, non vincolante nei confronti della società, difforme o complementare rispetto a quanto previsto dallo statuto sociale.
L’art. 2476 c.c. attribuisce la legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità tanto al titolare del diritto al risarcimento del danno (ovvero la società stessa), quanto al singolo socio, indipendentemente dalla consistenza della relativa partecipazione al capitale sociale; quest’ultimo, esperendo la predetta azione, fa valere in nome proprio il diritto della società alla reintegrazione per equivalente monetario del pregiudizio al proprio patrimonio derivato dalla condotta inadempiente dell’amministratore. Ne consegue che la società, in quanto titolare del diritto fatto valere dal socio, è litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c. sia nel giudizio relativo all’azione sociale che nel procedimento cautelare.
Laddove, al momento della richiesta cautelare di revoca dell’organo gestorio, colui che si assume abbia cagionato un pregiudizio alla società sia ancora il legale rappresentante della stessa, è necessario, in virtù dell’evidente conflitto d’interessi tra rappresentante e rappresentato, che venga nominato un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c., in funzione della valida instaurazione del rapporto processuale anche nei confronti della società, litisconsorte necessario.
Presupposti necessari ai fini dell’accoglimento della domanda di revoca cautelare dell’amministratore sono: 1) il fumus boni iuris, ovvero la prognosi giudiziale di probabile fondatezza del diritto sostanziale alla revoca, consistente nella sussistenza di “gravi irregolarità nella gestione della società”; 2) il periculum in mora, ovvero il pericolo che le condotte imputate all’amministratore siano idonee, nel tempo necessario ad ottenere una sentenza a cognizione piena, a provocare ulteriori e più gravi danni al patrimonio sociale.
L’azione ex art. 2476, co. 3, c.c. consente l’adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale all’azione sociale di responsabilità prevista dal medesimo articolo, avente contenuto solo risarcitorio, dovendosi escludere l’esistenza di un diritto sostanziale del socio alla revoca degli amministratori: il principio di tipicità delle azioni costitutive porta ad escludere la possibilità di ricostruire in via interpretativa un’azione individuale del socio di s.r.l. tendente alla sola revoca degli amministratori, della quale l’istanza cautelare possa integrare la tutela d’urgenza. Ne consegue che i presupposti del fumus e del periculum devono essere intesi - considerando la funzione meramente strumentale dell’azione cautelare di revoca a quella di merito risarcitoria – quali fondatezza della contestazione circa l’inadempimento e pericolo che le ulteriori condotte scorrette dell’amministratore aggravino il danno della società, per il risarcimento del quale si agisce in via principale.
È precluso lo strumento della revoca d’urgenza in presenza di irregolarità, anche gravi, ma non foriere di danni, ovvero di irregolarità che già hanno manifestato tutta la loro capacità lesiva e non residuino rischi di aggravamento del danno già prodotto e risarcibile con l’azione di responsabilità.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata – che devolve agli arbitri tutte le controversie insorgenti tra la società e i soci ovvero tra i soci medesimi – non opera in via automatica come limite di giurisdizione del giudice ordinario. Il relativo difetto di competenza può essere fatto valere quale eccezione di parte in senso stretto che, come tale, soggiace al doppio regime decadenziale degli artt. 38, comma 1, e 167 c.p.c. Ne discende che la parte convenuta che intende sollevare tale eccezione ha l'onere di farlo con la comparsa di risposta: se depositata oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., l’eccezione di arbitrato risulterà tardiva e dovrà essere dichiarata inammissibile.
La delibera assembleare approvata a maggioranza può essere considerata abusiva esclusivamente quando risulti che il voto dei soci dominanti sia stato esercitato in modo arbitrario o fraudolento, con l’unico scopo di perseguire interessi personali divergenti dall’interesse sociale ovvero di ledere i diritti partecipativi o patrimoniali degli altri soci. In mancanza di tali elementi, il controllo giudiziale non può estendersi ai motivi interni che hanno indotto la maggioranza a votare in un certo modo. Il limite alla libertà di voto dei soci è individuato nel dovere di buona fede oggettiva, che consente di perseguire legittimamente un proprio interesse, purché non si arrechi un danno ingiustificato agli altri soci o alla società. Di conseguenza, una deliberazione che, pur avversata dal socio di minoranza, esponga compiutamente le ragioni economiche e giuridiche del proprio contenuto deve ritenersi conforme all’interesse sociale e, pertanto, insuscettibile di censura.
La garanzia fideiussoria è obbligazione accessoria che copre soltanto il debito principale puntualmente menzionato; l’estensione a prestazioni ulteriori, quali la penale pattuita per il c.d. rischio fideiussorio, non discende né dalla funzione protettiva della fideiussione né da generiche affinità causali, ma richiede un’espressa previsione contrattuale univoca. L’interpretazione delle clausole, guidata dal criterio sistematico dell’art. 1363 c.c., impone di leggere unitariamente il testo negoziale: se la penale figura in una disposizione autonoma, strutturata come sanzione connessa al ritardo o all’inadempimento dell’obbligo di liberare il fideiussore, essa rimane estranea al perimetro della garanzia salvo un richiamo testuale preciso. In difetto di tale richiamo, la responsabilità per la penale resta personale del debitore principale, mentre l’obbligazione del garante si limita al debito originario o alle somme tassativamente indicate. Il creditore non può quindi pretendere dal fideiussore il pagamento della penale né rivalersi su di lui per il relativo importo. Un’eventuale clausola ambigua non legittima l’aggravamento della posizione del fideiussore, dovendosi privilegiare l’interpretazione meno onerosa conforme al principio di determinatezza dell’oggetto dell’obbligazione.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall. ha carattere unitario e inscindibile e assomma in sé i presupposti sia dell’azione sociale (art. 2393 cod. civ.) che dell’azione dei creditori (art. 2394 cod. civ.). Seppur promosse unitariamente dal curatore, tali azioni non perdono comunque la propria originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto che nella disciplina applicabile. In particolare, l’azione sociale (che ha natura contrattuale) differisce dall’azione dei creditori sociali (che ha natura extracontrattuale) quanto alla distribuzione dell’onere della prova, ai criteri di determinazione del danno risarcibile e al regime della prescrizione. Con riferimento a tale ultimo aspetto, entrambe le azioni si prescrivono nel termine di cinque anni, ai sensi dell’art. 2949 cod. civ. Tuttavia, nell’azione sociale il dies a quo del termine di prescrizione coincide con la data del fatto dannoso; inoltre, nell’azione sociale si applica la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7, cod. civ. (con la conseguenza che la prescrizione rimane sospesa tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché essi sono in carica). Diversamente, nell’azione ex art. 2394 cod. civ. il dies a quo coincide con il momento in cui i creditori hanno potuto avere contezza dell’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei loro crediti
In materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l’insindacabilità del merito delle scelte gestorie trova un limite nella ragionevolezza delle stesse. La valutazione circa la ragionevolezza delle scelte di gestione va compiuta “ex ante”, secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della adozione (o meno) da parte dell’amministratore delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta del tipo di quella assunta, nonché tendo conto della diligenza mostrata dall’amministratore nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione poi compiuta
In forza del principio di causazione (che unitamente a quello di soccombenza regola il riparto delle spese di lite), il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa sia stata resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Il rimborso rimane invece a carico della parte che ha chiamato in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa
Le appostazioni inserite nel bilancio di esercizio di una s.r.l. devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, come previsto dall’art. 2423 c.c., applicabile alle società a responsabilità limitata in virtù del richiamo dell’articolo 2478 bis c.c.
Ne consegue che eventuali appostazioni illegittime [nella fattispecie, la mancanza di veridicità di un credito], che comportino una censura netta tra il dato rappresentato ed il risultato effettivo, determinano la nullità del bilancio e della delibera assembleare che l’ha approvato.
L’omessa o incompleta tenuta delle scritture contabili della società non comporta di per sé un danno per la società stessa o per i creditori sociali, in quanto l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avuto riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti e il danno di cui si pretende il risarcimento. In particolare, la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno da risarcire sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso a esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo. In altri termini, postulare che l’amministratore debba rispondere dello sbilancio patrimoniale della società accertato in sede fallimentare solo perché non ha tenuto o non ha correttamente tenuto la contabilità sociale e, dunque, non ha consentito alla Curatela la ricostruzione completa delle vicende societarie, significherebbe attribuire al risarcimento del danno una funzione prettamente sanzionatoria, in quanto si prescinderebbe dall’accertamento del nesso eziologico tra l’inadempimento contestatogli e il danno sofferto dal patrimonio della società. Invero, la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa, senza però determinarli; è da quegli accadimenti che deriva il danno patrimoniale, non dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità.
Ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti per le cause e i procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”. Inoltre, in base all’art. 3, co. 3, d.lgs. n. 168/2003, “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”. A tale riguardo, l’uso della disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle controversie relative “ai diritti inerenti” si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque a oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché la controversia a esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa.
In tema di cessione di partecipazioni sociali, qualora sia stata accertata in giudizio l’esistenza di un accordo simulatorio intercorso tra le parti relativamente al prezzo concordato e alle relative modalità di pagamento, alla quietanza espressa nell’atto notarile non può attribuirsi valore di confessione.
Sussiste il presupposto cautelare del grave pregiudizio nel ritardo per concedere la tutela inibitoria di cui all'art. 163 l.d.a. in un caso in cui la diffusione incontrollata e incontrollabile sul web di immagini protette dal diritto d'autore e da un diritto di sfruttamento economico in esclusiva - senza alcuna indicazione dei relativi titolari - rende le immagini potenzialmente accessibili a titolo gratuito ad un numero indeterminato di utenti, poiché essa comporta, da un lato, il continuo protrarsi e aggravarsi nel tempo della lesione del diritto di sfruttamento economico delle immagini in esame, in termini di costante perdita di valore commerciale delle fotografie poiché introduce un elemento di forte dissuasione all’acquisto da parte di potenziali clienti alla ricerca di immagini più esclusive e, dall’altro, l’estrema difficoltà di una successiva quantificazione del danno da ristorare per equivalente.
Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie tra amministratori e società. I rapporti fra amministratori e società, «anche se specificamente attinenti al profilo “interno” dell'attività gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori, danno luogo a controversie che possono essere decise dagli arbitri» se, beninteso, tale possibilità sia prevista dagli statuti societari.
L’esistenza della clausola compromissoria, se non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo posto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, impone però al giudice dell’opposizione investito dell’eccezione di arbitrato l’accoglimento, in rito, dell’opposizione con la declaratoria di nullità del decreto impugnato, esclusa la traslatio iudicii dalla specifica previsione dell’art. 819 ter comma 2 c.p.c..
Nel caso di società in liquidazione coatta amministrativa, la responsabilità del Commissario Liquidatore è dettata dalle norme della legge fallimentare per il curatore ed egli deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio.
L’azione del commissario liquidatore ex art. 206, comma 1, L.F., non diversamente da quella proposta dal curatore fallimentare ex art. 146, comma 2, L.F., è un diritto processuale ancipite, che ricomprende – in unica azione autonoma e inscindibile – sia l’azione sociale di cui all’art. 2393 c.c. che quella di cui sono titolari i creditori sociali ex art. 2394 c.c. “quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti” (comma 2) a causa dell’inosservanza da parte degli amministratori “degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.
Nei confronti del liquidatore di una società a responsabilità limitata è possibile esperire le medesime azioni proponibili nei confronti dell’amministratore, in virtù del richiamo di cui all’art. 2489 c.c..
I liquidatori sono responsabili nei confronti della società, come anche dei soci e dei terzi creditori nei limiti previsti dall’art. 2476 c.c.. La professionalità e la diligenza richieste secondo la natura dell’incarico conferito costituiscono parametri da valutarsi comunque con riferimento al fine ultimo della liquidazione ed estinzione della società ed al compimento dei soli atti utili al raggiungimento di tale scopo; l’attività discrezionale, e come tale insindacabile, dei liquidatori ha quindi come limiti la ragionevolezza e la coerenza con le finalità proprie della particolare fase della vita della società cui sono preposti. Analogamente alla responsabilità degli amministratori, anche quella dei liquidatori è quindi una responsabilità qualificata e, per non incorrere in responsabilità, i liquidatori devono agire con la diligenza del corretto liquidatore, determinata in relazione all’incarico ed alle specifiche competenze.
Ai fini del riparto dell’onere della prova l’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale; l’azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c., ha natura extracontrattuale e presuppone l’insufficienza patrimoniale cagionata dall’inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale.
La fase di liquidazione deve essere improntata a finalità conservative del patrimonio sociale, al fine di tutelare non solo gli interessi dei creditori al pagamento dei debiti sociali, ma anche gli interessi dei soci alla ripartizione del residuo.
Con l’apertura della successione ereditaria gli eredi succedono e sono tenuti a farsi carico anche delle responsabilità per danno imputabili al defunto, ivi inclusa la responsabilità professionale ex art. 199 L.F, atteso che l’illecito civile (sia contrattuale che extra contrattuale) non si estingue con la morte del responsabile, ma si trasmette agli eredi dello stesso, secondo il principio generale in materia di obbligazioni.
L'esame comparativo tra segni distintivi asseritamente identici o similari deve essere condotto non già mediante l'analisi parcellizzata dei singoli elementi di valutazione, ma in via unitaria e sintetica, con un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi dotati di capacità evocativa.
Il concetto di identità è oggetto di interpretazione restrittiva, e implica che il segno ritenuto in contraffazione riproduca, senza modifiche o aggiunte, tutti gli elementi del segno contraffatto, ovvero lo riproduca con differenze insignificanti e minimali. In particolare, al fine di verificare se effettivamente sussistono le riscontrate differenze occorre preliminarmente indagare se il marchio azionato possa essere qualificato come "forte" oppure come "debole", ciò in quanto in relazione al marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, mentre per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.