L’inerzia dell’amministratore nel recupero dei crediti sociali cagiona un danno alla società soltanto se i crediti siano divenuti irrecuperabili, ad esempio per prescrizione o per sopravvenuta insolvenza del debitore, perché fino a quel momento chiunque può agire per riscuoterli; spetta quindi al curatore che agisce in responsabilità provare che alla data di apertura del fallimento i crediti erano andati perduti per effetto della condotta dell’amministratore [crediti per oltre 750.000 euro risultanti dall’ultimo bilancio depositato].
L’amministratore che non adempie gli obblighi tributari della società risponde verso di essa del danno pari alle sanzioni, agli interessi e agli oneri di riscossione, e non dell’imposta, che resta in ogni caso a carico della società, sia per gli inadempimenti verificatisi quando la società era in bonis sia per quelli successivi alla perdita del capitale; quando il debito tributario sia stato ammesso al passivo fallimentare, il curatore deve indicare analiticamente quale parte dell’importo ammesso corrisponda a sanzioni e interessi, e la difficoltà della prova dovuta alla mancanza delle scritture contabili non lo esonera dall’allegazione delle specifiche condotte e degli elementi costitutivi del danno, consentendo il ricorso alla liquidazione equitativa soltanto una volta adempiuto tale onere.
La responsabilità solidale del socio prevista dall’art. 2476, comma 8, c.c. richiede la prova che egli abbia intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di specifici atti dannosi, nella piena consapevolezza delle loro caratteristiche e delle possibili conseguenze, e non è integrata dalla mera volontà di intervenire nella gestione della società.
Chi agisce ai sensi dell’art. 2486 c.c. deve allegare e provare il verificarsi della causa di scioglimento e il successivo compimento di specifici atti di gestione da parte degli amministratori, ai quali spetta poi dimostrare la finalità conservativa degli atti compiuti, sicché non è sufficiente l’allegazione generica dell’inattività della società e della cessione delle quote a un soggetto meramente formale.
La mancanza o l’irregolare tenuta delle scritture contabili, pur costituendo violazione dei doveri dell’amministratore, non giustifica di per sé la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati nel fallimento, criterio utilizzabile soltanto ai fini della liquidazione equitativa, quando ne ricorrano le condizioni, purché siano indicate le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi riconducibili alla condotta dell’amministratore e il ricorso a esso risulti logicamente plausibile nel caso concreto.
La postergazione prevista dall’art. 2467 c.c. presuppone che il finanziamento del socio sia stato concesso in una situazione di crisi che si risolve in un significativo rischio di insolvenza della società, e tale situazione non è dimostrata dal calo del fatturato registrato negli esercizi successivi all’erogazione, in mancanza del bilancio relativo all’esercizio in cui il finanziamento fu effettuato, né dalla fideiussione prestata dall’amministratore a garanzia di un mutuo bancario della società [finanziamento di 214.500 euro erogato alla società da una socia che ne era all’epoca amministratrice unica].
In mancanza di una diversa previsione statutaria o di un diverso accordo tra le parti, l’obbligo della società di restituire il finanziamento ricevuto dal socio sorge senza necessità di un espresso impegno assunto dall’assemblea dei soci.
Ai fini della responsabilità dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 c.c., il conflitto di interessi va accertato in concreto con riferimento all’atto compiuto e sussiste soltanto quando il contratto realizzi un interesse estraneo alla società attraverso il necessario sacrificio di quello sociale, sicché non è fonte di responsabilità l’affitto del fondo sociale concluso dall’amministratore con altra società da lui amministrata a un canone non inferiore ai valori di mercato, per il solo fatto che un terzo abbia offerto un canone più elevato; la possibilità di chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 2475-ter c.c. non esclude che la medesima condotta fondi un’azione risarcitoria [affitto agrario quindicennale del fondo, comprensivo dei titoli PAC, che restano legati al terreno e tornano nella disponibilità della società al termine del rapporto].
Nelle cooperative agricole di conferimento o di trasformazione l’obbligo del socio di conferire i propri prodotti trova titolo direttamente nel contratto sociale, di cui costituisce parte integrante quale rapporto di durata a esecuzione periodica, e non in un autonomo contratto di scambio, sicché la consegna del prodotto fa sorgere in capo al socio soltanto un’aspettativa alla remunerazione, condizionata ai risultati della vendita collettiva, e la controversia tra la cooperativa e l’ex socio sulla restituzione della differenza tra gli acconti corrisposti e il ricavato delle vendite rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa; l’obbligo di emettere fattura per i conferimenti, previsto dall’art. 34, comma 7, d.P.R. 633/1972, ha soltanto la funzione di contabilizzare il conferimento ai fini fiscali e non muta la natura del titolo [cooperativa a mutualità prevalente per la vendita collettiva di prodotti ortofrutticoli e agrumicoli].
Riconosciuta la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, l’eccezione di incompetenza per territorio fondata sugli ordinari criteri di collegamento resta assorbita quando l’ufficio giudiziario che sarebbe ordinariamente competente si trovi nel territorio della regione, perché l’art. 4, comma 1, d.lgs. 168/2003 assegna tali controversie alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo regionale.
I libri e le scritture contabili regolarmente tenuti possono fare prova anche in favore dell’imprenditore che li produce nelle controversie con altro imprenditore relative a rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, salva la libera valutazione della loro attendibilità da parte del giudice; a fronte della produzione dei libri giornale e dei registri IVA, la contestazione meramente generica del debitore non ne incrina l’efficacia probatoria, perché l’ampiezza dell’onere di contestazione si commisura a quella delle allegazioni avversarie e il debitore, anch’esso imprenditore, avrebbe potuto produrre le proprie scritture o le fatture emesse.
Chi eccepisce la compensazione deve provare l’esistenza del proprio controcredito e l’eccezione va respinta quando, pur essendo pacifico il credito dell’ex socio al rimborso della quota in seguito al recesso, il debitore non provi che la somma richiesta dalla cooperativa non ne tenesse già conto.
Il decreto ingiuntivo emesso per una somma superiore a quella richiesta con il ricorso va revocato, con condanna del debitore al pagamento del minore importo di cui sia accertata la debenza [ingiunzione di 17.000 euro a fronte di una richiesta di 16.297,96 euro].
Nella cessione di partecipazioni sociali, la clausola di indemnity con cui il cedente si obbliga a tenere indenne il cessionario dalle sopravvenienze passive riferibili a fatti anteriori alla cessione è nulla se non indica l’importo massimo garantito, perché l’art. 1938 c.c., che esprime un principio generale di ordine pubblico economico volto a proteggere il garante dall’assunzione di un impegno illimitato e indeterminabile a priori, ha portata transtipica e si applica anche alle garanzie personali atipiche e ai patti di manleva relativi a obbligazioni future [clausola priva di massimale invocata per sospendere il pagamento delle ultime rate del prezzo e per ottenere l’indennizzo di debiti sociali non dichiarati].
La clausola di indemnity integra una prestazione accessoria e autonoma rispetto al trasferimento delle partecipazioni e fa sorgere un’ordinaria obbligazione pecuniaria sospensivamente condizionata all’accertamento successivo di passività riferibili a fatti, situazioni o condotte anteriori alla cessione, e non una condizione riferita al presente o al passato, perché l’evento dedotto non è futuro e incerto in senso proprio, essendo incerta soltanto la conoscenza che le parti ne avranno nel corso dell’esecuzione del contratto.
Il diritto del cessionario all’indennizzo fondato sulla clausola di indemnity non rientra nella garanzia per la mancanza delle qualità promesse di cui all’art. 1497 c.c., che attiene alle qualità intrinseche della cosa esistenti al momento della conclusione del contratto, e non è quindi soggetto alla prescrizione annuale dell’art. 1495 c.c., bensì a quella ordinaria decennale.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione non conformi alla legge o allo statuto che non siano impugnate entro il termine di decadenza di novanta giorni previsto dall’art. 2388, comma 4, c.c. divengono inoppugnabili e i loro effetti si stabilizzano, sicché il giudice non può neppure disapplicarle in via incidentale quando la società ne deduca l’invalidità per sottrarsi al pagamento del compenso deliberato in favore di un amministratore o per ripetere quanto già corrisposto [delibere consiliari che avevano attribuito al presidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni partecipata da enti locali un’indennità di risultato commisurata al miglioramento del margine operativo lordo anche in presenza di perdite d’esercizio].
I limiti ai compensi degli amministratori fissati dall’art. 1, commi 725-728, l. 296/2006, ratione temporis vigenti, si applicano a tutte le società partecipate da enti locali, totalmente o in forma mista, a prescindere dal fatto che esse eroghino pubblici servizi o producano beni e servizi strumentali all’attività degli enti oppure operino sul mercato in regime di concorrenza; il compenso è onnicomprensivo e include tanto quello stabilito all’atto della nomina o dall’assemblea quanto quello attribuito dal consiglio agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell’art. 2389, comma 3, c.c., mentre l’indennità di risultato può essere riconosciuta soltanto in caso di produzione di utili e in misura non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo.
L’inoppugnabilità delle deliberazioni consiliari non verrebbe meno neppure estendendo loro in via analogica la disciplina della nullità delle deliberazioni assembleari, perché, al di fuori delle deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, l’art. 2379 c.c. assoggetta anche l’azione di nullità a un termine di decadenza triennale, in coerenza con le esigenze di stabilità e di certezza poste a fondamento della riforma del diritto societario.
La mancata approvazione dei bilanci per più esercizi integra la causa di scioglimento per continuata inattività o impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484, n. 3, c.c. solo quando renda improbabile l’imminente ripristino del normale funzionamento dell’organo. L’irreversibilità è dimostrata quando l’assemblea, infine convocata, non riesca per i dissidi tra i soci ad assumere alcuna delle decisioni all’ordine del giorno [approvazione dei bilanci di tre esercizi e provvedimenti sul capitale azzerato dalle perdite], mentre va esclusa quando esistano strumenti giuridici idonei a superare la paralisi.
Quando i soci, riuniti in assemblea, abbiano convenuto sulla liquidazione della società senza accordarsi sul nome del liquidatore, il tribunale adito ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c. può nominare direttamente il liquidatore, senza previa convocazione giudiziale dell’assemblea, perché questa si rivelerebbe inutile alla luce dell’esito già registrato.
Il tribunale può accertare la causa di scioglimento della s.r.l. e nominare il liquidatore, ai sensi degli artt. 2485, secondo comma, e 2487, secondo comma, c.c., solo quando gli amministratori omettano gli adempimenti loro spettanti o l’assemblea ritualmente convocata non si costituisca o non deliberi. Manca pertanto l’interesse ad agire della società che chieda l’intervento del tribunale quando l’assemblea, convocata dall’amministratore unico e riunita in forma totalitaria, abbia già constatato all’unanimità l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale e deliberato lo scioglimento anticipato, indicando lo stesso amministratore come liquidatore: l’autorizzazione a rivolgersi al tribunale contenuta nella delibera è ultronea, perché i soci hanno già adottato le decisioni che il giudice potrebbe soltanto surrogare.
La fotografia che, pur realizzata con buona tecnica e con un sapiente uso della luce, non trascende il comune aspetto della realtà rappresentata e non esprime una peculiare interpretazione soggettiva del fotografo è una fotografia semplice, tutelata dagli artt. 87 ss. l. n. 633/1941 per vent’anni dalla produzione, e non un’opera fotografica ai sensi dell’art. 2, n. 7, della stessa legge; le indicazioni richieste dall’art. 90 possono risultare anche dal sito in cui la fotografia è pubblicata, immediatamente di seguito all’immagine.
La violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante in re ipsa, liquidabile in via equitativa assumendo come soglia minima il prezzo del consenso ai sensi dell’art. 158, secondo comma, l. n. 633/1941, anche sulla base del tariffario praticato dal titolare. Nella liquidazione rilevano la durata dell’utilizzo effettivamente provata e il ritardo con cui il titolare, consapevole della violazione, abbia diffidato l’autore dell’illecito e agito in giudizio, al fine di evitare un suo indebito arricchimento.
Gli accordi conclusi tra la SIAE e la CRUI ai sensi degli artt. 68, quinto comma, e 181-ter l. n. 633/1941, che determinano la misura e le modalità del compenso forfettario per le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche universitarie, sono immediatamente vincolanti anche per gli atenei che non li abbiano recepiti con specifiche convenzioni, perché la legge pone direttamente a carico delle biblioteche l’obbligo del compenso e rimette alla contrattazione collettiva soltanto la determinazione del quantum. La CRUI, che ha il ruolo istituzionale di rappresentare tutte le università, è legittimata a stipularli, e l’ateneo che intenda sottrarsi al compenso deve comunicare alla SIAE la scelta di non offrire il servizio di reprografia.
Il limite degli introiti riscossi per il servizio, previsto dall’art. 68, quinto comma, l. n. 633/1941, è norma imperativa dettata a tutela della finanza pubblica e del diritto allo studio, ma non costituisce regola di validità del contratto, sicché non determina la nullità virtuale degli accordi ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c.; spetta all’ateneo che lo invochi provare con documentazione amministrativa o fiscale gli introiti del servizio e i costi sostenuti, non essendo sufficienti prospetti di formazione unilaterale.
Gli attestati di credito della SIAE ai sensi dell’art. 164, n. 3, l. n. 633/1941 costituiscono prova scritta ai fini del procedimento di ingiunzione e, nel giudizio di opposizione, in difetto di specifiche contestazioni, consentono di ritenere provato anche il quantum debeatur.
Integra contraffazione la moltiplicazione, destinata alla commercializzazione, di esemplari di varietà vegetali protette la cui identità genetica sia stata accertata mediante l’analisi del DNA dei campioni prelevati in sede di descrizione, quando le fatture e i documenti di trasporto prodotti dal coltivatore non siano riferibili, per il tempo trascorso dal trapianto accertato in sede di sopralluogo, alle piante rinvenute. La bassa percentuale di esemplari contraffatti rispetto al totale non esclude l’inibitoria, costituendo comunque indice del pericolo di una futura commercializzazione.
Il lucro cessante da contraffazione può essere liquidato in misura non inferiore ai canoni di licenza ai sensi dell’art. 125, secondo comma, c.p.i. solo se il titolare alleghi e provi, anche per presunzioni, le conseguenze economiche della violazione e l’ammontare delle royalties, mentre i costi delle attività di accertamento e di indagine rilevano ai fini della liquidazione delle spese di lite. Il danno non patrimoniale all’immagine e alla reputazione commerciale della persona giuridica non è in re ipsa e deve essere specificamente allegato e provato.
La registrazione di un marchio confondibile con un segno distintivo preusato con notorietà puramente locale non è invalida, ma dà luogo, nell’ambito del preuso, a un regime di duopolio nel quale il preutente può continuare a usare il segno e il titolare del marchio registrato non può far valere nei suoi confronti il diritto di esclusiva, dovendo anzi integrare o modificare il proprio segno nella zona del preuso in modo da scongiurare il rischio di confusione. Il preuso costitutivo di un diritto esclusivo sul marchio di fatto richiede invece una diffusione in un ambito significativo del territorio nazionale, con carattere intensivo e per un apprezzabile periodo, che non è dimostrata da isolate campagne pubblicitarie su quotidiani nazionali.
In caso di trasferimento di azienda per atto tra vivi il trasferimento dell’insegna, al pari di quello della ditta, richiede una distinta manifestazione di volontà, che in mancanza di espressa menzione nel contratto può essere ricostruita con i criteri interpretativi degli artt. 1362 ss. c.c., anche alla luce del comportamento complessivo delle parti e del collegamento con altri contratti stipulati contestualmente.
L’istanza di revoca o modifica del provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 669-decies c.p.c. presuppone mutamenti sopravvenuti delle circostanze e non consente di contestare la concedibilità ab origine della misura, neppure da parte di chi si assuma terzo leso da un provvedimento reso inter alios.
Il preuso di un marchio di fatto dotato di notorietà, anteriore al deposito della domanda di registrazione di un segno pressoché identico da parte di altri, esclude la contraffazione del marchio registrato da parte del preutente, perché il segno successivo, identico a quello poziore, difetta di novità. Il preuso inficia la validità del marchio successivamente registrato solo quando abbia raggiunto una notorietà non puramente locale, mentre il preuso locale attribuisce soltanto il diritto di continuare a usare il segno nei limiti della diffusione acquisita.
La prova del marchio di fatto deve essere rigorosa, in ragione del regime preferenziale di cui gode il marchio registrato, e richiede la dimostrazione dei fatti costitutivi della notorietà e della distintività del segno, come l’uso effettivo, intensivo e protratto per un apprezzabile periodo in un ambito significativo del territorio e la sua pubblicizzazione.
Ai fini del giudizio di contraffazione rileva il segno così come depositato e registrato, e non le sue modalità di utilizzo; nel marchio complesso gli elementi denominativi non sono necessariamente più distintivi di quelli figurativi, che per forma, dimensioni, colore o collocazione possono occupare una posizione equivalente nel segno.