Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza; ne consegue che la cessazione della materia del contendere, verificatasi successivamente alla notifica del decreto, travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.
L’assunzione, da parte del garante, dell’impegno di pagare a semplice richiesta del beneficiario della garanzia, senza possibilità di sollevare eccezioni, integra una rinunzia a opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, fatto salvo il duplice limite dell’esecuzione fraudolenta o abusiva – a fronte della quale il garante può sempre sollevare l’exceptio doli generalis – e della nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, necessario a evitare la realizzazione, per altre vie, di un risultato vietato dall’ordinamento.
Inoltre, lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non può spingersi fino a reputare indifferente rispetto alla obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidità del contratto (diversi dalla illiceità della causa e dalla contrarietà a norme imperative) anche l’inesistenza del rapporto principale. Giacché ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell’interesse perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra in ogni caso potersi prescindere dalla “esistenza” del rapporto obbligatorio. Esso, infatti costituisce termine di riferimento (ovvero il presupposto esterno) della garanzia autonoma, atteso che l’inesistenza – originaria o sopravvenuta – del rapporto principale di valuta, venendo ad escludere la stessa (astratta verificabilità della) perdita patrimoniale che dall’inadempimento di quel rapporto sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza che tale inesistenza (originaria o sopravvenuta) bene può costituire oggetto di eccezione idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad ottenere (quando anche non ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della exceptio doli) un’attribuzione patrimoniale sine causa.
Con riferimento all’exceptio doli generalis, la condizione per opporla è che il garante alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.
Difetta del requisito di sussidiarietà e va dunque dichiarato inammissibile il ricorso proposto secondo le forme di cui all'art. 700 c.p.c. di riammissione dell'associato escluso da un'associazione (nelle more trasformatasi in società cooperativa), stante la presenza dello strumento di tutela tipico offerto dall'art. 23 c.c.
Con riguardo ai presupposti del periculum in mora del sequestro conservativo, al fine dell’accoglimento di una domanda di sequestro preventivo, è necessaria la rigorosa prova da parte del ricorrente della sussistenza di entrambi i presupposti soggettivi e oggettivi di insufficienza o possibile depauperamento del patrimonio del debitore.
Non è consentito al giudice disporre il provvedimento cautelare previsto dall’art. 671 c.p.c. in presenza di allegazioni esclusivamente in ordine ad una inadeguatezza della situazione patrimoniale del debitore rispetto al credito per il quale si agisce.
Si ritiene, infatti, che l'eventuale insufficienza del patrimonio del debitore in relazione all'entità della pretesa fatta valere dal creditore non è da sola sufficiente a far sorgere il fondato timore di perdere la garanzia del credito vantato richiedendosi anche che la capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, in realtà, non costituisce di per sé sola una corretta declinazione del requisito di legge in quanto, in difetto di indizi di dispersione recente o imminente, l’applicazione di tale criterio porterebbe a colpire sempre e comunque debitori scarsamente possidenti o capienti, facendo invece salvi quelli che possano dimostrare di essere titolari di un patrimonio residuo rilevante: il che evidentemente tradirebbe la ratio della norma stessa.
Nel vaglio della domanda di concessione della misura del sequestro conservativo non risultano, pertanto, ammissibili presunzioni iuris tantum ma solo analisi strettamente ancorate alla condotta dei possibili destinatari della misura.
[Considerato, quindi, che, nell’accertamento del periculum in mora, ai sensi dell’art. 671 c.p.c., non ci si può limitare a un mero raffronto economico tra credito e consistenza del patrimonio dell’obbligato al momento dell’istanza cautelare, si evidenzia che, nel caso di specie, la Curatela ricorrente nulla ha dedotto in merito al requisito oggettivo della incapienza patrimoniale dell’amministratore unico che del liquidatore, non ha infatti esposto alcun dato relativo alla reale consistenza e composizione dei patrimoni personali di quest’ultimi, avendo allegato solamente le visure ipotecarie relative ai rispettivi compendi immobiliari, costituiti da svariati beni siti in Diamante e in Grisolia, senza alcun riferimento, ad esempio, a conti correnti bancari, investimenti finanziari o altre partecipazioni sociali etc.]
In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l’identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l’identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cd. “confondibilità tra imprese”. [Nel caso concreto il giudice ritiene che l’apposizione di un mero punto tra le due parole che compongono il marchio del convenuto non appare idonea a distinguerla dal marchio dell’attore, tanto più ove si consideri che entrambi vengono utilizzati per la pubblicizzazione e commercializzazione di abbigliamento]
Il soggetto che agisce in giudizio per ottenere la pronuncia di decadenza non deve dimostrare che il diritto non è stato mai utilizzato, ma solo l’esistenza di fatti storici che lascino presumere che tale utilizzo non sia mai avvenuto spettando poi al titolare del diritto dimostrare l’esistenza di eventuali fatti impeditivi della decadenza. Sono considerati rilevanti, ai fini della prova della decadenza di un marchio per non uso, le testimonianze di esperti del settore che attestino di non conoscere il marchio, listini o cataloghi da cui non risulti la presenza del prodotto caratterizzato dal marchio, rapporti investigativi o indagini demoscopiche che dimostrino la non conoscenza del marchio da parte dei consumatori.
Nel caso in cui sia richiesta la revocatoria di atto di cessione di quote sociali stipulato in data anteriore all’insorgenza del credito è indispensabile fornire prova della “dolosa preordinazione” richiesta dall’art. 2901 c.c. e della partecipazione degli acquirenti alla dolosa preordinazione dell’alienante. [Nella specie, il Tribunale ha ritenuto carente la prova del dolo attinente ad attività di infingimenti, raggiri, azioni ambigue, scaltre predisposizioni premeditate per sottrarre anticipatamente il patrimonio alla garanzia del credito e che, pertanto, la domanda revocatoria dovesse essere integralmente respinta poiché non provata.]
Per espressa previsione dell’art. 2473, co. 5, c.c., il recesso del socio è privo di efficacia se viene deliberato lo scioglimento della società. Pertanto, il socio è legittimato ad esercitare tutti i diritti connessi allo status soci, compreso quello alla consultazione, previa consegna, degli atti e della documentazione sociale. Il socio, infatti, conserva il pieno diritto di consultare i libri sociali e la documentazione relativa all’amministrazione, come riconosciuto dall’art. 2476, co. 2, c.c.
L’azione revocatoria ordinaria è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all’atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole. Attraverso tale tipo di tutela, di accertamento, il creditore realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell’esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest’ultimo, un concreto pregiudizio dell’interesse creditorio; poi, a seguito dell’eventuale dichiarazione di inefficacia dell’atto, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.).
Ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bensì è sufficiente una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata: dunque anche il credito litigioso è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore. Nell’ambito dell’azione revocatoria la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale.
È ammissibile l’azione revocatoria ordinaria di un atto di scissione societaria attuata mediante costituzione di una nuova società beneficiaria di parte del patrimonio della società scissa. Questo poiché l’atto di scissione integra a tutti gli effetti un atto di disposizione patrimoniale che risponde ai requisiti di cui all’art. 2901 c.c.: la scissione, infatti, comporta un mutamento della titolarità soggettiva (dalla scissa alla beneficiaria) di una parte del patrimonio della società scissa.
All’esperibilità dell’azione revocatoria non è di ostacolo il disposto normativo dell’art. 2504 quater c.p.c. il quale prevede che, dopo l’iscrizione della fusione nel Registro delle Imprese, l’invalidità dell’atto di fusione non possa essere pronunciata: tale norma, infatti, esclude solo una dichiarazione di invalidità (per nullità o annullamento) dell’atto di fusione o scissione, mentre l’azione revocatoria non determina alcuna invalidità dell’atto di scissione, bensì la sua semplice inefficacia relativa, rendendolo inopponibile al creditore pregiudicato.
All’applicazione della norma di cui all’art. 2901 c.c. all’atto di scissione non è di ostacolo neppure la disciplina della solidarietà dal lato passivo, conseguente alla scissione ex art. 2506 quater, co. 3, c.c. in quanto il rimedio previsto dal menzionato art. 2506 quater c.c. è del tutto diverso dall’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c.: infatti, il compimento di un atto di disposizione del proprio patrimonio (comportante una diminuzione della garanzia di cui all’art. 2740 c.c.) da parte di un coobbligato solidale consente al creditore di esercitare nei suoi confronti l’azione revocatoria (ricorrendone i presupposti), essendo irrilevante se i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento, dal momento che la solidarietà dal lato passivo per l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria determina una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito, tra loro distinti ed autonomi.
Laddove il bene oggetto dell’azione revocatoria sia rimasto nel patrimonio della società beneficiaria della scissione, l’effetto della revocatoria è quello di consentire le azioni esecutive e conservative direttamente sul bene oggetto dell’azione con preferenza rispetto agli altri creditori del debitore; tale preferenza non sussiste, invece, nel caso di azione diretta a far valere la responsabilità solidale delle due società coinvolte nella scissione che consente al creditore di agire entro il limite del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto ma solo in posizione di parità rispetto a tutti gli altri creditori.
L’esperibilità del rimedio generale di cui all’art. 2901 c.c. non può escludersi in ragione dell’esistenza, in favore dei creditori della società scissa, di uno specifico strumento di tutela anticipata, quale quello previsto dall’art. 2503 c.c. (applicabile alla scissione in forza del richiamo contenuto nell’ultimo comma dell’art. 2506 ter c.c.), in virtù del quale i creditori possono fare opposizione alla scissione entro sessanta giorni dall’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese: infatti l’opposizione ex art. 2503 c.c. e l’azione revocatoria costituiscono strumenti di tutela profondamente diversi sul piano funzionale, avendo una diversa legittimazione attiva, un diverso momento di operatività, nonché diversi termini di attivazione e diverse conseguenze in caso di accoglimento.
Nel caso di scissione societaria, la valutazione circa l’onerosità o la gratuità dell’atto (funzionale all’individuazione dei presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria) deve essere effettuata non con riferimento agli effetti patrimoniali che l’operazione produce per i soci delle società coinvolte, che restano del tutto irrilevanti nella prospettiva dei creditori della società scissa, ma con riferimento alle conseguenze che la scissione produce sul patrimonio della società debitrice interessata dalla scissione.
Ricorre la fattispecie della società di fatto, vale a dire quella società il cui contratto non è formato da una manifestazione di volontà espressa, ma da una manifestazione tacita di volontà, quando tra due o più soggetti, in mancanza della formalizzazione dell’accordo, si costituisce il vincolo sociale, manifestato attraverso un comportamento concludente consistente nell’esercizio in comune di un’attività economica al fine di dividerne gli utili e con l’assunzione delle responsabilità inerenti. Quel che caratterizza la società di fatto e la differenzia dalla società irregolare non è, dunque, la mancanza del contratto sociale, ma il modo in cui questo si manifesta e si esteriorizza; esso, infatti, può essere stipulato anche tacitamente, e risultare da manifestazioni esteriori dell'attività di gruppo, quando esse, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società (in tal senso, ex plurimis, Cass., 22 febbraio 2000, n. 1961; Cass., 25 febbraio 2010, n. 4588).
In tema di prova della simulazione di un contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società, il quale non richiede la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, le limitazioni poste, nei rapporti tra le parti contraenti, dall’art. 1417 c.c., riguardano soltanto la prova testimoniale (e, correlativamente, quella per presunzioni), sicché, nel rapporto tra le parti, si potrà invocare la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l’illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c. , sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall’art. 2724 c.c. (principio di prova per iscritto, impossibilità morale o materiale di procurarsi il documento e perdita incolpevole del documento), che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.
Ricorre la fattispecie della società di fatto, vale a dire quella società il cui contratto non è formato da una manifestazione di volontà espressa, ma da una manifestazione tacita di volontà, quando tra due o più soggetti, in mancanza della formalizzazione dell’accordo, si costituisce il vincolo sociale, manifestato attraverso un comportamento concludente consistente nell’esercizio in comune di un’attività economica al fine di dividerne gli utili e con l’assunzione delle responsabilità inerenti. Quel che caratterizza la società di fatto e la differenzia dalla società irregolare non è, dunque, la mancanza del contratto sociale, ma il modo in cui questo si manifesta e si esteriorizza; esso, infatti, può essere stipulato anche tacitamente, e risultare da manifestazioni esteriori dell'attività di gruppo, quando esse, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società (in tal senso, ex plurimis, Cass., 22 febbraio 2000, n. 1961; Cass., 25 febbraio 2010, n. 4588).
In tema di prova della simulazione di un contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società, il quale non richiede la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, le limitazioni poste, nei rapporti tra le parti contraenti, dall’art. 1417 c.c., riguardano soltanto la prova testimoniale (e, correlativamente, quella per presunzioni), sicché, nel rapporto tra le parti, si potrà invocare la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l’illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c. , sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall’art. 2724 c.c. (principio di prova per iscritto, impossibilità morale o materiale di procurarsi il documento e perdita incolpevole del documento), che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.
Il vizio inficiante la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio è suscettibile di ratifica e conseguente sanatoria, con effetto ex tunc, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali.
Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie insorgenti tra amministratori e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
In tema di arbitrato, la clausola compromissoria è riferibile a tutte le controversie civili o commerciali attinenti a diritti disponibili nascenti dal contratto cui essa accede, sicché la rinunzia ad avvalersene in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non implica, di per sé, una definitiva e complessiva abdicazione alla stessa in relazione ad ogni altra controversia, a meno che le parti – con accordo la cui validità presuppone il rispetto delle condizioni di forma e di sostanza proprie di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio – non abbiano rinunziato definitivamente alla clausola compromissoria nel suo complesso (Cass., 20 febbraio 2015, n. 3464).
Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi (Cass., 24 settembre 2021, n. 25939).