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Efficacia della clausola compromissoria
Le clausole compromissorie impongono la giurisdizione arbitrale per le liti relative a fatti verificatisi e diritti sorti nel periodo in...

Le clausole compromissorie impongono la giurisdizione arbitrale per le liti relative a fatti verificatisi e diritti sorti nel periodo in cui le parti erano vincolate, non rilevando che il rapporto sociale sia in seguito venuto meno. Tale assunto trova fondamento nel principio di autonomia della clausola compromissoria, sancito dall’art. 808 c.p.c., secondo cui la stessa è un contratto autonomo e distinto dal rapporto negoziale al quale è collegato.

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La distinzione tra rapporto sociale e rapporto di scambio nelle cooperative
In tema di cooperative, il rapporto sociale, di carattere associativo, deve essere tenuto distinto da quello di scambio, di natura...

In tema di cooperative, il rapporto sociale, di carattere associativo, deve essere tenuto distinto da quello di scambio, di natura sinallagmatica; tali rapporti, infatti, seppur collegati, hanno causa giuridica autonoma. Il pagamento di una somma eseguito dal socio a titolo di prenotazione di un immobile deve essere ascritto al rapporto di scambio, perciò al pagamento del prezzo d’acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio.

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Principio di continuità dei bilanci e violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza
L’inammissibilità della domanda di impugnazione del bilancio per preclusione temporale comporta una preclusione a prenderle in considerazione quali specifici motivi...

L’inammissibilità della domanda di impugnazione del bilancio per preclusione temporale comporta una preclusione a prenderle in considerazione quali specifici motivi fondanti una decisione di invalidità della delibera di approvazione di quel bilancio. Ciò significa che, in ragione del principio di continuità dei bilanci, sarà consentito eccepire situazioni di invalidità/illegittimità del bilancio dell’esercizio precedente, ma a condizione che tali eccezioni siano collegate e strumentali a far valere l’illegittimità del bilancio successivo. In questi limiti e con questa finalità, il giudice potrà e dovrà conoscere in via incidentale di questo genere di censure rivolte al bilancio precedente.

Essendo le disposizioni relative alla redazione del bilancio poste a tutela di interessi trascendenti i limiti della compagine sociale e riguardando anche i terzi, essendo essi altresì destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza, verità e precisione, è nulla per illiceità dell’oggetto la deliberazione con cui sia stato approvato il bilancio redatto in modo non conforme ai precetti normativi in materia.

Il bilancio d'esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione è illecito ed è nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

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Violazione dei principi di chiarezza e verità nella redazione del bilancio di esercizio
Il principio di chiarezza non è subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio, ma è dotato di autonoma...

Il principio di chiarezza non è subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. La verità e la chiarezza del bilancio sono canoni posti a tutela non soltanto del o dei singoli soci, bensì di tutti i terzi e, in particolare, dei creditori. Pertanto, è nulla per illiceità dell’oggetto la deliberazione con cui sia stato approvato il bilancio redatto in modo non conforme ai precetti normativi in materia, essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi trascendenti i limiti della compagine sociale e riguardando anche i terzi, essendo essi altresì destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza, verità e precisione. Ciò non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

I principi elaborati dall’Organismo italiano di contabilità (OIC), pur non essendo fonte del diritto, hanno comunque funzione interpretativa e integrativa.

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Rinunciabilità della competenza arbitrale e rimborso delle quote di capitale in caso di recesso da società cooperativa
Nel caso in cui lo statuto sociale di una società cooperativa preveda espressamente che il rimborso delle quote di capitale...

Nel caso in cui lo statuto sociale di una società cooperativa preveda espressamente che il rimborso delle quote di capitale versato al socio recedente sia subordinato alla capienza del capitale sociale al momento della cessazione del rapporto, nulla spetta a titolo di restituzione delle quote sociali al socio uscente [nel caso di specie lo statuto prevedeva la liquidazione delle quote versate “sulla base del bilancio d’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo” e il bilancio evidenziava una consistente perdita].

La parte che, in presenza di clausola compromissoria arbitrale, adisce l’autorità giudiziaria ordinaria, anche per la mera richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo la cui causa petendi comprenda, anche solo in parte, la materia devoluta alla cognizione arbitrale, pone in essere una condotta che implica la rinuncia alla giurisdizione arbitrale e, quindi, la conseguente non opponibilità dell’eccezione di incompetenza all’altra parte che abbia adito l’autorità giudiziaria per una controversia derivante dal medesimo rapporto.

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Improcedibilità dell’azione di condanna nei confronti di società fallita
Nel caso di fallimento di una società, l’azione per l’accertamento e la condanna al pagamento di un credito dev’essere dichiarata...

Nel caso di fallimento di una società, l’azione per l’accertamento e la condanna al pagamento di un credito dev’essere dichiarata d’ufficio (i) inammissibile, se la dichiarazione di fallimento è anteriore alla proposizione della domanda, o (ii) improcedibile, se la dichiarazione di fallimento sopravviene nel corso del giudizio nel corso del giudizio, atteso che l'accertamento di un credito nei confronti di una società fallita è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l.f. L’unica eccezione può essere costituita dal caso in cui la prosecuzione del giudizio sia finalizzata alla precostituzione di un titolo destinato a valere unicamente per l’ipotesi di ritorno in bonis della società; tuttavia, per evitare la pronuncia di improcedibilità, è necessario che l’attore in riassunzione, nel convenire la curatela, espliciti con chiarezza tale particolare finalità.

Nel caso in cui si ricorra allo strumento di cui all’ultimo comma dell’art. 2347 ter c.c. per determinare il valore delle azioni, l'eventuale contestazione avverso la stima di valore di liquidazione delle azioni del recedente effettuata dall’esperto nominato dal Tribunale non soggiace ai  termini del reclamo cautelare né dell’appello di merito, essendo pertanto la contestazione soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione dei diritti.

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Responsabilità degli organi sociali di una fondazione bancaria e termine di prescrizione
Il tipo di attività che gli amministratori di fondazioni bancarie sono chiamati a svolgere e i requisiti di professionalità conseguentemente...

Il tipo di attività che gli amministratori di fondazioni bancarie sono chiamati a svolgere e i requisiti di professionalità conseguentemente richiesti sono coerenti con un parametro di diligenza assolutamente lontano da quello del buon padre di famiglia e corrispondente piuttosto a quello della diligenza “richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”, che il disposto di cui all’art. 2392 del codice civile riferisce agli amministratori di società per azioni. Tale analogia costituisce la ragione della previsione dell’assoggettamento dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di fondazioni bancarie alla prescrizione breve quinquennale.

Il termine di prescrizione quinquennale deve trovare applicazione anche nel caso di azione di responsabilità promossa nei confronti dei sindaci e del segretario (direttore) generale della fondazione bancaria, trattandosi di organi che, per mansioni e conseguente responsabilità, sono pacificamente accomunati ai sindaci e al direttore generale di società per azioni.

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Clausola compromissoria per arbitrato rituale ed emissione di decreto ingiuntivo
La clausola di compromesso in arbitrato non osta all’emissione di un decreto ingiuntivo, perché il conseguente difetto di giurisdizione attiene...

La clausola di compromesso in arbitrato non osta all’emissione di un decreto ingiuntivo, perché il conseguente difetto di giurisdizione attiene alla cognizione di una controversia (e, quindi, presuppone il contraddittorio assente nel procedimento monitorio) e perché l’eccezione di compromesso è facoltativa e non è rilevabile d’ufficio. In presenza di clausola compromissoria, il giudizio di opposizione – che funzionalmente appartiene alla competenza dell’autorità giudiziaria che ha emesso il decreto ingiuntivo – deve essere definito con pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per difetto di competenza in ordine alla domanda proposta con il ricorso monitorio, in favore della competenza arbitrale, con assegnazione di termine per la riassunzione della domanda introdotta con la notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 819 ter c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 29/7/2013.

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Il periculum in mora nella sospensione dell’esecuzione della delibera assembleare
Ai fini dell’accoglimento della domanda di sospensione cautelare di una delibera assembleare, l’art. 2378 c.c. stabilisce che debba farsi luogo...

Ai fini dell’accoglimento della domanda di sospensione cautelare di una delibera assembleare, l’art. 2378 c.c. stabilisce che debba farsi luogo alla comparazione fra due situazioni di pregiudizio fra loro opposte, derivanti l’una dalla esecuzione e l’altra dalla sospensione della delibera impugnata. Tale quadro normativo sottende un generale interesse della società alla stabilità delle delibere impugnate (a prescindere dal loro contenuto), interesse che è destinato a cedere soltanto di fronte al fatto che il pregiudizio del socio (derivante dall’esecuzione della delibera) sia maggiore di quello della società (derivante dalla sospensione della stessa). In tale ricostruzione normativa non può trovare spazio un interesse in astratto della società alla legittimità di una certa categoria di delibere [nel caso di specie, quella di nomina dei liquidatori]. L’ipotetica sussistenza di tale interesse comporterebbe, infatti, che per tale categoria di delibere, verrebbe meno la necessità di operare la comparazione dettata dall’art. 2378 c.c., essendo sufficiente, per disporne la sospensione, la mera sussistenza del fumus bonis iuris, che fonderebbe al contempo l’interesse della società alla sospensiva. Ciò si pone però in diretto contrasto con la disposizione dell’articolo in esame che in nessun caso prevede che la sospensione possa essere disposta in presenza del solo fumus boni iuris, prescindendo dalla suddetta valutazione comparativa.

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