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Nuova richiesta di convocazione dell’assemblea dopo il rifiuto degli amministratori e rinuncia alla prima
Qualora i soci, ricevuto il rifiuto degli amministratori di convocare l’assemblea e dichiarato senza riserve di prenderne atto, formulino una...

Qualora i soci, ricevuto il rifiuto degli amministratori di convocare l’assemblea e dichiarato senza riserve di prenderne atto, formulino una nuova richiesta di convocazione ex art. 2367, comma 1, c.c. con un ordine del giorno diverso, la prima richiesta deve ritenersi rinunciata, come risulta dal dato letterale e dall’elemento temporale. È pertanto inammissibile il ricorso ex art. 2367, comma 2, c.c. volto a ottenere l’ordine giudiziale di convocazione sull’ordine del giorno indicato nella prima richiesta, mentre resta pendente davanti al consiglio di amministrazione la seconda richiesta, sulla quale gli amministratori devono pronunciarsi.

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Onere della prova della compensazione eccepita contro la domanda di risoluzione della cessione di quote
Il convenuto che, a fronte della domanda di risoluzione per inadempimento dell’obbligo di pagamento del prezzo [di cessione di quote...

Il convenuto che, a fronte della domanda di risoluzione per inadempimento dell’obbligo di pagamento del prezzo [di cessione di quote di s.r.l.], eccepisca l’estinzione del debito per compensazione con un credito acquistato per cessione deve provare i presupposti della compensazione legale di cui all’art. 1243 c.c., e in particolare l’esistenza e la liquidità del controcredito; in difetto di tale prova permangono l’obbligazione e il relativo inadempimento.

La compensazione giudiziale presuppone un controcredito di facile e pronta liquidazione, requisito che difetta quando il credito opposto discenda da condotte illecite del creditore [prelievi abusivi dalle casse sociali] dedotte in modo complessivo e generico, senza indicazione della data e dell’importo delle singole operazioni.

L’integrale inadempimento dell’obbligo di pagamento del prezzo [di cessione di quote] esclude che esso possa ritenersi di scarsa importanza ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c.

Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte; spetta al debitore convenuto la prova dell’adempimento.

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Difetto di legittimazione del singolo comproprietario di quota di s.r.l. all’impugnazione delle delibere assembleari
Nel caso di comproprietà di una partecipazione di s.r.l., l’impugnazione delle delibere assembleari spetta al rappresentante comune nominato ai sensi...

Nel caso di comproprietà di una partecipazione di s.r.l., l’impugnazione delle delibere assembleari spetta al rappresentante comune nominato ai sensi dell’art. 2468, ultimo comma, c.c., al quale sono riservati in via esclusiva l’intervento in assemblea e il diritto di voto, oppure a tutti i comproprietari che agiscano unitariamente; il singolo comproprietario è privo di legittimazione ad agire. La regola, che replica per la s.r.l. l’art. 2347 c.c., mira a garantire l’espressione di una volontà unitaria dei contitolari nei rapporti con la società e ad assicurare certezza e stabilità alle deliberazioni.

Il diritto di impugnare le delibere assembleari di s.r.l., in quanto strettamente connesso al diritto di voto, spetta al titolare di quest’ultimo e non rientra tra gli «altri diritti amministrativi» che l’art. 2352, ultimo comma, c.c., richiamato dall’art. 2471-bis c.c., attribuisce sia al socio sia all’usufruttuario. L’usufruttuario privo del diritto di voto è quindi privo di legittimazione all’impugnazione, come conferma l’art. 2377, comma 4, c.c., che ai soci privi di voto riconosce soltanto il diritto al risarcimento del danno.

La legittimazione all’impugnazione è esclusa dall’art. 2479-ter c.c., che la riserva ai soci «che non vi hanno consentito», quando la delibera abbia riportato il voto favorevole del rappresentante comune, voto riferibile a ciascun comproprietario [anche quale usufruttuario di una frazione della quota di cui sia contitolare della nuda proprietà]. Il voto del rappresentante comune vincola anche il comproprietario dissenziente secondo il principio maggioritario proprio della comunione, e l’esclusione della legittimazione è compatibile con l’art. 24 Cost. perché al singolo comproprietario residuano i rimedi risarcitori.

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Rifiuto giustificato della convocazione dell’assemblea richiesta dai soci per finalità abusive o lesive dell’interesse sociale
L’art. 2367, comma 2, c.c. consente agli amministratori di rifiutare la convocazione dell’assemblea richiesta dai soci legittimati, a condizione che...

L’art. 2367, comma 2, c.c. consente agli amministratori di rifiutare la convocazione dell’assemblea richiesta dai soci legittimati, a condizione che il rifiuto sia giustificato, e ancora al rifiuto ingiustificato il potere del tribunale di provvedere in via sostitutiva alla convocazione. Gli amministratori possono pertanto vagliare, in una prospettiva ex ante, se la delibera cui la convocazione è preordinata abbia carattere abusivo o comunque potenzialmente lesivo dell’interesse sociale; ove il vaglio permetta di ritenere ragionevolmente che la delibera sia meramente emulativa o nociva per l’interesse della società, gli amministratori sono tenuti a negare la convocazione, anche in forza del dovere, sancito dall’art. 2392, comma 2, c.c., di fare quanto in loro potere per impedire il compimento di atti pregiudizievoli per la società.

L’art. 2367, comma 2, c.c. abilita il tribunale a un sindacato di carattere sostanziale sulla legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori, volto a verificare che esso sia preordinato a evitare abusi o comunque conseguenze pregiudizievoli per la società.

È giustificato il rifiuto di convocare l’assemblea richiesta dai soci di maggioranza per revocare e sostituire gli amministratori quando vi sia la ragionevole prospettiva che la sostituzione sia preordinata alla nomina di amministratori che recepiscano in nome della società, e attuino, un accordo stipulato tra i soci al quale la società è estranea, che pone a carico di questa oneri economici gravosi e prevede ingenti attribuzioni patrimoniali in favore dei soci. L’abuso è tanto più manifesto quando la richiesta di convocazione interviene mentre la società versa in una situazione di conclamata crisi.

L’abusività di un patto non presuppone la sua invalidità, perché l’abuso del diritto consiste nell’esercizio di un diritto conforme al suo schema astratto per finalità diverse da quelle per le quali esso è riconosciuto. La conclusione del patto da parte di tutti i soci non esclude l’abuso, perché ai soci è in linea di massima precluso perseguire interessi personali confliggenti con quello della società quando questa ne subisca un danno.

Il rifiuto di convocazione è altresì giustificato quando la sostituzione dell’organo amministrativo esporrebbe la società al concreto rischio di perdere gli affidamenti dell’assicuratore del credito e le forniture dei creditori strategici [che abbiano indicato la discontinuità della governance come condizione per la prosecuzione dei rapporti], con compromissione delle prospettive di risanamento.

Il potere dei soci di s.p.a. di revocare in qualsiasi momento gli amministratori, anche in assenza di giusta causa, la cui presenza vale soltanto a escludere l’obbligo risarcitorio verso gli amministratori revocati, soggiace al divieto di abuso del diritto. L’inefficacia della revoca priva di giusta causa prevista dall’art. 120-bis, comma 4, c.c.i.i. opera in caso di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e non si applica alla composizione negoziata della crisi.

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Fideiussioni omnibus del 2018 e prova della perdurante intesa anticoncorrenziale tra le banche
Quando le fideiussioni omnibus siano state stipulate in epoca molto successiva al periodo oggetto dell’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia con...

Quando le fideiussioni omnibus siano state stipulate in epoca molto successiva al periodo oggetto dell’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005 (2002-2005), la nullità parziale delle clausole conformi allo schema ABI richiede la prova della perdurante esistenza, all’epoca della sottoscrizione, di un’intesa illecita avente per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza nel mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie. Tale prova può essere tratta dall’acquisizione, su ordine del giudice, dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati in epoca coeva dai principali istituti di credito: le clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, se applicate in modo uniforme dalle principali banche, discendono da un’intesa del ceto bancario da qualificarsi anticoncorrenziale e illecita [nella specie, fideiussioni sottoscritte nel gennaio 2018].

La nullità delle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza non determina la nullità dell’intero contratto di fideiussione quando non sia emersa la prova che le disposizioni invalide rivestissero, nell’economia complessiva del contratto, un rilievo tale da far presumere che le parti non avrebbero stipulato l’accordo in loro assenza.

I contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 e 101 TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, perché restrittive in concreto della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

La nullità parziale del contratto di fideiussione a valle, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza a monte, è rilevabile d’ufficio.

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Cessione di quote a prezzo simbolico e corrispettività degli obblighi assunti con l’accordo quadro collegato
Non è nulla per difetto di causa la cessione dell’intera partecipazione in una s.r.l. a prezzo simbolico quando, con un...

Non è nulla per difetto di causa la cessione dell’intera partecipazione in una s.r.l. a prezzo simbolico quando, con un accordo quadro collegato, l’acquirente abbia assunto obblighi ulteriori connessi con il diritto acquistato, quali la liberazione del cedente dalle garanzie personali prestate per i debiti della società e l’attribuzione al cedente di somme da corrispondersi mediante la distribuzione di riserve e di indennizzi spettanti alla società. La corrispettività va valutata alla luce dell’accordo quadro, anche se gli obblighi in esso previsti sorgono a cessione avvenuta, e non è esclusa dal fatto che i pagamenti siano posti a carico della società, quando l’acquirente ne sia divenuto socio unico [nella specie, la società era in perdita e gravata da rilevanti debiti al momento della cessione].

La liberazione del cedente dalle fideiussioni prestate a garanzia dei debiti della società costituisce prestazione corrispettiva anche se non abbia comportato alcun esborso per l’acquirente e le garanzie non siano mai state escusse, perché in sua mancanza il cedente, pur non essendo più socio, avrebbe potuto essere chiamato a rispondere in solido con la società in caso di insolvenza di quest’ultima.

Il notevole divario tra il valore aziendale concordato tra le parti e quello risultante dalla denuncia di successione o dalla stima del consulente di parte non determina la nullità della cessione di partecipazioni, quando dall’assetto contrattuale emerga la valutazione che le parti hanno compiuto dei diversi fattori rilevanti, quali la situazione debitoria della società, le pregresse trattative non andate a buon fine e la crisi del settore di attività.

Nei contratti di scambio lo squilibrio economico originario delle prestazioni non comporta la nullità del contratto per mancanza di causa, perché prevale il principio dell’autonomia negoziale, che opera anche nella determinazione delle prestazioni corrispettive. Soltanto l’indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita; non può però ritenersi tale il prezzo che, pur pari a zero o prossimo allo zero, si riferisca a un negozio che presenti carattere oneroso per l’assunzione da parte dell’acquirente, contestuale o con atti collegati, di obblighi connessi con il diritto acquistato.

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Riapprovazione dei bilanci rettificati, perdita del capitale e responsabilità degli amministratori per indebita prosecuzione
Gli amministratori che, a fronte di una contabilità che non rappresentava la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società, abbiano...

Gli amministratori che, a fronte di una contabilità che non rappresentava la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società, abbiano essi stessi rettificato la contabilità e riapprovato i bilanci di esercizi precedenti, facendo emergere la perdita del capitale sociale già verificatasi in esercizi anteriori, non possono contestare le risultanze dei bilanci così riapprovati senza indicare specificamente le inesattezze delle rettifiche apportate. In base al generale divieto di venire contra factum proprium, grava infatti su di loro l’onere di chiarire i criteri seguiti nella revisione contabile, e la mancanza di chiarezza delle rettifiche, a loro addebitabile, non priva di valore il riconoscimento della perdita del capitale risultante dai bilanci riapprovati.

La redazione del bilancio è riservata agli amministratori e non è delegabile, sicché non vale a escluderne la responsabilità l’affidamento riposto nella struttura amministrativa interna, nel collegio sindacale incaricato della revisione legale e nei consulenti esterni incaricati di predisporre il progetto di bilancio: gli amministratori debbono provvedervi con la diligenza richiesta dalle funzioni esercitate, senza confidare acriticamente nell’operato di terzi, sulla cui attività sono anzi tenuti a vigilare. L’incarico generico conferito a un professionista di predisporre il bilancio, inoltre, non comprende la verifica dell’attendibilità dei dati contabili forniti dagli amministratori.

La redazione del bilancio e la tenuta della contabilità costituiscono compito non delegabile di tutti i componenti del consiglio di amministrazione, che rende i consiglieri, attributari o meno di deleghe, responsabili del rispetto delle regole di veritiera e corretta redazione del bilancio. Ne consegue che i consiglieri privi di deleghe, pur non avendo svolto un ruolo attivo nella gestione, rispondono a titolo di colpa dell’indebita prosecuzione dell’attività dovuta all’occultamento in bilancio della perdita del capitale.

Il danno da indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale può essere liquidato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali dell’art. 2486, comma 3, c.c. quando dall’irregolare tenuta della contabilità sia derivata una rappresentazione in bilancio non veritiera della situazione patrimoniale ed economica della società, con occultamento delle perdite che avevano eroso il capitale. Ai fini del calcolo, il termine finale è la data di apertura della procedura concorsuale effettivamente aperta, cioè il fallimento, e non quella di presentazione della domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile; dalla differenza vanno detratti i costi di liquidazione stimati secondo un criterio di normalità.

Quando gli amministratori e i sindaci incaricati della revisione legale si siano succeduti nella carica, il danno da indebita prosecuzione va ripartito per fasce temporali in base all’aggravamento del dissesto registrato in ciascun periodo e ai soggetti in carica, imputando i costi di liquidazione in proporzione all’aggravamento di ciascun periodo. Le quote interne possono essere determinate in misura maggiore a carico dell’amministratore consapevole dell’alterazione della contabilità [nella specie, il 70%] e in misura uguale tra gli altri corresponsabili per la parte residua, anche al fine di calcolare l’effetto delle transazioni parziarie concluse dalla curatela con alcuni dei condebitori.

Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare dai dipendenti della società, e da questi verbalizzate, fanno piena prova ai sensi dell’art. 2700 c.c. del fatto che tali soggetti abbiano dichiarato quanto verbalizzato.

Sussistono i presupposti per la prenotazione a debito dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/1986 quando la condanna al risarcimento sia pronunciata per fatti oggettivamente riconducibili a fattispecie di reato, senza che rilevi il titolo di responsabilità configurato in sede civile.

Nell’azione di responsabilità per atti compiuti dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, la curatela ha l’onere di allegare e provare il ricorrere della causa di scioglimento e il successivo compimento di atti di gestione da parte degli amministratori, mentre spetta a questi ultimi dimostrare che tali atti non abbiano comportato un nuovo rischio d’impresa e siano stati giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.

La transazione parziaria conclusa con alcuni soltanto dei coobbligati in solido riduce il residuo debito degli altri in misura corrispondente all’importo pagato, se questo è pari o superiore alla quota ideale di debito del condebitore che ha transatto, oppure in misura pari a tale quota ideale, se il pagamento è stato inferiore.

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Periculum in mora, inerzia del ricorrente e cessazione della sua attività produttiva
Non sussiste il periculum in mora quando il ricorrente abbia avuto conoscenza delle condotte denunciate da molti anni, durante i...

Non sussiste il periculum in mora quando il ricorrente abbia avuto conoscenza delle condotte denunciate da molti anni, durante i quali avrebbe potuto ottenere l’accertamento dei propri diritti in via ordinaria, e quando la sua attuale inattività, perché ha cessato di produrre il dispositivo oggetto di causa, esclude che il protrarsi delle condotte per la durata del giudizio di merito possa arrecargli un danno ulteriore.

Le affermazioni sulla cessazione dell’attività rese dal ricorrente in un altro giudizio e il mancato deposito dei bilanci per più esercizi non sono superate dalla produzione della lettera di un terzo che riferisca del possibile interesse di investitori all’importazione dei prodotti, perché il documento proveniente dal terzo costituisce mero indizio, da solo insufficiente a provare la ripresa e l’attualità dell’attività produttiva, né dalle fotografie dei macchinari, che nulla provano sulla loro epoca di produzione, in mancanza di documentazione contabile dalla quale risultino l’attuale produzione e commercializzazione.

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Esfiltrazione di dati aziendali da parte dell’ex dipendente e tutela cautelare dei segreti commerciali
Sussistono i presupposti per l’inibitoria cautelare ex artt. 131 c.p.i. e 700 c.p.c., con ordine di cancellazione dei dati e...

Sussistono i presupposti per l’inibitoria cautelare ex artt. 131 c.p.i. e 700 c.p.c., con ordine di cancellazione dei dati e penale ex art. 614 bis c.p.c., quando l’ex dipendente, dopo la cessazione del rapporto, abbia continuato ad accedere ai sistemi informatici aziendali e abbia trasferito su un proprio supporto informazioni commerciali dell’impresa, protette da misure di sicurezza adeguate [nella specie, password individuali, antivirus, firewall, accesso ai sistemi CRM e B2B consentito soltanto tramite account utente, regolamenti aziendali e accordi di riservatezza sottoscritti dai dipendenti]. Il periculum è integrato dall’assunzione dell’ex dipendente presso un’impresa diretta concorrente, che rende concreto il rischio che le informazioni vengano a conoscenza di quest’ultima.

Il requisito della segretezza delle informazioni commerciali va inteso in un’accezione necessariamente relativa. Caratteristica peculiare del bene «segreti» è che il suo sfruttamento coincide con la messa in pericolo della sua stessa esistenza: se l’imprenditore vuole sfruttare le conoscenze all’interno dell’azienda deve rivelarle a terze persone (dipendenti o collaboratori), allargando la cerchia di coloro che vi hanno legittimamente accesso. L’accesso alle conoscenze non comporta che il dipendente, il consulente o l’amministratore, nel corso del rapporto con l’imprenditore o dopo la sua cessazione, se ne possano appropriare.

Nella nozione di segreti commerciali rientrano anche le informazioni aziendali segrete che abbiano a oggetto aspetti organizzativi e commerciali dell’impresa, comprese le liste di clienti che ne riportino, oltre ai dati identificativi, le ulteriori indicazioni utili a determinarne il profilo qualificante. Le informazioni commerciali che fanno parte del business plan di un’impresa sono connotate da valore economico e il loro utilizzo determina un vantaggio competitivo economicamente rilevante.

Le conoscenze acquisite nell’esercizio dell’impresa costituiscono un patrimonio aziendale sul quale il titolare ha una potestas di natura «proprietaria», che comporta la decisione di utilizzarle o no, come pure di distruggerle per non renderle di pubblico dominio.

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Esenzione sperimentale per le varietà vegetali e accertamento negativo cautelare ex art. 120 c.p.i.
L’esenzione prevista dall’art. 68, comma 1, lett. a-bis), c.p.i. per gli atti compiuti a titolo sperimentale, per l’utilizzazione di materiale...

L’esenzione prevista dall’art. 68, comma 1, lett. a-bis), c.p.i. per gli atti compiuti a titolo sperimentale, per l’utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione e per lo sviluppo di altre varietà vegetali è invocabile anche nei confronti delle domande di brevetto europeo per varietà vegetali tradotte ai sensi dell’art. 54 c.p.i., e opera a prescindere dall’eventuale origine illecita della disponibilità del materiale utilizzato nella sperimentazione [sementi ottenute nel corso di un incontro tra operatori del settore], perché l’interesse costituzionalmente rilevante alla libertà della ricerca scientifica prevale, nei limiti dell’esenzione, su quello alla tutela della privativa.

È ammissibile, ai sensi dell’art. 120, comma 6-bis, c.p.i., l’azione cautelare di accertamento negativo con cui il concorrente diffidato chieda di inibire al titolare della domanda di brevetto di impedirgli l’utilizzo del materiale a fini di ricerca, e il periculum in mora sussiste quando l’interruzione della sperimentazione in corso vanificherebbe l’intera iniziativa di ricerca. La tutela va invece negata per l’utilizzo commerciale, che resta estraneo all’esenzione, quando il ricorrente non alleghi alcuna imminente iniziativa commerciale, e resta salva un’eventuale pretesa risarcitoria del titolare per la futura utilizzazione commerciale dei risultati della sperimentazione.

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Domanda di brevetto, aspettativa di concessione e revoca della descrizione ex art. 129 c.p.i.
La domanda di brevetto, anche internazionale con designazione dell’Italia, può essere azionata in via cautelare ai sensi degli artt. 120...

La domanda di brevetto, anche internazionale con designazione dell’Italia, può essere azionata in via cautelare ai sensi degli artt. 120 e 132 c.p.i., ma non gode della presunzione di validità del brevetto concesso, sicché il ricorrente deve dimostrare la fondata aspettativa della concessione. Ne consegue la carenza del fumus necessario alla conferma della descrizione quando il rapporto di ricerca internazionale abbia ritenuto priva di novità la rivendicazione indipendente azionata [circostanza solo accennata nel ricorso] e il modello di utilità sovrapponibile, soggetto a un esame meramente formale, non offra elementi ulteriori.

Ai fini della conferma della descrizione ex art. 129 c.p.i. occorre tenere conto anche del suo risultato, e la misura va revocata quando gli elementi acquisiti avrebbero potuto essere ottenuti con il semplice acquisto del prodotto e con la documentazione pubblicitaria, perché il presupposto della descrizione è l’esigenza di acquisizione urgente di una prova altrimenti esposta al rischio di dispersione.

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Contraffazione del marchio “Supreme”: spese di CTP, royalty ragionevole, danno all’immagine e retroversione degli utili
Con riferimento al danno emergente, le spese di CTP, che hanno natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese...

Con riferimento al danno emergente, le spese di CTP, che hanno natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, e purché vi sia la prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento.

Quanto alla prova del lucro cessante da contraffazione di marchio, la stessa non è richiesta come condizione imprescindibile per la liquidazione di tali danni patrimoniali considerato che, nel caso di violazione di diritti di proprietà industriale, il danno patrimoniale da lucro cessante si presume ed è liquidato in misura non inferiore a quella corrispondente ai canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. Si tratta di una liquidazione minima per il danneggiato, che postula presuntivamente iuris et de iure il consenso del titolare del diritto allo sfruttamento del suo diritto e che può trovare applicazione anche quando il consenso in concreto non sarebbe stato concesso.

Con riferimento al danno all'immagine per la perdita di esclusività del prodotto recante il marchio contraffatto, lo stesso potrebbe essere quantificato quanto meno pari al costo per una pubblicità di ricostruzione (correttiva) dell’immagine aziendale deteriorata ovvero ad una frazione dei costi pubblicitari sostenuti.

La logica strettamente restitutoria sottesa alla previsione di cui all’art. 125 comma 3 c.p.i. qualifica tale rimedio come autonomo ed indipendente dallo strumento risarcitorio, oltre a comportare che lo stesso trovi attuazione anche in mancanza di prova del lucro cessante e in mancanza di elemento soggettivo del dolo o della colpa. [nella specie, contraffazione del marchio “Supreme”: condanna solidale a circa 96.400 euro, di cui 36.300 a titolo di lucro cessante, e retroversione di circa 22.200 euro a carico di una sola convenuta].

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