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Rapporto fiduciario minato: integrata la giusta causa di revoca dell’amministratore
La giusta causa per la revoca dell’amministratore, prevista dall’art. 2383, comma 3, cod. civ., può consistere non solo in fatti...

La giusta causa per la revoca dell'amministratore, prevista dall'art. 2383, comma 3, cod. civ., può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il pactum fiduciae, elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in dubbio la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato.

La giusta causa - che costituisce una categoria di circostanze più ampia rispetto a quella dei fatti integranti l'inadempimento ai doveri della carica o le irregolarità di gestione - si dilata fino a comprendere eventi sopravvenuti alla nomina, estranei alla sfera dell'amministratore ed avulsi dalla sua condotta, purché obiettivamente valutabili come idonei a mettere in dubbio la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore e, quindi, a minare l'originario rapporto fiduciario.

Giudizi negativi sull'attendibilità dei bilanci, sull'andamento del gruppo di cui la società amministrata fa parte e sulle capacità del management - laddove, per la loro gravità, minino l'originario rapporto fiduciario - integrano la giusta causa di revoca delle deleghe conferite all'amministratore e di rimozione dalla carica di amministratore stesso.

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Azione di responsabilità degli amministratori: regole di competenza funzionale e territoriale
In tema di responsabilità degli amministratori di società cooperativa, sussiste la responsabilità solidale di tutti i componenti del consiglio di...

In tema di responsabilità degli amministratori di società cooperativa, sussiste la responsabilità solidale di tutti i componenti del consiglio di amministrazione per i danni derivanti da operazioni pregiudizievoli per la società, anche in presenza di deleghe o compiti esecutivi attribuiti ad alcuni amministratori. Il nesso causale tra la condotta omissiva degli amministratori non esecutivi e il pregiudizio subito dalla società sussiste indipendentemente dalla prova di un loro diretto coinvolgimento nell'operazione dannosa, essendo sufficiente la violazione del dovere di vigilanza e la mancata attivazione dei poteri loro spettanti per impedire atti pregiudizievoli.

La redazione del bilancio di esercizio e, più in generale, la tenuta della contabilità costituisce compito fondamentale di tutti i componenti del c.d.a. Si tratta di compito non delegabile che rende quindi tutti i consiglieri, attributari o meno di deleghe di gestione, inscindibilmente responsabili verso la società, i creditori ed i soci quanto al rispetto delle regole di veritiera, corretta e chiara redazione di tale essenziale documento contabile annuale e del libro giornale.

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, previste dal codice civile, in caso di fallimento della società stessa, confluiscono nell’unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi della l. fall.

Il d.l. 24.01.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24.0.2012, n. 27, ha attribuito l’azione sociale di responsabilità alla competenza funzionale delle sezioni specializzate prevista dall’art. 1, d.lgs. 27.6.2003. La proposizione da parte del curatore fallimentare dell’azione di responsabilità prevista dall’art. 146 l. fall. non comporta la competenza del tribunale fallimentare in quanto è pacifica la competenza della sezione specializzata del Tribunale delle imprese in tema di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque proposte.

La competenza territoriale per l’azione di risarcimento del danno extracontrattuale promossa dalla curatela fallimentare spetta al giudice del luogo ove l’evento dannoso si è verificato, da indentificarsi nel luogo ove ha sede l’impresa.

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Tutela del marchio: l’inibitoria quale strumento di “responsabilizzazione” in ipotesi di illecito colposo
A fronte del non contestato presumibile esaurimento di una autorizzazione allo smaltimento di prodotti recanti il marchio per la cui...

A fronte del non contestato presumibile esaurimento di una autorizzazione allo smaltimento di prodotti recanti il marchio per la cui tutela si ricorre, si ravvisa un permanente pericolo in qualche inerzia colposa o ritardo della resistente, invocando quindi l’ordine cautelare di inibitoria a protezione da un illecito colposo.

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Natura funzionale e procedimentale del provvedimento di descrizione
Si ritiene ammissibile il reclamo anche nei confronti del provvedimento che conferma la descrizione. Se dal punto di vista funzionale...

Si ritiene ammissibile il reclamo anche nei confronti del provvedimento che conferma la descrizione. Se dal punto di vista funzionale il provvedimento di descrizione può essere assimilabile ai provvedimenti di istruzione preventiva, assolvendo al compito di acquisire in via d’urgenza elementi di prova che rischiano di disperdersi, sotto il profilo procedimentale è assoggettato al rito cautelare uniforme compreso il reclamo dell’art. 669 terdecies.

La descrizione è misura di carattere istruttorio, connotata da una forte vocazione cautelare, finalizzata ad acquisire la prova ove sussista il rischio della sua dispersione, allo scopo anche di conferire una tutela di tipo immediato e strumentale sia ai diritti di difesa della parte ricorrente, sia, per il tramite di questi, ai diritti di natura sostanziale per i quali si invoca protezione.
La conferma del decreto interviene a contraddittorio instaurato e quindi alla luce delle difese svolte dalla parte resistente.
Il giudice deve valutare la ragionevolezza del sospetto di violazione del diritto allegato con il ricorso per descrizione e la non pretestuosità o vessatorietà della richiesta della ricorrente, non dovendosi spingere sino alla verifica della reale esistenza del diritto azionato e della sua violazione.

Non si può ritenere propria della sede processuale descrittiva alcuna statuizione circa la probabile fondatezza della sussistenza delle violazioni dei diritti soggettivi, cosicché, ad esempio, l’esito del processamento di dati contenuti in supporti informatici appresi in occasione degli accessi ordinati dal giudice non è necessario ai fini della conferma del decreto di descrizione inaudita altera parte, mentre lo sarà per l’eventuale concessione dei provvedimenti di distruzione dei documenti e inibitoria al loro utilizzo.

L’esito della descrizione inteso come accertamento del contenuto dei documenti appresi in occasione degli accessi ordinati dal giudice rileva in quanto sia richiesta l’adozione di misure cautelari ovvero, ai fini della conferma della descrizione disposta con decreto, nell’ipotesi in cui vengano accertati elementi ulteriori, che non erano stati presi in considerazione nel decreto autorizzativo, mentre può ben essere sufficiente, ai fini della conferma, la mera rivalutazione, dopo l’instaurazione del contraddittorio, degli elementi forniti in ricorso.

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Domanda di contraffazione di marchio: tutela inibitoria e apprezzamento del giudice
Per la concessione della tutela inibitoria i due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora possono concorrere...

Per la concessione della tutela inibitoria i due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora possono concorrere in diverso grado, nel senso che un alto grado di periculum in mora può giustificare l'erogazione di una cautela a presidio di un diritto assistito solo da un sufficiente grado di fumus, oppure un altro grado di fumus può accompagnarsi ad un modesto, ma certamente non insussistente, tasso di periculum.

L'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotto.

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Descrizione cautelare e sequestro di segreti commerciali nel settore farmaceutico
La misura della descrizione costituisce uno strumento istruttorio preventivo concesso a fronte del rischio che il pieno dispiegarsi del contraddittorio...

La misura della descrizione costituisce uno strumento istruttorio preventivo concesso a fronte del rischio che il pieno dispiegarsi del contraddittorio impedisca di acquisire gli elementi probatori indispensabili o utili ai fini dell’accertamento dei diritti che parte ricorrente intende far valere in sede di merito.

Nel procedimento per descrizione, per giurisprudenza consolidata, il periculum in mora consiste nel rischio di modificazione o alterazione o dispersione del materiale raccolto con la descrizione, rischio particolarmente concreto quando, come nel caso di specie, la descrizione ha ad oggetto materiale informatico che può essere cancellato.

Il giudice deve valutare la ragionevolezza del sospetto di violazione del diritto allegato con il ricorso per descrizione e la non pretestuosità o vessatorietà della richiesta della ricorrente, non dovendosi spingere sino alla verifica della reale esistenza del diritto azionato e della sua violazione

Il bilanciamento degli opposti interessi alla segretazione per esigenze di tutela delle informazioni riservate, da un lato, e al diritto all'accesso agli atti e ai documenti ai fini di giustizia, dall'altro, va di regola risolto in favore del secondo, dovendosi privilegiare il diritto di difesa, che comporta la necessità di esaminare gli esiti della descrizione, ivi compresi i documenti acquisiti ai fini dell'instaurazione del giudizio di merito.

In caso di contrapposte istanze di secretazione e di accesso a tutti gli atti e documenti acquisiti in sede di descrizione, si devono ritenere applicabili le ordinarie regole processuali di accesso agli atti del fascicolo di causa, tenuto conto della necessità della parte ricorrente di esaminare e valutare gli esiti della descrizione ai fini dell'instaurazione della causa di merito, fermo l'obbligo in capo ai difensori ed ai consulenti tecnici d'ufficio di segretezza relativo ai fatti conosciuti nel corso delle loro attività professionali.

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Procedimento di descrizione relativo all’uso non autorizzato di software: competenza e condizioni per la concessione
Sono applicabili al procedimento di descrizione ed istruttoria preventiva in materia di software gli artt. 161 e 162 L.d.A. Poiché...

Sono applicabili al procedimento di descrizione ed istruttoria preventiva in materia di software gli artt. 161 e 162 L.d.A.

Poiché l’art. 162 L.d.A. richiama le norme del c.p.c. in tema di istruzione preventiva, il procedimento per descrizione è quindi di competenza presidenziale (art. 696 c.p.c.) e, ai sensi dell’art. 3 lett. b) d.lgs. n.168/2003, rientra nelle materie affidate alla Sezione specializzata in materia di impresa.

Il fumus boni iuris per la concessione di descrizione inaudita altera parte sui sistemi informatici aziendali può basarsi sulla deduzione del ricorrente circa l’uso di copie non autorizzate del software (per l’assenza di licenze del software in capo alle resistenti), accompagnata dalle informazioni sui siti internet delle resistenti circa l’uso del software nella propria attività imprenditoriale.

 

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Società in liquidazione e denunzia al Tribunale
Il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. è compatibile con lo stato di liquidazione societaria. Lo stallo decisionale può fondare...

Il procedimento di cui all'art. 2409 c.c. è compatibile con lo stato di liquidazione societaria.

Lo stallo decisionale può fondare l'attribuzione agli amministratori giudiziari con funzione di liquidatori di poteri di spettanza all’assemblea dei soci (nel caso di specie, il potere di approvazione dei bilanci di liquidazione).

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