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Imitazione servile: capacità distintiva e originalità come requisiti cumulativi a carico dell’attore
Nella concorrenza sleale per imitazione servile la capacità distintiva e l’originalità del prodotto sono requisiti cumulativi e integrano entrambi fatti...

Nella concorrenza sleale per imitazione servile la capacità distintiva e l’originalità del prodotto sono requisiti cumulativi e integrano entrambi fatti costitutivi della domanda, sicché l’attore deve provarli entrambi, mentre spetta al convenuto provare la mancanza di novità o la perdita sopravvenuta della capacità distintiva quali fatti estintivi.

L’imitazione è servile quando riguarda le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, idonee a trarre in inganno il consumatore sulla provenienza del prodotto. L’identità tra due prodotti non integra l’illecito quando essi già non si differenziano, per forma ed elementi caratterizzanti, dai molti prodotti dello stesso genere presenti sul mercato, come i gioielli che riproducono motivi largamente diffusi nel settore quali l’albero della vita, i cuori e le stelle; il rischio di confusione è inoltre escluso quando il prodotto sia presentato con espositori e confezioni differenti, recanti in modo ben visibile un marchio diverso da quello dell’attore.

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Prezzo di cessione di quote pagato senza quietanza: prova testimoniale, ficta confessio e condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo di cessione di quote di s.r.l., l’avvenuto pagamento...

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo di cessione di quote di s.r.l., l’avvenuto pagamento può essere provato con testimoni anche in assenza di quietanza scritta, come quando il prezzo sia stato versato in contanti a rate tra soci legati da parentela, e la deposizione del figlio del creditore che confermi i pagamenti è particolarmente attendibile proprio per il suo rapporto con l’opposto. La mancata presentazione del creditore opposto a rendere l’interrogatorio formale consente di ritenere ammessi i fatti dedotti, valutati gli altri elementi di prova ai sensi dell’art. 232 c.p.c., e provato l’integrale pagamento il decreto va revocato.

La prova del pagamento assorbe l’eccezione di prescrizione, che per il credito al prezzo di cessione della quota è comunque decennale, non trattandosi di un diritto derivante dal rapporto sociale soggetto alla prescrizione quinquennale dell’art. 2949 c.c.; la proposizione del ricorso monitorio per un credito già estinto integra colpa grave e giustifica la condanna del creditore ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.

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Società cancellata: beni trasferiti ai soci e prova della cessione in blocco del credito azionato
Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir...

Qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale, tra l'altro, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

Nella cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, l’intervenuta cessione di uno specifico credito azionato e la titolarità attiva dello stesso in capo al cessionario può essere dimostrata anche mediante la dichiarazione espressa della cedente, unitamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’operazione di cessione e al fatto che la documentazione contrattuale originaria sia nella disponibilità del cessionario, anche quando il link indicato nell’avviso non consenta più di consultare l’elenco dei debitori ceduti [nella specie, azione della società cessionaria contro il socio della s.r.l. cancellata debitrice, rimasto contumace].

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Versamento in conto futuro aumento di capitale usato per coprire le perdite: indizio contrario alla restituzione e sospensione del decreto
Per qualificare un apporto del socio come versamento in conto futuro aumento di capitale, restituibile in caso di mancato aumento,...

Per qualificare un apporto del socio come versamento in conto futuro aumento di capitale, restituibile in caso di mancato aumento, occorre che la volontà delle parti di subordinare il versamento all’aumento risulti in modo chiaro e inequivoco da indici di dettaglio, come il termine entro cui deliberare l’aumento, il comportamento delle parti, le annotazioni contabili e della nota integrativa o le clausole statutarie, non bastando la denominazione usata nelle scritture contabili.

Il reiterato utilizzo della riserva a parziale copertura delle perdite di più esercizi è indizio significativo del fatto che la provvista non fosse destinata esclusivamente alla sottoscrizione di un futuro aumento, a prescindere dalle diverse qualificazioni ricevute nei bilanci, come quando l’apporto, originariamente effettuato in conto futuro aumento, sia stato poi appostato tra le altre riserve e usato per anni a copertura delle perdite, per essere riqualificato solo di recente, per la parte residua, come versamento in conto futuro aumento a favore del socio. Ciò costituisce grave motivo per sospendere ai sensi dell’art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ottenuto per la restituzione del versamento.

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Cooperativa edilizia: recesso del socio e restituzione dei versamenti per l’immobile venduto all’asta ai creditori
Nella cooperativa edilizia il recesso del socio, in mancanza di pronuncia degli amministratori, diventa efficace alla scadenza del termine di...

Nella cooperativa edilizia il recesso del socio, in mancanza di pronuncia degli amministratori, diventa efficace alla scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 2532 c.c. per provvedere sulla domanda. Quando lo statuto preveda che lo scioglimento del rapporto sociale determini anche la risoluzione di quello mutualistico, la cooperativa è tenuta a restituire le somme versate dal socio in adempimento dell’impegno assunto per la costruzione dell’alloggio o del locale destinatogli.

In ogni caso è privo di causa, e va restituito, il versamento eseguito dal socio «in conto costruzione» per un immobile poi aggiudicato a terzi nella procedura esecutiva promossa dai creditori della cooperativa, tanto più dopo la messa in liquidazione di questa, che preclude nuove assegnazioni. Trattandosi di debito di valuta, sulla somma non spetta la rivalutazione ma solo gli interessi legali dalla domanda stragiudiziale.

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Patto parasociale con proroga tacita annuale: disdetta unilaterale ammessa senza clausola di recesso e rigetto dell’inibitoria
Nel patto parasociale che preveda una scadenza e la proroga tacita «di anno in anno», la facoltà di disdetta è...

Nel patto parasociale che preveda una scadenza e la proroga tacita «di anno in anno», la facoltà di disdetta è insita nel meccanismo del rinnovo tacito e non richiede un’espressa previsione contrattuale, perché la proroga presuppone il silenzio di entrambe le parti, sicché basta la contraria volontà di una sola di esse, comunicata in vista di una delle scadenze annuali, a impedirla. La disdetta, che impedisce il rinnovo alla scadenza, va distinta dal recesso, diritto potestativo di sciogliere anticipatamente il contratto che deve essere previsto dalla legge o dalle parti ai sensi dell’art. 1373 c.c.; né la clausola può leggersi come mera possibilità di sciogliere il patto per mutuo consenso, che sarebbe superflua, o come strumento per verificare annualmente la persistenza della qualità di socio, dato che la cessione della quota fa comunque venir meno il vincolo, che non si trasmette al cessionario.

Validamente comunicata la disdetta, il patto è inefficace dalla successiva scadenza e non può fondare l’inibitoria cautelare delle condotte di voto difformi nella nomina dell’organo amministrativo; il Tribunale si discosta consapevolmente da un precedente di merito che, sullo stesso patto, aveva escluso la disdetta unilaterale. La società, cui il patto non è opponibile, non è titolare passiva della situazione dedotta, e le spese sono compensate nei suoi confronti quando il ricorrente l’abbia evocata in giudizio senza proporre domande né chiarire che il suo coinvolgimento era limitato alla denuntiatio litis.

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Rottura delle trattative per la concessione di vendita di autovetture dopo la lettera di intenti: interesse negativo e compensatio
La clausola della lettera di intenti che individua la legge applicabile alle controversie nascenti dalla sua attuazione non rientra tra...

La clausola della lettera di intenti che individua la legge applicabile alle controversie nascenti dalla sua attuazione non rientra tra quelle soggette a specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c.; la sottoscrizione della lettera da parte di uno solo dei due rappresentanti muniti di poteri congiunti è sanata dalla ratifica implicita della parte che se ne avvalga in giudizio a fondamento della propria domanda.

Integra rottura ingiustificata delle trattative ai sensi dell’art. 1337 c.c. la condotta della casa automobilistica che, dopo aver sottoscritto con un concessionario una lettera di intenti per un futuro contratto di distribuzione e aver ingenerato un crescente affidamento nella sua conclusione – supportando la progettazione e la costruzione di un nuovo edificio dedicato al marchio, indicando i consulenti per gli allestimenti di identità aziendale, consegnando vetture in esposizione, affidando l’assistenza post-vendita e annunciando pubblicamente la nuova concessionaria – interrompa unilateralmente l’assistenza e abbandoni la trattativa adducendo ritardi e difformità marginali rispetto agli standard, a fronte di lavori in effettivo e documentato avanzamento e senza alcuna urgenza di affidare altrove l’operazione; la società controllata che abbia agito come mero nuncius della capogruppo non ne risponde.

Il danno risarcibile per la rottura ingiustificata delle trattative è limitato all’interesse negativo, consistente negli esborsi sostenuti in ragione dell’affidamento; quando la parte danneggiata abbia conservato il valore dell’immobile realizzato, reimpiegabile o cedibile al netto dei costi di rimozione degli elementi propri del marchio, il risarcimento va determinato applicando la compensatio lucri cum damno, come differenza tra il valore attualizzato della spesa sostenuta e il valore attuale del compendio acquisito. Il concessionario che non abbia pagato le vetture consegnate e non ne abbia offerto la restituzione ne deve il prezzo, compensato con il deprezzamento imputabile al blocco fattuale dei beni conseguente al recesso dalle trattative per il periodo anteriore alla domanda giudiziale.

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Profili di responsabilità dell’amministratore di società controllata
In tema di responsabilità degli amministratori di una società controllata, risponde dei danni arrecati alla società l’amministratore che, nell’interesse della...

In tema di responsabilità degli amministratori di una società controllata, risponde dei danni arrecati alla società l’amministratore che, nell’interesse della capogruppo, avalli la sostituzione di un credito liquido ed esigibile della controllata con la sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso dalla stessa controllante, trattandosi di operazione idonea a sacrificare gli interessi della società amministrata e a determinarne un pregiudizio patrimoniale anche in assenza di un immediato esborso di denaro

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Nomina del liquidatore nelle s.r.l. e maggioranze assembleari
In tema di scioglimento di s.r.l. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484, n. 3, c.c., non è necessario...

In tema di scioglimento di s.r.l. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484, n. 3, c.c., non è necessario l’intervento sostitutivo del Tribunale ai sensi dell’art. 2487 c.c. per la nomina del liquidatore qualora, alla luce delle clausole statutarie – da interpretarsi in coordinamento con la disciplina codicistica vigente – le deliberazioni in ordine alla nomina dei liquidatori e alla determinazione dei criteri di liquidazione possano essere assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e questo sia stato raggiunto. In particolare, ove la compagine sociale sia composta da due soci titolari di partecipazioni paritetiche del 50% ciascuno, il quorum deliberativo può essere validamente raggiunto con il voto favorevole di uno solo di essi, con la conseguenza che l’irreperibilità dell’altro socio non determina l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea né giustifica la nomina giudiziale del liquidatore. Il rinvio statutario a disposizioni codicistiche abrogate o modificate deve, infatti, essere interpretato come rinvio alle corrispondenti norme attualmente vigenti.

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Amministratore di fatto e direttore generale di fatto
Non è configurabile la qualità di amministratore di fatto in capo al dipendente che, ancorché qualificato come “direttore” nei verbali...

Non è configurabile la qualità di amministratore di fatto in capo al dipendente che, ancorché qualificato come "direttore" nei verbali del consiglio di amministrazione e investito di mansioni di rilevante contenuto tecnico-operativo, risulti destinatario di direttive impartite dall'organo collegiale e soggetto al potere disciplinare della società, non essendo sufficiente, ai fini della prova dell'inserimento organico nella gestione dell'impresa, il compimento di atti eterogenei, episodici o occasionali, né assumendo rilievo, in tal senso, la delega ad operare sul conto corrente sociale entro un limite di importo per operazione, ove giustificata da ragioni di mero snellimento gestionale.

Il regime di responsabilità previsto dall’art. 2396 c.c. è applicabile al direttore generale soltanto quando la relativa posizione derivi da una nomina formale dell’assemblea o del consiglio di amministrazione fondata su una previsione statutaria, non potendo tale presupposto essere sostituito, in via estensiva o analogica, dalle sole mansioni svolte.

L'ammissione del credito al passivo fallimentare non fa stato tra le parti al di fuori della procedura concorsuale, poiché il giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre esclusivamente la statuizione di accoglimento o rigetto della domanda di ammissione, senza precludere l'esercizio, in altra sede, dell'azione di responsabilità fondata su un diverso titolo.

In assenza di imputazioni penali a carico del convenuto, l'azione di responsabilità è soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo, distinto e successivo rispetto al momento della determinazione contabile della perdita del capitale sociale.

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Limiti al diritto di accesso del socio in presenza di conflitto di interessi e mancata prova dell’esistenza dei documenti
Il diritto di controllo del socio ex art. 2476, co. 2, c.c., pur avendo natura ampia e non subordinata alla...

Il diritto di controllo del socio ex art. 2476, co. 2, c.c., pur avendo natura ampia e non subordinata alla dimostrazione di uno specifico interesse, può subire limitazioni in presenza di un concreto conflitto di interessi con la società, specie ove l’accesso sia strumentale a controversie estranee alla gestione sociale; in ogni caso, va escluso il fumus boni iuris qualora non risulti provata l’esistenza del documento richiesto.

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Patti parasociali: opponibilità ai terzi non aderenti
I patti parasociali hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e vincolano solo i soci che vi aderiscono, in applicazione del principio generale...

I patti parasociali hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e vincolano solo i soci che vi aderiscono, in applicazione del principio generale per cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi (se non nei casi previsti dalla legge). In applicazione di tale principio, i patti parasociali non sono opponibili alla società e ai soci non aderenti, non avendo efficacia c.d. corporativa, e ciò anche nell'ipotesi in cui siano stipulati fra tutti i soci.

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