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Dichiarazione di nullità per mancanza di novità dovuta all’interferenza con il marchio notorio “Zara”
L’essere oggetto di articoli di stampa e di ricerche costituisce un serio indice di notorietà del marchio. Anche indagini demoscopiche...

L’essere oggetto di articoli di stampa e di ricerche costituisce un serio indice di notorietà del marchio. Anche indagini demoscopiche che evidenziano una conoscenza media del marchio tra i consumatori italiani prossima al 50% è una prova più che sufficiente per ritenere il marchio notorio o rinomato. Tali concetti corrispondono ad una precisa categoria normativa (art. 20 comma 1 c.p.i.) la quale ha ricevuto una interpretazione giurisprudenziale non particolarmente restrittiva, essendo state ammesse anche la notorietà locale, di settore (se non altamente specialistica) o non accompagnate da un collegamento a caratteristiche straordinarie del prodotto. In ogni caso, la tutela extra-merceologica che discende dal riconoscimento della notorietà del marchio non è tuttavia un concetto di applicazione generale ed automatica. Perché il marchio rinomato antecedente inibisca l’uso di segni simili in ogni settore commerciale, anche diverso da quello di impego concreto da parte del titolare devono ricorrere alcune condizioni: 1) l’uso del marchio successivo di marchio simile ad altro notorio in diverso settore crea un vantaggio indebito al titolare di quello preventivamente registrato; 2) se a tale vantaggio corrisponde un danno per il titolare del marchio antecedente; 3) se non vi è giustificato motivo per la nuova utilizzazione.

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Assenza di subordinazione tra il contratto di licenza d’uso del marchio e il contratto principale di agenzia
La locatrice del marchio è legittimata a pretendere, sulla base di un titolo contrattuale di cui non è stata contestata...

La locatrice del marchio è legittimata a pretendere, sulla base di un titolo contrattuale di cui non è stata contestata la validità, il pagamento dei canoni anche per il periodo successivo alla risoluzione del contratto principale, a nulla rilevando che il marchio non sia stato registrato. Il rapporto di locazione del marchio è pertanto svincolato da ogni altro rapporto in essere fra i contraenti ed in assenza di comunicazione di formale recesso dal contratto di locazione del marchio, il canone previsto resta dovuto anche per il periodo successivo alla risoluzione del contratto principale di agenzia.

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L’illecito utilizzo del marchio registrato per prodotti vegani e risarcimento del danno
L’utilizzo di un marchio di proprietà altrui senza autorizzazione del legittimo titolare costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale...

L’utilizzo di un marchio di proprietà altrui senza autorizzazione del legittimo titolare costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n.1 c.c., che comporta la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 125 c.p.i. comma 2 per l’illecito utilizzo del marchio, in misura non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. [Nel caso di specie, l’Organo Giudicante ha ritenuto che fosse altresì dovuto il risarcimento del danno morale, ai sensi dell’art. 125 comma 1 c.p.i., ravvisabile nel fatto che la concessione in licenza del marchio per cui è causa è correlata al rispetto di precisi standard di produzione e quindi l’utilizzo illecito dello stesso espone la società attrice al danno non patrimoniale di vedere associato il proprio marchio a prodotti non rispondenti agli standard che il marchio intende garantire.]

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Contraffazione e carattere distintivo del marchio “Smart”
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tanto la volgarizzazione del marchio quanto l’originaria impossibilità di utilizzare un termine comune come marchio,...

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tanto la volgarizzazione del marchio quanto l’originaria impossibilità di utilizzare un termine comune come marchio, sono concetti che non escludono la sopravvivenza del “significato differenziante” del marchio in un singolo settore di mercato, ovvero l’originaria utilizzabilità di un termine comune, che risulti tuttavia dotato di un particolare significato distintivo in un settore in cui non è d’uso. [In applicazione del principio in esame, il Tribunale ha ritenuto dotato di capacità distintiva nel settore automobilistico il marchio “Smart”, pur osservando che, attualmente, il termine “Smart” si presta ad una possibile volgarizzazione, essendo impiegato in numerosi settori merceologici per designare prodotti di progettazione accurata, tecnologicamente avanzata, gradevoli e/o utili].

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Impugnazione di delibera di revoca dell’amministratore di s.r.l.
Il computo del termine per la spedizione della convocazione dell’assemblea soggiace alle regole ordinarie del codice civile – artt. 1187...

Il computo del termine per la spedizione della convocazione dell’assemblea soggiace alle regole ordinarie del codice civile – artt. 1187 e 2963 c.c. – e quindi il giorno fissato per l’assemblea (dies a quo) è escluso dal computo.

La mera irregolarità della convocazione ha come conseguenza la sola annullabilità della delibera; la tardiva ricezione della convocazione integra l’ipotesi di delibera assunta “in assenza assoluta di informazione” (ex art. 2479-ter, terzo comma c.c.), con nullità della delibera stessa, solo qualora ciò abbia impedito l’esercizio dei diritti di informazione, di intervento e di voto. Non si ritiene che tale lesione sussista quando il termine sia violato di un solo giorno e la delibera abbia ad oggetto la revoca dell'amministratore senza giusta causa.

Tra le facoltà dell’assemblea di una s.r.l. pacificamente rientra la possibilità di revocare l’amministratore nominato a tempo indeterminato anche senza giusta causa, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora non sia dato un congruo preavviso. Nel caso in cui, però, la revoca sia fatta per giusta causa - costituita, com’è noto, dal venir meno del rapporto fiduciario fondato “sulla base di circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell’amministratore” -, le ragioni che integrano la giusta causa devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva loro deduzione in sede giudiziaria.

Nell’ambito delle s.r.l., il socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, ha il potere di convocare l’assemblea nel caso di inerzia dell’organo di gestione; il fatto che nessuna previa sollecitazione sia stata fatta pervenire all’amministratore (affinché questi convocasse l’assemblea) integra un vizio del procedimento di convocazione suscettibile di determinare l’annullabilità della delibera e non la sua nullità.

In caso di revoca senza giusta causa e senza congruo preavviso, l’amministratore di una s.r.l. nominato a tempo indeterminato ha diritto al risarcimento del danno ex art. 1725, secondo comma, c.c.. In assenza di parametri legali o negoziali e attesa la natura risarcitoria di detta indennità, si applica il criterio equitativo previsto dall’art. 1226 c.c.

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L’azione individuale del socio e del terzo nel fallimento: natura dell’azione e legittimazione attiva del terzo creditore
In tema di azioni nei confronti dell’amministratore di società, a norma dell’art. 2395 c.c., il terzo (o il socio) è legittimato,...

In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 c.c., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l'azione, contrattuale, di cui all'art. 2394 c.c., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell'art. 146 l. fall. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10/04/2014, n. 8458).

Sussiste la legittimazione del terzo creditore ai sensi dell'art. 2476 comma 6 c.c. ad ottenere il risarcimento del danno direttamente subito a causa della condotta dolosa o colposa degli amministratori di società dichiarata fallita, non comportando
l'intervenuto fallimento della società l’inammissibilità o improcedibilità della domanda. Il cumulo delle azioni di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. esperibili dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 146 l. fall., non si estende infatti all'azione individuale del socio o del terzo direttamente danneggiato la cui legittimazione permane anche in caso di fallimento. Il disposto dell'art 2395 c.c. si applica anche alla società a responsabilità limitata per effetto del richiamo operato dall'art. 2476 comma 6 c.c. (cfr. Tribunale Torino, Sez. spec. Impresa, 27/03/2015).

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Il caso Carige: l’influenza notevole sulla Banca di cui all’art. 19 TUB, interpretazione giurisprudenziale e quadro normativo
L’art. 2359 cc contiene una presunzione di influenza notevole quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti...

L’art. 2359 cc contiene una presunzione di influenza notevole quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. La percentuale indicata costituisce una presunzione di influenza,  declinata in termini di collegamento. Secondo la previsione dell’articolo 2359 terzo comma codice civile, infatti,  sono collegate le società sulle quali un’altra società esercita una influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentari.

 

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Ferrari vs Philipp Plein: uso illecito del marchio notorio da parte dell’influencer per finalità commerciali
L’uso dei marchi da parte dell’influencer dovrebbe ritenersi lecito: a) quando è stato autorizzato dal titolare del segno distintivo; b)...

L’uso dei marchi da parte dell’influencer dovrebbe ritenersi lecito: a) quando è stato autorizzato dal titolare del segno distintivo; b) nelle ipotesi in cui le immagini esposte possano comunicare – in capo al pubblico - un significato diverso da quello pubblicitario e commerciale, e cioè siano descrittive di scene di vita dell’influencer o di terze persone. Detta liceità discenderebbe dall’ovvia considerazione secondo cui la pubblicazione di scene di vita quotidiana implicano l’inevitabile l’esposizione dei segni distintivi dei prodotti normalmente usati dal soggetto rappresentato per compiere l’azione pubblicata. Diversamente, deve ritenersi abusivo l’uso del marchio quando le immagini riprodotte dall’influencer non possano trovare altro significato – in capo ai fruitori dei social media – che quello commerciale e pubblicitario. Ciò si verifica quando l’esposizione del marchio: a) venga accompagnata da inserzioni o didascalie espressamente pubblicitarie; b) venga pubblicato in un contesto (si pensi ad un sito o ad un profilo instagram o altri social media) che risulti prevalentemente indirizzato alla comunicazione pubblicitaria, e cioè contenga primariamente messaggi commerciali; c) compaia in immagini che – di per sè – non possano avere altro significato che l’esposizione di un prodotto a scopi commerciali, e non già scene di vita dell’influencer o di terzi. [Nel caso di specie, l’immagine di alcune calzature esposte sul cofano di un’autovettura non descrive un momento di vita quotidiana, pertanto è palese la volontà dello stilista/influencer di accostare abusivamente il proprio prodotto al brand dell’azienda automobilistica, nel tentativo di giovarsi dell’immagine prestigiosa di quest’ultima.]

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Concorrenza sleale: comunicazioni idonee a determinare il discredito di un’impresa presso il pubblico di riferimento
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, la concorrenza sleale, consistente nel diffondere notizie ed apprezzamenti sui prodotti altrui in modo idoneo...

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, la concorrenza sleale, consistente nel diffondere notizie ed apprezzamenti sui prodotti altrui in modo idoneo a determinare il discredito, richiede un'effettiva divulgazione ad un numero indeterminato, o quanto meno ad una pluralità di soggetti cioè ad un pubblico indifferenziato, e non è pertanto configurabile nell'ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell'ambito di separati e limitati colloqui. [Nel caso specifico, non è ravvisabile la fattispecie della denigrazione (art. 2598 n. 2 c.c. ) poiché le comunicazioni in contestazione non hanno avuto come destinatari una collettività indistinta di soggetti, operanti sul mercato di riferimento al quale sono destinati i prodotti di parte attrice, ma soggetti specifici.]

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Violazione del brevetto europeo per varietà vegetale di uva nera senza semi
In base alla normativa italiana (art. 107 c.p.i. ) e comunitaria (art. 13 , REG. CE n. 2100/94 del 27...

In base alla normativa italiana (art. 107 c.p.i. ) e comunitaria (art. 13 , REG. CE n. 2100/94 del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali) è necessaria l’autorizzazione del costitutore per la produzione, la riproduzione, il condizionamento ai fini della riproduzione o moltiplicazione, la vendita, offerta di vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione, l’esportazione o l’importazione, la detenzione per gli scopi elencati sopra, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione di una varietà protetta. L’autorizzazione è necessaria anche per il prodotto della raccolta ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione di una varietà protetta. [Nel caso in esame, le parti convenute hanno posto in essere una condotta di vendita di uva nera senza semi della varietà vegetale protetta “SUGRATHIRTEEN” ottenuta da utilizzazione non autorizzata di materiale di riproduzione.]

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Invalidità delle decisioni dei soci di s.r.l.
L’illegittima formazione delle maggioranze ai fini delle decisioni dei soci nella s.r.l. non costituisce in ogni caso vizio di nullità,...

L’illegittima formazione delle maggioranze ai fini delle decisioni dei soci nella s.r.l. non costituisce in ogni caso vizio di nullità, ma di mera annullabilità della delibera. La nullità è, infatti, prevista soltanto per il caso di decisioni aventi oggetto illecito o impossibile oppure prese in assenza assoluta di informazioni (art. 2479 ter, co. 3, c.c.) oppure che dispongono modifiche dell’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite. Per tutte le decisioni che non sono state prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo è, invece, dettato (art. 2479 ter, co. 1, c.c.) il regime della annullabilità.

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