La concorrenza sleale, di cui all’art. 2598 c.c., n. 1, è volta a tutelare l’attività d’impresa nella sua funzione distintiva, garantendo che sia rispettata la possibilità di identificare la stessa come fonte della produzione di determinati beni e servizi, con riferimento alla provenienza dei predetti prodotti rispetto a comportamenti che, invece, ingenererebbero equivoci, provocando uno sviamento della clientela. Vi si ricomprendono le due ipotesi dell’adozione di nomi e segni distintivi e dell’imitazione servile.
La fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile non esige la riproduzione pedissequa di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che ricade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a rendere originale quel prodotto, sempre che la ripetizione dei connotati formali non si limiti all’imitazione di forme comuni o standardizzate - salvo il caso che quest’ultime acquistino un valore individualizzante - ovvero di quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto stesso. Inoltre è necessario che la comparazione tra i prodotti avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti gli stessi, ma mediante una valutazione sintetica dei beni e servizi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore di riferimento, al quale i prodotti in esame sono destinati, di guisa che egli, volendo acquistare la merce di un determinato produttore, possa essere tratto in inganno e confonderla con quella di un suo concorrente.
La cessazione del comportamento spontaneamente attuato solo a seguito di notifica del ricorso cautelare e/o l’impegno a desistere dal comportamento non sono sufficienti a evitare l’assunzione del comando inibitorio e delle altre misure invocate in sede cautelare.
Il rapporto associativo tra socio e cooperativa, avuto riguardo ai diritti partecipativi del socio e agli aspetti relativi al funzionamento dell’ente, nel cui ambito va ricondotta l’obbligazione dell’associato alla contribuzione delle spese di gestione, è rapporto attinente ad un settore specifico che ha ad oggetto la struttura dell’ente collettivo, non riconducibile alla relazione consumatore-professionista, quindi non si applica la disciplina a tutela del consumatore.
Il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l'uno di carattere associativo e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la sua realizzazione e l'assegnazione dell'alloggio; per le somme pretese dalla cooperativa a titolo di contribuzione per sostenere i costi di gestione dell'ente, l'obbligo dei soci non si connette al rapporto di scambio, bensì a quello associativo in cui trova fonte, sicché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza sulle relative controversie spetta alla sezione specializzata in materia di imprese del tribunale.
Con riferimento al requisito del periculum in mora, la motivazione del provvedimento di sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio. Pertanto, tale requisito può essere desunto anche dai soli elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, quando lo stesso lasci presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, possa porre compiere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio.
Il sequestro conservativo è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale c.d. generica (vale a dire quella apprestata ai propri creditori, ex art. 2740 co. 1° c.c., da tutti i beni presenti e futuri del debitore) concesso al creditore che abbia fondato timore di perderla (art. 671 c.p.c.), o quantomeno di vederla assottigliarsi per atti dispositivi del patrimonio che il debitore abbia posto in essere o stia per compiere: così consentendo al creditore vittorioso di astringere sino ad una determinata concorrenza uno o più cespiti del debitore con un vincolo di indisponibilità destinato a tramutarsi automaticamente in pignoramento una volta che il credito sia stato accertato con sentenza anche provvisoriamente esecutiva o atto equipollente. A tali fini, la consistenza del patrimonio – rectius, delle poste attive dello stesso - rispetto al credito è quindi di per sé indifferente, se la sua eventuale incapienza rispetto al credito garantito era preesistente al momento in cui lo stesso è sorto o divenuto esigibile e il patrimonio stesso non si sia da allora ulteriormente depauperato; mentre diviene il punto cruciale, quando si deduca che il patrimonio sia divenuto incapiente, o rischi di diventarlo, proprio a seguito degli atti dispositivi denunciati: ché - se nonostante essi il debitore dimostri che il proprio residuo patrimonio rimane comunque idoneo a coprire adeguatamente l’ammontare del debito e degli accessori, non sussiste ancora per definizione il timore di non essere garantiti che costituisce il presupposto del rimedio di cui all’art. 2905 c.c. L’inadeguatezza del patrimonio del debitore rispetto all’ammontare complessivo dei debiti non basta a integrare gli estremi del “pericolo nel ritardo”, alla cui ricorrenza la legge subordina l’autorizzazione del sequestro conservativo; in materia di responsabilità contrattuale, trova applicazione il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il sequestro conservativo può essere autorizzato solo se vi è il “fondato timore” che il creditore, nel tempo occorrente per ottenere un titolo che lo legittimi ad aggredire in via esecutiva il patrimonio del debitore, perda la garanzia del proprio credito, per cui appare evidente che, rispetto alle obbligazioni, l’inadeguatezza patrimoniale del debitore può giustificare la concessione del sequestro conservativo solo se successiva al sorgere del credito, e che non possa pertanto aspirare alla misura cautelare contemplata dall’art. 671 c.p.c. il creditore che abbia avuto la possibilità di rendersi conto dell’inadeguatezza del patrimonio del debitore nel momento in cui il credito è sorto.
La responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché, a fronte di somme fuoriuscite dall'attivo della società, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, a dimostrare il danno e la sua derivazione causale dell’inadempimento che però è insita nel pagamento dedotto come distrattivo, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali, oppure allo svolgimento dell'attività sociale.
A fronte di comportamenti che ledono il patrimonio dell’ente e che appaiono contrari al suo obbligo di perseguire una corretta gestione societaria l’amministratore deve farsi carico di allegare e dimostrare di aver assunto la decisione di compiere l’operazione all’esito di un procedimento di corretta informazione e valutazione in relazione al tipo di operazione e all’incidenza sul patrimonio della società. La scelta dell’amministratore non è sindacabile soltanto quando le decisioni operative sono assunte secondo i principi di corretta gestione societaria e, quindi, quando gli atti di gestione (i) sono conformi alla legge e allo statuto sociale, (ii) non sono contaminati da situazioni di conflitto di interesse dei gestori, (iii) sono assunti all’esito di un procedimento di ricerca di informazioni propedeutiche alla decisione gestoria e (iv) sono razionalmente coerenti con le informazioni e le aspettative di risultato emerse dal procedimento istruttorio.
L’amministratore di fatto è il soggetto che, pur formalmente privo della qualifica di amministratore, non essendo stato nominato dall’assemblea, ne esercita sostanzialmente le funzioni decisorie, impartendo istruzioni nell’ambito della gestione della società e condizionando le scelte aziendali. L’amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un’efficace investitura assembleare; (ii) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; (iii) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. La prova della posizione di amministratore di fatto implica l’accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nell’attività gestionale della società con la diretta partecipazione alla gestione della vita dell’ente. Allo svolgimento di fatto di funzioni gestorie corrisponde il principio di responsabilità per danni eventualmente cagionati; all’amministratore di fatto si applica la medesima disciplina ex artt. 2392-2395, e 2476, c.c. in punto di responsabilità dell’amministratore di diritto per i danni arrecati nell’esercizio delle sue funzioni alla società, ai soci o ai terzi.
In applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno. Deve pertanto ritenersi che l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza "uti singuli".
Ciò posto, risulta evidente come resti preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che abbiano indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva, se si escludono quell’esercizio "ingiustificato" ovvero "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci maggioritari.
L'art. 8, co. 1, del D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede la partecipazione personale delle parti, con l'assistenza del proprio avvocato, al primo ed ai successivi incontri della procedura di mediazione. Considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ciò implica che il Legislatore abbia voluto favorire il dialogo diretto ed immediato tra le parti ed il mediatore al fine di agevolare la composizione satisfattiva della lite, la parte non può limitarsi sic et simpliciter a far comparire solo e soltanto il proprio difensore. Nondimeno, ciò non implica che tale attività non possa essere delegata ad un altro soggetto (anche al rispettivo difensore). Tuttavia, a tale fine, la parte che intenda farsi sostituire è tenuta a rilasciare un'apposita procura che contempli il potere di partecipare alla procedura e quello di disporre dei diritti sostanziali oggetto della lite. Tale procura, inoltre, non può essere autenticata dal difensore, in quanto quest'attività non rientra nei possibili contenuti autenticabili, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., dal difensore, ma deve essere autenticata da un Pubblico Ufficiale (quale, ad esempio, un notaio). La violazione di tali prescrizioni comporta che la procedura di mediazione non possa considerarsi espletata, con conseguente improcedibilità dell'azione.
L’aderenza concettuale del nucleo del marchio alla natura dell’attività svolta dalla titolare depone per la sua debolezza laddove la parte non abbia fornito elementi di prova a sostegno dell’asserito rafforzamento della capacità distintiva del proprio marchio a seguito dell’uso che ne è stato fatto nell’ambito territoriale in cui si è svolta negli anni l’attività di impresa, nonché laddove ella si sia invero limitata a richiamare un presunto “secondary meaning” senza però produrre documenti, né articolare mezzi di prova utili a dimostrare un tale assunto.
In presenza di un marchio debole, l’inserimento di piccole varianti o di ulteriori componenti all’interno del segno in comparazione vale a scongiurare o ad attenuare significativamente il pericolo di confusione e di indebita associazione tra i segni.
Quando un segno consiste tanto in elementi figurativi quanto in elementi verbali, non ne consegue automaticamente che sia l’elemento verbale a dover essere sempre considerato come dominante.
L’art.16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella legge n. 2/2009 ha previsto l’obbligo in capo a tutte le imprese costituite in forma societaria, di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. L’art. 5, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 ha introdotto anche per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale l’obbligo di depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Nel periodo successivo si è verificato che la medesima casella pec è stata assegnata a soggetti diversi, e ciò è avvenuto in seguito al mancato rinnovo - dopo la prima scadenza - del contratto con le società di gestione degli indirizzi pec (cd. certification authority) da parte del titolare originario. A tale inconveniente è stato posto rimedio dall’Agenzia per l’Italia digitale con la nota n. 9089 del 18 dicembre 2013 indirizzata ai gestori di pec, con la quale è stato per la prima vola introdotto il divieto di riassegnazione delle caselle di posta elettronica certificata.
Il Ministero dello Sviluppo Economico in data 13 luglio 2015 ha adottato una direttiva con la quale è stato previsto che l’indirizzo di posta elettronica certificata dovesse essere univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un’unica impresa/società. Con tale direttiva il Ministero ha dato indicazione a tutti gli uffici del registro delle imprese di invitare tutte le imprese, diverse da quella che aveva iscritto per ultima il predetto indirizzo, a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni. Il Conservatore del Registro delle imprese di Milano, in ottemperanza a tale direttiva, ha individuato n. 579 imprese e società intestatarie di domicili digitali che risultavano da ultimo assegnati anche ad altre imprese o società. La comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio nel registro delle imprese della notizia che l’indirizzo di posta elettronica certificata già iscritto non era più riferibile all’impresa, è stato mediante pubblicazione sull’albo camerale online della Camera di Commercio di Milano - ai sensi dall’art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990 dal 2 novembre 2017 al 1° dicembre 2017.
Quindi è stato adottato il provvedimento [reclamato nel caso di specie], ovvero il decreto in data 15 dicembre 2017- RG n. 16220/2017, con il quale il Giudice del Registro delle Imprese:
- ha disposto l’iscrizione d’ufficio ex art. 2190 c. c. dell’informazione che, con riferimento a 574 imprese indicate nell’elenco allegato al provvedimento stesso l’indirizzo di posta elettronica certificata già iscritto a loro nome nel registro non fosse ad esse più riferibile;
- ha altresì ordinato che la comunicazione del provvedimento di iscrizione avvenisse nelle forme ex art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990, mediante pubblicazione sull’albo online della Camera di Commercio per 7 giorni consecutivi, alla cui scadenza avrebbe iniziato a decorrere il termine di 15 giorni per il reclamo ex art. 2192 cod. civ.. L'iscrizione d’ufficio nel registro delle imprese del suddetto provvedimento (circa la non riferibilità dell’indirizzo PEC già iscritto), ovvero la pubblicazione all’albo camerale online, ai sensi dell’art. 8, comma 3, L. 241/1990, è modalità idonea a garantire la conoscibilità del provvedimento, anche nei confronti dell’impresa destinataria. La successiva iscrizione nel registro di un nuovo indirizzo PEC assegnato d’ufficio rende opponibile alla società, ex art. 2190 c.c., il contenuto del provvedimento presupposto [nel caso di specie il Tribunale ha quindi dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto ex art. 2192 c.c. oltre il termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla data in cui l’impresa era in grado, secondo l’ordinaria diligenza, di avere contezza del provvedimento stesso].
In tema di nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata ex art. 2477, comma 3, c.c., ai fini del superamento della soglia dimensionale relativa al numero di dipendenti, rilevano esclusivamente i lavoratori subordinati assunti con contratto di lavoro dipendente, in media nel periodo di riferimento. Non assumono rilevanza, a tal fine, i collaboratori autonomi, i professionisti o gli altri soggetti assoggettati a gestione separata INPS, ancorché stabilmente impiegati. Deve pertanto essere revocata la nomina d’ufficio del sindaco unico qualora, sulla base della documentazione prodotta, risulti il mancato superamento dei parametri di legge.
Non può ritenersi sufficiente, ai fini della costituzione in giudizio, il deposito di una procura e la dichiarazione del difensore che la causa viene patrocinata, non già nell’interesse dell’attrice costituita, bensì nell’interesse di un altro soggetto, che è l’unico a rivendicare diritti discendenti dalla proprietà dei beni oggetto di causa.
A differenza di altre clausole presenti nello schema negoziale predisposto dall’ABI – che non comportano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore in quanto funzionali a garantire l’accesso al credito bancario – le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Pertanto, tali clausole contengono previsioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l. 287/1990, art. 1, comma 2, lett. a). La distorsione della concorrenza derivante dall’applicazione uniforme degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI non è il portato di un contratto tra imprese, ovvero di negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare voluto, ma di comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali” (ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali) che hanno la funzione di coordinare verso un comune interesse, le attività economiche.
Quanto al tipo di tutela che l’ordinamento riconosce ai privati che abbiano stipulato fideiussioni “a valle” riproduttive della intesa vietata, quella che consente di assicurare il rispetto degli interessi coinvolti nella vicenda è data dalla nullità parziale, limitata alle sole clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 del formulario predisposto dall’ABI. Tale soluzione costituisce applicazione del principio di conservazione degli atti di autonomia negoziale sotteso all’art. 1419, comma 1, c.c. L’estensione della nullità delle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI all’intero negozio costituisce evenienza di ben difficile riscontro, atteso che la riproduzione di tali clausole ha l’effetto di rendere più gravosa la posizione del garante, mentre la loro eliminazione ha l’effetto di alleggerirne la posizione, cosicché non può seriamente dubitarsi del fatto che il fideiussore, soprattutto se, quale socio della società garantita, interessato all’erogazione del finanziamento, avrebbe concesso la garanzia personale anche senza le clausole nulle. Sotto altro aspetto l’imprenditore bancario, ha interesse a mantenere la garanzia personale delle fideiussioni anche senza le clausole a lui più favorevoli, atteso che l’alternativa sarebbe l’assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
L’interesse ad agire, sotteso alla domanda di nullità di clausole che riproducano il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI, presuppone che il garante alleghi tempestivamente l’effetto utile derivante dalla disapplicazione delle clausole nulle. [Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che gli attori, pur deducendo in via subordinata la nullità parziale della fideiussione, non avevano eccepito alcuna decadenza della banca ai sensi dell’art. 1957 c.c., applicabile una volta caducata la clausola derogatoria. Conseguentemente, è stato rilevato il difetto di interesse degli attori ad agire per la nullità di tali clausole quale condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che la banca aveva rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c.]
Il fideiussore che sia socio, anche se di minoranza, della società garantita, non è liberato in caso di mancata preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell’esercizio delle prerogative proprie di componente dell’assemblea (quanto meno in occasione dell’approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo sostitutivo di vigilanza in capo alla banca creditrice.