Integra abuso di maggioranza la decisione assembleare di ricostituire il capitale sociale in misura significativamente superiore a quello originario, quando tale scelta non sia sorretta da comprovate e oggettive ragioni economiche né da un’adeguata pianificazione industriale, dimostrando invece che la società avrebbe potuto operare con buoni risultati anche con una dotazione patrimoniale più limitata.
La responsabilità del perito incaricato della relazione giurata di stima ex art. 2465 c.c. (che richiama l'art. 2343, comma 2, c.c.) nei confronti della società, dei soci e dei terzi rientra nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., in ragione degli obblighi di comportamento correlati alla qualifica professionale del perito, idonei a costituire una fonte atipica di obbligazione ai sensi dell'art. 1173, ultimo comma, c.c. Trattandosi di prestazione intellettuale, grava sul preteso danneggiato l'onere di provare sia l'evento dannoso, sia il nesso eziologico tra la condotta inadempiente del prestatore d'opera intellettuale e il danno-evento.
Non costituisce inadempimento la condotta del perito stimatore ex art. 2465 c.c. qualora la relazione di stima rechi tutti gli elementi prescritti dalla norma (descrizione dei beni e dei crediti conferiti, indicazione dei criteri di valutazione adottati, attestazione che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale), i dati contabili utilizzati risultino dai bilanci non impugnati della società oggetto di valutazione, siano stati previamente condivisi e autonomamente esaminati dall'acquirente in sede di due diligence, siano stati successivamente riportati nei bilanci approvati dall'acquirente medesimo per più esercizi senza contestazione e risultino altresì coerenti con le valutazioni espresse dalla Curatela fallimentare in sede di perizia successiva.
Non sorge in capo al perito incaricato della stima ex art. 2465 c.c. l'obbligo di verificare l'esattezza e la veridicità dei dati consegnati dal committente ai fini della valutazione. Nondimeno, la diligenza professionale è soddisfatta qualora il perito abbia compiuto accertamenti fisici (sopralluoghi presso le sedi delle società partecipate), acquisizioni dirette di documentazione e accessi in persona presso i magazzini della società oggetto di valutazione, anche al fine di compiere esami a campione delle giacenze fisiche.
Non sussiste la responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo) di tipo aquiliano del perito stimatore, quale terzo estraneo al rapporto negoziale, per la conclusione di un contratto valido ma economicamente svantaggioso, qualora non risulti che il medesimo abbia posto in essere una condotta non iure e contra ius ma, al contrario, in linea con l’art. 2465 c.c. e qualora la determinazione della volontà negoziale dell'acquirente e la quantificazione del prezzo di vendita siano intervenute in epoca anteriore e a prescindere dalla stima contestata, come nel caso in cui le parti abbiano sottoscritto un memorandum of understanding e successivamente un Sale and Purchase Agreement prima dell'elaborazione della perizia.
Sussiste la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. qualora parte attrice abbia agito nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie domande, persistendo nel giudizio senza attivarsi nella competente sede nei confronti delle proprie controparti contrattuali e mantenendo invariata la pretesa anche nel quantum. Si ritiene integrato il requisito soggettivo della colpa grave quando le doglianze si fondino su una relazione di parte redatta dal medesimo soggetto che, dopo l'acquisto contestato, ha ricoperto la carica di Presidente del CdA della società acquistata e, in tale veste, ha predisposto i bilanci recanti i medesimi valori di cui è contestata la correttezza nel giudizio.
Nell’ambito dell’impugnazione di delibere assembleari di s.r.l., qualora le delibere impugnate siano state espressamente revocate e sostituite con altra delibera assunta in conformità della legge e dello statuto, l’annullamento delle predette deliberazioni non può aver luogo in applicazione dell’art. 2377 comma 8 c.c. (richiamato dall’art. 2479 ter c.c. in materia di s.r.l.), sussistendo i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La mancata iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera assembleare sostitutiva di quelle impugnate non ne inficia la validità ed efficacia endosocietaria in quanto trattasi di questione pubblicitaria.
Ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c., quando l'annullamento della delibera non può aver luogo per intervenuta sostituzione con altra conforme a legge e statuto, le spese di lite devono essere poste di norma a carico della società.
Nell'azione di classe disciplinata dagli artt. 840-bis e ss. c.p.c., la domanda è dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza quando gli attori non abbiano fornito prova dei fatti costitutivi della pretesa [nel caso di specie, con riguardo alla qualità di microimprenditore ai sensi dell'art. 18, lett. d-bis), cod. cons. — la cui sussistenza è elemento costitutivo della legittimazione attiva e non può essere presunta — nonché alla titolarità del rapporto contrattuale con le convenute e all'esistenza e all'entità del danno lamentato]; in tale contesto, la richiesta di un termine per colmare le lacune istruttorie non può essere accolta, in quanto nel rito sommario di cognizione le parti sono tenute a dedurre negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie necessarie all'assolvimento dell'onere probatorio, senza possibilità di integrazioni successive.
Il rapporto tra la società di capitali e il suo amministratore non può essere ricondotto al lavoro subordinato, parasubordinato o alla prestazione d'opera, non essendo soggetto ad alcun coordinamento o eterodirezione. Va invece ricondotto ai rapporti societari di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 168 del 2003 data l’essenzialità del rapporto di rappresentanza come rapporto che consente alla società di agire, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 36 Cost. e la natura derogabile del diritto al compenso, che può essere oggetto di rinuncia anche tacita.
Qualora lo statuto sociale rinvii all'art. 2389 c.c. per la disciplina dei compensi degli amministratori, il rapporto di amministrazione deve ritenersi oneroso. Il compenso per l'attività "ordinaria" di amministratore e quello per le "particolari cariche" (quale quella di consigliere delegato) costituiscono due forme di remunerazione separate e indipendenti. Mentre spetta all’assemblea dei soci la determinazione dell’ammontare del compenso che spetta agli amministratori, al consiglio di amministrazione compete la remunerazione degli amministratori investiti di “particolari cariche”.
La pretesa di un amministratore di società per azioni al compenso per l’opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto, sicché, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita dall'atto costitutivo o dall'assemblea a norma degli artt. 2369 e 2389 c.c., può esserne chiesta al giudice la determinazione in via equitativa, sulla base di alcuni parametri di riferimento, che è onere dell’amministratore che agisce in giudizio allegare e provare.
La delibera del consiglio di amministrazione che revochi il compenso per l'attività delegata non può, senza il consenso dell'amministratore interessato, privarlo anche del compenso per l'attività ordinaria, ove questo sia riconosciuto dallo statuto. Tuttavia, laddove l'amministratore abbia riconosciuto il carattere onnicomprensivo del compenso percepito quale consigliere delegato, tale compenso deve ritenersi satisfattivo anche dell'attività ordinaria per il periodo in cui è stato corrisposto, senza che ciò integri una rinuncia al diritto. Il diritto al compenso per l'attività ordinaria permane, invece, per il periodo successivo alla delibera consiliare che abbia azzerato ogni emolumento, fino alla scadenza del mandato.
In tema di prescrizione, il termine quinquennale ex art. 2949 c.c. decorre dalla cessazione dalla carica ovvero dall'approvazione del bilancio di ciascun esercizio, e può essere efficacemente interrotto con richiesta stragiudiziale di pagamento.
Quella spettante ai sindaci è una retribuzione annuale, secondo quanto è coerente, del resto, con la durata che connota, come scansione dell'attività di impresa, l’esercizio sociale. Ne segue, allora, che è con questa unità di misura (della singola annualità) che l'inadempimento degli obblighi di controllo deve venire a confrontarsi in relazione al riconoscimento del diritto al compenso del sindaco.
Il credito del sindaco per compensi professionali dovuti per la carica sociale costituisce un’obbligazione pecuniaria di valuta e, come tale su tali importi sono dovuti interessi: i) al tasso legale dal giorno della prima diffida ad adempiere; ii) al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell’art. 1284, co. 4 c.c., dal giorno del deposito della domanda giudiziale. Il dies a quo relativo alla debenza degli interessi moratori al tasso maggiorato non può essere individuato nel giorno della comunicazione dell’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita in quanto l’art. 1284, co. 4 c.c. fa testualmente riferimento alla domanda giudiziale, per tale intendendosi la domanda proposta con atto introduttivo di un giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria. L’equiparazione della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita alla domanda giudiziale, infatti, vale soltanto con riferimento alla prescrizione e alla decadenza. Ciò esclude la possibilità di una estensione generalizzata dalla citata condizione di procedibilità del concetto di “domanda giudiziale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1284 comma 4 c.c..
La cartolarizzazione è operazione di cessione del credito, non del contratto, per cui alla cessionaria viene trasferito solo il lato attivo delle obbligazioni, non potendo farsi valere nei suoi confronti eccezioni fondate su rapporti contrattuali intercorsi tra cedente e ceduto, prima della cessione. In caso di cessione "in blocco" dei crediti, effettuata ai sensi degli artt. da 1 a 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, non è ravvisabile una successione a titolo particolare, in capo al cessionario, di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente donde la possibilità per il debitore ceduto di far valere tutte le eccezioni relative al rapporto sottostante (come avviene per il factoring), e ciò in ragione dello specifico dettato normativo che la disciplina e che sarebbe neutralizzato per effetto di tale interpretazione. Inoltre, dato che per espressa disposizione di legge i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio a destinazione vincolata, separato da quello della società veicolo o "special pourpose vehicle", i possessori dei titoli emessi possono essere esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati - perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione - ma non anche a quello che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori.
In tema di fideiussioni per obbligazioni future (e, quindi, solo di fideiussioni omnibus), per l’applicazione dell’art. 1956 c.c. devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia il requisito soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione del rapporto. A tal riguardo, il fideiussore che invochi l’applicazione dell’art. 1956 c.c. ha l’onere di provare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza l’autorizzazione del fideiussore, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente.
Il giudicato formatosi sulla pronuncia di primo grado di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto confermata con sentenza d’appello non impugnata, si estende (c.d. giudicato implicito) alla validità del contratto, poiché il rigetto dell’opposizione e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo, implicano di per sé che il titolo su cui questo si fonda sia valido ed efficace.
Non è utilizzabile la decisione n. 55/2005 di Banca d'Italia per fattispecie qualificabili come contratto autonomo di garanzia, ponendosi così al di fuori del perimetro oggettivo dell’accertamento effettuato dall’Autorità amministrativa. Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, diversamente dal contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile a essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, pertanto, rispetto alla fideiussione, per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo, laddove l’accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante abbia l’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell’art. 1952, comma 2, c.c., all’evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore.
Se l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale, tuttavia, in presenza di elementi che conducano, comunque, a una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma, l’assenza di formule come quella anzidetta non sia elemento decisivo in senso contrario.
In ipotesi di qualificazione della clausola di pagamento, contenuta nel contratto di mutuo, come espressione di un contratto autonomo di garanzia, l’opponente non può avvantaggiarsi di provvedimenti amministrativi che riguardino esclusivamente i moduli utilizzati per le fideiussioni omnibus nel settore bancario e non anche per garanzie di diversa natura [ipotesi relativa all’inutilizzabilità della decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia ai fini della prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale].
In qualunque causa stand alone, è onere della parte, che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale, provarne la esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile. Tale onere non può ritenersi assolto dall’opponente che non abbia documentato, né, tanto meno, provato, in altro modo, la sussistenza di un accordo tra istituti di credito volto a escludere o restringere la concorrenza nel settore dei contratti autonomi di garanzia al momento della conclusione di un contratto di mutuo, non provando nemmeno la sussistenza di tutte le clausole ritenute nulle da un provvedimento dell’Autorità amministrativa, in quanto in contrasto con la normativa antitrust.
In ipotesi di procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari, deve trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 41 TUB, con conseguente esclusione dell’obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo, in deroga agli artt. 479 e 480 c.p.c anche nel caso in cui l’espropriazione sia condotta nei confronti di un terzo proprietario del bene ipotecato.
Ai fini dell’onere della prova in relazione al credito oggetto di precetto, si osserva che l’opposizione all’esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l’opposizione e sono, pertanto, soggette all’ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l’attore ha l’onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa. Ne consegue, dunque, che è l’opponente, che contestando il diritto della controparte di procedere a esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. L’opposto, ovvero il creditore procedente, assume, invece, la posizione del convenuto, e può contrastare le deduzioni dell’opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l’esistenza dei fatti che l’esecutato assume a fondamento dell’opposizione.
In sede di sequestro conservativo, il giudice può ridurre l’importo originariamente autorizzato ove, all’esito della valutazione sommaria propria della fase cautelare, il credito azionato risulti solo parzialmente fondato, tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti e delle contestazioni svolte. A tal fine, il giudice procede a una delibazione prima facie delle poste creditorie, rideterminando l’ammontare del credito cautelato sulla base degli elementi ritenuti allo stato sufficientemente provati, senza che ciò precluda la successiva verifica nel giudizio di merito.
Il diritto socio non amministratore ex art. 2476 co. 2 c.c. costituisce un diritto soggettivo a cui corrisponde specularmente un obbligo per la società stessa di consentire detta attività ispettiva.
Nell’adempiere a detto obbligo, la società è tenuta ad operare nel rispetto della diligenza professionale di cui all’art. 1176 co. 2 c.c., mentre il socio è tenuto ad esercitare il proprio diritto nel rispetto del più generale principio di buona fede, onde evitare un esercizio abusivo del diritto riconosciutogli ex lege.
I patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria e vincolano esclusivamente i soci aderenti, non producendo effetti nei confronti della società, la quale resta estranea al relativo rapporto e, pertanto, priva di legittimazione passiva rispetto alle domande volte ad ottenerne l’adempimento o il risarcimento dei danni da inadempimento. Ne consegue che, intervenuta valida disdetta del patto, idonea ad impedirne il rinnovo tacito, viene meno il fumus boni iuris dell’azione cautelare diretta ad ottenerne l’esecuzione.
In tema di distribuzione di utili societari, la ritenuta del 26% operata dal sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 600/1973 integra un’ipotesi di rivalsa obbligatoria ex art. 64 del medesimo decreto, con conseguente insussistenza di margini per patti derogatori volti a trasferire definitivamente l’onere fiscale in capo alla società. Ne consegue che, ove la società abbia corrisposto ai soci gli utili al lordo senza operare la ritenuta e abbia successivamente provveduto al relativo versamento all’Erario, essa ha diritto di agire in rivalsa nei confronti del socio per il recupero dell’importo corrispondente, configurandosi un credito restitutorio.