La tutela cautelare presuppone la sussistenza di due requisiti: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Il fumus boni iuris ricorre in presenza di una narrazione fattuale e giuridica da cui emerga la verosimile esistenza del diritto violato e, dunque, la probabile fondatezza della pretesa azionata; deve essere valutato dal giudicante con un certo rigore ed in presenza di elementi chiari e lineari, atteso che in un procedimento quale quello cautelare, a cognizione necessariamente sommaria, le garanzie del contraddittorio, l'acquisizione della prova e la dialettica processuale sono attenuate.
Il periculum in mora, invece, ricorre in presenza di un fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo rimanga all'esito insoddisfatto, in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile; tale requisito deve essere accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza obiettiva, avuto riguardo al lasso di tempo intercorso tra il momento in cui i fatti oggetto di giudizio sono divenuti noti al Ricorrente ed il momento in cui questi si è determinato ad agire in giudizio.
In tema di intestazione fiduciaria di quote societarie, il pactum fiduciae avente ad oggetto partecipazioni di S.r.l. non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e può, pertanto, essere dimostrato anche mediante presunzioni e prove indiziarie. Tuttavia, quando il fiduciante agisca per ottenere il ritrasferimento delle quote ai sensi dell’art. 2932 c.c., la domanda non può essere accolta ove gli elementi allegati non siano gravi, precisi e concordanti, e soprattutto non presentino il carattere dell’univocità quanto all’esistenza di un accordo fiduciario interno obbligatorio.
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali integra una forma di interposizione reale di persona, nella quale il fiduciario acquista effettivamente la titolarità delle quote nei confronti dei terzi, obbligandosi però, in forza di un distinto rapporto interno con il fiduciante, a ritrasferirle a quest’ultimo o a un terzo al verificarsi di una determinata condizione, alla scadenza di un termine o al venir meno della ragione fiduciaria. Ne consegue che chi invoca l’esistenza del rapporto fiduciario deve provare non solo la formale intestazione delle quote in capo al fiduciario, ma anche l’accordo interno che imponga a quest’ultimo l’obbligo di ritrasferimento.
Non sono sufficienti per provare il patto fiduciario la sussistenza di un rapporto coniugale tra le parti, la pregressa esperienza professionale del preteso fiduciante nel settore di attività della società, l’asserita scelta degli amministratori sociali, la presenza di rapporti economici tra i coniugi o l’effettuazione di bonifici in favore del coniuge intestatario, quando tali circostanze risultino equivoche, prive di adeguato riscontro o compatibili con una diversa ricostruzione dei rapporti tra le parti. In particolare, la prova del pactum fiduciae deve ritenersi insussistente ove la convenuta dimostri documentalmente di avere conferito mandato fiduciario a una società fiduciaria per la costituzione della S.r.l., di avere versato con proprie disponibilità le somme destinate al capitale sociale, di avere successivamente acquistato le residue partecipazioni sino a divenire socia unica e di essersi rapportata con amministratori e professionisti quale effettiva titolare della partecipazione. In tale contesto, bonifici eseguiti dal marito in favore della moglie con causale “spese familiari”, anche se temporalmente prossimi a finanziamenti soci effettuati da quest’ultima, non provano la destinazione societaria delle somme né l’esistenza di un vincolo fiduciario. Parimenti, l’eventuale contributo del preteso fiduciante alla gestione operativa della società o la sua attività di supporto agli amministratori non è di per sé dimostrativa della qualità di socio effettivo, potendo essere compatibile con la posizione di dipendente, collaboratore o amministratore di fatto; quest’ultima, peraltro, richiede la prova del compimento stabile e significativo di atti gestori qualificanti. La qualità di amministratore di fatto, anche se provata, non implica automaticamente la titolarità sostanziale delle quote.
L’onere imposto all'organo amministrativo della società di depositare presso la sede il fascicolo di bilancio nei quindici giorni precedenti l’assemblea per la sua approvazione, affinché i soci possano prenderne visione, costituisce come tale una prestazione dovuta per obbligazione negozialmente assunta, al cui adempimento la società è tenuta secondo lo schema proprio delle obbligazioni contrattuali. Come ogni obbligazione in generale va eseguita secondo buona fede oggettiva, il che significa che la società deve adempiervi mettendo i soci in condizione di esercitare effettivamente e senza pregiudizio il proprio diritto alla informativa bilancistica preassembleare.
In assenza dell'assolvimento da parte dell'organo amministrativo della società all'onere di informazione e convocazione, il socio leso nel suo diritto alla visione del progetto di bilancio e degli altri allegati può alternativamente rinunciare al proprio diritto facendo acquiescenza alla violazione; ovvero, allegarla quale preliminare ragione di invalidazione della delibera che abbia ciò nonostante, e col suo voto contrario (o in sua assenza), approvato il bilancio.
L'esercizio dell'opzione put avente ad oggetto quote sociali comporta la conclusione del contratto preliminare di cessione e il sorgere dell'obbligazione di concludere il definitivo, da cui scaturisce il credito al pagamento del corrispettivo. Tale credito è altamente probabile, e quindi assistito da fumus boni iuris, pur in difetto di accordo sul risultato derivante dall'applicazione del criterio contrattuale di determinazione del prezzo, ove la misura delle quote e i criteri di calcolo del corrispettivo risultino pattiziamente predeterminati.
Ove sia convenuto che il diritto di opzione put sia esercitato congiuntamente da tutti i titolari di quote di minoranza ed abbia ad oggetto il trasferimento della medesima percentuale della rispettiva quota, il credito dei venditori al pagamento del prezzo ha natura solidale.
È ammissibile l’azione ex art. 2932 c.c., volta ad ottenere una sentenza costitutiva che produca gli effetti di un contratto non concluso, anche laddove il contratto da eseguire coattivamente sia un contratto di opzione. In particolare, è possibile assimilare – quando il contratto lo consente - il patto di opzione, quando essa sia stata esercitata, ad un contratto preliminare con la conseguente possibilità da parte del Giudice di pronunciare sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso in ragione dell’inadempimento della parte che aveva l’obbligo di stipularlo.
La tutela in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. strumentale all'azione costitutiva ex art. 2932 c.c. tutela l'esigenza di salvaguardare l’utilità della futura decisione di merito nell’ottica, non tanto di anticipare gli effetti del provvedimento costitutivo, quanto piuttosto di anticipare gli effetti degli obblighi ad esso connessi. Si potrà ricorrere alla tutela d’urgenza non per costituire il rapporto negoziale, quanto piuttosto al fine di ottenere l’esecuzione anticipata delle obbligazioni ad esso connesse. Affinché il Giudice possa pronunciare un provvedimento ex art. 700 c.p.c. è necessario che il contratto da eseguire sia completo, cioè tutti gli elementi essenziali che lo connotano siano determinati. L'incompletezza contrattuale non può infatti essere rimediata in sede cautelare e cioè in via solo provvisoria e per effetto di una cognizione giudiziale solo sommaria.
Il sequestro conservativo, avendo a presupposto il fumus boni iuris quale non manifesta infondatezza della pretesa creditoria, può essere concesso a tutela anche di crediti condizionali o futuri, purché determinabili e non meramente eventuali, non incidendo la determinabilità del quantum sull'ammissibilità della tutela conservativa del diritto.
L'oggetto del contratto di cessione di partecipazioni sociali deve essere determinato sulla base dell’interpretazione complessiva delle pattuizioni negoziali.
Nonostante il contratto di cessione di partecipazioni sociali possa prevedere un’esecuzione scaglionata nel tempo delle prestazioni, il suo oggetto resta costituito dalla cessione dell’intera partecipazione convenuta a fronte del corrispettivo complessivamente determinato, e non da una pluralità di cessioni autonome corrispondenti ai singoli pagamenti rateali, quando ciò emerga dall’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali.
La previsione della sostituzione dei membri dell'organo gestorio e dell'attuazione di nuove scelte gestionali come condizioni sospensive del contratto, nonchè l'impegno dell'acquirente al versamento di finanziamenti quantitativamente apprezzabili presuppongono l'intenzione di acquisire una significativa partecipazione alla vita sociale ed al rischio d’impresa, lasciando, quindi, intendere l'intenzione delle parti di trasferire unicamente la complessiva quota di partecipazione prevista dal contratto e non sue frazioni.
La qualità di delegatario a ricevere il pagamento in capo a una società terza può essere desunta, ai sensi dell’art. 2729 c.c., da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, quali la causale e l’importo dei pagamenti, la coincidenza della sua compagine sociale con quella della società creditrice e il comportamento processuale di quest’ultima.
Il controllo notarile sulle deliberazioni sociali ex art. 2436 c.c. è finalizzato ad assicurare la certezza dei traffici giuridici, stante l’attitudine del contratto di società e delle sue successive modificazioni a produrre effetti nei confronti dei terzi. Rientra nel perimetro di siffatta verifica, oltre ai profili contenutistici della delibera, anche la conformità alla legge e allo statuto del suo procedimento formativo. Ne consegue che il notaio, nella sua funzione di filtro preventivo, ha il dovere di rifiutarsi di iscrivere nel registro delle imprese le deliberazioni assunte in violazione delle condizioni procedurali prescritte, ogniqualvolta il vizio emerga in modo palese dagli eventi assembleari che il notaio ha verbalizzato, senza che a tal fine sia necessaria alcuna indagine extra-assembleare.
L'ambito perimetrale della verifica successiva ed eventuale demandata al Tribunale ai sensi dell'art. 2436, co. 4, c.c. si estende entro i medesimi limiti del controllo preventivo notarile (nel caso di specie, il Tribunale ha respinto la richiesta di pronuncia dell'ordine di iscrizione nel registro delle imprese di una delibera assunta in difetto del quorum costitutivo e deliberativo richiesto dallo statuto, non assumendo rilievo ai fini della pronuncia le condotte asseritamente abusive tenute dal socio di minoranza).
Sono compromettibili in arbitri, ai sensi dell’art. 806 c.p.c. e dell’art. 838‑bis c.p.c., le controversie tra i soci (e tra soci e società) aventi ad oggetto l’accertamento delle cause di scioglimento di una società di capitali ex art. 2484 c.c., quando lo statuto preveda una clausola compromissoria per “tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali”, atteso che il diritto/potere di sciogliere o proseguire la società è disponibile, stando tutto in capo ai soci che ne dispongono come meglio ritengono, salvo il limite dell’ abuso.
In materia di scioglimento di una società di capitali ex art. 2484 c.c., nessun “diritto ad esistere” è riconosciuto alla società, il cui interesse, in questi casi, non trova autonoma protezione e versa dunque in stato di piena soggezione rispetto alla volontà dei soci, immediatamente imputata alla società stessa senza condizioni e limitazioni o presupposti protettivi. Trova allora senz’altro conferma il tradizionale insegnamento secondo cui, rispetto al suo scioglimento, la società non esprime un interesse proprio in conflitto con quello dei soci. La società è invece titolare di un dovere di accertamento in merito alla sussistenza delle condizioni del proprio scioglimento. Tale dovere comprende il diritto della società di interloquire in azioni di accertamento intentate dai soci. Da ciò discende, per un verso, la legittimazione passiva della società rispetto alle domande attoree e, per altro verso, la posizione della società in tali azioni di cognizione quale parte litisconsorte necessaria, non potendosi prescindere dalla presenza nel processo dell’ente gravato del dovere di accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la prosecuzione della sua attività, con la conseguenza che la decisione eventualmente pronunciata in sua assenza è inutiliter data. Ciò vale nel processo di cognizione in cui l’accertamento assume valenza di giudicato, non in sede di volontaria giurisdizione.
Quando la società è litisconsorte necessaria in una controversia devoluta agli arbitri in forza di clausola statutaria ma non abbia eccepito l’incompetenza nel processo già iniziato avanti il giudice ordinario, l’accoglimento dell’eccezione di arbitrato proposta da altra parte determina la traslazione avanti agli arbitri anche della controversia con la società. Ciò in quanto la società è da un lato vincolata dalla clausola compromissoria presente nel suo stesso statuto, dall’altro perché nell’arbitrato societario si realizza ipso iure, ex art. 838-bis, comma I, c.p.c., l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 816-quater c.p.c., sicché l’arbitrato è procedibile anche in caso di litisconsorzio necessario ed è ipotizzabile l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c..
Il diritto del socio di s.r.l. non amministratore di avere accesso alla documentazione sociale ai sensi dell'art. 2476, c. 2, c.c. è esercitabile in via potestativa, senza che il socio sia onerato di dimostrarne l’utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse, ed è tutelabile in via d’urgenza in riferimento all’esigenza di attualità del controllo rispetto alle vicende sociali.Deve realizzarsi un contemperamento di tale diritto rispetto ad esigenze della società meritevoli di tutela, ad esempio in termini di riservatezza dei dati sociali, da condursi alla stregua del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione (attraverso l’accorgimento del mascheramento preventivo dei “dati sensibili” presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori) laddove alle esigenze di controllo “individuale” della gestione sociale -cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 c.c. secondo comma- si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società.
Il diritto del socio non amministratore di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite un professionista di fiducia, i libri ed i documenti relativi all’amministrazione, ed eventualmente estrarne copia, può essere oggetto di tutela tramite azione di merito specifica o in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.. Trattandosi di provvedimento giudiziale di condanna avente ad oggetto un obbligo di fare infungibile, al riguardo può trovare applicazione, quale mezzo di coercizione indiretta, l’astreinte di cui all’art. 614-bis c.p.c., applicabile anche ai provvedimenti cautelari.
L’art. 2476, co. 2, c.c. prevede espressamente il diritto in capo al socio non amministratore di s.r.l. di accedere alla documentazione sociale, quale manifestazione di un potere di controllo in capo ai singoli soci, in collegamento con la loro legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e, più in generale, a garanzia della facoltà dei soci non amministratori di verificare il corretto e fisiologico svolgimento dell’attività gestoria. Quanto alle modalità dell’esercizio del diritto riconosciuto ex lege, al socio spetta di ricevere informazioni sullo svolgimento dell’attività della società resistente e il diritto di consultare i libri sociali e la documentazione attinente all’amministrazione della società, non invece il diritto a procedere autonomamente ad atti di ispezione, sicché l’esercizio del diritto di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. presuppone necessariamente la collaborazione degli organi sociali o dei professionisti preposti alla conservazione delle scritture contabili. In generale, l’esercizio del diritto di consultazione deve essere improntato al principio della buona fede, rappresentante canone generale nell’esecuzione del contratto sociale e al quale deve essere ricondotto altresì l’esercizio del diritto in discussione.
Nonostante l’ampiezza della formula usata dal legislatore tramite il riferimento alle “notizie sullo svolgimento degli affari sociali”, si deve ritenere che possano rientrare nella dizione legale solo informazioni e notizie tratte da elementi già costituiti, escludendo, per converso, che possano rientrarvi documenti costituendi. Di conseguenza, i report riguardanti il fatturato annuo e gli acquisti annui non possono rientrare nei documenti oggetto di diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. nel caso in cui gli stessi debbano essere appositamente redatti a fronte della richiesta presentata.
Il ricorso cautelare promosso al fine della consultazione dei documenti societari da parte del socio non amministratore di s.r.l. è inammissibile qualora i documenti richiesti risultino pubblici e agevolmente recuperabili. Ad esempio, il verbale dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio costituisce un documento pubblico e regolarmente disponibile tramite la semplice richiesta di visura e risulta, quindi, agevolmente consultabile con un onere di minima diligenza.
Il socio può chiedere alla società di appartenenza la documentazione di società controllate nei limiti della disponibilità della controllante. Non si ritiene, invece, che il socio possa pretendere di acquisire documentazione di altra società seppur controllata. Il controllo, infatti, non comporta confusione tra soggetti aventi personalità giuridica ma solo possibile confluenza di informazioni, limitatamente alla necessità di esercizio del controllo e della redazione dei bilanci consolidati.
Il diritto di ispezione del socio non può riguardare documenti afferenti a Società per Azioni che non siano nella disponibilità della controllante, non esistendo in tale ambito alcun diritto di ispezione in capo ai soci.
Risponde della violazione degli obblighi di cui all'art. 2489 c.c. il liquidatore sociale che, in un’epoca in cui era già emerso lo stato di insolvenza della società, abbia proceduto al pagamento di creditori chirografari i cui crediti non avrebbero trovato soddisfazione nel concorso, arrecando in tal modo un danno al patrimonio sociale. Tuttavia, il liquidatore può proseguire, anche parzialmente, l’attività d'impresa in fase di liquidazione, purché tale prosecuzione sia funzionale alla migliore liquidazione dell’attivo e non comporti l'assunzione di un nuovo rischio d'impresa idoneo a pregiudicare i diritti dei creditori e dei soci. Non è, quindi, configurabile la responsabilità del liquidatore ai sensi dell'art. 2489 c.c., né il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., qualora i pagamenti effettuati in favore di creditori chirografari, ancorché in presenza di crediti privilegiati già scaduti, siano qualificabili come pagamenti eseguiti nell'ambito della prosecuzione dell'attività d'impresa con finalità liquidatorie, e tale prosecuzione abbia concorso al conseguimento di un miglior risultato della liquidazione. La finalità di conservazione del valore dell’azienda come entità economica funzionante è altresì sottesa alla disciplina della non revocabilità dei pagamenti effettuati nei termini d’uso nell’esercizio dell’attività d'impresa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, l.fall., ora art. 166 d.lgs. n. 14/2019.
Il collegio sindacale, anche nell'ambito delle S.r.l., come organo deputato al controllo della legalità della gestione sociale oltre che alla revisione contabile, una volta nominato dall’assemblea, a prescindere dal fatto che ne fosse o meno obbligatoria la costituzione, è soggetto integralmente al regime legale dell’organo di controllo. In particolare, è soggetto alla disciplina del collegio sindacale prevista per le società per azioni, come espressamente stabilito dall’art. 2477 comma 4 c.c. secondo cui nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
L'ordinamento non ammette modalità atipiche di cessazione del collegio sindacale e circonda l'unica fattispecie di rimozione dei sindaci dall'incarico per volontà assembleare, prevista solo in presenza di giusta causa, della particolare cautela della subordinazione dell'efficacia della deliberazione all'approvazione del Tribunale.
La giusta causa di revoca dei sindaci si ravvisa, di regola, in circostanze sopravvenute dopo la nomina che minano il rapporto di fiducia tra la società e il componente dell'organo di controllo in quanto relative al comportamento inosservante dei doveri della carica o alla persona del sindaco rimosso.
E', quindi, da escludere la riconducibilità alla categoria della giusta causa di revoca di circostanze del tutto estranee alla sfera giuridica del sindaco, come le mire di riorganizzazione aziendale o il cambiamento di idea rispetto alla convenienza economica del mantenimento dell'organo.
L'accertamento, con sentenza passata in giudicato, della falsità delle sottoscrizioni apposte sui verbali assembleari posti a fondamento di un decreto ingiuntivo non opposto integra il presupposto della revocazione straordinaria previsto dall'art. 395, n. 2, c.p.c., in quanto il provvedimento monitorio risulta pronunciato sulla base di prove successivamente dichiarate false. In tale ipotesi, il giudice della revocazione, ai sensi dell'art. 402 c.p.c., una volta pronunciata la revocazione, è tenuto a decidere il merito della controversia, disponendo, ove occorra, la restituzione di quanto conseguito in forza del provvedimento revocato ovvero l'assunzione di nuovi mezzi istruttori.
Il socio di s.r.l. è titolare ex lege di un diritto soggettivo a svolgere l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti amministrativi della società partecipata, diritto che integra il contratto di società ed a cui corrisponde specularmente l'obbligo della società di consentirne l'esercizio. Tale diritto ha ad oggetto l'informazione sullo svolgimento degli affari sociali, la consultazione dei libri sociali e dei documenti amministrativi nel luogo in cui si trovano — e dunque lo svolgimento dell'attività ispettiva — e, all'esito di questa, l'estrazione a proprie spese di copia dei documenti ritenuti utili e rilevanti.
L'obbligo della società di consentire al socio l'attività di controllo deve essere adempiuto con la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., richiesta dalla natura societaria del diritto di controllo del socio e corrispondente alla diligenza dovuta dall'amministratore nell'adempimento degli obblighi aventi titolo nel rapporto societario.
Il diritto d'ispezione del socio deve essere esercitato nei limiti della buona fede, superati i quali l'esercizio del diritto trasmoda nell'abuso; la buona fede deve permeare tanto l'esercizio dei diritti quanto l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale.
Il socio non ha diritto a vedersi inviare la documentazione a semplice richiesta e a prescindere dallo svolgimento dell'attività ispettiva; la società, per converso, ben può inviare al socio copia dei documenti richiesti, così riconoscendo la legittimità della richiesta e facendo venir meno l'interesse all'ispezione.
Sussiste il periculum in mora richiesto per la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. allorché l'inadempimento della società all'obbligo di consentire l'ispezione determina specularmente la permanente ed attuale compressione del diritto del socio all'informazione di cui all'art. 2476, comma 2, c.c. Non può peraltro essere accolta la domanda di condanna della società al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. ove non vi sia ragione di ritenere che essa non adempia spontaneamente all'ordine giudiziale, salva l'adozione, in caso contrario, degli opportuni provvedimenti.