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Il diritto di voto del socio in caso di sequestro preventivo di partecipazione sociale in assenza di nomina di custode
L’esercizio dei diritti amministrativi inerenti la partecipazione è disciplinato dall’art 2352 c.c. e, in generale, il diritto di voto spetta...

L’esercizio dei diritti amministrativi inerenti la partecipazione è disciplinato dall’art 2352 c.c. e, in generale, il diritto di voto spetta al custode nominato dal giudice; però se il custode o l’amministratore giudiziario non sono ( ancora ) nominati, il diritto di voto spetta al socio da considerarsi custode della partecipazione fino alla nomina ufficiale del custode o amministratore giudiziario.
Quindi, in ipotesi di sequestro preventivo di partecipazione sociale senza nomina di un custode, il diritto di voto spetta al socio, tacitamente investito del ruolo di custode e ciò anche al fine di evitare una paralisi dell'assemblea e di garantire che i diritti amministrativi vengano esercitati.

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Legittimazione dell’ex socio all’impugnazione delle delibere assembleari e principio di effettività della tutela giurisdizionale
Ai fini della legittimazione a impugnare le delibere assembleari la qualità di socio/titolare del diritto di voto deve sussistere non...

Ai fini della legittimazione a impugnare le delibere assembleari la qualità di socio/titolare del diritto di voto deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'azione ma anche al momento della decisione; nel caso in cui la perdita della qualità derivi proprio dalla delibera impugnata, deve riconoscersi all'ex socio la legittimazione ad agire per ottenere la rimozione dell'atto che ha prodotto l'estromissione, a tutela del diritto sostanziale che si assume leso e in conformità al principio di effettività della tutela giurisdizionale

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La natura del rapporto sussistente tra una società di capitali e il suo amministratore
Il rapporto tra la società e l’amministratore va dunque ricondotto nell’ambito dei “rapporti societari” cui fa riferimento l’articolo 3, comma...

Il rapporto tra la società e l’amministratore va dunque ricondotto nell’ambito dei “rapporti societari” cui fa riferimento l’articolo 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 168 del 2003, data l’essenzialità del rapporto di rappresentanza come rapporto che consente alla società di agire, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica. Da tale inquadramento giuridico deriva l’inapplicabilità dell’articolo 36 Cost. e la conseguente natura derogabile del diritto al compenso spettante all’amministratore, con la conseguenza che tale rapporto può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito e che il diritto al compenso è rinunciabile da parte dell’amministratore, anche tacitamente.

In applicazione analogica dell’art. 1709 c.c., spetta al Giudice determinare l’entità del compenso dell'amministratore commisurandolo alla quantità e qualità dell’attività effettivamente svolta in correlazione alla remunerazione pretesa, alla durata dell’incarico e all’utile conseguito dalla società, sulla base di elementi di fatto che è onere dell’amministratore allegare e provare.

Risulta priva di fondamento l'eccezione sollevata ex art. 1460 c.c. per paralizzare il pagamento del compenso dell'amministratore dopo la cessazione dell'incarico, trattandosi di rimedio di autotutela contrattuale ad effetto sospensivo temporaneo dell’efficacia del contratto, che non è invocabile dai contraenti dopo che la cessazione del rapporto ha reso definitivo l’inadempimento delle prestazioni correlate. L’eccezione di inadempimento non comporta la perdita del diritto al compenso e non estingue l’obbligazione di pagarlo gravante sulla società che, dopo la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto che rende irreversibile l’inadempimento delle prestazioni correlate, dovrà ricorrere al rimedio del risarcimento del danno.

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Recesso del socio di S.r.l. e liquidazione della quota
In tema di società di capitali e di esercizio del diritto di recesso da parte di uno dei soci, quando...

In tema di società di capitali e di esercizio del diritto di recesso da parte di uno dei soci, quando vi è contestazione circa la valutazione del valore di liquidazione della quota, il Tribunale nomina un esperto indipendente affinché esegua una relazione giurata. Con la nomina di detto esperto, si instaura un procedimento avente natura negoziale. L’esperto così nominato non è da considerarsi un ausiliario del Tribunale né un consulente tecnico d’ufficio; l’oggetto del suo incarico rientra nel perimetro dell’art. 1349 c.c. La valutazione operata dall’esperto può essere oggetto di censura dalle parti – e dunque sostituita da una determinazione giudiziale – solo ove essa risulti, a seguito dell’introduzione di un distinto contenzioso, manifestamente iniqua o erronea.

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Diritto di controllo del socio di s.r.l. e legittimazione del comproprietario non rappresentante comune
Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale riconosciuto ai soci di s.r.l. non partecipanti all’amministrazione dall’art. 2476,...

Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale riconosciuto ai soci di s.r.l. non partecipanti all'amministrazione dall'art. 2476, co. 2, c.c. costituisce manifestazione di un potere di controllo individuale non subordinato alla dimostrazione di uno specifico interesse, essendo l'interesse al controllo sulla gestione assorbente in sé. Tale potere è ampio e consiste nel diritto di avere informazioni attraverso l’acquisizione di notizie dall’amministratore sullo svolgimento degli affari sociali e nel diritto di consultazione diretta della documentazione sociale. Il diritto in questione spetta anche al comproprietario della quota che non rivesta la qualità di rappresentante comune della comunione, tanto più ove il rappresentante comune coincida con l'amministratore unico della società. Il periculum in mora è integrato dall'impossibilità di differire all'esito del giudizio di merito l'esercizio di un controllo che, per sua natura, deve essere attuale ed il cui differimento verrebbe irreparabilmente a frustrare l'attualità del controllo medio tempore.

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Caratteristiche generali della promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo
In caso di promessa o di fatto del terzo ai sensi dell’art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione...

In caso di promessa o di fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo ponga in essere il comportamento promesso, al fine del soddisfacimento dell’interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, obbligandosi a corrispondere l'eventuale indennizzo nel caso in cui, nonostante il promittente si sia adoperato, il terzo abbia rifiutato di impegnarsi. Con la conseguenza che, nel primo caso, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento (compreso il risarcimento del danno), mentre nel secondo caso il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo, in quanto l'obbligazione di dare sia divenuta attuale. La domanda di indennizzo è diretta a compensare la lesione di un interesse del promissario, conseguente al legittimo esercizio di un diritto da parte del terzo, diversamente dalla domanda risarcitoria che invece mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato illegittimamente pregiudicata dall'inadempimento. L’indennizzo ha difatti la funzione di porre l’attore nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato nel caso in cui si fosse verificato il fatto oggetto di promessa.

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Contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi: annullamento e obblighi restitutori nella s.r.l.
In tema di società a responsabilità limitata, l’azione di annullamento del contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi ex art....

In tema di società a responsabilità limitata, l’azione di annullamento del contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi ex art. 2475-ter c.c. spetta esclusivamente alla società e può essere esercitata, sul piano processuale, anche da uno solo degli amministratori in regime di amministrazione disgiuntiva, non trovando applicazione eventuali limiti alla rappresentanza sostanziale previsti dallo statuto o dalla delibera di nomina. Ai fini dell’annullamento, il conflitto di interessi richiede: (i) un elemento oggettivo, consistente nell’incompatibilità tra l’interesse dell’amministratore (o di terzi) e quello sociale, valutata in concreto alla luce della convenienza e congruità dell’operazione; e (ii) un elemento soggettivo, consistente nella conoscenza o riconoscibilità del conflitto da parte del terzo contraente, dimostrabile anche per presunzioni, specie in presenza di rapporti personali qualificati.

L’annullamento del contratto comporta l’insorgenza di un indebito oggettivo sopravvenuto, con obbligo restitutorio limitato al soggetto che abbia effettivamente percepito le somme, mentre non sussiste responsabilità restitutoria in capo all’amministratore stipulante, salva diversa azione. In caso di mala fede dell’accipiens, gli interessi decorrono dal pagamento.

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Disponibilità del diritto al compenso dell’amministratore e condizioni per la sua liquidazione giudiziale
Il rapporto tra società di capitali e amministratore rientra nei rapporti societari e non è assimilabile né al rapporto di...

Il rapporto tra società di capitali e amministratore rientra nei rapporti societari e non è assimilabile né al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato né al rapporto d’opera; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e la piena disponibilità del diritto al compenso dell’amministratore.

Gli artt. 2364, comma 1, n. 3, e 2389, comma 1, c.c. rimettono alla volontà dei soci, espressa nello statuto o con deliberazione assembleare, la determinazione dell’eventuale compenso spettante agli amministratori, senza che da tali disposizioni possa desumersi un diritto inderogabile dell’amministratore alla remunerazione dell’incarico. Qualora lo statuto preveda il diritto dell’amministratore al solo rimborso delle spese sostenute per ragione dell’ufficio e attribuisca ai soci la mera facoltà di determinare un emolumento annuo e un’indennità di cessazione del rapporto, l’incarico deve ritenersi gratuito salvo diversa deliberazione assembleare.

La liquidazione equitativa del compenso dell’amministratore è possibile solo quando sia previamente accertata l’esistenza del diritto al compenso. In mancanza di un titolo statutario o assembleare che attribuisca tale diritto, il Giudice non può procedere alla sua determinazione equitativa. Il diritto al compenso dell’amministratore, essendo disponibile, può essere rinunciato anche tacitamente, mediante comportamenti concludenti che rivelino in modo univoco la volontà dismissiva del diritto; rileva, in tal senso, anche lo svolgimento dell’incarico per molti anni senza avanzare alcuna pretesa economica.

Quando lo statuto attribuisce ai soci la mera facoltà di prevedere un’indennità per la cessazione del rapporto, il trattamento di fine mandato non spetta automaticamente all’amministratore, ma richiede una specifica determinazione dei soci.

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Obbligo contrattuale di accesso alla documentazione societaria e limiti della tutela monitoria
Il diritto di ottenere informazioni e documentazione societaria, quando trova fondamento non nella qualità di socio ex art. 2476, comma...

Il diritto di ottenere informazioni e documentazione societaria, quando trova fondamento non nella qualità di socio ex art. 2476, comma 2, c.c., ma in una specifica pattuizione contrattuale, va ricostruito alla luce del contenuto dell’accordo stipulato tra le parti. Qualora l’accordo attribuisca a una parte il diritto di accedere alle informazioni sociali e contabili, anche tramite propri consulenti e con facoltà di estrarne copia a proprie spese, l’obbligazione gravante sulla società consiste nella messa a disposizione della documentazione ai fini della consultazione, senza estendersi alla consegna della stessa. L’obbligo di consentire l’accesso alla documentazione sociale e contabile, con facoltà di estrarne copia, integra un obbligo di facere e non può essere azionato mediante ricorso per decreto ingiuntivo, essendo il procedimento monitorio esperibile solo per il pagamento di somme liquide di denaro, per la consegna di quantità determinate di cose fungibili o per la consegna di cosa mobile determinata.

La sottoscrizione in proprio, da parte di una persona fisica non amministratore della società, di un accordo con cui la stessa si impegni a fare sì che la società fornisca determinate informazioni non comporta l’assunzione di un obbligo diretto di consegna della documentazione sociale. Tale impegno può integrare, al più, una promessa del fatto del terzo, avente ad oggetto l’obbligo del promittente di adoperarsi affinché la società tenga il comportamento promesso; trattandosi di obbligazione di facere, essa non è azionabile mediante ricorso per decreto ingiuntivo.

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Determinazione del valore della quota del socio receduto: esclusività del procedimento camerale e limiti dell’arbitrato
In tema di società a responsabilità limitata, la procedura prevista dall’art. 2473, comma 3, c.c. per la determinazione del valore...

In tema di società a responsabilità limitata, la procedura prevista dall’art. 2473, comma 3, c.c. per la determinazione del valore di liquidazione della quota del socio receduto ha natura esclusiva ed inderogabile sul piano procedimentale, con la conseguenza che, pur essendo consentito allo statuto prevedere specifici criteri di valutazione della partecipazione, resta preclusa la devoluzione della controversia ad arbitri ovvero l’introduzione di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la determinazione del “giusto valore” della quota. La contestazione del valore di liquidazione può essere proposta esclusivamente mediante il procedimento camerale di nomina dell’esperto da parte del tribunale, il quale opera quale arbitratore ai sensi dell’art. 1349 c.c.; la relativa determinazione è sindacabile solo nei limiti della manifesta erroneità o iniquità

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I presupposti del sequestro giudiziario di quote sociali
Ai sensi dell’art. 670, comma 1 c.p.c., il sequestro giudiziario richiede un duplice presupposto: da un lato, l’esistenza di una...

Ai sensi dell'art. 670, comma 1 c.p.c., il sequestro giudiziario richiede un duplice presupposto: da un lato, l'esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso relativa ai beni da sequestrare; dall'altro, l'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione degli stessi. Quanto al primo presupposto, per esistenza di una controversia deve intendersi un contrasto attuale e palese fra le parti che presenti caratteri oggettivi seri e concreti e non meramente soggettivi. In ordine alla nozione di proprietà o possesso ai sensi dell'art. 670 c.p.c., possono formare oggetto di sequestro giudiziario non solo i beni ordinari rispetto ai quali sia stata esercitata un'azione di rivendica, di reintegrazione o di manutenzione, ma anche quelli che abbiano dato luogo ad una controversia dalla cui decisione può scaturire una statuizione di condanna alla restituzione o al rilascio, eventualmente in accoglimento di un'azione personale, di cosa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità di altri. In merito invece al secondo presupposto, si ritiene che anche la semplice possibilità di modificare la situazione di fatto, indipendentemente dalla sottrazione o distruzione, legittimi la concessione della misura cautelare. E' infatti sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso.

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Amministratore di fatto e la responsabilità per mala gestio in conflitto di interessi
Nel processo civile la costituzione del convenuto già dichiarato contumace è inammissibile ove avvenga dopo il momento in cui il...

Nel processo civile la costituzione del convenuto già dichiarato contumace è inammissibile ove avvenga dopo il momento in cui il giudice ha fissato l’udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell’art. 293 c.p.c.; tale disciplina, applicabile anche al rito semplificato, non viola gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto realizza un ragionevole bilanciamento tra diritto di difesa, stabilità del contraddittorio, economia processuale e ragionevole durata del processo.

È configurabile la qualifica di amministratore di fatto in capo al soggetto che, pur privo di formale investitura assembleare, si inserisca stabilmente e non occasionalmente nella gestione della società, esercitando autonomia decisionale interna ed esterna, impartendo direttive, condizionando le scelte operative e intrattenendo rapporti con soci, amministratori, clienti e fornitori. La prova dell’amministrazione di fatto può essere desunta da indici sintomatici quali la partecipazione continuativa alla pianificazione commerciale e finanziaria, la definizione delle strategie di vendita, la gestione degli ordini, degli incassi, delle fatture e dei rapporti con i clienti, nonché l’utilizzo di un indirizzo e-mail riferibile alla società e la spendita del nome sociale nei rapporti esterni.

L’amministratore di fatto di una società di capitali risponde, al pari dell’amministratore di diritto, dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394 e 2476 c.c., nonché, in sede concorsuale, ai sensi dell’art. 146 l. fall., quando la sua condotta gestoria violi i doveri di diligenza, correttezza e conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Tale modello operativo, ove determini l’accumulo di crediti di fatto inesigibili verso il fornitore e di corrispondenti debiti verso i clienti rimasti insoddisfatti, comporta la responsabilità dell’amministratore di fatto per il danno arrecato alla società e ai creditori sociali, danno che può essere liquidato nell’importo delle passività generate dalla condotta gestoria negligente e causalmente riconducibili al dissesto societario. Integra mala gestio la condotta dell’amministratore di fatto che, trovandosi in posizione di conflitto di interessi quale amministratore o dominus dell’unico fornitore della società, induca quest’ultima a concentrare la propria attività commerciale su tale unico fornitore estero, senza adeguata contrattualizzazione del rapporto, senza garanzie sull’adempimento, senza diversificazione delle controparti e mediante sistematico versamento anticipato delle somme incassate dai clienti.

In presenza di un conflitto di interessi tra l’amministratore di fatto e la società amministrata, il sindacato giudiziale sulle scelte gestorie non incontra i limiti ordinariamente derivanti dalla business judgment rule, potendo il giudice verificare più ampiamente la conformità delle decisioni assunte ai criteri di correttezza, diligenza, prudenza e ragionevolezza economica.

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