In tema di compenso dell’amministratore di società a responsabilità limitata, ove l’amministratore abbia consapevolmente e formalmente dichiarato di ridurre i propri emolumenti e di rinunciare al rimborso delle spese documentate, subordinando il ripristino degli accordi precedenti al superamento della situazione di difficoltà economico-finanziaria della società, il credito per le somme oggetto di riduzione o rinuncia non può essere riconosciuto qualora tale miglioramento non si sia verificato e la società sia stata successivamente posta in liquidazione. In mancanza di una clausola di recupero degli importi decurtati svincolata dal superamento della situazione di difficoltà, le pretese creditorie azionate dall’amministratore devono ritenersi infondate.
In tema di azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di società a responsabilità limitata, la legittimazione attiva non è attribuita in via esclusiva al socio, ma ha natura disgiuntiva e concorrente rispetto a quella della società. L’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce infatti al socio di s.r.l. una legittimazione straordinaria, riconducibile alla sostituzione processuale di cui all’art. 81 c.p.c., ferma restando la legittimazione della società ad agire per l’accertamento della mala gestio e per il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla violazione dei doveri gestori.
Non è imputabile all’amministratore un danno da omessa informazione, né può ritenersi sussistente un nesso causale tra la sua condotta e la prosecuzione dell’attività d’impresa, quando emerga che il socio sia stato costantemente informato dell’andamento economico non positivo della società e abbia consapevolmente deciso di proseguire l’attività, pur in un quadro di evidenti difficoltà e di risultati non in linea con le previsioni. In tale ipotesi, il risultato economico finale dell’impresa non può essere ricondotto ad atti di mala gestio dell’amministratore.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur riconosciuta in astratto la facoltà per il creditore opposto di proporre domande diverse rispetto a quelle introdotte in via monitoria, non è ammissibile la domanda che, per replicare all’eccezione di compensazione sollevata dall’ingiunto, introduca un controcredito derivante da un titolo del tutto diverso da quello inizialmente azionato. Quando l’interesse che ha sostenuto la proposizione dell’originaria domanda monitoria, consistente nel pagamento di oneri consortili e corrispettivi derivanti dai contratti inter partes, sia differente da quello posto a fondamento della domanda formulata nella comparsa di risposta, consistente nel rimborso di quanto asseritamente anticipato in qualità di condebitore solidale, la nuova pretesa delinea una diversa vicenda sostanziale, con conseguente ampliamento del thema decidendum e del thema probandum, e deve pertanto essere dichiarata inammissibile perché tardivamente formulata.
Non può qualificarsi come ricognizione di debito l’indicazione, contenuta in un atto difensivo e non sottoscritta personalmente dalla parte, dell’esistenza di fatture emesse dalla controparte, quando tale indicazione sia svolta al solo fine di replicare alla domanda riconvenzionale avversaria e di far valere l’intervenuta estinzione delle poste allegate mediante compensazione. L’atto di riconoscimento del debito richiede infatti una dichiarazione consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere l’esistenza del debito, mentre la dichiarazione con cui si ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall’altra parte, ma si oppongano in compensazione integrale proprie ragioni creditorie, nega l’attualità del debito e, quindi, il dovere di adempiere.
Il diritto del socio di s.r.l. previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. si esplica nella consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione e nell’estrazione di copia, ma non comprende la consegna degli originali, sicché è infondata la domanda cautelare volta a ottenere gli originali di documenti [estratti di conto corrente bancario] già consegnati in copia al socio.
Lo strumento dell’art. 2476, comma 2, c.c. tutela le prerogative informative inerenti allo *status* di socio e non può essere utilizzato per tutelare posizioni soggettive estranee a tale qualità [la corretta esecuzione dei pagamenti dovuti dalla società al coniuge del socio, suo dipendente], né per ottenere in sede cautelare l’ordine di esibizione rivolto alla banca della società, che non è propedeutico all’esercizio del diritto di consultazione.
Il ritardo con cui il titolare di un diritto di proprietà industriale reagisce alla violazione vince la presunzione relativa di *periculum in mora* che di regola assiste la tutela cautelare contro la contraffazione e ne esclude la sussistenza quando la situazione lesiva fosse nota da tempo al titolare [che abbia agito in via d’urgenza a quasi quattro anni dalla registrazione del marchio confliggente, proseguendo nel frattempo i rapporti commerciali con il registrante], perché il considerevole intervallo tra la conoscenza dell’illecito e la reazione giudiziale è sintomatico di inerzia e quindi dell’assenza in concreto del pericolo nel ritardo.
Spetta al ricorrente in via cautelare che abbia agito a distanza di un apprezzabile lasso di tempo dall’illecito provare di averne avuto conoscenza solo in epoca recente, ovvero giustificare l’inerzia (in ragione di trattative per una soluzione stragiudiziale o della necessità di valutare i fatti e acquisire elementi di prova) o dimostrare un successivo aggravamento del pregiudizio, quale l’incremento progressivo del giro d’affari del contraffattore con corrispondente perdita di clientela.
La protratta inattività dell’assemblea dei soci e l’impossibilità del suo funzionamento, desumibili dalla mancata sostituzione dell’amministratore cessato, dalla mancata approvazione dei bilanci di esercizio e dal disinteresse manifestato dai soci, integrano i presupposti di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c
In presenza del disinteresse dei soci per la sorte della società e dell’assenza di un legale rappresentante, ove sia presumibile l’inutilità della convocazione dell’assemblea per la nomina del liquidatore, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 2487, comma 2, c.c. e per procedere, senza necessità di convocazione dell’assemblea, alla nomina giudiziale del liquidatore.
L’annullamento del contratto è previsto dall’ordinamento come rimedio rispetto a vizi genetici del consenso che ne inficiano la validità, come la conclusione del negozio in situazione di incapacità naturale di una delle parti o la stipulazione per effetto di errore, violenza o dolo e non è invocabile per far valere la mancata o inesatta esecuzione del rapporto contrattuale validamente sorto, a cui sopperisce il rimedio demolitorio della risoluzione del vincolo contrattuale per inadempimento.
La proposizione di una domanda giudiziale in spregio dei principi fondamentali dell’ordinamento in tema di rimedi contrattuali all’inadempimento, quale la domanda diretta ad ottenere una pronuncia di invalidità del contratto per inadempimento, dà luogo a responsabilità aggravata e implica la condanna dell’attore al pagamento ex art. 96 comma 3 e 4 c.p.c. in favore del soggetto convenuto.
Qualora, prima del deposito del ricorso ex art. 2485, comma 2, c.c., sia già pendente un giudizio di merito, ordinario o arbitrale, avente a oggetto l’accertamento della medesima causa di scioglimento della società, il procedimento di volontaria giurisdizione deve arrestarsi e il ricorso va dichiarato inammissibile. Il procedimento camerale è infatti recessivo rispetto al contenzioso di merito, perché si svolge in un contraddittorio attenuato, non dispone dei diritti e si conclude con un provvedimento inidoneo al giudicato, sicché non può incidere sul diritto controverso davanti ad altro giudice. L’arresto evita inoltre conseguenze irreversibili, perché l’iscrizione della causa di scioglimento e la nomina giudiziale dei liquidatori ex art. 2487, comma 2, c.c. potrebbero condurre alla liquidazione definitiva della società prima che il giudice del merito si pronunci con efficacia di giudicato.
Il socio che, a fronte di un lodo che abbia accertato lo scioglimento della società, lamenti il rifiuto dell’amministratore di procedere all’iscrizione nel registro delle imprese può ottenere un risultato sovrapponibile a quello del ricorso ex art. 2485, comma 2, c.c. chiedendo che il lodo sia dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 825 c.p.c., anche se impugnato.
Non è annullabile per abuso della regola di maggioranza la delibera con cui l’assemblea di una s.p.a. in liquidazione [holding il cui unico asset è la partecipazione nella controllata operativa] modifica il programma di liquidazione già approvato, rinunciando al piano di rilancio della controllata e autorizzando il liquidatore a cederne la partecipazione alle migliori condizioni, quando la scelta trovi giustificazione nell’insufficienza delle risorse necessarie a proseguire il piano per effetto di circostanze sopravvenute e nella mancata disponibilità dei soci, compresi quelli di minoranza, a fornire ulteriori apporti; né rileva che quelle circostanze fossero prevedibili quando il piano fu approvato, perché l’eventuale errore di valutazione originario non rende ancora attuabile il piano. Grava sul socio di minoranza l’onere di allegare e provare i sintomi dell’abuso e la lesione dei propri diritti derivante dalla specifica modifica del programma, e non dalla precedente decisione di porre la società in liquidazione.
Nella cessione di partecipazioni sociali le garanzie relative alla composizione del patrimonio e alla situazione economico-finanziaria della società partecipata [nella specie, della procedura di concordato cui era soggetta la sua controllata operativa] sono l’unico strumento con cui assumono rilievo contrattuale gli interessi delle parti relativi a beni di secondo grado rispetto alla partecipazione, che non godono della tutela delle garanzie legali sul bene trasferito; esse vanno quindi interpretate in modo rigoroso e operano soltanto nei limiti e nei modi in cui le parti le hanno pattuite, a prescindere dal contenuto tipico delle clausole d’uso. Le clausole di garanzia indennitaria e quelle di esenzione dalla garanzia operano al verificarsi dell’evento previsto, indipendentemente dalla consapevolezza che ne avessero le parti.
Il cessionario che, tramite un componente da lui designato, partecipava al consiglio di amministrazione della società target non può dolersi di dolo incidente o di violazione della buona fede nelle trattative per il silenzio serbato dal cedente su circostanze relative alla società, perché il suo affidamento nell’ignoranza di quelle vicende non è incolpevole.
È inammissibile per difetto di residualità la domanda proposta ai sensi dell’art. 700 c.p.c. per ottenere la restituzione immediata della partecipazione di s.r.l. che il ricorrente assume di avere perduto per effetto di una cessione inefficace, perché l’esigenza di gestire la partecipazione nelle more del giudizio di merito è interamente soddisfatta dal sequestro giudiziario con nomina di un custode che eserciti i diritti sociali ai sensi degli artt. 2471-bis e 2352 c.c. Non è estensibile alle partecipazioni l’orientamento che ammette l’ordine cautelare di restituzione dell’azienda, perché la gestione di questa implica scelte imprenditoriali difficilmente compatibili con la custodia, mentre quella della quota si risolve nell’esercizio dei diritti amministrativi sotto il controllo del giudice. Il socio unico, inoltre, non è legittimato a chiedere la restituzione dell’azienda, che appartiene alla società.
Il sequestro giudiziario della partecipazione controversa ai sensi dell’art. 670, n. 1, c.p.c. richiede elementi concreti che facciano temere un esercizio abusivo o extrasociale dei diritti da parte dell’intestatario, che non può desumersi dalla sola natura del bene; tale rischio è integrato dalla delibera, adottata dall’intestatario quale socio unico, di riduzione volontaria del capitale con allocazione dell’importo in una riserva distribuibile, perché la distribuzione potrebbe pregiudicare la situazione finanziaria della società e, indirettamente, il valore della quota.
Chi abbia perso la qualità di socio non può chiedere la revoca cautelare dell’amministratore prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c., né la sospensione della delibera dei soci prima e indipendentemente dall’impugnazione di merito, che ai sensi degli artt. 2479-ter e 2378 c.c. deve essere proposta contestualmente.
Il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto, ottenuto dal sindaco per il pagamento dei compensi, non preclude alla società l’azione di responsabilità ex art. 2407 c.c., perché esso accerta soltanto lo svolgimento della carica quale fonte dell’obbligazione di pagamento, mentre l’azione ha ad oggetto l’omessa vigilanza sugli atti di mala gestio degli amministratori. Il sindaco che abbia agito in via monitoria per ottenere i compensi relativi a un periodo successivo alla pretesa decadenza dalla carica ai sensi dell’art. 2404, comma 2, c.c. [e che risulti avere continuato a operare come sindaco] non può invece eccepire tale decadenza per sottrarsi alla responsabilità.
Qualora la società abbia transatto con alcuni sindaci limitatamente alla loro quota di responsabilità per somme inferiori alla quota ideale di ciascuno, la riduzione del debito degli altri condebitori solidali va commisurata alla quota ideale dei transigenti, che deve essere determinata tenendo conto della diversa gravità delle condotte e può dunque essere inferiore a quella dell’amministratore autore degli atti distrattivi, quando ai sindaci sia addebitata soltanto l’omessa vigilanza.
La limitazione della responsabilità dei sindaci introdotta dall’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo modificato dalla l. n. 35/2025, non opera in caso di dolo, che ricorre quando il sindaco sia consapevole degli atti di mala gestio degli amministratori e non reagisca [con gli strumenti previsti dagli artt. 2406 e 2409 c.c.].
Ai fini del sequestro conservativo chiesto dal curatore della liquidazione giudiziale nei confronti dell’amministratore unico e socio di maggioranza di s.r.l., integra il fumus dell’azione di responsabilità ex artt. 255 CCII e 2476 c.c. la restituzione a sé stesso, mediante prelievi ripetuti dal conto sociale, dei finanziamenti erogati alla società in una situazione di grave squilibrio patrimoniale che ne imponeva la postergazione ai sensi dell’art. 2467 c.c., nonché l’omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali, nei limiti delle sanzioni e degli interessi maturati. Non è invece suscettibile di accertamento nella sommaria cognizione cautelare l’addebito di indebita prosecuzione dell’attività, che richiede l’individuazione della data di perdita della continuità aziendale o del capitale e le rettifiche dei bilanci necessarie al calcolo della differenza dei netti patrimoniali.
Il periculum in mora del sequestro conservativo è integrato dalla messa in vendita, da parte dell’amministratore convenuto, dell’unico immobile di cui sia titolare, già gravato da ipoteche, al fine di far fronte a ulteriori debiti personali.