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Diritto del socio non amministratore di s.r.l. alla consultazione dei documenti sociali
Il diritto del socio di s.r.l. non amministratore di avere accesso alla documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, c. 2,...

Il diritto del socio di s.r.l. non amministratore di avere accesso alla documentazione sociale ai sensi dell'art. 2476, c. 2, c.c. è esercitabile in via potestativa, senza che il socio sia onerato di dimostrarne l’utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse, ed è tutelabile in via d’urgenza in riferimento all’esigenza di attualità del controllo rispetto alle vicende sociali.Deve realizzarsi un contemperamento di tale diritto rispetto ad esigenze della società meritevoli di tutela, ad esempio in termini di riservatezza dei dati sociali, da condursi alla stregua del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione (attraverso l’accorgimento del mascheramento preventivo dei “dati sensibili” presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori) laddove alle esigenze di controllo “individuale” della gestione sociale -cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 c.c. secondo comma- si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società.

Il diritto del socio non amministratore di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite un professionista di fiducia, i libri ed i documenti relativi all’amministrazione, ed eventualmente estrarne copia, può essere oggetto di tutela tramite azione di merito specifica o in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.. Trattandosi di provvedimento giudiziale di condanna avente ad oggetto un obbligo di fare infungibile, al riguardo può trovare applicazione, quale mezzo di coercizione indiretta, l’astreinte di cui all’art. 614-bis c.p.c., applicabile anche ai provvedimenti cautelari.

L’art. 2476, co. 2, c.c. prevede espressamente il diritto in capo al socio non amministratore di s.r.l. di accedere alla documentazione sociale, quale manifestazione di un potere di controllo in capo ai singoli soci, in collegamento con la loro legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e, più in generale, a garanzia della facoltà dei soci non amministratori di verificare il corretto e fisiologico svolgimento dell’attività gestoria. Quanto alle modalità dell’esercizio del diritto riconosciuto ex lege, al socio spetta di ricevere informazioni sullo svolgimento dell’attività della società resistente e il diritto di consultare i libri sociali e la documentazione attinente all’amministrazione della società, non invece il diritto a procedere autonomamente ad atti di ispezione, sicché l’esercizio del diritto di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. presuppone necessariamente la collaborazione degli organi sociali o dei professionisti preposti alla conservazione delle scritture contabili. In generale, l’esercizio del diritto di consultazione deve essere improntato al principio della buona fede, rappresentante canone generale nell’esecuzione del contratto sociale e al quale deve essere ricondotto altresì l’esercizio del diritto in discussione.

Nonostante l’ampiezza della formula usata dal legislatore tramite il riferimento alle “notizie sullo svolgimento degli affari sociali”, si deve ritenere che possano rientrare nella dizione legale solo informazioni e notizie tratte da elementi già costituiti, escludendo, per converso, che possano rientrarvi documenti costituendi. Di conseguenza, i report riguardanti il fatturato annuo e gli acquisti annui non possono rientrare nei documenti oggetto di diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. nel caso in cui gli stessi debbano essere appositamente redatti a fronte della richiesta presentata.

Il ricorso cautelare promosso al fine della consultazione dei documenti societari da parte del socio non amministratore di s.r.l. è inammissibile qualora i documenti richiesti risultino pubblici e agevolmente recuperabili. Ad esempio, il verbale dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio costituisce un documento pubblico e regolarmente disponibile tramite la semplice richiesta di visura e risulta, quindi, agevolmente consultabile con un onere di minima diligenza.

Il socio può chiedere alla società di appartenenza la documentazione di società controllate nei limiti della disponibilità della controllante. Non si ritiene, invece, che il socio possa pretendere di acquisire documentazione di altra società seppur controllata. Il controllo, infatti, non comporta confusione tra soggetti aventi personalità giuridica ma solo possibile confluenza di informazioni, limitatamente alla necessità di esercizio del controllo e della redazione dei bilanci consolidati.

Il diritto di ispezione del socio non può riguardare documenti afferenti a Società per Azioni che non siano nella disponibilità della controllante, non esistendo in tale ambito alcun diritto di ispezione in capo ai soci.

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Responsabilità risarcitoria del liquidatore sociale
Risponde della violazione degli obblighi di cui all’art. 2489 c.c. il liquidatore sociale che, in un’epoca in cui era già...

Risponde della violazione degli obblighi di cui all'art. 2489 c.c. il liquidatore sociale che, in un’epoca in cui era già emerso lo stato di insolvenza della società, abbia proceduto al pagamento di creditori chirografari i cui crediti non avrebbero trovato soddisfazione nel concorso, arrecando in tal modo un danno al patrimonio sociale. Tuttavia, il liquidatore può proseguire, anche parzialmente, l’attività d'impresa in fase di liquidazione, purché tale prosecuzione sia funzionale alla migliore liquidazione dell’attivo e non comporti l'assunzione di un nuovo rischio d'impresa idoneo a pregiudicare i diritti dei creditori e dei soci. Non è, quindi, configurabile la responsabilità del liquidatore ai sensi dell'art. 2489 c.c., né il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., qualora i pagamenti effettuati in favore di creditori chirografari, ancorché in presenza di crediti privilegiati già scaduti, siano qualificabili come pagamenti eseguiti nell'ambito della prosecuzione dell'attività d'impresa con finalità liquidatorie, e tale prosecuzione abbia concorso al conseguimento di un miglior risultato della liquidazione. La finalità di conservazione del valore dell’azienda come entità economica funzionante è altresì sottesa alla disciplina della non revocabilità dei pagamenti effettuati nei termini d’uso nell’esercizio dell’attività d'impresa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, l.fall., ora art. 166 d.lgs. n. 14/2019.

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S.r.l.: illegittima soppressione del collegio sindacale per riduzione dei costi senza giusta causa
Il collegio sindacale, anche nell’ambito delle S.r.l., come organo deputato al controllo della legalità della gestione sociale oltre che alla...

Il collegio sindacale, anche nell'ambito delle S.r.l., come organo deputato al controllo della legalità della gestione sociale oltre che alla revisione contabile, una volta nominato dall’assemblea, a prescindere dal fatto che ne fosse o meno obbligatoria la costituzione, è soggetto integralmente al regime legale dell’organo di controllo. In particolare, è soggetto alla disciplina del collegio sindacale prevista per le società per azioni, come espressamente stabilito dall’art. 2477 comma 4 c.c. secondo cui nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
L'ordinamento non ammette modalità atipiche di cessazione del collegio sindacale e circonda l'unica fattispecie di rimozione dei sindaci dall'incarico per volontà assembleare, prevista solo in presenza di giusta causa, della particolare cautela della subordinazione dell'efficacia della deliberazione all'approvazione del Tribunale.
La giusta causa di revoca dei sindaci si ravvisa, di regola, in circostanze sopravvenute dopo la nomina che minano il rapporto di fiducia tra la società e il componente dell'organo di controllo in quanto relative al comportamento inosservante dei doveri della carica o alla persona del sindaco rimosso.
E', quindi, da escludere la riconducibilità alla categoria della giusta causa di revoca di circostanze del tutto estranee alla sfera giuridica del sindaco, come le mire di riorganizzazione aziendale o il cambiamento di idea rispetto alla convenienza economica del mantenimento dell'organo.

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Revocazione straordinaria del decreto ingiuntivo per falsità delle sottoscrizioni di verbali assembleari
L’accertamento, con sentenza passata in giudicato, della falsità delle sottoscrizioni apposte sui verbali assembleari posti a fondamento di un decreto...

L'accertamento, con sentenza passata in giudicato, della falsità delle sottoscrizioni apposte sui verbali assembleari posti a fondamento di un decreto ingiuntivo non opposto integra il presupposto della revocazione straordinaria previsto dall'art. 395, n. 2, c.p.c., in quanto il provvedimento monitorio risulta pronunciato sulla base di prove successivamente dichiarate false. In tale ipotesi, il giudice della revocazione, ai sensi dell'art. 402 c.p.c., una volta pronunciata la revocazione, è tenuto a decidere il merito della controversia, disponendo, ove occorra, la restituzione di quanto conseguito in forza del provvedimento revocato ovvero l'assunzione di nuovi mezzi istruttori.

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Diritto di controllo e ispezione del socio di s.r.l. e sua tutela in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Il socio di s.r.l. è titolare ex lege di un diritto soggettivo a svolgere l’ispezione delle scritture contabili e dei...

Il socio di s.r.l. è titolare ex lege di un diritto soggettivo a svolgere l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti amministrativi della società partecipata, diritto che integra il contratto di società ed a cui corrisponde specularmente l'obbligo della società di consentirne l'esercizio. Tale diritto ha ad oggetto l'informazione sullo svolgimento degli affari sociali, la consultazione dei libri sociali e dei documenti amministrativi nel luogo in cui si trovano — e dunque lo svolgimento dell'attività ispettiva — e, all'esito di questa, l'estrazione a proprie spese di copia dei documenti ritenuti utili e rilevanti.

L'obbligo della società di consentire al socio l'attività di controllo deve essere adempiuto con la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., richiesta dalla natura societaria del diritto di controllo del socio e corrispondente alla diligenza dovuta dall'amministratore nell'adempimento degli obblighi aventi titolo nel rapporto societario.

Il diritto d'ispezione del socio deve essere esercitato nei limiti della buona fede, superati i quali l'esercizio del diritto trasmoda nell'abuso; la buona fede deve permeare tanto l'esercizio dei diritti quanto l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale.

Il socio non ha diritto a vedersi inviare la documentazione a semplice richiesta e a prescindere dallo svolgimento dell'attività ispettiva; la società, per converso, ben può inviare al socio copia dei documenti richiesti, così riconoscendo la legittimità della richiesta e facendo venir meno l'interesse all'ispezione.

Sussiste il periculum in mora richiesto per la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. allorché l'inadempimento della società all'obbligo di consentire l'ispezione determina specularmente la permanente ed attuale compressione del diritto del socio all'informazione di cui all'art. 2476, comma 2, c.c. Non può peraltro essere accolta la domanda di condanna della società al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. ove non vi sia ragione di ritenere che essa non adempia spontaneamente all'ordine giudiziale, salva l'adozione, in caso contrario, degli opportuni provvedimenti.

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Associazione in partecipazione ed esclusione dell’ultrattività della clausola compromissoria in caso di successivo accordo transattivo che non la menzioni
Il principio dell’autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio in cui è stata inserita ne comporta l’estensione alle sole cause...

Il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio in cui è stata inserita ne comporta l'estensione alle sole cause di invalidità di questo, purché ad esso non esterne, mentre ne esclude l'ultrattività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, neppure indirettamente menzionati nella clausola stessa e di cui il precedente negozio costituisca ormai soltanto un mero antecedente storico. Conseguentemente, la clausola compromissoria contenuta in un patto di associazione in partecipazione non trova applicazione in riferimento alla lite concernente l'adempimento di una successiva transazione che abbia regolato rapporti intercorsi tra le parti che traevano origine anche, ma non solo, da quelli afferenti all'associazione in partecipazione, a prescindere dal carattere non novativo dell'accordo transattivo.

La clausola compromissoria deve essere interpretata restrittivamente.

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Il cessionario deve provare il proprio credito anche se il debitore ceduto non lo contesta
Premesso che per l’efficacia e l’opponibilità della cessione di un credito è sufficiente la notificazione al debitore della intervenuta cessione,...

Premesso che per l'efficacia e l'opponibilità della cessione di un credito è sufficiente la notificazione al debitore della intervenuta cessione, appare opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 1262 cod. civ. "Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso" (comma 1) e che "Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti" (comma 2).

Il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito - ovvero se transige con il cedente su crediti diversi da quello ceduto - né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione; pertanto è onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito, salva la responsabilità del cedente per la mancata consegna dei documenti su cui è fondato, configurante inadempimento al contratto di cessione. Né si può ritenere che le fatture siano idonee in sede di giudizio a cognizione piena a provare l'esistenza del credito.

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Violazione del preliminare di cessione di quote e pagamento del doppio della caparra confirmatoria
In materia di cessione di partecipazioni societarie, la parte promittente venditrice deve tenere fede ai precisi obblighi di trasparenza e...

In materia di cessione di partecipazioni societarie, la parte promittente venditrice deve tenere fede ai precisi obblighi di trasparenza e di informazione a favore della parte promissaria acquirente, assunti con la firma del contratto preliminare. Nel caso in cui la parte promittente venditrice violi tali obblighi ex contractu, deve essere accolta la domanda della parte promissaria acquirente che abbia, ai sensi dell'art. 1385 c.c., esercitato il diritto di recedere dal contratto e chiesto alla parte promittente venditrice il doppio dell'importo da quest'ultima ricevuto a titolo di caparra confirmatoria. [Nel caso di specie la parte promittente venditrice aveva garantito - senza, tuttavia, ottemperare a tali obblighi - che (i) nel periodo intercorrente tra la firma del preliminare e del definitivo, le attività aziendali non sarebbero state interrotte e che (ii) la situazione patrimoniale avrebbe subito variazioni fisiologiche derivanti dall'attività esercitata, oltre a (iii) prendere l'impegno di presentare al momento della sottoscrizione del definitivo una situazione patrimoniale aggiornata].

Si deve escludere che il legale rappresentante della società promissaria acquirente agisca con il fine unico di impossessarsi delle risorse e delle informazioni riservate della società target, se con il contratto preliminare la parte promittente venditrice lo ha autorizzato ad affiancare la società target per la gestione ordinaria, così consentendo una disclosure molto più ampia rispetto a quanto avviene nella prassi commerciale, e se durante tale affiancamento i risultati economici dell'esercizio hanno registrato un consolidamento dell'attività caratteristica della società. [Le parti avevano previsto che, a seguito della sottoscrizione del preliminare, il legale rappresentante della società promissaria acquirente sarebbe stato "delegato" dall'amministratore unico della società target a gestire le attività ordinarie della società, senza poteri né di rappresentanza né di firma, giungendo addirittura a prevedere che avrebbe potuto gestire i contratti in essere e le attività di coordinamento dei singoli cantieri secondo le indicazioni fornite dall'amministratore unico].

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Sequestro conservativo e responsabilità degli amministratori: prova del depauperamento patrimoniale
Non è configurabile la responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex artt. 2394 c.c. e 2476, comma 6, c.c. quando gli...

Non è configurabile la responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex artt. 2394 c.c. e 2476, comma 6, c.c. quando gli addebiti loro contestati attengono ad attività o omissioni poste in essere successivamente al verificarsi dell'insolvenza e risultano essere meri effetti dell’incapienza patrimoniale della società, anziché cause della stessa. In mancanza di una chiara individuazione delle cause, nonché dell’esatta correlazione causale tra condotte degli amministratori e depauperamento del patrimonio sociale, difetta il presupposto dell’inosservanza dell’obbligo di conservazione dell’integrità patrimoniale in capo agli amministratori della società. Parimenti, non può ritenersi provata l’insufficienza del patrimonio sociale quando dagli elementi contabili disponibili emergono dati incompatibili con l'assunto di incapienza, e il creditore non ha offerto un’analisi puntuale della situazione patrimoniale atta a evidenziare incoerenze tra rappresentazione contabile e reale consistenza del patrimonio. Ne deriva che la misura del sequestro conservativo non può essere concessa né mantenuta in assenza di una compiuta dimostrazione dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, dovendo il giudice revocare la misura concessa quando la domanda cautelare risulti ab origine priva di fondamento.

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Recesso consensuale del socio di s.r.l.: vincolatività e tutela cautelare
È valido il recesso consensuale del socio di s.r.l., ove concordato tra i soci e recepito dalla società mediante apposita...

È valido il recesso consensuale del socio di s.r.l., ove concordato tra i soci e recepito dalla società mediante apposita delibera, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, in quanto materia disponibile e funzionale alla risoluzione di situazioni di contrasto tra soci. L’accordo di recesso, una volta recepito dalla società, integra un negozio bilaterale vincolante, non unilateralmente revocabile ai sensi dell’art. 1372 c.c., neppure mediante successiva deliberazione del socio residuo parte dell'accordo di recesso. In tale contesto, l’obbligazione assunta ex art. 1381 c.c. dal socio che abbia promesso il fatto del terzo ha natura risarcitoria, ove il promittente non solo non si attivi per l’adempimento, ma ostacoli l’esecuzione dell’accordo.

Ai fini del sequestro conservativo, il fumus boni iuris sussiste anche in presenza di una liquidazione convenzionale e forfettaria della quota del socio receduto, non essendo i criteri di cui all’art. 2473, comma 3, c.c. inderogabili in melius in caso di recesso consensuale, mentre il periculum in mora può essere desunto da elementi oggettivi e soggettivi idonei a evidenziare il rischio di dispersione della garanzia patrimoniale, anche in relazione a operazioni dispositive e alla riduzione delle attività sociali.

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