Quella spettante ai sindaci è una retribuzione annuale, secondo quanto è coerente, del resto, con la durata che connota, come scansione dell’attività di impresa, l’esercizio sociale. Ne segue, allora, che è con questa unità di misura (della singola annualità) che l’inadempimento degli obblighi di controllo deve venire a confrontarsi in relazione al riconoscimento del diritto al compenso del sindaco.
Il credito del sindaco per compensi professionali dovuti per la carica sociale costituisce un’obbligazione pecuniaria di valuta e, come tale su tali importi sono dovuti interessi: i) al tasso legale dal giorno della prima diffida ad adempiere; ii) al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell’art. 1284, co. 4 c.c., dal giorno del deposito della domanda giudiziale. Il dies a quo relativo alla debenza degli interessi moratori al tasso maggiorato non può essere individuato nel giorno della comunicazione dell’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita in quanto l’art. 1284, co. 4 c.c. fa testualmente riferimento alla domanda giudiziale, per tale intendendosi la domanda proposta con atto introduttivo di un giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria. L’equiparazione della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita alla domanda giudiziale, infatti, vale soltanto con riferimento alla prescrizione e alla decadenza. Ciò esclude la possibilità di una estensione generalizzata dalla citata condizione di procedibilità del concetto di “domanda giudiziale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1284 comma 4 c.c..