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Amministratore di fatto e la responsabilità per mala gestio in conflitto di interessi
Nel processo civile la costituzione del convenuto già dichiarato contumace è inammissibile ove avvenga dopo il momento in cui il...

Nel processo civile la costituzione del convenuto già dichiarato contumace è inammissibile ove avvenga dopo il momento in cui il giudice ha fissato l’udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell’art. 293 c.p.c.; tale disciplina, applicabile anche al rito semplificato, non viola gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto realizza un ragionevole bilanciamento tra diritto di difesa, stabilità del contraddittorio, economia processuale e ragionevole durata del processo.

È configurabile la qualifica di amministratore di fatto in capo al soggetto che, pur privo di formale investitura assembleare, si inserisca stabilmente e non occasionalmente nella gestione della società, esercitando autonomia decisionale interna ed esterna, impartendo direttive, condizionando le scelte operative e intrattenendo rapporti con soci, amministratori, clienti e fornitori. La prova dell’amministrazione di fatto può essere desunta da indici sintomatici quali la partecipazione continuativa alla pianificazione commerciale e finanziaria, la definizione delle strategie di vendita, la gestione degli ordini, degli incassi, delle fatture e dei rapporti con i clienti, nonché l’utilizzo di un indirizzo e-mail riferibile alla società e la spendita del nome sociale nei rapporti esterni.

L’amministratore di fatto di una società di capitali risponde, al pari dell’amministratore di diritto, dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394 e 2476 c.c., nonché, in sede concorsuale, ai sensi dell’art. 146 l. fall., quando la sua condotta gestoria violi i doveri di diligenza, correttezza e conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Tale modello operativo, ove determini l’accumulo di crediti di fatto inesigibili verso il fornitore e di corrispondenti debiti verso i clienti rimasti insoddisfatti, comporta la responsabilità dell’amministratore di fatto per il danno arrecato alla società e ai creditori sociali, danno che può essere liquidato nell’importo delle passività generate dalla condotta gestoria negligente e causalmente riconducibili al dissesto societario. Integra mala gestio la condotta dell’amministratore di fatto che, trovandosi in posizione di conflitto di interessi quale amministratore o dominus dell’unico fornitore della società, induca quest’ultima a concentrare la propria attività commerciale su tale unico fornitore estero, senza adeguata contrattualizzazione del rapporto, senza garanzie sull’adempimento, senza diversificazione delle controparti e mediante sistematico versamento anticipato delle somme incassate dai clienti.

In presenza di un conflitto di interessi tra l’amministratore di fatto e la società amministrata, il sindacato giudiziale sulle scelte gestorie non incontra i limiti ordinariamente derivanti dalla business judgment rule, potendo il giudice verificare più ampiamente la conformità delle decisioni assunte ai criteri di correttezza, diligenza, prudenza e ragionevolezza economica.

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Giusta causa e revoca del liquidatore di S.r.l.
La giusta causa di revoca del liquidatore non coincide necessariamente con l’inadempimento ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto,...

La giusta causa di revoca del liquidatore non coincide necessariamente con l'inadempimento ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto, ma può consistere anche in circostanze oggettive sopravvenute, non colpevoli, idonee a compromettere il rapporto fiduciario tra il soggetto incaricato e la società o i presupposti stessi della nomina. Integra un'ipotesi di giusta causa oggettiva [escludendo il diritto al risarcimento del danno ex art. 2487, comma 4, c.c.] il venire meno del gradimento del principale creditore sulla persona del liquidatore, qualora tale gradimento sia stato originariamente previsto da un accordo di ristrutturazione dei debiti recepito nella delibera di nomina e accettato dal professionista all'atto del conferimento dell'incarico. In tale fattispecie, il mutamento della titolarità del credito principale costituisce un fatto esterno idoneo a giustificare la sostituzione dell'organo di gestione per ragioni di coerenza con l'assetto di governance definito nell'accordo di ristrutturazione. Ai fini della legittimità della revoca, la sussistenza della giusta causa deve essere accompagnata dall'espressa indicazione della motivazione nella delibera assembleare, senza facoltà di integrazione postuma in sede giudiziale.

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Opzione esercitata e limiti della tutela cautelare
Nel contratto di opzione, una volta validamente esercitato il diritto e ove il contenuto negoziale lo consenta, il patto di...

Nel contratto di opzione, una volta validamente esercitato il diritto e ove il contenuto negoziale lo consenta, il patto di opzione è assimilabile a un contratto preliminare. Ne consegue la possibilità di esperire l’azione costitutiva diretta a ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso per inadempimento della parte obbligata. In tale contesto è altresì ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., con funzione di conservazione del rapporto contrattuale, al fine di ottenere l’anticipata esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’opzione esercitata, purché sussista un pregiudizio imminente e irreparabile. Tale tutela non può, tuttavia, essere utilizzata per costituire il rapporto negoziale, né per ottenere l’adempimento dell’obbligo di stipulare un contratto privo dei suoi elementi essenziali: non è infatti consentito colmare in sede cautelare, mediante cognizione sommaria, lacune del regolamento contrattuale, specie in presenza di controversie su elementi essenziali quali il prezzo nella compravendita.

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Responsabilità degli amministratori per documentazione contabile non veritiera
In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata ex art. 2476, comma 7, c.c., il dies a quo...

In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata ex art. 2476, comma 7, c.c., il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria va individuato nel momento in cui il danno si manifesta.

Deve escludersi la responsabilità dell’amministratore per i danni lamentati dagli ex soci (non amministratori) cedenti la loro quota al terzo acquirente, qualora questi ultimi abbiano consapevolmente concorso alla predisposizione e alla trasmissione alla controparte contrattuale di documentazione contabile non veritiera, risultando provata la loro piena conoscenza dell’effettiva situazione economico-patrimoniale della società al momento della cessione. In tale ipotesi, il pregiudizio economico patito dal terzo acquirente derivante dalla successiva rideterminazione giudiziale del prezzo di cessione, quale conseguenza dell’accertata responsabilità risarcitoria ex art. 1440 c.c. dei cedenti, non è causalmente imputabile all’amministratore, ma costituisce effetto diretto della condotta dolosa degli stessi soci inserendosi perciò in un quadro di responsabilità autonoma. Parimenti, non è configurabile un danno da perdita di chance in difetto della prova, anche presuntiva, dell’esistenza di una concreta ed effettiva possibilità di conseguire un diverso e più favorevole risultato economico, ove emerga che il prezzo originariamente pattuito fosse già superiore al valore reale della partecipazione sociale.

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Diffida ad adempiere e poteri del giudice di accertare la risoluzione giudiziale
In tema di inadempimento contrattuale, la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. richiede una manifestazione univoca della volontà dell’intimante...

In tema di inadempimento contrattuale, la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. richiede una manifestazione univoca della volontà dell’intimante non solo di assegnare un termine per l’adempimento, ma anche di considerare il contratto risolto di diritto in caso di inutile decorso, non essendo sufficiente un generico invito ad adempiere o una riserva di tutela. L’inefficacia o invalidità della diffida, così come il mancato corretto esercizio della clausola risolutiva espressa, non precludono al giudice la possibilità di accertare la risoluzione giudiziale ai sensi dell’art. 1453 c.c., potendo la relativa domanda ritenersi implicitamente proposta, quale minus rispetto a quella di risoluzione di diritto. Ne consegue che il giudice, accertata la sussistenza di inadempimenti gravi e non di scarsa importanza, valutati in concreto alla luce della natura del rapporto e dell’interesse perseguito dalle parti, può dichiarare la risoluzione del contratto indipendentemente dalla rituale attivazione dei rimedi risolutivi convenzionali o legali.

In materia di diritto d’autore, ai fini della tutela di un sito web è necessario che la produzione rappresenti la personalità del suo autore che si estrinseca attraverso un apporto creativo originale nella forma espressiva complessiva dell’opera. La violazione si manifesta a fronte di una riproduzione sostanziale nel prodotto asseritamente imitativo di tale forma; non è sufficiente una mera somiglianza visiva desunta da riproduzioni statiche (screen shot), occorrendo invece un accertamento puntuale degli elementi creativi e delle funzionalità che caratterizzano la piattaforma.

 

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Violazione dell’accordo di riservatezza e del patto di non concorrenza; concorrenza sleale e contraffazione
Ciò che usualmente differenzia la disciplina codicistica dettata dagli artt. 98 e 99 cpi dalla tutela contrattuale rinvenibile negli accordi...

Ciò che usualmente differenzia la disciplina codicistica dettata dagli artt. 98 e 99 cpi dalla tutela contrattuale rinvenibile negli accordi di riservatezza sta nel fatto che, attraverso la sottoscrizione di un contratto, le parti possono decidere, sulla base del loro stesso accordo, di riconoscere tutela ad informazioni riservate anche qualora le stesse non soddisfino i requisiti del valore economico e delle adeguate misure di sicurezza previsti dall’art. 98 cpi, senza che ciò possa significare che con quel tipo di accordi possa accordarsi tutela anche ad informazioni prive di qualsiasi carattere confidenziale. Oggetto di tutela negoziale sono esclusivamente le informazioni riguardanti i mercati rilevanti e le attività delle parti diverse dalle notizie e dai dati di cui le parti avevano conoscenza prima della “disclosure” e dalle informazioni pubblicamente disponibili riguardo ai prodotti e al relativo mercato.

La libertà di concorrenza implica anche la libertà di imitare le imprese concorrenti ponendosi sulle loro orme e ad esser vietato è solo il rischio di confusione oppure, a determinate condizioni da intendere in modo necessariamente restrittivo, lo sfruttamento “indebito” della rinomanza e notorietà altrui (ad es. art. 20, comma 1, lett. c) e art. 4, comma 1, lett. g), d.lgs. 145/2007), mentre spetta all’impresa che si propone di guadagnare un vantaggio competitivo differenziarsi e cercare soluzioni originali, meno facilmente imitabili e meglio rispondenti ai bisogni dei consumatori di quelle che riguardano il confezionamento dei prodotti.
I marchi il cui nucleo essenziale è costituito da un vocabolo di largo uso nel mercato e sono un’indicazione meramente descrittiva delle caratteristiche dei prodotti da essi contraddistinti, dovrebbero essere ricondotti nella categoria dei “marchi deboli”. Dalla qualificazione come marchi deboli discende che lievi variazioni od integrazioni dei segni sono in principio sufficienti ad escludere un rischio di confusione per i consumatori e, quindi, la contraffazione, consentendo la coesistenza di segni simili.
Non può escludersi, in termini assoluti, che una modificazione del marchio debole possa risultare, in concreto, tanto marginale da non elidere il rischio confusorio.

La caratteristica di rinomanza del marchio appartiene al segno conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia analogamente affermata anche al di fuori dell'ambito merceologico in cui il marchio si è affermato. Nell’esaminare tale requisito il giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo. La protezione del marchio che gode di rinomanza non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno successivo tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi, ma è sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa.

La concorrenza sleale parassitaria postula la sistematica ripresa delle iniziative altrui e richiede, quindi, che l’imitatore si ponga sulla scia del concorrente in modo continuativo, sfruttando la creatività altrui e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. La concorrenza sleale parassitaria si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.

La ricerca attiva di personale qualificato tra le risorse umane delle imprese concorrenti sulla base di offerte di lavoro migliorative che non sia accompagnata da comunicazioni denigratorie e screditanti non può in principio configurarsi alla stregua di un’azione illecita e che il passaggio di dipendenti, anche in numero significativo, da un’impresa ad un’altra rientra nella grande maggioranza nei casi in un quadro fisiologico di mobilità dei fattori della produzione (mobilità a sua volta determinata dalla capacità delle imprese di definire strategie e politiche in grado di attrarre le risorse chiave necessarie per conservare e accrescere il loro potere di mercato) che costituisce un elemento indispensabile per il buon funzionamento di un mercato concorrenziale. Si aggiunga altresì che la perdita di risorse chiave e il passaggio di una risorsa ad un’impresa rivale trova nella maggior parte dei casi una spiegazione plausibile ed economicamente razionale (alternativa al sospetto di manovre illecite dei concorrenti) nella incapacità di un’organizzazione di trattenere, valorizzandole adeguatamente attraverso un appropriato disegno degli incentivi, le persone (con il bagaglio di competenze) di cui ha bisogno.

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Revoca cautelare in via d’urgenza del Presidente del CdA di una srl
I presupposti per la revoca cautelare dell’amministratore risiedono nell’intervenuta commissione di gravi irregolarità nella gestione, qualora l’attualità o la permanenza...

I presupposti per la revoca cautelare dell'amministratore risiedono nell'intervenuta commissione di gravi irregolarità nella gestione, qualora l'attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'interesse sociale. A titolo esemplificativo, la revoca può essere disposta in una fattispecie in cui l'amministratore non aveva provveduto alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci di più esercizi, sussistendo in tal caso la prosecuzione nell'attività gestoria senza ordine, atteso che mancava un'aggiornata rendicontazione della situazione economico patrimoniale. Per converso, non è stata disposta la revoca quando si è accertato che il socio-ricorrente aveva partecipato a tutte le assemblee, anche approvando i bilanci.

 

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Natura e operatività del diritto di informazione e accesso alla documentazione sociale.
Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che...

Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che non partecipano all'amministrazione dall'art. 2476, comma 2, c.c., si configura quale manifestazione di un potere di controllo individuale in capo ai singoli soci, di per sé non subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse perché l’interesse sotteso è il controllo sulla gestione in sé; il potere è ampio e si esplica in due direzioni: 1) nel diritto di avere informazione attraverso l’acquisizione di notizie dall’amministratore sullo svolgimento degli affari sociali; 2) nel diritto di consultazione diretta della documentazione sociale.

Se da un lato la società nei quindici giorni che precedono la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio deve depositare il fascicolo di bilancio al fine di consentire ai soci di esprimere un voto informato, dall’altro, comunque, pur con i tempi necessari affinché l’esercizio di tale diritto non ostacoli la ordinaria gestione sociale, è tenuta a organizzarsi per consentire l’esercizio del diritto di controllo del socio ex art 2476 c.c. che può avere a oggetto elementi ulteriori rispetto a quanto inserito nel fascicolo di bilancio.

L’oggetto del controllo - sia con riferimento alle informazioni, sia con riferimento alla documentazione sociale - ha uno spettro ampio, il perimetro del potere di indagine conoscitiva del socio che non partecipa alla gestione nella srl si può dire che abbia a oggetto i documenti e/o le informazioni di cui l’organo amministrativo dispone per una corretta gestione della società non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto deve uniformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza; consegue che possono riconoscersi restrizioni al contenuto di tale potere del socio nelle ipotesi in cui sorgano esigenze di riservatezza della società che possono trovare fondamento, per esempio, in particolari rapporti di concorrenza con il socio o nell’assunzione in determinati contesti di posizioni contrapposte tra società e socio o nell’esigenza di tutela di segreti industriali, esigenze di modulazione della facoltà di esercizio del diritto che qui non sono state prospettate dalla società.

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Responsabilità dell’amministratore per il depauperamento della società in favore di una newco
E’ sussistente il fumus boni iuris della tutela cautelare richiesta (segnatamente, sequestro conservativo ante causam delle quote di s.r.l.) sotto...

E' sussistente il fumus boni iuris della tutela cautelare richiesta (segnatamente, sequestro conservativo ante causam delle quote di s.r.l.) sotto il profilo del depauperamento della società a vantaggio di una newco, laddove entrambe le società operano nel medesimo settore, hanno una compagine sociale in parte coincidente, sono amministrate dal medesimo soggetto (che ne è anche socio) e la sede della newco è stata in passato anche sede della società debitrice.

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Cedibilità dei crediti derivanti da contratto non cedibile e requisiti di un valido riconoscimento di debito
La clausola di non cedibilità contenuta in un contratto non si estende ai crediti derivanti dall’esecuzione del contratto medesimo. Il...

La clausola di non cedibilità contenuta in un contratto non si estende ai crediti derivanti dall'esecuzione del contratto medesimo.

Il riconoscimento di debito produce l'effetto dell'astrazione processuale della causa solo se è certo il debito a cui si riferisce; un messaggio WhatsApp, privo di data e di riferimenti a specifiche poste creditorie, non esonera il presunto creditore dal provare il diritto dedotto in giudizio.

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Clausola di indennizzo nel contratto di cessione di partecipazioni sociali e onere della prova dell’importo dell’indennizzo
In una controversia attinente a un contratto di cessione di partecipazioni sociali, è onere della parte che invoca una clausola...

In una controversia attinente a un contratto di cessione di partecipazioni sociali, è onere della parte che invoca una clausola di indennizzo dimostrare i fatti costitutivi della sua domanda, ivi compreso il quantum della richiesta di condanna (nel caso in esame, l'importo della discrasia tra il costo del personale iscritto a bilancio e quello effettivo).

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Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare: onere della prova e principio di non contestazione
In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore di un fallimento nei confronti degli amministratori, incombe sul curatore l’onere...

In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore di un fallimento nei confronti degli amministratori, incombe sul curatore l'onere di provare il danno, producendo la documentazione a riprova del credito risarcitorio (nella specie, lo stato passivo da cui emergono le pretese dei creditori del fallimento).

Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non esonera una parte dall'onere della prova, qualora l'omessa contestazione attenga a fatti di cui la controparte potrebbe non essere mai venuta a conoscenza.

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