La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione di diritti di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 126, comma 1, C.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all’accertamento del danno, trattandosi di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall’articolo 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale. La pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione su segni distintivi ha funzione tanto preventiva, in quanto diretta a prevenire ulteriori pregiudizi portando l’atto di contraffazione a conoscenza degli operatori del mercato, quanto riparatoria in forma specifica del danno, ed è disposta sulla base di una ponderazione degli interessi contrapposti delle parti. La sanzione della pubblicazione del provvedimento deve applicarsi secondo un regime di proporzionalità, talché, per farne applicazione, occorre considerare, inter alia, le dimensioni, anche potenziali, del fenomeno contraffattivo.
Nel giudizio di contraffazione brevettuale, deve tenersi conto dell’interpretazione del titolo, dovendosi adottare criteri uniformi ed omogenei per la valutazione della contraffazione e della validità del brevetto.
La valutazione di interferenza non è automaticamente esclusa allorché una modesta variante incida su un elemento della rivendicazione che non abbia importanza centrale nell’economia dell’idea inventiva (eliminandolo o sostituendolo in una diversa soluzione espressiva della stessa idea fondamentale) o allorché il prodotto ritenuto in contraffazione per equivalenti assolva alla stessa funzione del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via e pervenendo allo stesso risultato o ancora quando la soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata appaia ovvia e non originale, tenuto conto, quale parametro di valutazione, delle conoscenze medie del tecnico di settore.
La concessione del provvedimento d’urgenza presuppone la coesistenza dei due noti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata e, il secondo, come il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all’esito insoddisfatto, in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
L’espressione utilizzata dall’art. 700 c.p.c. (“fondato motivo di temere che (…) il diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”) sottolinea la necessità che il giudice compia una valutazione circa la ricorrenza di un’attuale situazione di pericolo da infruttuosità per il ricorrente, nel senso che, nelle more di un giudizio a cognizione piena, egli corra il rischio che, da un momento all’altro, il proprio diritto venga irrimediabilmente compromesso e che, quindi, la tutela allo stesso accordata sia ormai inutile e infruttuosa. Il diritto che si vuol far valere deve essere minacciato da un pregiudizio che abbia la duplice caratteristica della imminenza, nel senso della sua incombente verificazione sul piano temporale (esso, cioè, non deve essersi già realizzato e non deve essere futuro, né possibile o eventuale, ma incombente e concreto), e della irreparabilità, intesa come irreversibilità della lesione del diritto assoggettato a cautela, tale da precludere definitivamente la possibilità di realizzare e soddisfare nelle forme ordinarie la situazione giuridica vantata ovvero come impossibilità o estrema difficoltà di determinare con esattezza la misura del risarcimento, ove gli effetti pregiudizievoli persistessero nel tempo. Il presupposto della imminenza del pericolo sussiste non solo quando l’evento dannoso, pur essendo stato univocamente preannunciato da una serie di elementi di fatto, non si sia ancora verificato, ma anche quando l’evento dannoso si è già verificato e le sue conseguenze dannose siano destinate a non esaurirsi, ma a protrarsi nel tempo. Il requisito della irreparabilità del pregiudizio può dirsi sussistente solo nel caso in cui sia la reintegrazione in forma specifica che il risarcimento per equivalente pecuniario non siano in grado di attuare integralmente il diritto dedotto in giudizio, a causa degli effetti dannosi medio tempore manifestatisi.
Solo la presenza di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall’attesa della sentenza definitiva nel merito può giustificare l’accoglimento del ricorso proposto in via d’urgenza, tenuto anche conto del fatto che l’emanazione di un provvedimento cautelare, considerata la riforma intervenuta in materia, ha acquisito un carattere di tendenziale stabilità in quanto idoneo a produrre effetti incidenti sulla situazione giuridica di entrambe le parti. Costituisce ius receptum quello secondo cui il periculum in mora non possa, se non in situazioni peculiari, ritenersi sussistente in re ipsa, né possa essere ravvisato in una qualsiasi violazione dei diritti del ricorrente in sé considerata, ma richiede che la lesione, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (Cass. n. 8373/2002).
L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all'insieme degli elementi salienti — grafici, fonetici e visivi —, nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte” (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante (cfr. Cass. civile, sez. I, 28/07/2023, n. 23067).
Il rischio di confusione o di associazione tra il pubblico deve derivare dalla identità o similitudine tra i segni in rapporto ai prodotti o ai servizi. Non è, quindi, dubitabile che l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni debba essere svolto, nel caso di affinità dei prodotti, non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica. Tuttavia, resta il fatto che il giudizio, per quanto parametrato all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi mediante una valutazione che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo, e condotto in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, non può che assumere come elemento dirimente l’identità o comunque la similitudine.
In caso di invenzioni ottenute nel corso di contratti d'opera o nell'ambito di prestazioni di lavoro autonomo o di attività professionale, la disciplina della titolarità dell'invenzione e dei relativi diritti patrimoniali è da ricercare nel contratto con cui le parti hanno regolato i rapporti tra di loro. Qualora infatti l'attività inventiva costituisca l'oggetto della prestazione del lavoratore autonomo, del consulente o del professionista, la giurisprudenza è concorde nel concludere che i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione nascono direttamente in capo al committente che abbia commissionato l'invenzione. Tale soluzione si giustifica sia in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 64 CPI, sia in considerazione del principio per il quale il committente acquista direttamente l'opera commissionata a titolo originario.
La volontà delle parti va ricostruita andando oltre la formulazione letterale (non decisiva) e valorizzando altri elementi, sia interni che esterni al contratto, ivi compreso il comportamento delle parti successivo al raggiungimento dell'accordo.
Le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato. L’esaurimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio, tuttavia, non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
Può, tra l’altro, ravvisarsi un 'motivo legittimo' preclusivo all'esaurimento delle facoltà esclusive connesse al marchio quando ricorrano le seguenti circostanze: 1) il prodotto contraddistinto dal marchio è un articolo di lusso o comunque di prestigio; 2) il titolare del marchio ha adottato un sistema di distribuzione selettiva per la commercializzazione del prodotto; 3) il soggetto che commercializza il prodotto, al di fuori della rete distributiva autorizzata, arreca un pregiudizio alla reputazione del marchio.
Le questioni relative alla competenza devono essere risolte solo alla stregua della prospettazione di parte attrice, senza che assumano rilevanza le contestazioni delle controparti o la diversa qualificazione dei fatti invocata, dovendosi tenere separata le questioni concernenti il merito da quelle relative alla competenza. Unico limite alla rilevanza dei fatti esposti dall’attore ai fini della determinazione della competenza è dato dalla loro evidente prospettazione artificiosa e strumentale, preordinata esclusivamente a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.
Una domanda non riproposta in precisazione delle conclusioni non può ritenersi per questo solo abbandonata, dovendosi valutare in modo complessivo la condotta processuale della parte.
La legittimazione attiva coincide con la titolarità del diritto ad agire in giudizio e la legittimazione passiva consiste nella titolarità del diritto a resistere nel processo: entrambe devono essere determinate con riguardo alla prospettazione dell’attore ed integrano concetti distinti dalla titolarità delle posizioni sostanziali oggetto del giudizio.
Si ha denigrazione ex art. 2598 n. 2 c.c. laddove l’imprenditore diffonda notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull’attività del concorrente in modo idoneo a determinarne il discredito e ad incidere negativamente sulla sua reputazione. Anche la divulgazione di circostanze vere, accompagnata da invettive e offese nei confronti del concorrente, configura concorrenza sleale per denigrazione.
Nel rapporto tra imprese concorrenti, non è conforme alla buona pratica degli affari che i dipendenti e i collaboratori, una volta transitati in un’impresa concorrente, entrino in contatto con i clienti dell’ex datore di lavoro. Se ciò avviene in maniera sistematica e con modalità idonee a danneggiarlo, lo sviamento che eventualmente ne consegue deve considerarsi illecito.
L’animus nocendi consiste nella consapevolezza e volontà di cagionare un pregiudizio all'altrui impresa e può essere provato guardando all’intensità dell’offesa all’integrità aziendale.
La tutela dei dati dell’impresa non si esaurisce nella disciplina dell’art. 98 c.p.i., poiché anche laddove non vengano in rilievo informazioni connotate da requisiti di segretezza, l’acquisizione di dati riservati è pur sempre idonea ad integrare gli estremi dell’illecito ex art. 2598 n. 3 c.c., in presenza di un complesso di dati organizzato.
Non esiste un divieto di intrattenere relazioni con gli interlocutori di un’impresa concorrente, purché ciò non avvenga sfruttando in modo illecito l’altrui rete commerciale o informazioni riservate.
Ciascuna parte è libera di interrompere la contrattazione, manifestando la propria volontà di non concludere il contratto, con il limite costituito dalla necessità di bilanciare i propri interessi con quelli della controparte, in ossequio al principio di buona fede oggettiva
L’art. 2598 n. 3 c.c. costituisce una fattispecie aperta, idonea a comprendere tutte le condotte contrarie alla correttezza nelle dinamiche commerciali. Tra queste è possibile ricondurre lo storno di dipendenti e lo sviamento di clientela, purché posti in essere con modalità oggettivamente sleali e caratterizzati dal c.d. animus nocendi.
L’animus nocendi è la finalità precisa di disarticolare e distruggere le strutture commerciali dell’impresa vittima del comportamento illecito.
Per la configurazione dell’illecito è necessario il compimento di atti oggettivamente contrari alla lealtà nelle dinamiche commerciali, compiuti con la manifesta volontà di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente, disgregandone in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale e procurandosi così un vantaggio competitivo indebito.
Deve ritenersi sussumibile nelle ordinarie regole di mercato la possibilità di avvicinare altrui dipendenti, offrendo migliori condizioni di lavoro o più elevate retribuzioni, non potendosi accedere a una visione dominicale dei lavoratori subordinati da parte del datore di lavoro, purché ciò avvenga nel rispetto delle regole di correttezza e lealtà nei rapporti commerciali tra imprenditori.
Il tentativo di sviare la clientela di per sé rientra nel gioco della concorrenza sicché per apprezzare in concreto i requisiti della fattispecie ex art. 2598, n. 3, c.c., e ritenere illecito lo sviamento, occorre che sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.
La concessione dell’inibitoria cautelare presuppone la coesistenza dei due noti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata e, il secondo, come il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all’esito insoddisfatto, in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Per quanto riguarda la sussistenza del periculum in mora, si osserva che la circolazione e l’utilizzo non autorizzato delle immagini [nel caso di specie, locandine cinematografiche] sul web sono idonei ad aggravare gli effetti derivanti dalla lesione dei diritti di privativa spettanti alla legittima titolare, arrecando un pregiudizio difficile da accertare e difficile da ristorare per equivalente anche sotto il profilo del concreto rischio di azzeramento o comunque di notevole riduzione del valore delle opere in questione in considerazione del fatto che, indubbiamente, la possibilità di reperire le predette opere on line disincentiva all’acquisto i potenziali clienti.
A fronte di una conclamata situazione di confusione e irregolarità gestoria e in considerazione dell'ingiustificato protrarsi dell'inerzia della gestione (anche di fatto) rispetto ai propri obblighi, nonché della situazione economico-patrimoniale rilevante ai sensi dell'art. 2482-bis c.c., così come denunciate dal sindaco unico, è necessario procedere alla revoca dell'amministratore unico e alla nomina di un amministratore giudiziario esterno dotato di specifiche competenze ed esperienze. Date le gravi e preoccupanti anomalie nell'assetto gestorio della società a fronte di un amministratore unico che, una volta scoperta ex post la propria nomina, omette comunque di adottare misure volte a evitare il protrarsi delle gravi irregolarità, è necessario altresì disporre l'immediata efficacia del provvedimento del Tribunale ex art. 741 c.p.c.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni e il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione sia cessata e prima che l'attore abbia conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che abbia conoscenza della condotta illecita, del fatto che tale condotta costituisce violazione del diritto della concorrenza, del danno subito e dell'identità dell'autore della violazione. Nel caso di cartelli sui prezzi, che rientrano tra i danni comunemente denominati lungolatenti caratterizzati dalla presenza di un segmento temporale significativo che separa l'insorgenza del danno dalla sua percezione, la consapevolezza dell'illecito e della sua idoneità lesiva in capo al danneggiato si configura di regola a decorrere dal momento in cui l'autorità competente accerta l'illecito.
L'art. 7 del d.lgs. n. 3/2017, che sancisce il carattere vincolante delle decisioni dell'AGCM nei giudizi risarcitori, ha natura sostanziale e si applica quando la decisione dell'Autorità garante sia divenuta definitiva dopo il termine per il recepimento della direttiva 2014/104/UE, fissato al 27 dicembre 2016. La norma stabilisce una presunzione inconfutabile dell'esistenza di una violazione del diritto della concorrenza e dell'identità del suo autore, rendendo definitivamente accertata la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalità e l'esistenza del danno.
Nel giudizio risarcitorio per danni da intesa anticoncorrenziale, non può farsi meccanica applicazione dell'onere della prova attesa l'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova, dovendo il giudice valorizzare opportunamente gli strumenti di indagine e conoscenza previsti dalle norme processuali, interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio.
Il danno emergente derivante da cartello sui prezzi può essere individuato nella differenza di prezzo generata dall'infrazione mediante applicazione del metodo 'before and after', che consente di ricostruire lo scenario controfattuale attraverso il confronto del prezzo tra il damage period e il base period, dovendo essere considerati come correttivi al sovraprezzo gli aumenti dei costi variabili di produzione ma non i costi che potrebbero non essere rappresentativi di quelli che si sarebbero dovuti sostenere in assenza dell'infrazione.
Il passing on del sovraprezzo non si considera provato quando l'incremento del prezzo di vendita del prodotto finale sia giustificato dall'aumento dei costi di altri fattori di produzione, dall'incremento del prezzo dell'energia e dal tasso di inflazione del periodo.
Il risarcimento del danno ha funzione compensativa e mira a mettere il soggetto danneggiato nella posizione in cui si sarebbe trovato qualora non si fosse verificata l'infrazione, trattandosi di obbligazione risarcitoria avente natura di debito di valore su cui sono dovuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali con funzione compensativa, computati non sulla complessiva somma rivalutata ma su quella originaria rivalutata anno dopo anno.
In difetto di una disposizione di legge o di un provvedimento dell'autorità amministrativa esula dal perimetro dei poteri assegnati alla Autorità Giudiziaria la richiesta di imporre l'adesione alla Piattaforma Piracy Shield così come costituita a seguito dell’entrata in vigore della legge 93/2923. Le iniziative idonee per consentire un accreditamento di tutti gli operatori alla Piattaforma Shields, che nelle more è stata attivata, spettano esclusivamente all’AGCOM, in difetto di una specifica disposizione di legge.
Non rientra fra i poteri del giudice quello di stabilire a priori la implementazione delle misure inibitorie che la Società debba adottare. Il giudice non è onerato della necessità di individuare le specifiche modalità tecniche da adottare per l’adempimento dell’ordine impartito, risultando la scelta e la predisposizione di tali misure nella disponibilità della parte inibita salvo eventuale verifica dell’efficienza delle misure adottate. D’altra parte, appare evidente che solo il prestatore dei servizi conosce pienamente la struttura e le potenzialità dei sofisticati software che governano l’esecuzione delle prestazioni rivolte alla loro clientela e che la verifica del corretto e leale adempimento degli ordini impartiti dal giudice non può che essere verificato in relazione al conseguimento effettivo delle finalità cui essi sono rivolti.
Non rientra fra i poteri del giudice individuare, anche in astratto, le specifiche modalità tecniche che una società deve adottare per impedire la commissione di illeciti di pirateria che si possono verificare attraverso i servizi offerti che di per sé sono pienamente leciti e legittimi, quali quelli di CDN (Content Delivery Network, consistente in una rete di server geograficamente distribuita, che permette di migliorare le prestazioni web, riducendo i tempi di caricamento delle pagine e ottimizzando la distribuzione dei contenuti), di DNS Autoritativo (Domain Name System Autoritativo, che rappresenta l’autorità finale nel processo di risoluzione DNS, la quale memorizza le informazioni relative al nome dominio che si desidera visitare, compreso il suo indirizzo IP; il resolver ricorsivo, poi, ottiene l’indirizzo IP e lo rimanda al computer, indirizzandolo al sito) e di Reserve Proxy (attraverso cui la Società agisce da intermediario tra i clienti e il server di destinazione, con conseguente oscuramento dell’indirizzo IP reale del serverweb e protezione DDoS). Non spetta all’autorità giudiziaria individuare le soluzioni tecniche che, in astratto, deve essere adottata per limitare l’eventuale sfruttamento dei suoi servizi/prodotti da parte di terzi per finalità illecite, essendo rimessa tale valutazione all’Autorità amministrativa dell’AGCOM previa disposizione di legge o al legislatore, al quale solo spetta ogni scelta discrezionale al riguardo.