Il diritto di consultazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta anche al socio che abbia cessato la carica di amministratore, pure con riguardo ai documenti relativi al periodo della sua gestione, perché sull’ex amministratore non grava alcun dovere di conservare copia o memoria della documentazione trattata in quella qualità. L’eccezione di abuso, fondata sulla concorrenza sleale che il socio eserciterebbe tramite altra società, richiede che la società provi il carattere abusivo della richiesta e va comunque disattesa quando la documentazione richiesta [libri sociali, scritture contabili e dichiarazioni fiscali] non sia idonea a supportare atti di concorrenza né a far sorgere un conflitto con le esigenze di riservatezza della società.
L’ordine cautelare di consentire al socio la consultazione dei documenti sociali ha ad oggetto un obbligo di fare infungibile e può essere assistito dalla misura coercitiva prevista dall’art. 614-bis c.p.c., la cui decorrenza il giudice può differire [di trenta giorni dalla comunicazione] per consentire alla società di adempiere.
Le delibere assunte dall’assemblea dei soci, e non dall’organo gestorio, non integrano di per sé gravi irregolarità nella gestione rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c., tanto più quando [risalgano a quasi due anni prima del ricorso e] siano già state impugnate dal socio di minoranza con gli ordinari rimedi, perché in pendenza dei giudizi di impugnazione non trova spazio un ulteriore sindacato del tribunale. Il procedimento ex art. 2409 c.c. non può infatti essere utilizzato in funzione di supplenza rispetto agli strumenti tipici del giudizio contenzioso, né per risolvere motivi di controversia tra i soci, e richiede irregolarità gravi, attuali e idonee ad arrecare danno alla società.
Ai fini del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. rileva soltanto il danno, anche potenziale, alla società, e non quello eventualmente subito dal socio di minoranza, sicché restano irrilevanti gli scopi asseritamente abusivi di una delibera di aumento di capitale che non abbia arrecato pregiudizio al patrimonio sociale. Il mero ritardo degli amministratori nell’iscrizione nel registro delle imprese dei lodi di annullamento delle delibere, o nell’adozione dei provvedimenti conseguenti ex art. 2377, comma 7, c.c., integra a sua volta una semplice irregolarità priva del requisito della gravità, quando gli amministratori si siano comunque attivati e dal ritardo non sia derivato danno alla società.
Integra violazione del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore, ai sensi degli artt. 1 e 64 bis l.d.a., la mera detenzione nei computer dell’impresa di copie del programma riprodotte senza autorizzazione, a prescindere dal loro effettivo utilizzo e dalla circostanza che si tratti di versioni obsolete [quattordici copie crackate, installate e funzionanti con tutti i moduli, rinvenute in sede di descrizione]; né esclude l’illecito l’allegazione che le installazioni siano imputabili a soggetti terzi non identificati.
L’amministratore della società nei cui computer siano rinvenute copie abusive di un programma per elaboratore risponde in solido con la società, ai sensi degli artt. 2395 e 2043 c.c., per l’omissione dei controlli che gli competono, ivi compresa la verifica che le risorse necessarie all’attività aziendale siano lecitamente procurate; a tal fine non basta l’adozione di un regolamento aziendale, se non si approntano misure idonee ad assicurarne il rispetto e non se ne vigila l’osservanza, e la vigilanza deve essere tanto più intensa quando un episodio analogo si sia già verificato [precedente contestazione, relativa a un’altra copia abusiva, definita in via transattiva]. Gli accertamenti compiuti nel procedimento di descrizione cui l’amministratore abbia partecipato quale legale rappresentante della società sono opponibili anche a lui personalmente, perché il medesimo fatto storico non può ritenersi provato nei confronti della società e non provato nei confronti della persona fisica.
Nella liquidazione forfettaria del danno da violazione del diritto d’autore sul software sulla base del prezzo del consenso ai sensi dell’art. 158, comma 2, l.d.a., quando siano state abusivamente duplicate più copie del programma il danno non va calcolato moltiplicando il prezzo di listino della licenza per il numero delle copie, ma considerando l’acquisto di un pacchetto di licenze, con un incremento percentuale del prezzo per ogni licenza successiva alla prima [incremento stimato equitativamente nella misura del 10%], sulla base del listino vigente alla data dell’accertamento dell’illecito, senza il canone di manutenzione, non ipotizzabile per le copie non autorizzate, e al netto della quota spettante al distributore.
Il danno emergente consistente nelle spese sostenute per l’accertamento dell’illecito è risarcibile soltanto se il titolare documenti gli esborsi direttamente correlati alla condotta contestata, non potendo il giudice procedere alla liquidazione equitativa in difetto di prova della concreta esistenza del danno; non sono invece risarcibili, neppure pro quota, le spese sostenute in generale per contrastare il fenomeno dell’utilizzazione illecita dei propri programmi. Il danno non patrimoniale della persona giuridica titolare dei diritti di utilizzazione economica è risarcibile solo se siano allegati e provati fatti specifici di lesione di situazioni equivalenti ai diritti fondamentali della persona, quali l’immagine o la reputazione, mentre il danno morale spetta soltanto alla persona fisica autrice dell’opera.
Contrasta con i principi dell’ordinamento il riconoscimento di efficacia a un vincolo negoziale, assunto dal cessionario di partecipazioni sociali, a non trasferire la sede operativa della società per un periodo indeterminato o comunque eccedente la normale prospettiva di operatività del progetto industriale che lo giustificava [impegno assunto nel 2006 a mantenere la sede operativa «finché» i cedenti e i loro figli fossero rimasti soci]. Venuti meno il presupposto imprenditoriale e il peso della partecipazione dei cedenti, ridotta a misura esigua, il loro interesse meramente individuale recede di fronte a quello dell’impresa alla riorganizzazione per la salvaguardia della continuità aziendale.
L’impegno assunto dal cessionario di partecipazioni nei confronti delle persone fisiche cedenti non può essere fatto valere dalla società da esse partecipata, soggetto giuridico distinto dai soci; né, dopo la fusione per incorporazione della società ceduta nella cessionaria, può essere invocato quanto alla sede operativa della società incorporata, se il progetto di fusione nulla abbia previsto al riguardo.
Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, la domanda di adempimento della clausola del contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali con cui il cessionario si sia impegnato a mantenere la sede operativa della società ceduta in un determinato luogo, anche se la parte resistente la ricolleghi al recesso da un contratto di locazione dell’immobile in cui si svolge l’attività, perché la competenza si determina in base al contenuto della domanda ai sensi dell’art. 10 c.p.c., indipendentemente dall’esito del giudizio.
L’opera cartografica è protetta dal diritto d’autore quando consista in una rielaborazione originale e personale degli elementi geografici presenti sul territorio [carta panoramica delle Dolomiti, caratterizzata da colori vivaci, da una particolare scelta prospettica e da uno stile volto ad accentuare la percezione tridimensionale della catena montuosa]. Ne costituisce riproduzione illecita la stampa dell’immagine su oggetti souvenir, senza che rilevino, ai fini della riconoscibilità dell’opera, l’aggiunta di scritte in rilievo o la diversa tonalità dei colori dovuta al tipo di stampa e al supporto utilizzato.
In sede cautelare la titolarità dei diritti di sfruttamento economico dell’opera può ritenersi provata sulla base delle pubblicazioni del titolare che la riproducono e delle autorizzazioni all’utilizzo concesse a terzi, quando il resistente si limiti a contestarne la rilevanza senza fornire prova contraria [il resistente aveva ricevuto il file dell’immagine per una stampa autorizzata dal titolare in favore di un terzo].
La somma dovuta per ogni violazione o inosservanza dell’inibitoria ai sensi dell’art. 156, comma 1, l.d.a. ricalca la misura dell’astreinte e funge da strumento di coazione indiretta all’adempimento di obblighi infungibili di fare o di non fare; essa deve essere idonea a rendere economicamente svantaggiosa l’inottemperanza e, al tempo stesso, rapportata all’interesse del titolare all’adempimento, anche in considerazione delle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non patrimoniali, dell’inadempimento. Non è invece proporzionato, in sede cautelare, l’ordine di ritiro dal commercio dei prodotti già ceduti a terzi.
Ai fini della concorrenza sleale per imitazione servile ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c., la novità e la capacità distintiva della forma imitata sono requisiti cumulativi, da accertare con particolare rigore; il relativo onere probatorio grava su chi invoca la tutela, mentre spetta al convenuto provare la mancanza di novità o la perdita sopravvenuta della capacità distintiva. Il rigore si giustifica perché altrimenti si attribuirebbe una tutela temporalmente illimitata a forme che, come i disegni o modelli, godono di una protezione soltanto temporanea o che, conferendo valore sostanziale al prodotto, non sarebbero registrabili come marchio di forma. La capacità distintiva può essere provata anche in via presuntiva, valorizzando la lunga presenza esclusiva della forma sul mercato, la costante esposizione nelle principali fiere di settore, la distribuzione nazionale e internazionale e la risonanza nella stampa specializzata [libreria modulare a parete, priva di schienale e di spalle, con ripiani sottili e tubetti di raccordo, presente sul mercato da oltre vent’anni senza imitazioni].
La confondibilità tra i prodotti va accertata con una valutazione sintetica, e non analitica, dei loro elementi caratterizzanti, secondo l’impressione generale suscitata nel consumatore medio, e non nell’utilizzatore informato rilevante per il carattere individuale dei modelli; non escludono la confondibilità le differenze marginali, non percepibili né memorizzabili dall’osservatore medio, o che possono essere interpretate come varianti del prodotto originale [diversa profondità e spessore dei ripiani, una sola fila di tubetti distanziali anziché due, becco frontale inclinato dei ripiani].
Non può essere disposto il sequestro previsto dall’art. 161 l.d.a. quando il fumus boni iuris sia ravvisato soltanto in relazione alla concorrenza sleale per imitazione servile, illecito che non ammette tale misura cautelare; la pubblicazione del provvedimento, misura particolarmente invasiva e di natura anche risarcitoria in forma specifica, può essere riservata alla fase di merito.
Ricorre litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. tra il giudizio di accertamento della nullità, totale o parziale, della fideiussione omnibus per violazione dell’art. 2 l. n. 287/1990 e il giudizio di opposizione all’esecuzione previamente instaurato dal fideiussore davanti ad altro tribunale, quando in quest’ultimo la nullità sia stata fatta valere non come eccezione volta al mero rigetto della pretesa esecutiva, ma come domanda diretta alla declaratoria della nullità e delle sue conseguenze [fideiussione riproduttiva delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI]. La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale dipende infatti dal risultato processuale perseguito e non dal titolo posto a base della difesa; in ogni caso, la domanda di accertamento della nullità contrattuale è autodeterminata e la declaratoria della nullità è sempre idonea a produrre effetti di giudicato, sia che segua a un’eccezione sia che segua a una domanda riconvenzionale.
Ai fini dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo nella s.r.l. ai sensi dell’art. 2477 c.c., il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio va determinato secondo i criteri di conteggio indicati dalla normativa di derivazione europea per le unità lavorative annue (ULA) di cui al d.m. 18/4/2005, anche quando la società si avvalga, oltre che di lavoratori subordinati a tempo pieno, di lavoratori a tempo determinato o stagionali [società agricola che impiegava lavoratori a chiamata in particolari periodi dell’anno; media risultata inferiore a venti unità]. Il dato va ricavato da quanto dichiarato dalla stessa società, che può documentarlo con l’attestazione del proprio consulente del lavoro; ove esso non superi alcuno dei parametri dimensionali, va revocato il decreto di nomina del sindaco unico.
La segnalazione del conservatore del registro delle imprese al tribunale ai sensi dell’art. 2477, comma 5, c.c. dà luogo a un procedimento di volontaria giurisdizione nei confronti di una sola parte, nel quale il conservatore non è portatore di un interesse contrapposto a quello della società, ma è soltanto organo rappresentativo dell’ente titolare del potere di impulso della nomina officiosa; sulla richiesta della società di revoca del decreto di nomina del sindaco non va pertanto instaurato il contraddittorio.
La non attualità dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore per le s.r.l. che presentino i presupposti di cui all’art. 2477, comma 2, c.c. non implica il divieto di nomina, perché la scelta di inserire nell’organizzazione della società anche l’organo di controllo rientra nella discrezionalità dei soci [nomina del revisore deliberata dopo l’approvazione del bilancio 2021, quando l’obbligo era stato differito all’approvazione del bilancio 2022 in sede di conversione del d.l. n. 118/2021]. L’iscrizione della nomina nel registro delle imprese è pertanto corretta e doverosa, e va rigettato il ricorso ex art. 2191 c.c. volto a ottenerne la cancellazione, senza che rilevi la successiva messa in liquidazione della società, considerato il disposto dell’art. 2488 c.c.
Le associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 cod. cons., i cui requisiti sono verificati in via amministrativa al momento dell’iscrizione, sono legittimate a proporre l’azione rappresentativa compensativa e inibitoria di cui agli artt. 140 ter ss. cod. cons. anche per la tutela dei diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), senza necessità di un mandato degli interessati. L’art. 80 GDPR, che lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella sua attuazione, e l’azione rappresentativa disciplinata dalla direttiva 2020/1828/UE, successiva al Regolamento e che lo richiama espressamente nell’allegato I, si pongono infatti su un piano di complementarità, perché sarebbe contraria agli scopi di entrambi gli atti un’interpretazione che limitasse gli strumenti di tutela dei consumatori nella materia della protezione dei dati personali.
Il requisito dell’omogeneità dei diritti individuali per i quali è chiesta l’adozione di provvedimenti compensativi (art. 140 septies, comma 8, lett. c, cod. cons.) sussiste quando le pretese derivino da un medesimo fatto plurioffensivo secondo un nesso causale omogeneo, senza che vi osti la diversa entità del danno subito dai singoli consumatori, purché non prevalgano elementi eccessivamente personalizzati e diversificati, il cui accertamento sarebbe incompatibile con la struttura del procedimento; l’azione è ammissibile anche quando dal medesimo fatto derivino diverse voci di danno, se liquidabili secondo criteri suscettibili di standardizzazione per singola tipologia. Ricorre pertanto l’omogeneità quando si chieda il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 82 GDPR consistente nella perdita di controllo sui dati personali, o nel timore di tale perdita, cagionata da un’esfiltrazione massiva di dati [scraping dei dati dei profili degli utenti di un social network], pregiudizio suscettibile di liquidazione equitativa in misura standardizzata.
Il mancato invio, da parte dell’ente legittimato, della richiesta di cessazione del comportamento lesivo prevista dall’art. 140 octies, comma 8, cod. cons. non determina l’inammissibilità né l’improcedibilità dell’azione rappresentativa inibitoria, perché la norma, a differenza dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione, non commina l’improcedibilità e il legislatore nazionale non si è avvalso della facoltà, prevista dalla direttiva 2020/1828/UE, di imporre una consultazione preliminare davanti a un organismo pubblico indipendente [le lettere prodotte, inviate in proprio da un’esponente dell’ente e relative a sole pretese risarcitorie individuali, non integravano la richiesta prescritta]. La richiesta assolve alla funzione di consentire al professionista di valutare le pretese dell’ente e alle parti di ricercare soluzioni stragiudiziali, che possono essere perseguite anche nel corso del procedimento.
Ai fini della giurisdizione ai sensi dell’art. 79, paragrafo 2, GDPR, costituisce stabilimento del titolare del trattamento la società del medesimo gruppo stabilita in Italia che abbia per oggetto la promozione e la vendita di spazi pubblicitari online, attività connessa al trattamento dei dati degli utenti effettuato dal titolare, perché serve a rendere redditizi i servizi offerti dalla piattaforma [società italiana del gruppo del gestore di un social network]. Non è necessario che il trattamento sia effettuato dallo stabilimento, essendo sufficiente che avvenga nel contesto delle sue attività, espressione che non può ricevere un’interpretazione restrittiva.
L’impegno a concedere licenze a condizioni FRAND, assunto dal titolare con la dichiarazione di essenzialità del brevetto all’organismo di standardizzazione, opera soltanto nella misura in cui il brevetto sia effettivamente essenziale per lo standard [la dichiarazione all’ETSI subordinava l’impegno alla circostanza che i brevetti fossero, o divenissero, e restassero essenziali]. Qualora si accerti che il brevetto non era essenziale ab origine, il lucro cessante da contraffazione va commisurato alla royalty di mercato praticata in fattispecie analoghe, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 125 c.p.i., e non alla royalty FRAND. L’affidamento sulla natura essenziale del brevetto non può essere invocato da chi, senza stipulare alcuna licenza sul presupposto della non essenzialità, ne abbia fatto consapevole utilizzo anziché adottare soluzioni tecniche alternative; né il contraffattore può dolersi del mancato rispetto degli obblighi di comportamento gravanti sul titolare di brevetti essenziali, se non dimostra di essersi a sua volta comportato come licenziatario disponibile, prestando una congrua garanzia e rendendo il conto.
Quando il brevetto contraffatto copre una funzione accessoria di un prodotto complesso, che incorpora una pluralità di tecnologie, software e brevetti, la royalty di riferimento per la liquidazione del lucro cessante e gli utili oggetto di retroversione ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.i. vanno determinati con riguardo alla sola quota di valore o di utile causalmente ricollegata alla violazione, e non al valore o all’utile dell’intero prodotto, perché diversamente si determinerebbe una sovracompensazione, integrante un danno meramente punitivo, estraneo all’ordinamento e alla ratio dell’art. 125 c.p.i. [decoder per la televisione digitale; brevetti relativi alla sottotitolazione, funzione accessoria rispetto alla ricezione del segnale]. La domanda di retroversione resta perciò assorbita quando la quota di utile riconducibile alla privativa sia inferiore all’importo liquidato a titolo di lucro cessante.
L’inclusione di un brevetto in uno standard tecnico, che consegue di regola a una dichiarazione unilaterale del titolare, non ne garantisce l’essenzialità; se il convenuto la contesta, l’essenzialità deve essere accertata in giudizio e richiede che tutte le caratteristiche della rivendicazione si riferiscano ad aspetti o funzioni obbligatori, e non opzionali, dello standard. Trattandosi di valutazione tecnica, non opera il principio di non contestazione, che riguarda soltanto i fatti. Escluso il carattere essenziale, la conformità del prodotto allo standard non basta a far presumere la contraffazione dei modelli non sottoposti a verifica tecnica, e grava sul titolare l’onere di provare che ciascuno di essi attua l’invenzione.
L’eccezione di prescrizione riferita a qualsiasi danno subito dal titolare della privativa comprende anche la domanda di retroversione degli utili, rimedio volto a compensare una posta di danno, e il richiamo al solo termine quinquennale non ne limita la portata, perché elemento costitutivo dell’eccezione è l’inerzia del titolare, mentre l’individuazione del termine applicabile è quaestio iuris rimessa al giudice. Poiché la contraffazione è un illecito permanente, la prescrizione decorre di giorno in giorno, sicché il diritto al risarcimento del lucro cessante si prescrive per i fatti anteriori al quinquennio e il diritto alla retroversione degli utili per quelli anteriori al decennio precedente il primo atto interruttivo.
Nella quantificazione del danno da sovrapprezzo con il metodo del confronto temporale (during/after), il prezzo di riferimento deve essere depurato dagli effetti del cartello, pena la sottostima del danno; occorre perciò tenere conto dell’effetto di trascinamento (cd. lingering), tanto più probabile quanto più l’intesa sia stata duratura, estesa ed efficace, e riconoscere il risarcimento anche per gli acquisti compiuti dopo la data, soltanto convenzionale, di cessazione dell’infrazione indicata nella decisione della Commissione [cartello sui prezzi lordi di listino degli autocarri medi e pesanti, protrattosi per quattordici anni; effetto di trascinamento riconosciuto sino alla fine dell’anno della cessazione, in misura pari alla metà del sovrapprezzo]. La mancata modifica dei listini dopo la cessazione del cartello è evidenza della persistenza dei suoi effetti anticoncorrenziali. Accertata l’esistenza del danno, non è corretto stimare il sovrapprezzo come media tra il valore ricavato dal modello econometrico ritenuto attendibile e un valore di danno pari a zero.
Le presunzioni relative di esistenza del danno causato dal cartello (art. 14, comma 2, d.lgs. n. 3/2017, attuativo dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE) e di trasferimento del sovrapprezzo sull’acquirente indiretto (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 3/2017) hanno natura sostanziale, perché direttamente connesse al sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’autore della violazione, e non si applicano all’azione risarcitoria che, sebbene proposta dopo l’entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento, abbia ad oggetto un cartello cessato prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva (27/12/2016). Si applica invece anche a tale azione l’art. 17, paragrafo 1, della direttiva, secondo cui né l’onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento.
Anche quando non operi la presunzione legale di danno, l’esistenza del sovrapprezzo e del nesso causale con un cartello sui prezzi lordi di listino può essere provata con presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., ricavate dalla natura di restrizione per oggetto dell’intesa, dalla sua durata ed estensione geografica, dalla quota di mercato dei partecipanti, dalle caratteristiche del mercato e dai processi di formazione dei prezzi lungo la catena distributiva [cartello quattordicennale esteso all’intero SEE, con partecipanti titolari di una quota di mercato del 90%; concessionari legati alle case costruttrici da contratti di distribuzione selettiva, con prezzi finali monitorati e approvati dalle case]. La prassi di applicare sconti sui prezzi di listino non esclude il danno, perché gli sconti operano su prezzi lordi più elevati di quelli che si sarebbero formati in assenza del cartello e il prezzo finale ne risulta comunque maggiorato.
L’onere di provare il trasferimento a valle del sovrapprezzo, eccepito dall’autore della violazione (passing-on defence), grava sul convenuto anche nei giudizi ai quali non si applica l’art. 11 d.lgs. n. 3/2017, attuativo dell’art. 13 della direttiva 2014/104/UE e non richiamato dalla disciplina transitoria, perché il principio era già desumibile dagli artt. 2697, comma 2, e 1227, comma 2, c.c., che pongono a carico del danneggiante la prova del fatto modificativo o estintivo idoneo a ridurre il debito risarcitorio, e dal principio di effettività, incompatibile con una presunzione di traslazione del sovrapprezzo a vantaggio dell’autore dell’illecito.
La sanzione probatoria prevista dall’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 3/2017 per il rifiuto ingiustificato di rispettare l’ordine di esibizione è innovativa per il diritto interno e, non essendo richiamata dall’art. 19 tra le disposizioni processuali applicabili ai giudizi promossi dopo il 26/12/2014, non può essere applicata retroattivamente. Essa presuppone in ogni caso un inadempimento ingiustificato, che non ricorre quando la parte abbia prodotto la documentazione in suo possesso, omettendo soltanto quella che non era tenuta a formare o a conservare [documentazione contabile e fiscale relativa a un ventennio, richiesta a piccole imprese di autotrasporto]. L’ordine di esibizione, anche quando abbia ad oggetto categorie di prove, deve essere richiesto ragionevolmente e risultare proporzionato e necessario, sicché non può aggravare in modo sproporzionato gli oneri processuali dei danneggiati dal cartello.
Dal risarcimento del danno da sovrapprezzo non va detratto il beneficio fiscale conseguito dal danneggiato per effetto della deduzione del costo di acquisto dei beni, perché la deduzione del costo d’impresa non ha la funzione di rimuovere l’effetto dannoso dell’illecito e non è previsto alcun meccanismo di rivalsa o surrogazione nei confronti dell’autore della violazione, sicché la compensatio lucri cum damno finirebbe per avvantaggiare esclusivamente il danneggiante.