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Impugnazione delibera del CDA: legittima ratifica amministratore e inammissibile annullamento per delibera sostitutiva ex art. 2377 c.c.
In tema di impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione, si rileva che l’eventuale violazione dell’amministratore dei limiti dei propri...

In tema di impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione, si rileva che l’eventuale violazione dell’amministratore dei limiti dei propri poteri potrà essere oggetto di eventuale azione di responsabilità, ma dal punto di vista dell’impugnativa, occorre verificare la legittimità della ratifica e la sua idoneità a tutelare l’interesse sociale, restando pertanto irrilevanti, ai fini della validità della deliberazione, eventuali violazioni dei limiti interni dei poteri gestori. Ne consegue che la deliberazione non è annullabile qualora l'atto ratificato sia funzionale alla salvaguardia dell'interesse sociale.
Inoltre, ove una deliberazione sostituisca integralmente la precedente decisione adottata, trova applicazione l'art. 2377 comma 8 c.c. che esclude l'annullamento della deliberazione qualora la stessa sia sostitita con altra adottata in conformità della legge e dello statuto.

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La clausola di redistribuzione degli utili è un fatto costitutivo, non una condizione
La condizione, ai sensi dell’art. 1353 c.c., rappresenta un evento futuro ed incerto da cui i contraenti fanno derivare la...

La condizione, ai sensi dell'art. 1353 c.c., rappresenta un evento futuro ed incerto da cui i contraenti fanno derivare la produzione degli effetti del negozio e si distingue dalle circostanze di fatto da cui dipende il sorgere stesso del diritto sulla base di una previsione negoziale pienamente efficace.

Il fideiussore può esercitare contro il debitore principale:
i) l'azione di rilievo c.d. per liberazione, mediante cioè il pagamento diretto del creditore da parte del debitore o accordo con il creditore la rinuncia alla garanzia; ii) ovvero la l'azione di rilievo c.d. per cauzione, mediante cioè costituzione di idonea garanzia, nelle ipotesi, fra l'altro, in cui il debitore principale sia divenuto insolvente o quando siano decorsi cinque anni dall'assunzione della garanzia per un'obbligazione priva di termine. [Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita dello stato di insolvenza della società debitrice; né può dirsi integrato il presupposto del decorso al momento dell'esercizio dell'azione di rilievo del termine di cinque anni dal rilascio della fideiussione].

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Impugnativa di bilancio: non compromettibilità in arbitrato e oneri di allegazione e prova del socio impugnante
Va esclusa la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio...

Va esclusa la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza e la precisione. Le norme che stabiliscono i predetti principi non solo sono norme imperative, ma trascendono l’interesse del singolo, essendo dettate a tutela, oltre che dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. In quanto coinvolgente i predetti interessi, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per difetto degl’indicati requisiti attiene pertanto a diritti indisponibili, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 34, primo comma, del d.lgs. n.5 del 2003, non può costituire oggetto di deferimento al giudizio degli arbitri.

Il bilancio e la contabilità devono costituire una rappresentazione chiara e veritiera dei fatti aziendali così come accaduti nel corso dell’attività di impresa, a prescindere dalla loro illegittimità o illiceità, che rilevano eventualmente solo sotto il profilo dell’eventuale responsabilità dell’amministratore per la mala gestio. Non sono, quindi, configurabili come difetto di veridicità e chiarezza le doglianze eventualmente espresse dal socio in relazione ad incongruenze rilevate tra i fatti aziendali annotati e la mancanza o corretta esecuzione di contratti o delibere assembleari che li giustifichino.

Con specifico riferimento alle operazioni con parti correlate, ai sensi dell’art. 2427, comma 1 n. 22 bis c.c., la nota integrativa deve indicare le operazioni realizzate con parti correlate, con precisazione dell’importo, della natura del rapporto e di ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativamente a tali operazioni, solo allorché le medesime operazioni non siano state concluse a normali condizioni di mercato e non in tutti i casi. Pertanto, è onere del socio che impugna il bilancio per difetto di veridicità, fornire concreti elementi dai quali possa desumersi la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge, ed in particolare che i rapporti con le parti correlate non si sono svolti a “normali condizioni di mercato”, dovendo il socio impugnante fornire adeguata base probatoria all’allegazione dell’illegittimità del bilancio, che si risolve nella sussistenza dei presupposti del suo diritto all’informazione e della relativa violazione.

L’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio è una domanda giudiziale diretta a far valere l’invalidità dell’atto, che pone a carico dell’attore l’onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi dell’azione e non può essere intesa quale strumento per “indagare” sull’esistenza o meno di operazioni con parti correlate a condizioni fuori mercato, essendo a tal fine previsto dalla legge uno strumento ad hoc, ovvero il potere di ispezione e controllo riconosciuto al socio dall’art. 2476 c.c., autonomamente tutelabile anche in via cautelare.

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Requisiti della concorrenza sleale per sviamento di clientela
Gli atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione...

Gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore; ciò tuttavia non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l'imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia incorso un pactum sceleris, ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l'attività del primo può eventualmente integrare un illecito ex art. 2043 c.c. ma non un atto di concorrenza sleale.

Il tentativo di sviare la clientela rientra di per sé nel gioco della concorrenza, sicché per apprezzare, nel caso concreto, i requisiti della fattispecie di cui all’articolo 2598, n. 3, del c.c. e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.

Possono ravvisarsi gli elementi della concorrenza sleale nel caso di appropriazione ed utilizzo da parte dell’ex dipendente di un complesso di informazioni aziendali che, pur non costituendo oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale come informazioni riservate o segreti commerciali, costituiscano un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi tali da superare la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze acquisite dal lavoratore.

In tema di concorrenza sleale per sviamento della clientela, non può ritenersi illecita l’acquisizione episodica di clienti della propria ex-datrice di lavoro, pertanto, la violazione dell’art. 2598 c.c. non sussiste quando manchi la prova di un’abituale condotta, scientemente preordinata a screditare la figura del concorrente e ad acquisirne la clientela, in spregio ai doveri di correttezza e lealtà nello svolgimento dell’attività professionale.

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Concorrenza sleale per imitazione servile, giudizio di confondibilità e tutela del design industriale
L’illecito per “imitazione servile”, sanzionato dall’art. 2598 n. 1) c.c., non vieta indistintamente la riproduzione di tutti gli elementi del...

L’illecito per “imitazione servile”, sanzionato dall’art. 2598 n. 1) c.c., non vieta indistintamente la riproduzione di tutti gli elementi del prodotto altrui, proteggendo solo le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto a una determinata impresa.

Ai fini del giudizio di confondibilità, la comparazione tra i prodotti non richiede un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso al fine di accertare se il prodotto susciti nel consumatore medio una impressione generale che non differisce da quella suscitata dal prodotto originale.

L’accertamento del rischio di confusione va parametrato alla figura del “consumatore medio” e non alla diversa figura dell’“utilizzatore informato”. E' fondamentale che la valutazione del rischio di confusione tra i prodotti a confronto sia preceduta dall'individuazione del consumatore di riferimento al quale i prodotti oggetto di esame sono destinati, tenendo conto, per un verso, che maggiore è il grado di attenzione prestato dal consumatore, minore è la possibilità di equivoco generata dalla similitudine delle forme e, per altro verso, che quanto più alto è il valore di un prodotto tanto meno la decisione del consumatore ha natura impulsiva; tanto meno, cioè, è determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un’attenzione riflessiva.

Il rischio di confusione sull’origine del prodotto, a presidio del quale opera il divieto dell'imitazione servile, può ritenersi scongiurato dalla presentazione del prodotto con la precisa indicazione che lo stesso è fabbricato da un diverso imprenditore.

Il “valore artistico” quale è richiesto per la protezione delle opere di industrial design va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.

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Tutela cautelare di inibitoria in materia di diritto d’autore: presupposti
La tutela cautelare presuppone la sussistenza di due requisiti: il fumus boni iuris e il periculum in mora. Il fumus...

La tutela cautelare presuppone la sussistenza di due requisiti: il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Il fumus boni iuris ricorre in presenza di una narrazione fattuale e giuridica da cui emerga la verosimile esistenza del diritto violato e, dunque, la probabile fondatezza della pretesa azionata; deve essere valutato dal giudicante con un certo rigore ed in presenza di elementi chiari e lineari, atteso che in un procedimento quale quello cautelare, a cognizione necessariamente sommaria, le garanzie del contraddittorio, l'acquisizione della prova e la dialettica processuale sono attenuate.

Il periculum in mora, invece, ricorre in presenza di un fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo rimanga all'esito insoddisfatto, in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile; tale requisito deve essere accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza obiettiva, avuto riguardo al lasso di tempo intercorso tra il momento in cui i fatti oggetto di giudizio sono divenuti noti al Ricorrente ed il momento in cui questi si è determinato ad agire in giudizio.

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Intestazione fiduciaria di quote sociali: necessaria la prova univoca del pactum fiduciae
In tema di intestazione fiduciaria di quote societarie, il pactum fiduciae avente ad oggetto partecipazioni di S.r.l. non richiede la...

In tema di intestazione fiduciaria di quote societarie, il pactum fiduciae avente ad oggetto partecipazioni di S.r.l. non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e può, pertanto, essere dimostrato anche mediante presunzioni e prove indiziarie. Tuttavia, quando il fiduciante agisca per ottenere il ritrasferimento delle quote ai sensi dell’art. 2932 c.c., la domanda non può essere accolta ove gli elementi allegati non siano gravi, precisi e concordanti, e soprattutto non presentino il carattere dell’univocità quanto all’esistenza di un accordo fiduciario interno obbligatorio.

L’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali integra una forma di interposizione reale di persona, nella quale il fiduciario acquista effettivamente la titolarità delle quote nei confronti dei terzi, obbligandosi però, in forza di un distinto rapporto interno con il fiduciante, a ritrasferirle a quest’ultimo o a un terzo al verificarsi di una determinata condizione, alla scadenza di un termine o al venir meno della ragione fiduciaria. Ne consegue che chi invoca l’esistenza del rapporto fiduciario deve provare non solo la formale intestazione delle quote in capo al fiduciario, ma anche l’accordo interno che imponga a quest’ultimo l’obbligo di ritrasferimento.

Non sono sufficienti per provare il patto fiduciario la sussistenza di un rapporto coniugale tra le parti, la pregressa esperienza professionale del preteso fiduciante nel settore di attività della società, l’asserita scelta degli amministratori sociali, la presenza di rapporti economici tra i coniugi o l’effettuazione di bonifici in favore del coniuge intestatario, quando tali circostanze risultino equivoche, prive di adeguato riscontro o compatibili con una diversa ricostruzione dei rapporti tra le parti. In particolare, la prova del pactum fiduciae deve ritenersi insussistente ove la convenuta dimostri documentalmente di avere conferito mandato fiduciario a una società fiduciaria per la costituzione della S.r.l., di avere versato con proprie disponibilità le somme destinate al capitale sociale, di avere successivamente acquistato le residue partecipazioni sino a divenire socia unica e di essersi rapportata con amministratori e professionisti quale effettiva titolare della partecipazione. In tale contesto, bonifici eseguiti dal marito in favore della moglie con causale “spese familiari”, anche se temporalmente prossimi a finanziamenti soci effettuati da quest’ultima, non provano la destinazione societaria delle somme né l’esistenza di un vincolo fiduciario. Parimenti, l’eventuale contributo del preteso fiduciante alla gestione operativa della società o la sua attività di supporto agli amministratori non è di per sé dimostrativa della qualità di socio effettivo, potendo essere compatibile con la posizione di dipendente, collaboratore o amministratore di fatto; quest’ultima, peraltro, richiede la prova del compimento stabile e significativo di atti gestori qualificanti. La qualità di amministratore di fatto, anche se provata, non implica automaticamente la titolarità sostanziale delle quote.

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Deposito del fascicolo di bilancio e diritto all’informativa preassembleare del socio
L’onere imposto all’organo amministrativo della società di depositare presso la sede il fascicolo di bilancio nei quindici giorni precedenti l’assemblea...

L’onere imposto all'organo amministrativo della società di depositare presso la sede il fascicolo di bilancio nei quindici giorni precedenti l’assemblea per la sua approvazione, affinché i soci possano prenderne visione, costituisce come tale una prestazione dovuta per obbligazione negozialmente assunta, al cui adempimento la società è tenuta secondo lo schema proprio delle obbligazioni contrattuali. Come ogni obbligazione in generale va eseguita secondo buona fede oggettiva, il che significa che la società deve adempiervi mettendo i soci in condizione di esercitare effettivamente e senza pregiudizio il proprio diritto alla informativa bilancistica preassembleare.

In assenza dell'assolvimento da parte dell'organo amministrativo della società all'onere di informazione e convocazione, il socio leso nel suo diritto alla visione del progetto di bilancio e degli altri allegati può alternativamente rinunciare al proprio diritto facendo acquiescenza alla violazione; ovvero, allegarla quale preliminare ragione di invalidazione della delibera che abbia ciò nonostante, e col suo voto contrario (o in sua assenza), approvato il bilancio.

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Inadempimento al contratto di opzione su quote sociali e tutela cautelare
L’esercizio dell’opzione put avente ad oggetto quote sociali comporta la conclusione del contratto preliminare di cessione e il sorgere dell’obbligazione...

L'esercizio dell'opzione put avente ad oggetto quote sociali comporta la conclusione del contratto preliminare di cessione e il sorgere dell'obbligazione di concludere il definitivo, da cui scaturisce il credito al pagamento del corrispettivo. Tale credito è altamente probabile, e quindi assistito da fumus boni iuris, pur in difetto di accordo sul risultato derivante dall'applicazione del criterio contrattuale di determinazione del prezzo, ove la misura delle quote e i criteri di calcolo del corrispettivo risultino pattiziamente predeterminati.

Ove sia convenuto che il diritto di opzione put sia esercitato congiuntamente da tutti i titolari di quote di minoranza ed abbia ad oggetto il trasferimento della medesima percentuale della rispettiva quota, il credito dei venditori al pagamento del prezzo ha natura solidale.

È ammissibile l’azione ex art. 2932 c.c., volta ad ottenere una sentenza costitutiva che produca gli effetti di un contratto non concluso, anche laddove il contratto da eseguire coattivamente sia un contratto di opzione. In particolare, è possibile assimilare – quando il contratto lo consente - il patto di opzione, quando essa sia stata esercitata, ad un contratto preliminare con la conseguente possibilità da parte del Giudice di pronunciare sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso in ragione dell’inadempimento della parte che aveva l’obbligo di stipularlo.

La tutela in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. strumentale all'azione costitutiva ex art. 2932 c.c. tutela l'esigenza di salvaguardare l’utilità della futura decisione di merito nell’ottica, non tanto di anticipare gli effetti del provvedimento costitutivo, quanto piuttosto di anticipare gli effetti degli obblighi ad esso connessi. Si potrà ricorrere alla tutela d’urgenza non per costituire il rapporto negoziale, quanto piuttosto al fine di ottenere l’esecuzione anticipata delle obbligazioni ad esso connesse. Affinché il Giudice possa pronunciare un provvedimento ex art. 700 c.p.c. è necessario che il contratto da eseguire sia completo, cioè tutti gli elementi essenziali che lo connotano siano determinati. L'incompletezza contrattuale non può infatti essere rimediata in sede cautelare e cioè in via solo provvisoria e per effetto di una cognizione giudiziale solo sommaria.

Il sequestro conservativo, avendo a presupposto il fumus boni iuris quale non manifesta infondatezza della pretesa creditoria, può essere concesso a tutela anche di crediti condizionali o futuri, purché determinabili e non meramente eventuali, non incidendo la determinabilità del quantum sull'ammissibilità della tutela conservativa del diritto.

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Oggetto del contratto di cessione di partecipazioni sociali a esecuzione rateale
L’oggetto del contratto di cessione di partecipazioni sociali deve essere determinato sulla base dell’interpretazione complessiva delle pattuizioni negoziali. Nonostante il...

L'oggetto del contratto di cessione di partecipazioni sociali deve essere determinato sulla base dell’interpretazione complessiva delle pattuizioni negoziali.

Nonostante il contratto di cessione di partecipazioni sociali possa prevedere un’esecuzione scaglionata nel tempo delle prestazioni, il suo oggetto resta costituito dalla cessione dell’intera partecipazione convenuta a fronte del corrispettivo complessivamente determinato, e non da una pluralità di cessioni autonome corrispondenti ai singoli pagamenti rateali, quando ciò emerga dall’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali.

La previsione della sostituzione dei membri dell'organo gestorio e dell'attuazione di nuove scelte gestionali come condizioni sospensive del contratto, nonchè l'impegno dell'acquirente al versamento di finanziamenti quantitativamente apprezzabili presuppongono l'intenzione di acquisire una significativa partecipazione alla vita sociale ed al rischio d’impresa, lasciando, quindi, intendere l'intenzione delle parti di trasferire unicamente la complessiva quota di partecipazione prevista dal contratto e non sue frazioni.

La qualità di delegatario a ricevere il pagamento in capo a una società terza può essere desunta, ai sensi dell’art. 2729 c.c., da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, quali la causale e l’importo dei pagamenti, la coincidenza della sua compagine sociale con quella della società creditrice e il comportamento processuale di quest’ultima.

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Sui limiti del controllo preventivo di legalità del notaio ex art 2436 c.c.
Il controllo notarile sulle deliberazioni sociali ex art. 2436 c.c. è finalizzato ad assicurare la certezza dei traffici giuridici, stante...

Il controllo notarile sulle deliberazioni sociali ex art. 2436 c.c. è finalizzato ad assicurare la certezza dei traffici giuridici, stante l’attitudine del contratto di società e delle sue successive modificazioni a produrre effetti nei confronti dei terzi. Rientra nel perimetro di siffatta verifica, oltre ai profili contenutistici della delibera, anche la conformità alla legge e allo statuto del suo procedimento formativo. Ne consegue che il notaio, nella sua funzione di filtro preventivo, ha il dovere di rifiutarsi di iscrivere nel registro delle imprese le deliberazioni assunte in violazione delle condizioni procedurali prescritte, ogniqualvolta il vizio emerga in modo palese dagli eventi assembleari che il notaio ha verbalizzato, senza che a tal fine sia necessaria alcuna indagine extra-assembleare.

L'ambito perimetrale della verifica successiva ed eventuale demandata al Tribunale ai sensi dell'art. 2436, co. 4, c.c. si estende entro i medesimi limiti del controllo preventivo notarile (nel caso di specie, il Tribunale ha respinto la richiesta di pronuncia dell'ordine di iscrizione nel registro delle imprese di una delibera assunta in difetto del quorum costitutivo e deliberativo richiesto dallo statuto, non assumendo rilievo ai fini della pronuncia le condotte asseritamente abusive tenute dal socio di minoranza).

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Arbitrabilità delle controversie sullo scioglimento di società di capitali e legittimazione processuale della società
Sono compromettibili in arbitri, ai sensi dell’art. 806 c.p.c. e dell’art. 838‑bis c.p.c., le controversie tra i soci (e tra...

Sono compromettibili in arbitri, ai sensi dell’art. 806 c.p.c. e dell’art. 838‑bis c.p.c., le controversie tra i soci (e tra soci e società) aventi ad oggetto l’accertamento delle cause di scioglimento di una società di capitali ex art. 2484 c.c., quando lo statuto preveda una clausola compromissoria per “tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali”, atteso che il diritto/potere di sciogliere o proseguire la società è disponibile, stando tutto in capo ai soci che ne dispongono come meglio ritengono, salvo il limite dell’ abuso.

In materia di scioglimento di una società di capitali ex art. 2484 c.c., nessun “diritto ad esistere” è riconosciuto alla società, il cui interesse, in questi casi, non trova autonoma protezione e versa dunque in stato di piena soggezione rispetto alla volontà dei soci, immediatamente imputata alla società stessa senza condizioni e limitazioni o presupposti protettivi. Trova allora senz’altro conferma il tradizionale insegnamento secondo cui, rispetto al suo scioglimento, la società non esprime un interesse proprio in conflitto con quello dei soci. La società è invece titolare di un dovere di accertamento in merito alla sussistenza delle condizioni del proprio scioglimento. Tale dovere comprende il diritto della società di interloquire in azioni di accertamento intentate dai soci. Da ciò discende, per un verso, la legittimazione passiva della società rispetto alle domande attoree e, per altro verso, la posizione della società in tali azioni di cognizione quale parte litisconsorte necessaria, non potendosi prescindere dalla presenza nel processo dell’ente gravato del dovere di accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la prosecuzione della sua attività, con la conseguenza che la decisione eventualmente pronunciata in sua assenza è inutiliter data. Ciò vale nel processo di cognizione in cui l’accertamento assume valenza di giudicato, non in sede di volontaria giurisdizione.

Quando la società è litisconsorte necessaria in una controversia devoluta agli arbitri in forza di clausola statutaria ma non abbia eccepito l’incompetenza nel processo già iniziato avanti il giudice ordinario, l’accoglimento dell’eccezione di arbitrato proposta da altra parte determina la traslazione avanti agli arbitri anche della controversia con la società. Ciò in quanto la società è da un lato vincolata dalla clausola compromissoria presente nel suo stesso statuto, dall’altro perché nell’arbitrato societario si realizza ipso iure, ex art. 838-bis, comma I, c.p.c., l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 816-quater c.p.c., sicché l’arbitrato è procedibile anche in caso di litisconsorzio necessario ed è ipotizzabile l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c..

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