In tema di cessione di partecipazioni sociali, non può aver viziato il consenso dell'acquirente l'errore su una vicenda societaria [nella specie, un'operazione di scissione] indicata espressamente nella nota integrativa del bilancio di esercizio approvato e pubblicato nel registro delle imprese prima della cessione, giacché tale vicenda è conosciuta o conoscibile con la normale diligenza attraverso la lettura del più importante documento contabile della società.
La valutazione economica del bene oggetto del contratto non può essere tutelata dallo strumento dell'annullamento per errore, ove non incida sulla quantità o qualità della cosa. In particolare, in tema di cessione di partecipazioni sociali, in assenza di specifiche pattuizioni di garanzia, il cessionario non può far valere "vizi" del patrimonio sociale rappresentato dalle quote, ovvero passività, minusvalenze o, comunque, difformità di valore, stante il fatto che oggetto del contratto non è il patrimonio della società o i cespiti che lo compongono, bensì le quote di partecipazione al capitale, con relativi diritti amministrativi e patrimoniali.
La domanda di responsabilità precontrattuale del cedente fondata sulle medesime doglianze va respinta in difetto di prova di condotte contrarie a buona fede nelle trattative [nella specie, rigettata l’opposizione dell’acquirente al decreto ingiuntivo per il prezzo delle quote].
La regolare iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto costitutivo del diritto di usufrutto su una quota di S.r.l. ne comporta la piena efficacia nei confronti della società ai sensi dell'art. 2470, comma 1, c.c. Tale norma si applica con interpretazione estensiva non solo alle vicende traslative della titolarità, ma anche alle vicende contrattuali derivative di diritti reali parziari sulla quota (come l’usufrutto) che comportino una traslazione dell’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione. All'usufruttuario di quote di S.r.l. spetta, per effetto del richiamo operato dall'art. 2471-bis c.c. all'art. 2352 c.c., l’esercizio dei diritti amministrativi, inclusi il diritto di voto in assemblea e il correlato diritto di impugnazione delle deliberazioni assembleari.
Il vizio di nullità della deliberazione di S.r.l. per "assoluta mancanza di informazione" previsto dall'art. 2479-ter, comma 3, c.c. fa esclusivo riferimento al procedimento di convocazione in senso proprio (risolvendosi nella completa mancanza di convocazione del socio o nell'impossibilità di esprimere la propria opinione nelle decisioni extra-assembleari). Detta nullità non è invece configurabile nel caso in cui il socio lamenti esclusivamente una carenza di informazioni sul merito o sui dettagli della decisione da adottare, qualora sia stato regolarmente convocato con un ordine del giorno analitico e abbia preso parte attiva all'assemblea.
La fattispecie di annullabilità per conflitto di interessi ex art. 2479-ter, comma 2, c.c. tutela l'integrità del patrimonio sociale e richiede la compresenza di due elementi: il voto determinante di un socio portatore di un interesse personale (o di terzi) confliggente e il danno, anche solo potenziale, per la società. Nelle deliberazioni di autorizzazione alla stipulazione di contratti con parti correlate (nella specie, una società interamente partecipata dalle medesime socie di maggioranza), il conflitto si configura concretamente poiché l’interesse della società correlata al contenimento dei costi si contrappone a quello della società deliberante volto alla massimizzazione dei ricavi. Il conflitto di interessi sfocia in motivo di annullamento della deliberazione qualora l'operazione venga autorizzata a condizioni deteriorate rispetto ai valori di mercato, sprovviste di giustificazione commerciale.
Non è configurabile il danno potenziale richiesto ai fini dell'annullamento per conflitto di interessi (o per abuso della maggioranza) qualora la delibera approvi un contratto i cui termini economici, ancorché inferiori ai valori di mercato o ai contratti precedenti, costituiscano l'esito di reciproche concessioni volte a comporre o prevenire un rilevante e fondato contenzioso giudiziario tra le parti (natura transattiva del negozio).
Rientrano nell’alveo dell’azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c. le domande volte ad accertare la qualità di erede universale dell’attore e a ricostituire il patrimonio relitto del de cuius, anche quando abbiano ad oggetto l’accertamento della titolarità di partecipazioni sociali ovvero della natura fiduciaria, simulata o interposta dell’intestazione di quote societarie, ove tali domande siano funzionali alla restituzione di beni asseritamente ereditari.
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative a partecipazioni sociali o ai diritti inerenti, presuppone un legame diretto della controversia con i rapporti societari e con le partecipazioni sociali, da valutarsi alla luce del petitum sostanziale e della causa petendi. Quando il titolo della pretesa sia costituito dalla qualità di erede e il petitum sostanziale sia riconducibile a pretese successorie, la controversia è devoluta al giudice ordinario e soggetta al foro delle cause ereditarie di cui all’art. 22 c.p.c.
La Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 non si applica alle controversie ereditarie, espressamente escluse dal suo ambito oggettivo. Nei rapporti italo-svizzeri in materia successoria, la giurisdizione italiana sussiste quando il de cuius era cittadino italiano e la successione si è aperta in Italia, anche ove alcune domande riguardino società aventi sede in Svizzera, quando esse risultino inscindibilmente connesse all’accertamento della qualità di erede e alla ricostituzione dell’asse ereditario. [nella specie, dichiarata l’incompetenza della sezione specializzata di Milano in favore del Tribunale ordinario di Brescia].
Integra grave violazione dei doveri gestori la condotta dell’amministratore che, nella stipulazione di un contratto preliminare, assuma a carico della società l’obbligo di ottenere le necessarie autorizzazioni entro termini determinati, senza subordinare l’efficacia del contratto al rilascio dei titoli richiesti e sulla base di mere rassicurazioni ricevute dall’amministrazione competente, esponendo così la società al rischio, poi concretizzatosi, di non poter rispettare le tempistiche pattuite e di trovarsi in una posizione di inadempienza a essa imputabile.
Integra altresì condotta illecita dell’amministratore, anche ove egli agisca nella qualità di direttore dei lavori, l’avvio di opere edilizie nella consapevolezza dell’assenza di un titolo abilitativo, quando tale condotta ponga la società in una definitiva posizione di inadempimento contrattuale e la esponga ai costi conseguenti alla realizzazione di un abuso edilizio.
La copertura assicurativa stipulata per l’attività professionale non opera per il danno contestato all’assicurato nella diversa qualità di amministratore della società; con riferimento alla responsabilità del direttore dei lavori, la garanzia è altresì esclusa quando il danno derivi da condotta volontaria, consistita nell’inizio delle opere nonostante la consapevolezza dell’inesistenza del titolo abilitativo. [nella specie, condanna dell’amministratore, anche direttore dei lavori, a risarcire alla s.r.l. immobiliare circa 378.000 euro, con rigetto della domanda di manleva verso l’assicuratore].
La responsabilità dell’amministratore di s.r.l. verso il socio o il terzo ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. ha natura extracontrattuale e richiede l’allegazione e la prova di una condotta dolosa o colposa dell’amministratore, di un danno che incida direttamente sul patrimonio del danneggiato e del nesso causale.
Il mero inadempimento contrattuale della società non basta a fondare la responsabilità dell’amministratore verso l’altro contraente, occorrendo un quid pluris consistente in fatti illeciti a lui direttamente imputabili e non riversabili sulla società, e restano esclusi i danni che siano il mero riflesso del pregiudizio subito dal patrimonio sociale. La domanda del locatore contro l’amministratore della conduttrice cessionaria va quindi respinta quando l’attore si limiti a descrivere l’inadempimento della società senza dedurre in concreto alcun elemento di dolo o colpa qualificante la condotta dell’amministratore, con spese irripetibili verso il convenuto contumace.
Manca del resto lo stesso inadempimento della conduttrice cedente, e a maggior ragione ogni responsabilità del suo amministratore, quando essa abbia offerto nel giudizio di sfratto il pagamento dei canoni, illegittimamente rifiutato dal locatore, e abbia eseguito le opere di rimozione degli abusi edilizi entro la riconsegna, termine previsto dal contratto di locazione; il locatore non può imputarle la perdita subita per la risoluzione del preliminare di vendita dell’immobile, stipulato successivamente con un terzo e con un termine per il definitivo che le conduttrici non conoscevano.
Il liquidatore revocato in via cautelare che, dopo la pronuncia del provvedimento immediatamente esecutivo, rassegni le dimissioni dalla carica «a prescindere da eventuali impugnazioni» presta inequivocabile acquiescenza alla revoca e ne rende irreversibile la cessazione, sicché è inammissibile per difetto di interesse il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. da lui proposto dopo l’accettazione delle dimissioni e la nomina del nuovo liquidatore, perché l’impugnazione non potrebbe in alcun caso consentirgli di riacquistare la carica.
Il rapporto contrattuale tra la società e l'amministratore non può essere assimilato né a quello di un lavoratore subordinato o parasubordinato, né a quello di un prestatore d'opera, non essendo soggetto ad alcun coordinamento o eterodirezione, ma va piuttosto ricondotto nell'ambito dei rapporti societari di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 168 del 2003, essendo tale rapporto funzionale, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, alla vita della società. Da tale inquadramento giuridico deriva l'inapplicabilità dell'art. 36 Cost. e la conseguente natura derogabile del diritto al compenso spettante all'amministratore e così: (i) il rapporto societario di amministrazione può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito; e (ii) il diritto al compenso è rinunciabile da parte dell'amministratore, anche tacitamente, mediante un comportamento concludente che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto.
Il diritto al compenso va ricercato nello statuto, che può attribuirlo, subordinarlo a una delibera dei soci, escluderlo o tacere, nella delibera di nomina e nelle delibere successive, e solo se il diritto esiste in forza di uno di questi titoli il giudice può determinarne l’ammontare in via equitativa; l’amministratore che non condivida la gratuità può rifiutare la nomina o dimettersi. È gratuito l’incarico quando lo statuto riconosca agli amministratori il solo rimborso delle spese e consenta ai soci di determinare un emolumento annuo e un’indennità di fine mandato, se nessuna delibera li abbia mai attribuiti; va quindi respinta la domanda dell’ex amministratore unico e socio paritario contro la s.r.l. in liquidazione, senza necessità di esaminare la qualità dell’attività svolta.
L’eccezione di prescrizione del convenuto che si sia costituito il giorno prima dell’udienza, senza rispettare il termine dell’art. 166 c.p.c., è tardiva ai sensi dell’art. 167, secondo comma, c.p.c.
La sentenza penale irrevocabile di condanna, che abbia pronunciato condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile con rinvio alla separata sede civile per la liquidazione, ha efficacia vincolante quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua commissione da parte del condannato, ma non anche quanto alla prova del danno, al nesso di causalità tra fatto e pregiudizio e alla quantificazione del medesimo, che restano oggetto di autonomo accertamento in sede civile.
I pagamenti eseguiti in favore dei soci a titolo di restituzione di finanziamenti, in assenza di prova dell’effettiva esistenza del credito dei soci e in una fase in cui la società già manifestava segni di crisi finanziaria, integrano una distrazione patrimoniale in danno della società e dei creditori sociali. Qualora i crediti preferiti abbiano natura chirografaria, il pregiudizio alla massa è pari all’ammontare dei pagamenti preferenziali, ove risulti che tali crediti non avrebbero comunque trovato soddisfazione nel concorso.
Il pagamento, in favore di società riconducibile agli amministratori o ai soci, di fatture relative a operazioni inesistenti integra condotta distrattiva, in quanto priva di effettiva giustificazione causale e lesiva del patrimonio sociale. Del danno così arrecato risponde anche la società beneficiaria, ai sensi dell’art. 2049 c.c., per la condotta dell’amministratore che abbia illecitamente percepito le somme. [nella specie, condanna di amministratori, socia e società beneficiaria di una s.r.l. di produzione cinematografica fallita al pagamento di complessivi 1,9 milioni di euro circa, con dichiarazione ai fini della registrazione a debito ex art. 59 d.p.r. n. 131/1986].
Non integra il presupposto dell’azione dei creditori sociali ex art. 2476, comma 6, c.c. la mera allegazione del danno da inadempimento contrattuale della società, essendo invece necessario dedurre e provare un danno da defalcazione, ossia la diminuzione della garanzia patrimoniale derivante dalla violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
Integra, invece, danno diretto risarcibile ex art. 2476, comma 7, c.c. la condotta dell’amministratore che, dopo la notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e del relativo precetto, trasferisca la liquidità sociale su un conto corrente intestato a sé medesimo, impedendo al creditore di iniziare utilmente l’esecuzione forzata [nella specie, condanna dell’amministratore al risarcimento di circa 43.000 euro in favore del fornitore creditore]. Tale comportamento è privo di causa giustificativa, lede direttamente la posizione del creditore procedente e non è reso lecito dal successivo impiego delle somme per il pagamento di altri debiti sociali.
Va invece esclusa la responsabilità dei presunti amministratori di fatto, poiché tale qualità richiede lo svolgimento sistematico e continuo di attività gestorie tipiche, non essendo sufficiente il compimento di atti occasionali o la mera partecipazione a singoli incontri o trattative.
La violazione della regola statutaria che richiede l’autorizzazione assembleare per lo svolgimento di determinati atti, a carico dell’amministratore, può essere contestata con l’azione di responsabilità dell’organo gestorio e non già mediante una domanda di annullamento della delibera assembleare che ne costituirebbe il precipitato a valle.
Il sopravvenuto annullamento della delibera di aumento del capitale sociale, posta a base del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, non costituisce causa di annullamento della successiva delibera assembleare ai sensi dell’art. 2377 c.c., qualora la prima non sia stata sospesa ex art. 2378, comma 3, c.c., in ossequio alle esigenze di certezza e stabilità della vita societaria. [nella specie, s.r.l. con impugnazioni a catena dei soci sulle delibere di bilancio e di ricostituzione del capitale; esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c. per i profili interpretativi controversi].
La clausola compromissoria statutaria è opponibile, oltre che alla società e agli amministratori, al curatore che eserciti ai sensi dell’art. 146 l. fall. l’azione sociale di responsabilità, subentrando nella posizione della società, e per tale azione il tribunale è incompetente in favore degli arbitri. Resta invece la competenza del tribunale sull’azione dei creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c. esercitata dal curatore anche per gli stessi fatti, poiché la clausola non è opponibile ai creditori, terzi rispetto al contratto sociale.
La prescrizione quinquennale dell’azione dei creditori decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale diviene oggettivamente percepibile dai creditori, estranei ai flussi informativi interni, e non può decorrere prima degli atti dannosi; quando le distrazioni siano successive al dissesto della controllata, rileva la messa in liquidazione della holding e non la pubblicazione del bilancio negativo della partecipata.
Integrano distrazione, di cui l’amministratore risponde verso i creditori, i prelievi e i pagamenti a proprio favore per esigenze personali, oggetto di confessione stragiudiziale resa al curatore e al pubblico ministero, e i versamenti a una società veicolo da lui amministrata, privi di causa perché anteriori alla proposta concordataria della controllata che avrebbero dovuto finanziare, e poi da questa retrocessi all’amministratore come rimborso di un finanziamento soci. Il nesso causale è provato quando le distrazioni, compiute in prossimità della liquidazione e del fallimento, abbiano accresciuto in misura corrispondente la falcidia dei creditori; il danno è pari alle somme distratte, al netto di quanto recuperato nel fallimento della società beneficiaria, con rivalutazione dovuta anche se non richiesta, e interessi da ciascun atto distrattivo, mentre va respinta la domanda per lite temeraria quando l’eccezione di incompetenza sia stata in parte accolta.
Nel preliminare di cessione dell’intero capitale di una s.r.l. immobiliare i promittenti venditori costituiscono una parte complessa ma unitaria, perché l’impegno di ciascuno riguarda l’intero capitale e non la sola propria quota, e i dissidi interni a ciascuna parte, tra i soci della società veicolo acquirente o tra i soci della società bersaglio, sono inopponibili alla controparte. Il recesso ai sensi dell’art. 1385 c.c. spetta soltanto al contraente adempiente, sicché è illegittimo il recesso di tutte le parti quando al rogito non si presentino né la promissaria acquirente, priva della liquidità per pagare il prezzo pur avendo escluso ogni condizione di finanziamento, né una parte dei promittenti venditori, che per essere anche soci della società veicolo impediscano l’offerta dell’intero capitale.
Quando entrambe le parti di un contratto preliminare assistito da caparra confirmatoria chiedano l’accertamento della legittimità del proprio recesso, o la risoluzione per inadempimento dell’altra, il giudice deve prendere atto della comune volontà di sciogliere il vincolo, pur fondata su premesse contrastanti, e dichiararne lo scioglimento, pronunciando sulle sole domande restitutorie sottese alla richiesta del doppio della caparra. Non è perciò tardiva la domanda subordinata di accertamento dello scioglimento proposta dall’attrice in prima udienza, e i promittenti venditori sono condannati a restituire quanto ricevuto, senza interessi in difetto di domanda trattandosi di debito di valuta, con compensazione parziale delle spese per la reciproca soccombenza.