In tema di azione di responsabilità ex art. 146 l.f., il sindaco unico risponde solidalmente con gli amministratori per omessa vigilanza qualora consenta la corresponsione agli amministratori di compensi non previamente deliberati dall’assemblea, in violazione dell’art. 2389 c.c. e dello statuto sociale. Il controllo sindacale comprende infatti la verifica della legittimità dei compensi erogati agli amministratori e impone, in presenza di pagamenti non autorizzati, l’attivazione dei poteri di reazione e denuncia ex art. 2409 c.c.
Sussiste responsabilità del sindaco quando, ove si fosse tempestivamente attivato, avrebbe potuto impedire o limitare il danno arrecato al patrimonio sociale. Al contrario, non risponde il sindaco per l’aggravamento del dissesto derivante dalla prosecuzione dell’attività d’impresa ove, pur in presenza di irregolarità e ritardi nei controlli, gli amministratori abbiano già autonomamente avviato strumenti di composizione della crisi, sicché l’omissione dell’organo di controllo risulti priva di efficacia causale rispetto al danno