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Versamenti alla s.r.l. in vista di un ingresso nella compagine mai realizzato: indebito oggettivo e restituzione
Quando l’acquisto della partecipazione non si perfezioni, le somme versate alla società, sia come anticipo sul prezzo delle quote sia...

Quando l’acquisto della partecipazione non si perfezioni, le somme versate alla società, sia come anticipo sul prezzo delle quote sia come finanziamento soci, sono prive di causa e vanno restituite a titolo di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c., perché l’accordo sul futuro ingresso nella compagine sociale rileva come mero motivo del pagamento e non come titolo idoneo a giustificarne la ritenzione. È il caso dei versamenti eseguiti da un imprenditore e dalla sua società a una s.r.l. di logistica, in vista di un ingresso nella compagine rimasto allo stato di proposta, quando dalle visure risulti che i versanti non sono mai divenuti soci.

La mancata comparizione senza giustificato motivo del legale rappresentante della società contumace all’interrogatorio formale consente di ritenere ammessi i fatti dedotti, come l’intesa sulla restituzione in caso di mancato ingresso, specie se corroborati dalle causali dei bonifici e dai bilanci. Sulle somme da restituire decorrono gli interessi legali dalla richiesta stragiudiziale e quelli previsti dall’art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale.

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Equity crowdfunding: sottoscrizione non simulabile, nessuna raccolta abusiva del risparmio e lite temeraria dell’investitore
Perfezionato l’aumento di capitale, il conferimento costituisce investimento a rischio con effetti tipici e inderogabili, che il principio di effettività...

Perfezionato l’aumento di capitale, il conferimento costituisce investimento a rischio con effetti tipici e inderogabili, che il principio di effettività del capitale e la tutela dei terzi sottraggono a un diverso accordo con la società. Non è configurabile la simulazione della sottoscrizione fondata su un accordo tra il singolo sottoscrittore e gli amministratori, che non sono legittimati a rappresentare la società in accordi diretti a simulare i conferimenti, né la riqualificazione dell’investimento in equity come finanziamento con obbligo di restituzione.

L’operazione di equity crowdfunding di una start-up innovativa, svolta tramite un portale autorizzato e vigilato, è raccolta di capitale di rischio e non integra raccolta del risparmio tra il pubblico vietata ai soggetti non bancari; l’eventuale impegno di restituzione assunto dalla società verso un singolo sottoscrittore riguarderebbe solo il rapporto tra questi e l’emittente, e non l’attività del portale, né rileva l’elevato sovrapprezzo pubblicizzato e accettato. Il contratto di consulenza stipulato contestualmente con l’investitore non è collegato alla sottoscrizione né viola il divieto di patto leonino, quando abbia una propria causa concreta di apporto professionale e non escluda il rischio di perdita del capitale conferito; ne è legittima la risoluzione per clausola risolutiva espressa quando il consulente abbia cessato ogni prestazione. Agisce con mala fede, ai sensi dell’art. 96, primo comma, c.p.c., l’investitore professionale che sostenga di avere effettuato un investimento garantito pur consapevole della natura dell’investimento in capitale di rischio.

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S.r.l. cancellata con immobili ancora intestati: accertamento della proprietà in capo al socio unico
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione anche in presenza di attivo, come conferma la cancellazione...

La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione anche in presenza di attivo, come conferma la cancellazione d’ufficio prevista dall’art. 2490, comma 6, c.c. per le società che non depositano il bilancio per tre esercizi: i rapporti ancora pendenti sono regolati da un fenomeno lato sensu successorio, per cui le obbligazioni si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso o illimitatamente, secondo il regime di responsabilità pendente societate, e i beni e i diritti non compresi nel bilancio di liquidazione passano ai soci in contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese e dei crediti incerti o illiquidi.

Ne consegue che, su domanda del creditore ipotecario della società cancellata d’ufficio, interessato anche ai fini della trascrizione, va accertata la proprietà in capo all’ex socio unico degli immobili ipotecati rimasti formalmente intestati alla s.r.l. estinta. La mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace anche dopo la fase stragiudiziale, e la natura di mero accertamento del giudizio giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese.

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Scissione tra soci familiari: la manleva per le passività derivanti dalla scissione non copre l’errata valutazione dei beni assegnati
La clausola dell’accordo quadro con cui i soci della scissa si obbligano a manlevare il socio beneficiario dalle passività derivanti...

La clausola dell’accordo quadro con cui i soci della scissa si obbligano a manlevare il socio beneficiario dalle passività derivanti dalla scissione copre, come le garanzie di indennizzo tipiche della vendita di partecipazioni, i costi e le sopravvenienze generati dalla gestione anteriore e manifestatisi dopo l’operazione, e non il minor valore di un bene assegnato rispetto a quello indicato nel progetto, che costituisce al più un errore di valutazione condiviso. Quando i partecipanti siano da sempre gli unici soci della scissa, abbiano negoziato l’operazione con l’assistenza di legali e advisor e rinunciato alla situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2501-quater c.c. per la piena conoscenza del patrimonio, non vi è ragione, in assenza di asimmetrie informative, di rimettere in discussione dopo la scissione i valori del progetto, e una diversa lettura della clausola contrasterebbe con la buona fede interpretativa dell’art. 1366 c.c.

La clausola che impone la consegna dell’immobile assegnato in condizioni di uso ottimali alla data di efficacia della scissione costituisce un presupposto di fatto dell’operazione, che consente al beneficiario di rifiutare il proprio consenso se non rispettato, e si esaurisce con il perfezionamento della scissione; il voto favorevole al progetto e la stipula dell’atto dopo la presa in consegna del bene, senza contestazioni, presuppongono l’adempimento o valgono come rinuncia per fatti concludenti, e rendono superfluo accertare l’inadempimento dedotto.

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Vendita dell’immobile sociale al familiare dell’amministratore di s.r.l.: annullamento ex art. 2475-ter c.c. e sorte dell’azione dei soci
L’amministratore di s.r.l. agisce in conflitto di interessi quando, con riferimento allo specifico atto, persegue un interesse estraneo al contratto...

L’amministratore di s.r.l. agisce in conflitto di interessi quando, con riferimento allo specifico atto, persegue un interesse estraneo al contratto sociale incompatibile con quello della società, e spetta a chi allega il conflitto provare gli elementi da cui desumere la violazione del dovere di lealtà. È annullabile ai sensi dell’art. 2475-ter c.c., su domanda della società posta in liquidazione, la vendita di un immobile sociale conclusa dall’amministratore unico, socio di maggioranza, con il proprio figlio a un prezzo pari a meno della metà del valore di mercato, quando il conflitto fosse noto all’acquirente per il rapporto di parentela e per il rapporto di consulenza intrattenuto con la società; la domanda va proposta contro la controparte contrattuale e non contro l’amministratore stipulante, che non è parte sostanziale del contratto e risponde del danno soltanto nel giudizio di responsabilità.

All’annullamento consegue la restituzione del prezzo effettivamente pagato, debito di valuta maggiorato dei soli interessi legali dalla domanda, e non delle spese di finitura sostenute dall’acquirente, non provate nel pagamento. L’azione demolitoria ai sensi dell’art. 2475-ter c.c., riservata alla società, non esclude quella di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 c.c. promuovibile da ciascun socio, ma la restituzione dell’immobile conseguente all’annullamento elide il danno e fa venir meno l’interesse dei soci di minoranza alla domanda risarcitoria; le spese di quest’ultima gravano, per soccombenza virtuale, sull’amministratore e sulla società ai sensi dell’art. 2476, quarto comma, c.c.

Non ricorre la responsabilità solidale del socio ai sensi dell’art. 2476, ottavo comma, c.c., e non va autorizzata la sua chiamata in causa, quando il socio di minoranza abbia contestato l’operazione e vi abbia rinunciato soltanto a fronte di un pagamento risarcitorio, senza alcuna ingerenza o influenza effettiva sulla decisione dell’amministratore.

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Danno da cartello del cemento: vincolo del provvedimento AGCM, stima del sovrapprezzo con il metodo before and after e perdita di chance
Il provvedimento dell’AGCM che accerta un’intesa restrittiva, divenuto definitivo dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104/UE, vincola...

Il provvedimento dell’AGCM che accerta un’intesa restrittiva, divenuto definitivo dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104/UE, vincola il giudice civile ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 3/2017 quanto alla natura della violazione e alla sua portata materiale, personale, temporale e territoriale. La presunzione di danno da cartello dell’art. 14, comma 2, del medesimo decreto non si applica quando il cartello sia cessato prima della scadenza del termine di recepimento, mentre si applica, in quanto norma processuale, il potere del giudice di stimare equitativamente il danno quando la sua esatta quantificazione sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile, come nell’azione follow-on di un’impresa del marmo contro un produttore di cemento partecipe dell’intesa; anche ove il vincolo non operasse, il provvedimento definitivo varrebbe comunque come prova privilegiata.

Nella quantificazione del sovrapprezzo il metodo “before and after”, che confronta i prezzi del periodo dell’intesa con quelli del periodo anteriore depurati dell’inflazione, è idoneo a ricostruire lo scenario controfattuale, previa verifica che gli aumenti non dipendano dall’andamento dei principali costi di produzione, e il giudice può applicare uno sconto di sicurezza per le incertezze della stima; il risarcimento è debito di valore, da rivalutare dalla data dei pagamenti con interessi sulla somma progressivamente rivalutata. Va invece respinta la domanda di risarcimento della perdita di chance fondata su allegazioni vaghe e generiche, e l’aspettativa di prezzi determinati da normali dinamiche concorrenziali è già compensata dal risarcimento del sovrapprezzo.

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Ricorso ex art. 700 c.p.c. generico nel contenuto: inammissibilità e assenza di un diritto a sciogliersi dall’accordo tra soci
Nel procedimento ai sensi dell’art. 700 c.p.c., benché il provvedimento possa avere contenuto atipico, il ricorrente deve indicarne specificamente il...

Nel procedimento ai sensi dell’art. 700 c.p.c., benché il provvedimento possa avere contenuto atipico, il ricorrente deve indicarne specificamente il contenuto, così da consentire la verifica della sua idoneità ad assicurare gli effetti della decisione di merito e l’esplicazione del contraddittorio. È quindi inammissibile per genericità la richiesta di non meglio precisati «provvedimenti necessari alla inibizione del pregiudizio», così come quella di anticipare la risoluzione o sospendere un contratto senza indicarne il titolo giuridico; è invece legittimato il socio che abbia sottoscritto l’accordo sia in proprio sia quale legale rappresentante della società.

Non sussiste comunque il fumus di un diritto a sciogliersi dall’accordo transattivo e preliminare di cessione delle quote con cui i soci di una società tra professionisti avevano regolato l’uscita di uno di essi, perché l’adempimento di un contratto valido è un obbligo e non una scelta. In assenza di inadempimento della controparte, di un’impossibilità sopravvenuta oggettiva e assoluta o di un evento straordinario e imprevedibile che renda la prestazione eccessivamente onerosa, non rilevano la perdita di clienti, la mancata riscossione di crediti o le difficoltà personali del promissario acquirente; né una mera difficoltà nell’organizzazione dell’attività della società, privata dei collaboratori esterni, integra un pregiudizio imminente e irreparabile.

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Azione sociale di responsabilità nella s.r.l.: autorizzazione dei soci in corso di causa e prova del conflitto di interessi
Nella s.r.l. l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte della società richiede un’espressa autorizzazione dei soci, la cui mancanza integra...

Nella s.r.l. l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte della società richiede un’espressa autorizzazione dei soci, la cui mancanza integra un difetto di legittimazione processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, salvo giudicato. L’autorizzazione non deve però necessariamente precedere l’instaurazione del giudizio, bastando che intervenga prima della decisione, e sana con effetto ex tunc il difetto originario la delibera che, richiamando espressamente il giudizio pendente e l’atto di citazione allegato, ratifichi l’iniziativa ed esprima una volontà sociale chiara e informata; il difetto di procura rilasciata da procuratori speciali dopo la messa in liquidazione è superato dalla nuova procura del liquidatore.

Il conflitto di interessi dell’amministratore, che nella s.r.l. è regolato dall’art. 2475-ter e non dall’art. 2391 c.c. ma può comunque fondare l’azione risarcitoria, va accertato in concreto, con riferimento alla singola operazione e al suo contenuto. Non basta la coincidenza nella stessa persona del ruolo di amministratore delle due parti contrattuali, né un interesse del terzo diverso o contrario a quello sociale, occorrendo un interesse incompatibile, tale che l’operazione non risponda ad alcun interesse della società e le sia pregiudizievole; trattandosi di atto gestorio coperto dalla regola dell’insindacabilità delle scelte di merito, spetta a chi agisce provare gli indici di anomalia del contesto e il danno.

È scelta imprenditoriale non irragionevole il trasferimento a costo zero al cliente principale degli apparati già concessi in comodato, soggetti a rapida obsolescenza, quando i canoni del servizio continuino a garantire introiti che ne compensano ampiamente il costo; l’errata registrazione contabile della cessione non basta senza la prova di un danno. Va inoltre respinta la domanda fondata su accordi ricognitivi prodotti dai clienti nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, quando quei giudizi si siano conclusi a favore della società, o su allegazioni generiche, relative a pareri non seguiti da atti dispositivi o a condotte prive di danno dedotto.

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Mandato fiduciario rifiutato per esito delle verifiche antiriciclaggio: esclusi collegamento negoziale e responsabilità della fiduciaria
Il collegamento negoziale presuppone l’esistenza di due o più negozi distinti, già perfezionati, e la loro unitarietà funzionale, cioè la...

Il collegamento negoziale presuppone l’esistenza di due o più negozi distinti, già perfezionati, e la loro unitarietà funzionale, cioè la preordinazione di ciascuno alla realizzazione di un fine pratico unitario, sicché non può configurarsi tra un contratto concluso e uno mai perfezionato; la responsabilità precontrattuale per la mancata conclusione di quest’ultimo potrebbe essere fatta valere soltanto da chi ne sarebbe stato parte.

Non risponde per inadempimento né per violazione dell’affidamento la società fiduciaria che, dopo avere accettato e regolarmente eseguito il mandato fiduciario conferito dal cedente di una partecipazione, rifiuti di concludere il mandato con la società estera acquirente, avente sede in un paese a rischio ai fini antiriciclaggio, quando abbia sempre subordinato l’accettazione all’esito delle verifiche del proprio ufficio antiriciclaggio, sollecitato la documentazione sui soci e sull’origine dei fondi senza riceverla completa e comunicato senza indugio l’esito negativo delle verifiche; il rigetto della domanda comporta il rigetto di quella di manleva verso l’assicuratore chiamato in causa.

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Finzione di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. e trasferimento giudiziale della quota con pagamento integrale del prezzo
Chi invoca la finzione di avveramento della condizione ai sensi dell’art. 1359 c.c. deve provare sia il mancato avveramento della...

Chi invoca la finzione di avveramento della condizione ai sensi dell’art. 1359 c.c. deve provare sia il mancato avveramento della condizione sia la sua imputabilità, a titolo di dolo o di colpa, alla parte che aveva interesse contrario. La condizione sospensiva cui è subordinato l’obbligo dei soci di acquistare la quota del socio uscente di una s.a.s. dopo aver estinto i debiti della società si considera avverata quando essi, anziché risanarla, ne abbiano lasciato dichiarare il fallimento e il compendio immobiliare sia stato aggiudicato all’asta a una società partecipata dai loro familiari, condotta dolosamente preordinata a impedire l’evento.

Il fallimento della s.a.s., che si estende ai soli soci accomandatari, non rende impossibile il trasferimento della quota del socio accomandante, e la sottoscrizione dell’accordo da parte della maggioranza dei soci vale come consenso alla cessione ai sensi dell’art. 2322, secondo comma, c.c. Il giudice può quindi pronunciare sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. del trasferimento della quota, subordinandone l’effetto al pagamento dell’intero corrispettivo, anziché replicare il pagamento rateale previsto dal contratto, quando tutte le rate risultino scadute rispetto alla data in cui la condizione si considera avverata.

Gli acconti mensili che l’accordo transattivo pone a carico dei soci fin dalla sua sottoscrizione, in attesa dell’incasso del prezzo di una vendita immobiliare, sono esigibili indipendentemente dall’avveramento della condizione cui è subordinato il saldo, come conferma l’iniziale esecuzione spontanea dei pagamenti; è tardiva l’eccezione di inadempimento sollevata per la prima volta con la memoria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.

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Azione sociale di responsabilità: contratti con società “scatola vuota”, polizza per l’amministratore come fringe benefit e compensi deliberati
Nell’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, la società deve provare la qualità di amministratore del convenuto, allegare i singoli...

Nell’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, la società deve provare la qualità di amministratore del convenuto, allegare i singoli atti gestori contrari agli obblighi di legge o di statuto e provare il danno e il nesso causale, mentre spetta all’amministratore provare l’esatto adempimento, la non imputabilità dell’inadempimento, l’insindacabilità della scelta gestoria o l’inesistenza del danno; ogni addebito integra un’autonoma domanda, e il risarcimento resta limitato all’importo ritualmente domandato entro le preclusioni. Rispondono gli amministratori che si facciano rimborsare spese personali di cui non provino l’inerenza, noleggino a spese sociali autovetture usate per sé o concesse a terzi senza ragione, assumano un dipendente che non presta alcuna attività o stipulino in prorogatio una polizza D&O a proprio favore, anche quando la firma sul contratto risulti apposta con un fotomontaggio, se l’amministratore ne abbia poi chiesto copia per avvalersene.

Il pagamento da parte della società del premio di una polizza che assicura l’amministratore e i suoi familiari costituisce un fringe benefit, componente accessoria del compenso che deve essere prevista dalla delibera assembleare attributiva del compenso, in mancanza della quale l’esborso è illegittimo e va risarcito; la conoscenza dell’operazione da parte degli altri consiglieri non la rende lecita.

L’insindacabilità delle scelte gestorie incontra un limite in quelle irragionevoli o arbitrarie, tra le quali rientra la conclusione di contratti con controparti già insolventi, riconducibili allo schema della «scatola vuota», mentre il credito verso un cliente ancora solvibile non è danno risarcibile finché la società possa recuperarlo. Non sussiste responsabilità degli amministratori per contratti di consulenza tipici, stipulati nell’ambito di operazioni analoghe e rivelatisi pregiudizievoli solo ex post per l’inadempimento del terzo, né per preliminari di acquisto di cui non si alleghi il versamento delle caparre o l’inadempimento della società; la mancata emissione di un prestito obbligazionario non è causa diretta della perdita di fatturato, dipendente semmai dalla mancata sottoscrizione. La liquidazione equitativa presuppone la prova dell’esistenza del danno e l’allegazione dei criteri di quantificazione.

La delibera che attribuisce il compenso agli amministratori, se non impugnata, resta pienamente efficace e i suoi vizi, come il conflitto di interessi del socio votante, non possono essere fatti valere con un accertamento incidentale volto a ottenere la restituzione dei compensi, perché nel diritto societario l’annullabilità si fa valere solo in via d’azione nel termine di decadenza. Gli atti di mala gestio non rendono indebiti i compensi già corrisposti, il cui riequilibrio è affidato al risarcimento del danno e non all’eccezione di inadempimento.

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Conferma della descrizione ex art. 129 c.p.i.: limiti del giudizio, periculum probatorio e impegno del resistente con penale
Nel procedimento cautelare in materia industriale, la dichiarazione di adempiere o la spontanea cessazione della condotta contestata dopo la proposizione...

Nel procedimento cautelare in materia industriale, la dichiarazione di adempiere o la spontanea cessazione della condotta contestata dopo la proposizione del ricorso non fanno venir meno automaticamente il periculum in mora, poiché il resistente potrebbe riprendere la condotta senza incorrere in sanzioni; il giudice deve compiere una valutazione prognostica sull’attuale persistenza del pericolo alla luce delle circostanze del caso, e può dichiarare cessata la materia del contendere sulle domande cautelari diverse dalla descrizione quando il rivenditore, non produttore del prodotto contestato, si impegni in udienza a non commercializzarlo e a distruggerne le giacenze, con la promessa di una penale per ogni futura violazione di importo pari a quello richiesto nel ricorso.

All’udienza di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte ai sensi dell’art. 129 c.p.i., il giudice valuta la legittimità del provvedimento alla luce delle difese del resistente e del risultato della descrizione, senza entrare nel merito della lesione del diritto: la verifica degli esiti ha carattere formale, limitata alla rilevanza e pertinenza degli elementi acquisiti e alla loro astratta idoneità a fondare nel giudizio di merito la prova della violazione, e il periculum rilevante non è quello incombente sul diritto sostanziale, ma quello di dispersione delle prove nelle more del giudizio di merito. La descrizione va confermata quando il suo esito ne riveli il carattere non esplorativo, tanto più se il resistente non si opponga; il giudice autorizza i soli difensori, con esclusione della parte ricorrente, ad accedere ai documenti acquisiti e a estrarne copia nel rispetto del segreto professionale.

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