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Il diritto ispettivo del socio di Srl ex art. 2476 co. 2 cc
Il diritto socio non amministratore ex art. 2476 co. 2 c.c. costituisce un diritto soggettivo a cui corrisponde specularmente un...

Il diritto socio non amministratore ex art. 2476 co. 2 c.c. costituisce un diritto soggettivo a cui corrisponde specularmente un obbligo per la società stessa di consentire detta attività ispettiva.

Nell’adempiere a detto obbligo, la società è tenuta ad operare nel rispetto della diligenza professionale di cui all’art. 1176 co. 2 c.c., mentre il socio è tenuto ad esercitare il proprio diritto nel rispetto del più generale principio di buona fede, onde evitare un esercizio abusivo del diritto riconosciutogli ex lege.

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Patto parasociale: disdetta, cessazione e inopponibilità alla società
I patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria e vincolano esclusivamente i soci aderenti, non producendo effetti nei confronti della società,...

I patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria e vincolano esclusivamente i soci aderenti, non producendo effetti nei confronti della società, la quale resta estranea al relativo rapporto e, pertanto, priva di legittimazione passiva rispetto alle domande volte ad ottenerne l’adempimento o il risarcimento dei danni da inadempimento. Ne consegue che, intervenuta valida disdetta del patto, idonea ad impedirne il rinnovo tacito, viene meno il fumus boni iuris dell’azione cautelare diretta ad ottenerne l’esecuzione.

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Ritenuta su utili e rivalsa obbligatoria del sostituto d’imposta
In tema di distribuzione di utili societari, la ritenuta del 26% operata dal sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 27 d.P.R....

In tema di distribuzione di utili societari, la ritenuta del 26% operata dal sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 600/1973 integra un’ipotesi di rivalsa obbligatoria ex art. 64 del medesimo decreto, con conseguente insussistenza di margini per patti derogatori volti a trasferire definitivamente l’onere fiscale in capo alla società. Ne consegue che, ove la società abbia corrisposto ai soci gli utili al lordo senza operare la ritenuta e abbia successivamente provveduto al relativo versamento all’Erario, essa ha diritto di agire in rivalsa nei confronti del socio per il recupero dell’importo corrispondente, configurandosi un credito restitutorio.

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La pubblicazione della sentenza ex art. 126 c.p.i. costituisce una misura discrezionale e autonoma
La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi...

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 126, co. 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all’accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall’art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale.

La pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione su segni distintivi ha funzione tanto preventiva, in quanto diretta a prevenire ulteriori pregiudizi portando l’atto di contraffazione a conoscenza degli operatori del mercato, quanto riparatoria in forma specifica del danno, ed è misura disposta sulla base di una ponderazione degli interessi contrapposti delle parti.

La sanzione della pubblicazione del provvedimento deve applicarsi secondo un regime di proporzionalità, di talché, per farne applicazione, occorre considerare, inter alia, le dimensioni, anche potenziali, del fenomeno contraffattivo.

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Periculum in mora e Fumus boni Iuris: insussistenza
L’accertamento del fumus boni iuris è incompatibile con la cognizione sommaria tipica del procedimento cautelare quando si tratti di fatti...

L'accertamento del fumus boni iuris è incompatibile con la cognizione sommaria tipica del procedimento cautelare quando si tratti di fatti che si siano protratti per circa un decennio, abbiano coinvolto molteplici soggetti e società anche estere, e siano stati oggetto di un procedimento penale archiviato a seguito di indagini.

È da escludere la sussistenza del periculum in mora, a fronte di una inerzia del ricorrente protratta per quattro anni, nonostante la consapevolezza della condotta fraudolenta.

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Rapporto tra procedimento ordinario e procedimento amministrativo dinanzi all’EPO
Non può disporsi la sospensione del procedimento cautelare di accertamento negativo della contraffazione ai sensi dell’art. 120 c.p.i. per la...

Non può disporsi la sospensione del procedimento cautelare di accertamento negativo della contraffazione ai sensi dell’art. 120 c.p.i. per la pendenza di un procedimento di opposizione dinanzi all’European Patent Office, poiché tra il procedimento sostanzialmente amministrativo dinanzi all'EPO e e il giudizio ordinario in materia di nullità dei brevetti sussiste un rapporto di concorrenza e non di pregiudizialità, restando l’autorità giudiziaria nazionale libera di definire la causa senza attendere la decisione amministrativa.

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Cessazione della materia del contendere e responsabilità aggravata ex art. 96, co. 2 c.p.c.
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale...

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Il presupposto per esaminare la domanda ex art. 96 c.p.c. è la totale soccombenza della parte nei cui confronti la norma deve essere applicata.

La responsabilità aggravata ex art. 96, co. 2 c.p.c. non sussiste qualora, pur essendo stato dichiarato nullo dall'EPO il brevetto in base al quale era stato emanato ed eseguito un provvedimento cautelare, il medesimo brevetto era stato giudicato valido nell'ambito di consulenze tecniche svoltesi in altri procedimenti nazionali ed esteri.

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Requisiti di brevettabilità delle invenzioni. Il caso Next2Me.
Al fine di distruggere la novità, deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall’esperto del ramo, senza...

Al fine di distruggere la novità, deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall’esperto del ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico al fine di modificare o integrare il trovato, sia pure in modo ovvio, come invece avviene per il requisito dell’altezza inventiva. Eventuali modifiche o sviluppi dell’informazione tecnica contenuta nel documento non fanno parte di ciò che viene rivelato dal documento anteriore.

Un’invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Nel valutare se un brevetto sia o meno originale ed in particolare se il “tecnico esperto del ramo”, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina” avrebbe risolto in modo ovvio il “problema tecnico oggettivo” che l’invenzione intende risolvere, le anteriorità non debbono essere considerate isolatamente; gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina possono essere, infatti, combinati con le anteriorità rilevanti o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata, onde ricostruire lo stato della tecnica esistente. I collegamenti tra la anteriorità rilevanti devono essere comunque ovvi, senza lasciare spazio a collegamenti creativi. Il giudizio di evidenza dell’invenzione implica che, a differenza del giudizio di novità, le anteriorità non vengano considerate isolatamente, per essere comparate con l’invenzione, ma si compongano “in un mosaico”. Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l’invenzione discende in modo evidente dall’insieme delle anteriorità costituenti lo stato della tecnica, retrodatando il giudizio alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata.

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Azione ex art. 2409 c.c.: presupposti e limiti in rapporti di gruppo e crisi d’impresa
Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente...

Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente produttiva di danno per la società dei doveri che per legge o statuto gravano sugli amministratori nell’esercizio della funzione gestoria e devono attenere alla legittimità della loro attività senza investire la convenienza delle loro scelte economiche e imprenditoriali.

Per essere almeno potenzialmente produttive di danno le irregolarità denunciate devono, in particolare, essere attuali, persistere cioè al momento dell’adozione del provvedimento, ed essere idonee ad arrecare pregiudizio all’interesse sociale, restando estranee all’abito applicativo dell’art. 2409 c.c., le violazioni che possano arrecare danno esclusivamente a soggetti terzi o all’interesse del singolo socio.

Il controllo giudiziario sulla gestione non è uno strumento di risoluzione dei conflitti all’interno della compagine sociale o tra un singolo socio e la società per cui l’ordinamento predispone altri rimedi e deve essere esercitato con particolare rigore e prudenza nella delicata fase di accesso della società a rimedi negoziali di composizione della crisi ove l’amministratore diviene la figura chiave nell’impostazione e attuazione del piano di risanamento dell’impresa anche a discapito delle diverse visioni o intenzioni dei soci, come si evince dal principio generale desumibile dall’art. 120-bis del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, dettato in materia di strumenti di regolazione della crisi proprio con lo scopo di porre l’impresa in crisi al riparo dalle spinte dissolutive derivanti dai conflitti e ricatti interni alla compagine sociale.

Gli apporti finanziari infragruppo, come pure la presenza di amministratori della capogruppo nell’organo amministrativo delle controllate, non costituiscono di per sé un’anomalia gestoria né assurgono come tali a potenziale fonte di danno per le società coinvolte se non nelle ipotesi debitamente circostanziate in cui tali operazioni si risolvano in un pregiudizio nell’ottica dell’impresa unitaria del gruppo in quanto, ad esempio, dirette a sviare risorse all’esterno.

La particolare gravità dell’insistenza del socio ricorrente in una denuncia ex art. 2409 c.c. del tutto pretestuosa dopo l’avvio della composizione negoziata della crisi in cui può risultare decisiva, nel corso della trattativa con i creditori, la percezione di solidità e stabilità dell’organo amministrativo e per cui l’art. 4 comma 1 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza impone il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede non solo al debitore e ai creditori ma anche “ad ogni altro soggetto interessato”, cioè a qualsiasi titolo coinvolto nella sistemazione della crisi e dell’insolvenza, ivi inclusi i soci, può integrare i presupposti per l’insorgere di responsabilità aggravata per abuso del processo di cui all’art. 96 comma 3 c.p.c..

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Concorrenza dell’ex dipendente: violazione di segreti industriali, del diritto d’autore su disegni e materiali tecnici e concorrenza sleale per sottrazione di informazioni riservate e appropriazione di pregi
In ordine alla proteggibilità delle notizie inerenti alla clientela e delle condizioni economiche praticate da un’impresa, costituiscono oggetto di tutela...

In ordine alla proteggibilità delle notizie inerenti alla clientela e delle condizioni economiche praticate da un’impresa, costituiscono oggetto di tutela non solo gli elenchi contenenti nominativi di clienti e fornitori, ma anche le condizioni contrattuali, i prezzi o i preventivi consegnati nel corso delle trattative.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dei disegni realizzati da dipendenti dell’azienda nell’ambito delle relative mansioni debbono considerarsi in capo al datore di lavoro, ex art. 12 ter l.d.a.

Ai fini del riconoscimento della tutela autoriale dei disegni industriali, risulta necessario un quid pluris, costituito dalla creatività e dal valore artistico, il quale deve essere provato da chi ne invoca la protezione, sulla base di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento delle qualità estetiche e artistiche da parte degli ambienti culturali e istituzionali, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato tale da trascendere quello legato alla funzionalità, ovvero la creazione da parte di un noto artista.

Costituisce concorrenza sleale per appropriazione di pregi l’affermazione di un’impresa che sia di sua proprietà una tecnologia mostrata sul proprio sito internet, appartenente invece ad un concorrente.

Ai sensi dell’art. 89 c.p.c. il giudice può disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive, laddove le espressioni non appaiano conformi ai canoni di correttezza che devono sussistere nella redazione degli atti e nel contraddittorio processuale. Incidono anche la rilevanza delle affermazioni e la prova delle medesime in giudizio.

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Transazione del creditore e rinuncia alla solidarietà
La transazione stipulata dal creditore con uno dei coobbligati in relazione alla sola quota del coobbligato transigente, e senza rinuncia...

La transazione stipulata dal creditore con uno dei coobbligati in relazione alla sola quota del coobbligato transigente, e senza rinuncia all’azione nei confronti degli altri coobbligati, integra  una rinuncia alla solidarietà a favore del debitore che ha transatto, con applicabilità, nei rapporti tra coobbligato transigente e coobbligati non transigenti, dei principii di cui agli artt. 1313 e 1299 c.c.

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