Integra la causa di scioglimento della s.r.l. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., la stabile e irreversibile incapacità dell’organo assembleare di assolvere le proprie funzioni essenziali, che ricorre quando, a seguito del decesso dell’amministratore unico non sostituito, la società sia priva di organo gestorio e di sindaci e il socio unico, a sua volta privo di amministratori, risulti irreperibile e inerte, sicché non è possibile né ricostituire gli organi sociali né approvare i bilanci. In tale situazione può essere accolto il ricorso ex artt. 2485 e 2487 c.c. proposto dalla società di revisione, unico organo ancora attivo, ancorché dimissionaria, che abbia intrapreso le iniziative necessarie a evitare che la società resti abbandonata a sé stessa, con l’adesione dell’intervenuto indicato come socio effettivo, titolare indiretto di una quota della capogruppo estera irreperibile.
Accertata la causa di scioglimento, il tribunale dispone l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese e nomina il liquidatore, individuando per garantire indipendenza e imparzialità un professionista terzo diverso da quello proposto dalle parti; le spese dell’attività suppletiva rispetto all’inerzia della società restano a carico del bilancio sociale, salvo le azioni dei soci tra loro, e il liquidatore che non rinvenga fondi per i costi della liquidazione deve darne conto al tribunale indicando se la società sia assoggettabile a procedura concorsuale; l’iscrizione della nomina segue l’efficacia del decreto ai sensi dell’art. 741 c.p.c.
Il patto di non concorrenza post-contrattuale inserito in un contratto di franchising è valido, ai sensi dell’art. 2596 c.c., anche se esteso all’intero territorio nazionale, purché non coinvolga per intero le capacità professionali e le attitudini della persona; è invece nullo, perché contrastante con l’ordine pubblico costituzionale, il patto che precluda all’affiliata persona fisica ogni possibile e dignitosa attività in relazione alle sue concrete attitudini ed esperienze professionali, come quello che vieti senza limiti territoriali ogni attività concorrente con un’attività definita in modo indeterminato come vendita di prodotti e servizi per il benessere della persona. La lacuna territoriale del patto non può essere colmata richiamando la zona di esclusiva attribuita all’affiliato durante il contratto, che regola una materia diversa, tanto più quando il franchisor, chiedendo la cessazione dell’attività in qualsiasi luogo, abbia mostrato di intendere il divieto in senso illimitato; ne consegue la revoca, in sede di reclamo, dell’ordine cautelare di cessazione dell’attività dopo la risoluzione del contratto.
L’inibitoria dell’uso del know-how e delle informazioni riservate del franchisor richiede, a fronte della specifica contestazione dell’ex affiliata, elementi di prova dell’effettivo utilizzo di informazioni segrete di sua esclusiva titolarità, e non è giustificata dalla prosecuzione dell’attività nei medesimi locali né dall’impiego di attrezzature fornite da terzi in forza di un autonomo contratto. Va invece confermato l’ordine di restituzione del manuale operativo previsto dal contratto, perché il creditore deve soltanto provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo.
La persona fisica che rilascia una fideiussione a garanzia delle obbligazioni di una società commerciale non può essere qualificata come consumatore quando sussistano collegamenti funzionali con la società garantita, quali la carica di amministratore o la titolarità di una partecipazione non trascurabile al capitale, come l’amministratore unico della società mutuataria e i due congiunti che ne detengano ciascuno il 50% del capitale; ai fini della disciplina consumeristica è decisiva non la natura autonoma o accessoria del contratto di garanzia, ma la qualità del garante valutata con criterio funzionale.
L’art. 1341 c.c. non si applica ai contratti stipulati per atto pubblico notarile, le cui clausole, ancorché conformi alle condizioni poste da uno dei contraenti, non sono qualificabili come unilateralmente predisposte e non richiedono specifica approvazione per iscritto, anche se vessatorie.
Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale soltanto per le fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI; per la fideiussione specifica, rilasciata a garanzia delle obbligazioni nascenti da un determinato contratto di mutuo, l’azione di nullità ha natura stand alone e l’attore deve provare l’esistenza, all’epoca della stipula, di un’intesa restrittiva estesa anche a tale tipo di garanzia, non essendo sufficiente allegare la coincidenza delle clausole con quelle dello schema ABI senza alcuna istanza istruttoria. La nullità totale della garanzia, inoltre, richiede la prova che i garanti non l’avrebbero prestata senza le clausole nulle, prova tanto meno plausibile quando essi avessero un interesse economico al finanziamento della società da loro amministrata o partecipata.
In ogni caso, ove la fideiussione preveda il pagamento a prima richiesta e il richiamo all’art. 1957 c.c., l’onere del creditore è soddisfatto con la richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, poiché esigere l’azione giudiziale contraddirebbe la clausola a prima richiesta; sicché dalla eventuale nullità parziale della clausola di rinuncia all’art. 1957 c.c. non discenderebbe comunque la liberazione dei fideiussori.
Nel procedimento cautelare per contraffazione di brevetto farmaceutico, la presunzione di validità che assiste il titolo non impedisce al giudice, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, di negare l’inibitoria quando emergano serie ragioni di dubbio sulla sussistenza dell’attività inventiva, valutata secondo il problem-solution approach; tali ragioni possono desumersi dalle esplicite indicazioni dell’arte nota che suggerivano al tecnico del ramo la soluzione rivendicata, da un contenzioso internazionale con numerose pronunce di invalidità del medesimo brevetto, da un iter di opposizione davanti all’Ufficio europeo dei brevetti concluso con decisioni contrastanti, l’ultima delle quali senza esaminare le anteriorità più rilevanti, e dall’esito non univoco delle consulenze tecniche disposte in altri giudizi.
Nella medesima valutazione assume rilievo la prossima scadenza del brevetto, che rende opportuno rigettare le istanze cautelari di inibitoria, di ritiro del farmaco generico e di eliminazione dalle liste di trasparenza, rinviando al giudizio di merito ogni approfondimento tecnico.
L’interpretazione delle rivendicazioni di un brevetto non può fondarsi su un’analisi meramente semantica del loro testo, ma deve scaturire dalla lettura complessiva del documento brevettuale, comprensivo della descrizione e dei disegni, secondo l’art. 52, commi 2 e 3, c.p.i. e il Protocollo interpretativo dell’art. 69 CBE: essa deve risultare tecnicamente sensata per l’esperto del ramo e garantire insieme un’equa protezione al titolare e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
Nella valutazione della contraffazione per equivalenti ai sensi dell’art. 52, comma 3-bis, c.p.i., condotta con il test funzione-modo-risultato sulla caratteristica tecnica che distingue il prodotto contestato dalla rivendicazione indipendente, la contraffazione va esclusa quando la variante presenti una differenza tecnica strutturale, qualitativamente apprezzabile, che investe il nucleo inventivo protetto e non consente di conseguire il medesimo effetto tecnico, come i moduli con prese compatibili con una serie civile di interruttori che si agganciano alla placca con un sistema diverso da quello brevettato; la validità del brevetto, pur contestata, giustifica la compensazione delle spese di consulenza tecnica.
La contraffazione del modello comunitario registrato si valuta sull’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato dal confronto tra le rappresentazioni depositate e il prodotto del terzo, e va esclusa quando la registrazione riguardi gli interruttori della serie e il prodotto contestato consista in prese, restando estranei al giudizio gli aspetti funzionali come la planarità dei comandi. Perché un disegno o modello comunitario non registrato goda di tutela occorre provare la sua divulgazione al pubblico, cioè una diffusione con proiezione esterna alla realtà aziendale tale da renderlo conoscibile agli ambienti specializzati del settore operanti nell’Unione; la prova non è fornita da fatture prive dell’indicazione dei destinatari, di rilevanza meramente interna, né da estratti di cataloghi dai quali non sia possibile desumere con esattezza la data di effettiva diffusione.
Non basta a fondare la tutela autoriale del disegno industriale, valutata secondo il criterio di originalità indicato dalla sentenza Cofemel, la notorietà del designer o l’attribuzione di premi ed esposizioni museali, quando i riconoscimenti riguardino anche le funzioni domotiche e il prodotto riprenda elementi di stile già presenti in prodotti anteriori, perché qualità tecnica e gradevolezza estetica non esprimono la creatività dell’autore. Per le stesse ragioni non è provato il carattere distintivo acquisito dalla forma come marchio di fatto, che richiede la prova della rinomanza del segno e non dei soli investimenti pubblicitari.
Il divieto di imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c. riguarda soltanto le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e non opera per le forme funzionali necessarie all’utilità del prodotto: la compatibilità tra sistemi modulari di diversa produzione, che costituisce un’utilità idonea a giustificare anche la riproduzione millimetrica degli elementi di connessione, non è di per sé illecita e non integra imitazione confusoria quando marchio e confezione rendano riconoscibile la diversa provenienza. La scelta di produrre elementi componibili con quelli del concorrente non integra neppure concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. in difetto di specifiche violazioni della correttezza professionale, poiché l’imitazione non confusoria non può essere ricondotta alla clausola generale.
Costituisce grave irregolarità nella gestione tale da giustificare la revoca degli amministratori ai sensi dell’art. 2409 c.c., la mancata predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c., quando la società abbia integralmente esternalizzato la funzione amministrativa e la gestione della tesoreria a un soggetto terzo che sia anche cliente della società nonché principale debitore, condividendo peraltro la sede legale, con conseguente sostanziale abdicazione delle prerogative gestorie riservate ex lege agli amministratori. In tale situazione sussiste altresì la responsabilità del collegio sindacale per omessa vigilanza sull’adeguatezza degli assetti e sul loro concreto funzionamento, che l’art. 2403 c.c. include tra i doveri dell’organo di controllo.
L’accesso alla composizione negoziata della crisi, deliberato dagli amministratori nel corso dell’ispezione, conferma la fondatezza della denuncia sulla perdita della continuità aziendale e ne assorbe le questioni di bilancio, ma non sana l’inadeguatezza degli assetti. Il ricorso reiterato a prestiti obbligazionari convertibili cum warrant non standard, fortemente diluitivi, richiede una giustificazione razionale in un serio piano di rilancio, e non la trova quando l’attività sia sostenuta per anni soltanto da aumenti di capitale in assenza di redditività e i piani industriali non abbiano mai raggiunto gli obiettivi.
Non è in discussione la scelta di svolgere in outsourcing la contabilità e l’amministrazione, ma la totale mancanza di un’organizzazione interna che consenta il controllo sui servizi portati all’esterno: affidare a un ente esterno al gruppo la gestione della tesoreria, con il potere di scegliere come, quando e quali creditori pagare, significa consegnare a terzi le opzioni gestorie, in contrasto con l’art. 2380-bis c.c.; in presenza di una simile carenza di assetti non si pone alcun problema di sindacabilità delle scelte gestorie. La sostituzione degli amministratori revocati con consiglieri cooptati dal consiglio ai sensi dell’art. 2386 c.c., e non nominati dall’assemblea, non integra il presupposto per la sospensione del procedimento ex art. 2409, comma 3, c.c.; il decreto di revoca e di nomina dell’amministratore giudiziario può essere dichiarato immediatamente efficace ex art. 741 c.p.c., e l’emittente quotato è tenuto a darne comunicazione al pubblico quale informazione privilegiata. I costi dell’ispezione restano definitivamente a carico degli amministratori e dei sindaci soccombenti.
La legittimazione ad agire e a contraddire, quale condizione dell’azione, non va confusa con la titolarità passiva del rapporto controverso: è sufficiente che la parte affermi la coincidenza del soggetto nei cui confronti l’azione è proposta con il titolare passivo del rapporto, rilevando la sola prospettazione e non la fondatezza dell’azione. Il gestore del negozio virtuale nel quale i beni sono commercializzati con i propri segni distintivi è legittimato passivo rispetto alla domanda di inibitoria, tanto più quando le condizioni generali della piattaforma lo indichino come destinatario delle segnalazioni di contenuti illeciti.
L’azione inibitoria, a differenza di quella risarcitoria, può essere esercitata anche nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati per violare i diritti di proprietà industriale, come espressamente previsto dall’art. 124 c.p.i., e comunque nei confronti di soggetti eventualmente esenti dall’elemento soggettivo della colpa o del dolo, quale il gestore di un marketplace che svolga il ruolo di hosting provider passivo.
La protezione conferita dal disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa, sicché le minime differenze e i dettagli marginali non escludono la contraffazione quando siano riprese forme, proporzioni e posizionamento delle caratteristiche individualizzanti; la prova dell’interferenza può essere data mediante il campione acquistato sulla piattaforma e, in sede di reclamo, con nuovi documenti. Il periculum in mora sussiste quando, nonostante la diffida, il gestore della piattaforma abbia continuato a commercializzare i beni in contraffazione.
Per individuare il contenuto sostanziale della pretesa azionata in giudizio dall’attore, il Giudice deve prendere in esame i fatti materiali (circostanze di fatto - situazione dedotta in giudizio) posti dall’attore alla base delle proprie domande, eccezioni e conclusioni, come indicati nell’atto introduttivo e nei successivi scritti e che, a suo giudizio, hanno leso il suo diritto, non tanto le ragioni giuridiche a fondamento delle pretese. È infatti compito del Giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa dall’attore, per questo sono i fatti indicati che rilevano al fine di individuare la vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Nel corso del giudizio, è, pertanto, ammesso precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni nei termini previsti dall'art. 183 c.p.c. (oggi 171-ter c.p.c.), riguardo al petitum ed alla causa petendi, purché le domande, eccezioni e conclusioni così modificate risultino connesse alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Si verifica una mutatio tutte le volte in cui nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine o di decisione.
La controversia relativa all’inadempimento delle obbligazioni scaturenti da un contratto di cessione di ramo d’azienda e alla risoluzione del contratto stesso [nella specie, vendita con riserva di proprietà e clausola risolutiva espressa, con domanda cautelare di reimmissione nel possesso dell’azienda] non rientra tra le materie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa dall’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, come novellato dall’art. 2 del d.l. n. 1/2012.
Ai sensi dell’art. 669-ter, comma 1, c.p.c., prima dell’inizio della causa di merito la domanda cautelare si propone al giudice competente a conoscere del merito, sicché il difetto di competenza per materia della sezione specializzata esclude anche la competenza territoriale che sarebbe stata ravvisabile ove la sezione fosse stata competente. Dovendosi valutare esclusivamente condotte relative all’adempimento di obbligazioni contrattuali, la competenza va radicata presso il giudice ordinario individuato secondo il foro generale del convenuto ex artt. 18 e 19 c.p.c., ovvero, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., presso il giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione o in cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio, che per la riconsegna del ramo d’azienda coincide con il luogo in cui i beni si trovavano quando l’obbligazione è sorta o con quello in cui essi si trovano attualmente.
Nell’ambito dell’azione promossa in via d’urgenza dal socio per la revoca dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, seconda parte, c.c., la sopravvenuta nomina di un nuovo amministratore, iscritta nel registro delle imprese, comporta la cessazione della materia del contendere e l’inammissibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., dovendo le condizioni dell’azione sussistere al momento della decisione; cessa conseguentemente anche l’ufficio del curatore speciale nominato alla società ex art. 78 c.p.c. per il conflitto di interessi dell’amministratore, il cui compenso grava sulla società e non rientra tra le spese processuali.
Ai fini della regolamentazione delle spese si applica il criterio della soccombenza virtuale, verificando la fondatezza del ricorso sotto il profilo del fumus boni iuris della mala gestio e del periculum in mora, e non l’art. 2476, comma 4, c.c.: tale norma attiene alla distribuzione dell’onere delle spese tra i due soggetti legittimati in via concorrente a proporre l’azione sociale di responsabilità, la società e il socio sostituto processuale, e non deroga alla regola della soccombenza per esonerare l’amministratore; essa non si applica comunque all’azione di revoca, nella quale la legittimazione del socio è propria ed esclusiva, come si desume dagli artt. 2259 e 2409 c.c.
Integra fumus di mala gestio l’allegazione dello stesso amministratore secondo cui i pagamenti a società a lui riconducibili costituirebbero il compenso per la sua attività gestoria, poiché il compenso, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, c.c., deve essere determinato dall’assemblea e non può essere autoliquidato dall’amministratore né corrisposto a un terzo che non abbia reso alcuna prestazione alla società.
Ai fini della verifica della fondatezza di una domanda di descrizione giudiziale, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora vengono valutati in base a criteri diversi rispetto agli ordinari criteri di giudizio applicati in ambito cautelare, in considerazione del particolare diritto che si intende cautelare, cioè il diritto processuale alla prova. La misura è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto di privativa ed è sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova; il procedimento si diversifica perciò dagli altri procedimenti cautelari, che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale, venendo in rilievo il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale rispetto al quale il primo svolge funzione servente.
Nel caso della descrizione il fumus boni iuris assume caratteri peculiari e un minore grado di consistenza: allo scopo di evitare che la misura sia sollecitata con finalità meramente esplorative, o di abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, esso presuppone che il richiedente non si limiti a un’apodittica allegazione della lesione del proprio diritto, ma fornisca elementi concreti di potenziale riscontro circa la lesione e, soprattutto, circa il pericolo di dispersione della prova. Il fumus va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale; esso va comunque accertato, sebbene con minore rigore, e quando appaiano fondate ragioni per una prognosi negativa la misura non va concessa, in coerenza con l’art. 3 della direttiva 2004/48/CE, che vuole le misure di enforcement proporzionate e assistite da salvaguardie contro gli abusi.
In sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte, la verifica degli esiti della misura ha carattere meramente formale ed è limitata a un vaglio esterno della rilevanza e della pertinenza dei documenti acquisiti, senza indagine sul loro contenuto né sull’effettiva sussistenza della violazione, rimessa al giudizio di merito; la valutazione del fumus è condizionata soltanto dal carattere non artefatto delle allegazioni sui presupposti del procedimento e dall’esito non totalmente nullo della descrizione. Il materiale acquisito resta secretato a tutela della riservatezza del resistente, con accesso del ricorrente unicamente tramite i difensori e i consulenti tecnici vincolati alla riservatezza, e la restituzione di quanto non rilevante è rimessa al giudice del merito.
La competenza territoriale della sezione specializzata, quando il ricorrente sia una società straniera, si determina in base al combinato disposto degli artt. 120, comma 6, c.p.i. e 4, comma 1-bis, n. 5, d.lgs. n. 168/2003 secondo il contenuto della domanda giudiziale, salvo che la prospettazione del luogo della violazione appaia prima facie artificiosa e finalizzata a sottrarre la causa al giudice precostituito.
Sussiste un rapporto di concorrenza, non di pregiudizialità, tra il procedimento, sostanzialmente amministrativo, innanzi all'EPO e il giudizio ordinario in ordine alla nullità dei brevetti (Cass., S.U., n. 6532/2008). Ne consegue che la pendenza del giudizio di opposizione non costituisce ostacolo alla definizione del presente procedimento (peraltro, di natura cautelare) poiché tra i due procedimenti (amministrativo da una parte e giurisdizionale dall’altra) non vi è rapporto di pregiudizialità, non essendo inoltre l’autorità giudiziaria nazionale vincolata a tale decisione (cfr. tra le tante Trib. Milano sent. n. 6013/2019 del 24/07/2019 e n. 4355/2022 del 04/04/2022).
La giurisprudenza consolidata stabilisce che un documento anteriore preclude la novità di qualsiasi elemento rivendicato derivabile direttamente e inequivocabilmente da quel documento, comprese le caratteristiche implicite per una persona esperta nell'arte in ciò che è espressamente menzionato nel documento.
La cessazione della condotta illecita non esclude - di per sé - la persistenza del periculum allorquando la condotta possa essere reiterata in futuro e la parte responsabile della condotta medesima non dia prova di aver adottato misure idonee a rendere sostanzialmente irreversibile la cessazione della condotta lesiva. Di talché, l'interruzione delle condotte illecite, accompagnate da generici impegni, non consente al Tribunale di formulare un concreto giudizio prognostico in ordine alla futura reiterazione dell'illecito, dovendosi del resto dare prevalenza alle preponderanti esigenze di tutela del soggetto danneggiato (e quindi al suo interesse di sventare il rischio di danni futuri) anche tramite un'inibitoria non immediatamente utile, rispetto alla posizione dell'autore dell'illecito il quale comunque da un'inibitoria non riceverà concreto nocumento ove davvero non intenda reiterare le condotte illecite (cfr. Trib. Milano, sentenza del 4 ottobre 2021 e sentenza del 14 novembre 2005).