Qualora si proponga una domanda avente ad oggetto l'accertamento della violazione ex artt. 98 e 99 c.p.i. dei diritti sul know how asseritamente vantati dall'attore, la competenza è della sezione specializzata in materia di impresa, indipendentemente dalla questione circa la prova di tali diritti in capo all'attore, che è questione relativa al merito della controversia.
Per l'accoglimento della domanda circa l'accertamento della violazione del know how, è necessario che l'attore dia prova della titolarità di tali diritti indicando che nel caso di specie ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 98 c.p.i. relativamente alla segretezza, al valore economico e all'adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere la segretezza.
Per l'accoglimento della domanda circa l'accertamento della concorrenza sleale connessa all'appropriazione di know how, è necessario che l'attore dimostri la propria qualità di imprenditore e i diritti sul procedimento del quale rivendica la paternità.
Nelle società in nome collettivo, stante il regime di responsabilità delineato dall'art. 2291 c.c., il socio che abbia integralmente soddisfatto un debito sociale può ripetere dal consocio la parte di debito a quest’ultimo imputabile (nella specie il Tribunale ha riconosciuto il diritto di regresso del socio che ha personalmente saldato un debito sociale sorto per il mancato pagamento delle retribuzioni spettanti a dipendenti della società).
In tale contesto, lo strumento processuale dell’azione di regresso può intendersi come realizzativo di una surrogazione ai sensi dell’art. 1203 c.c., atteso che il socio che agisce si surroga nei diritti spettanti al creditore principale.
In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, il giudice del merito deve verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467, comma 2, c.c. (eccessivo squilibrio nell'indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento) sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, anche a quello della decisione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d'ufficio, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che la situazione di crisi risulti provata "ex actis", secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio.
Il credito del socio, in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale, la quale non opera una riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento con esclusione del diritto al rimborso, ma incide sull'ordine di soddisfazione dei crediti. L'effetto di tale postergazione è automatico, non dipendendo da una conoscenza effettiva dello stato della società o dall'intenzione delle parti, ed impone al giudice, richiesto del rimborso, di accertare, sulla base delle risultanze processuali in atti, se la situazione sociale ricada in una delle fattispecie ex art. 2467 c.c., comma 2.
La qualificazione di "credito postergato" discende dalla sussistenza di oggettive circostanze previste dalla legge e non dall'esercizio di un diritto potestativo della società finanziata, con la conseguenza che si deve escludere la sussistenza di un'eccezione in senso proprio. La sussistenza della condizione di sottocapitalizzazione al momento della concessione del prestito e della richiesta del suo rimborso costituisce un fatto impeditivo all'accoglimento della pretesa creditoria formulata dal socio, il cui fatto costitutivo è integrato dal titolo; ma la deduzione del detto fatto non è oggetto di un'eccezione in senso stretto, che, in quanto tale, possa essere sollevata soltanto dalla società (o dalla curatela) debitrice, onde compete al giudice adito il potere-dovere di rilevare di ufficio detta situazione sulla base degli elementi introdotti in giudizio e presenti agli atti.
Le sezioni specializzate in materia d’impresa costituiscono mere articolazioni interne degli uffici giudiziari ove le stesse sono costituite, come il supremo Collegio già da tempo ha avuto modo di chiarire. Sicché, i rapporti tra le sezioni ordinarie del Tribunale (nella specie, di Milano) e la Sezione specializzata in materia d’impresa non determinano alcuna questione di competenza, ma attengono solo alla suddivisione interna degli affari fra sezioni dello stesso Tribunale.
La qualificazione - a titolo di mutuo, o a titolo di versamento destinato a confluire in apposita riserva "in conto capitale" - delle somme erogate dai soci in favore della società dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore (sostanziale) in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all’approvazione dei soci.
La postergazione disposta dall’art. 2467 c.c. integra una condizione di inesigibilità ex lege e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma. E' noto altresì che affinché operi la condizione di inesigibilità di cui all’art. 2467 c.c. è necessario che ricorrano entrambe le condizioni previste dalla norma (oltre alla ricorrenza di altri creditori sociali da soddisfare), ovvero:
- che il finanziamento sia stato concesso in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento (pur non potendosi operare una riqualificazione del prestito in conferimento),
- che tale squilibrio permanga anche al momento della richiesta di rimborso.
Quando risulti superato lo squilibrio patrimoniale, e dunque la situazione di rischio per i creditori sociali che ne discende e che la norma pone a fondamento della regola della postergazione, il credito del socio torna ad essere ordinariamente esigibile, anche nel caso risultino altri debiti sociali.
Nel giudizio avente ad oggetto la condanna della società renitente alla restituzione del prestito in favore del socio, il Giudice dovrà accertare se sussistano, in concreto, una delle situazioni di cui all’art. 2467, secondo comma, c.c. non solo al momento in cui il prestito è stato erogato, ma anche al momento della richiesta del rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una mera condizione di inesigibilità temporanea del credito.
Il termine perentorio di sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, previsto dall’art. 669-octies, comma 3, c.p.c., decorre dalla comunicazione dell'ordinanza cautelare alle parti. La tempestiva proposizione della domanda di arbitrato impedisce l’inefficacia del provvedimento cautelare, producendo detta domanda, ai sensi dell’art. 816-bis.1 c.p.c., gli effetti sostanziali della domanda giudiziale.
Ai sensi dell’art. 2490, comma 6, c.c. a seguito della cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese di una società in liquidazione per mancato deposito del bilancio per tre anni consecutivi, si determina l’irreversibile estinzione della società ex art. 2495, comma 2, c.c., a prescindere dalla persistenza nel suo patrimonio di rapporti giuridici attivi o passivi. Qualora all’estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio assimilabile alla successione universale. In forza di tale meccanismo, i diritti e i beni immobili residui non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o di comunione indivisa tra loro o, nel caso di unico socio superstite, entrano nella titolarità esclusiva di quest’ultimo.
L’art. 2486, co. 2 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori per i danni cagionati – tra gli altri – ai terzi con atti compiuti in violazione dell’obbligo di gestione della società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Esso si applica, dunque, quando la condotta illecita degli amministratori viene posta in essere in un momento in cui si è già verificata una causa di scioglimento della società. L’art. 2486 cpv. costituisce una declinazione della responsabilità generale posta dagli artt. 2392 e ss. c.c. ma non è una norma inutile o meramente ricognitiva, perché si riferisce ad una mutata prospettiva della gestione societaria, consentendo di configurare a carico degli amministratori una responsabilità in delle ipotesi in cui nella proiezione ordinaria dell'attività di impresa la condotta potrebbe anche ritenersi lecita.
Per poter affermare la responsabilità degli amministratori per illecita prosecuzione dell’attività sociale, non è sufficiente allegare un aggravamento della perdita patrimoniale, ma è necessario dimostrare che la condotta gestoria successiva a uno stato di scioglimento di fatto è stata fonte di danno ingiusto, trattandosi di una attività orientata non alla conservazione del valore del patrimonio sociale, bensì al proseguimento dell'attività tipica, con conseguente assunzione di nuovo rischio di impresa. In proposito, anche rispetto alla responsabilità ex art. 2486, co. 2 c.c. possono richiamarsi i principi affermati riguardo all’art. 2395 c.c., il quale postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società.
Costituisce illecito rilevante ai sensi dell’art. 2395 c.c. ogni fatto, doloso o colposo, commesso dagli amministratori in occasione dell’esercizio delle loro funzioni gestorie, che rechi al terzo un danno ingiusto tale da riverberarsi direttamente nel suo patrimonio. Trattandosi di responsabilità aquiliana, il terzo danneggiato è onerato della prova dei presupposti soggettivi ed oggettivi di tale responsabilità. L’accoglimento dell’azione risarcitoria proposta a norma dell’art. 2395 c.c. richiede l’accertamento non solo della condotta contra legem ma anche l’allegazione e prova, da parte dell’attore, del danno lamentato e del nesso causale intercorrente tra questo e la condotta stessa. La giurisprudenza e la dottrina hanno sussunto all’interno dell’art. 2395 c.c. la condotta degli amministratori lesiva della libertà di autodeterminazione negoziale dei terzi che contrattano con la società.
L’azione individuale di responsabilità non copre il danno subito dal terzo contraente in conseguenza dell’inadempimento della società, il quale non implica di per sé una responsabilità diretta degli amministratori, salvo che l’inadempimento sia dipeso da dolo o colpa degli amministratori stessi, i quali, in tal caso, concorrono nell’illecito della società a titolo extra-contrattuale. Pertanto, qualora l’attività illecita degli amministratori determini o concorra a determinare l’inadempimento della società, è configurabile, secondo i principi della c.d. tutela aquiliana del credito, il concorso tra l’illecito della società ex art. 1218 c.c. e l’illecito extra-contrattuale degli amministratori.
Dalla disciplina delle società di persone – nonostante lo spiccato tratto personalistico di queste ultime – non si desume la configurabilità in capo ai soci di un vero e proprio obbligo di prestare la propria collaborazione nell’attività della società. Se così fosse, tutti i soci sarebbero tenuti (anche) ad un conferimento d’opera, che invece costituisce solo uno dei possibili contenuti che il conferimento può assumere. Tale considerazione trova conferma nel fatto che in generale non tutti i soci devono necessariamente partecipare all’amministrazione: ciò è tanto più vero e addirittura indefettibile nelle s.a.s., dove la dicotomia tra soci accomandatari e soci accomandanti si riflette non solo nel regime di responsabilità personale e solidale per le obbligazioni sociali ma anche nel ruolo e nei poteri gestori, sostanzialmente assenti in capo agli accomandanti.
Il divieto di concorrenza, imposto dall’art. 2301 c.c. a carico dei soci di s.n.c., nelle s.a.s. è applicabile esclusivamente al socio accomandatario, come si desume chiaramente dal fatto che l’art. 2318 c.c. estende ai soli soci accomandatari i diritti e gli obblighi previsti per i soci di società in nome collettivo: "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit". È fatta salva la possibilità che per i soci accomandanti un divieto di concorrenza venga introdotto con apposita previsione del contratto sociale. Quand’anche fosse configurabile in capo al socio accomandante un divieto di concorrenza, troverebbe comunque applicazione l’art. 2301, co. 2 c.c., secondo cui il consenso degli altri soci allo svolgimento di attività in concorrenza – che impedisce l’insorgenza dell’obbligazione negativa – si presume se tale attività era preesistente alla stipula del contratto sociale ed essi ne erano a conoscenza.
Per le società di persone l’art. 2262 c.c. stabilisce che, salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la propria parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto. A differenza dei soci di società di capitali, i soci di società di persone sono titolari di un diritto soggettivo alla percezione dell’utile, che sorge a fronte della mera produzione di ricavi in misura maggiore rispetto ai costi, come accertato in sede di rendiconto. Fermo il rispetto del divieto di patto leonino (art. 2265 c.c.), gli utili e le perdite sono ripartiti secondo le previsioni del contratto sociale. In mancanza, trovano applicazione i criteri legali suppletivi di ripartizione, secondo cui utili e perdite si presumono i) proporzionali ai conferimenti ovvero ii) uguali, se il valore dei conferimenti non è determinato nell’atto costitutivo.
È indebita la sovrapposizione tra i) la responsabilità limitata del socio accomandante per le obbligazioni sociali, che riguarda i rapporti tra il socio e i creditori sociali e ii) la ripartizione delle perdite, che invece riguarda i rapporti tra socio e società. Inoltre, prima dello scioglimento della società le perdite hanno un rilievo solo indiretto, perché impediscono la distribuzione degli utili successivamente conseguiti fino a quando il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
In tema di controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., i presupposti per l’adozione dei provvedimenti previsti dalla norma consistono nel compimento, da parte degli amministratori e in violazione dei loro doveri, di gravi irregolarità nella gestione, nel danno anche solo potenziale e nell’attualità delle irregolarità. Ne consegue che, ove l’amministratore cui siano riferiti gli addebiti abbia rassegnato le dimissioni prima dell’introduzione del procedimento, la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2409 c.c. deve essere effettuata esclusivamente con riferimento alla condotta del nuovo amministratore, risultando irrilevanti, gli addebiti mossi al precedente gestore, ancorché utili alla comprensione del contesto societario.
Non integra, di per sé, grave irregolarità gestoria rilevante ai sensi dell’art. 2409 c.c. la mancata immediata assunzione, da parte del nuovo amministratore, di iniziative giudiziali nei confronti del precedente amministratore, quando l’incarico sia stato assunto da breve tempo e l’organo gestorio non abbia ancora potuto prendere effettiva cognizione dello stato della documentazione sociale né assumere una consapevole decisione sulle doglianze del socio. L’eventuale decisione di agire in responsabilità richiede infatti una prudenziale e approfondita valutazione dell’inadempimento, dell’effettivo danno subito dalla società e del nesso causale tra inadempimento e danno.
Ai fini della configurabilità della violazione del divieto di concorrenza dell’amministratore, anche a voler ritenere applicabile l’art. 2390 c.c. alla società a responsabilità limitata, occorre avere riguardo non al solo raffronto tra gli oggetti sociali statutari, ma all’attività effettiva e concretamente svolta dalle imprese considerate. Il rapporto concorrenziale deve essere concreto e attuale e postula l’assunzione di una posizione che comporti il sistematico esercizio concorrenziale di atti coordinati e unificati sul piano funzionale, non essendo sufficiente il compimento di un singolo atto in concorrenza, il quale può al più rilevare sotto il diverso profilo del conflitto di interessi o della violazione del generale dovere di fedeltà.
L’amministratore che, trovandosi in una situazione in cui abbia un concreto interesse nell’operazione, deve necessariamente seguire la procedura prevista dall’art. 2391 c.c. Laddove ciò non accada, e questi non dia notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di tale interesse, risponde dei danni che la società ha subito per effetto di tale comportamento omissivo. Tuttavia, trattandosi di risarcimento del danno, alla società attrice è richiesto di provare che l’operazione compiuta sia del tutto irragionevole, fuori mercato o comunque che le abbia effettivamente cagionato un danno ingiusto. Contrariamente, qualora dal giudizio emerga che l’operazione abbia portato vantaggi alla società attrice, deve escludersi che possa sussistere un danno risarcibile.
In tema di azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare nei confronti degli ex amministratori, è inammissibile il ricorso ante causam volto a ottenere un sequestro conservativo qualora la condotta omissiva posta a fondamento della nuova richiesta (nella specie, il mancato versamento di ritenute fiscali) sia già stata dedotta all'interno di un giudizio di merito pendente tra le medesime parti; pertanto, l'introduzione di una nuova domanda cautelare autonoma comporterebbe un'inammissibile duplicazione di procedimenti in violazione dei principi generali del processo civile.
La sopravvenuta esecuzione di una confisca obbligatoria in sede penale per i medesimi reati tributari non costituisce una nuova ed autonoma causa petendi, bensì un effetto legale riconducibile alla stessa condotta di mala gestio già oggetto di contestazione nel processo principale.
In tema di società a responsabilità limitata, è ammissibile la tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. in fase pre assembleare al fine di ordinare alla società e al presidente dell’assemblea di consentire al socio l’esercizio del diritto di voto, ove tale prerogativa sia stata illegittimamente compressa in ragione di un asserito conflitto di interessi.
Il presidente dell’assemblea non può, infatti, negare preventivamente il voto al socio asseritamente in conflitto, spettando all’ordinamento un rimedio ex post di tipo caducatorio qualora la deliberazione assunta risulti dannosa per la società.