Le condizioni dell’azione, compresa la legittimazione ad agire, devono sussistere non solo alla proposizione della domanda ma anche al momento della decisione, e il principio vale anche per l’impugnazione delle delibere assembleari. Il socio che perda tale qualità in corso di causa per ragioni diverse dalla delibera impugnata, come avviene quando il capitale sia azzerato per perdite e ricostituito con un aumento che egli non sottoscrive entro il termine fissato, perde la legittimazione e il potere di incidere sul modo di essere e di operare degli organi sociali; ne consegue l’improcedibilità della domanda, sia di annullamento sia di nullità, con assorbimento delle questioni sui vizi della delibera.
Le spese seguono la soccombenza, senza spazio per una valutazione di soccombenza virtuale, quando l’improcedibilità dipenda dalla scelta della parte attrice di non partecipare alla ricostituzione del capitale e questa non abbia rinunciato tempestivamente all’impugnazione dopo aver perso la legittimazione, costringendo la società a costituirsi.
È annullabile ai sensi dell’art. 2479-ter c.c. la delibera di s.r.l. adottata con il voto determinante del socio di maggioranza in conflitto di interessi, quando la decisione sia idonea a pregiudicare l’interesse sociale: tale è l’autorizzazione a una transazione con alcuni coobbligati solidali nel giudizio di responsabilità promosso nell’interesse della società, votata dal socio che sia a sua volta convenuto nello stesso giudizio e che dalla transazione possa trarre una riduzione della propria responsabilità. Il pregiudizio si desume dall’incongruità economica della transazione rispetto alla domanda e al danno prospettato e dalla sua idoneità a rendere meno fruttuosa l’azione di responsabilità; l’ammissione al voto del socio più volte invitato ad astenersi, disposta da un presidente dell’assemblea anch’egli coinvolto nel giudizio, rafforza il carattere abusivo della delibera.
Legittimata passiva nell’impugnazione è la sola società, per la quale va nominato un curatore speciale quando l’amministratore unico sia a sua volta convenuto nel giudizio di responsabilità e proponente della transazione. Le spese della socia di minoranza, che ha agito nell’interesse della società, e il compenso del curatore speciale sono posti a carico della società.
L'azione del curatore ex art. 146 l.fall. cumula le due diverse azioni di responsabilità sociale e di responsabilità verso i creditori, ma le due azioni mantengono i loro distinti presupposti e regimi, sicché, in definitiva, in quanto svolta a tutela del patrimonio sociale, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore verso gli organi sociali, traendo origine dal contratto sociale, resta assoggettata alla clausola arbitrale ivi prevista, mentre la clausola statutaria non è opponibile quanto alla domanda di accertamento della responsabilità nei confronti dei creditori, soggetti terzi rispetto al contratto sociale.
Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità a tutela dei creditori sociali prevista dagli artt. 2394 e 2476, comma 6, c.c. decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti, sussistendo all'uopo una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, e ricade sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
L'azione esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. spettante ai creditori della società ex artt. 2394 e 2476, comma 6, c.c. è di natura extracontrattuale e impone l'allegazione e la dimostrazione della condotta dell'amministratore inadempiente ai propri doveri, dell'elemento soggettivo, del danno risarcibile, che deve essere altresì quantificato avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, e del rapporto di causalità tra la condotta inadempiente e il danno di cui si pretende il risarcimento. [nella specie, dichiarata l’incompetenza sull’azione sociale in favore degli arbitri e respinta l’azione dei creditori per mancata prova dell’insorgenza della causa di scioglimento, con spese di CTU dimezzate e poste a carico dell’Erario per il patrocinio a spese dello Stato].
L’impugnazione della delibera dei soci di una società semplice esula dalla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, riferita alle società di capitali, e la causa va quindi decisa dal tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, anche quando le domande riguardino la fusione tra società semplici e il recesso del socio; su concorde richiesta delle parti, e nei limiti dell’art. 112 c.p.c., il giudice dichiara cessata la materia del contendere con spese compensate.
In tema di cessione di partecipazioni sociali, non può aver viziato il consenso dell'acquirente l'errore su una vicenda societaria [nella specie, un'operazione di scissione] indicata espressamente nella nota integrativa del bilancio di esercizio approvato e pubblicato nel registro delle imprese prima della cessione, giacché tale vicenda è conosciuta o conoscibile con la normale diligenza attraverso la lettura del più importante documento contabile della società.
La valutazione economica del bene oggetto del contratto non può essere tutelata dallo strumento dell'annullamento per errore, ove non incida sulla quantità o qualità della cosa. In particolare, in tema di cessione di partecipazioni sociali, in assenza di specifiche pattuizioni di garanzia, il cessionario non può far valere "vizi" del patrimonio sociale rappresentato dalle quote, ovvero passività, minusvalenze o, comunque, difformità di valore, stante il fatto che oggetto del contratto non è il patrimonio della società o i cespiti che lo compongono, bensì le quote di partecipazione al capitale, con relativi diritti amministrativi e patrimoniali.
La domanda di responsabilità precontrattuale del cedente fondata sulle medesime doglianze va respinta in difetto di prova di condotte contrarie a buona fede nelle trattative [nella specie, rigettata l’opposizione dell’acquirente al decreto ingiuntivo per il prezzo delle quote].
La regolare iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto costitutivo del diritto di usufrutto su una quota di S.r.l. ne comporta la piena efficacia nei confronti della società ai sensi dell'art. 2470, comma 1, c.c. Tale norma si applica con interpretazione estensiva non solo alle vicende traslative della titolarità, ma anche alle vicende contrattuali derivative di diritti reali parziari sulla quota (come l’usufrutto) che comportino una traslazione dell’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione. All'usufruttuario di quote di S.r.l. spetta, per effetto del richiamo operato dall'art. 2471-bis c.c. all'art. 2352 c.c., l’esercizio dei diritti amministrativi, inclusi il diritto di voto in assemblea e il correlato diritto di impugnazione delle deliberazioni assembleari.
Il vizio di nullità della deliberazione di S.r.l. per "assoluta mancanza di informazione" previsto dall'art. 2479-ter, comma 3, c.c. fa esclusivo riferimento al procedimento di convocazione in senso proprio (risolvendosi nella completa mancanza di convocazione del socio o nell'impossibilità di esprimere la propria opinione nelle decisioni extra-assembleari). Detta nullità non è invece configurabile nel caso in cui il socio lamenti esclusivamente una carenza di informazioni sul merito o sui dettagli della decisione da adottare, qualora sia stato regolarmente convocato con un ordine del giorno analitico e abbia preso parte attiva all'assemblea.
La fattispecie di annullabilità per conflitto di interessi ex art. 2479-ter, comma 2, c.c. tutela l'integrità del patrimonio sociale e richiede la compresenza di due elementi: il voto determinante di un socio portatore di un interesse personale (o di terzi) confliggente e il danno, anche solo potenziale, per la società. Nelle deliberazioni di autorizzazione alla stipulazione di contratti con parti correlate (nella specie, una società interamente partecipata dalle medesime socie di maggioranza), il conflitto si configura concretamente poiché l’interesse della società correlata al contenimento dei costi si contrappone a quello della società deliberante volto alla massimizzazione dei ricavi. Il conflitto di interessi sfocia in motivo di annullamento della deliberazione qualora l'operazione venga autorizzata a condizioni deteriorate rispetto ai valori di mercato, sprovviste di giustificazione commerciale.
Non è configurabile il danno potenziale richiesto ai fini dell'annullamento per conflitto di interessi (o per abuso della maggioranza) qualora la delibera approvi un contratto i cui termini economici, ancorché inferiori ai valori di mercato o ai contratti precedenti, costituiscano l'esito di reciproche concessioni volte a comporre o prevenire un rilevante e fondato contenzioso giudiziario tra le parti (natura transattiva del negozio).
Rientrano nell’alveo dell’azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c. le domande volte ad accertare la qualità di erede universale dell’attore e a ricostituire il patrimonio relitto del de cuius, anche quando abbiano ad oggetto l’accertamento della titolarità di partecipazioni sociali ovvero della natura fiduciaria, simulata o interposta dell’intestazione di quote societarie, ove tali domande siano funzionali alla restituzione di beni asseritamente ereditari.
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative a partecipazioni sociali o ai diritti inerenti, presuppone un legame diretto della controversia con i rapporti societari e con le partecipazioni sociali, da valutarsi alla luce del petitum sostanziale e della causa petendi. Quando il titolo della pretesa sia costituito dalla qualità di erede e il petitum sostanziale sia riconducibile a pretese successorie, la controversia è devoluta al giudice ordinario e soggetta al foro delle cause ereditarie di cui all’art. 22 c.p.c.
La Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 non si applica alle controversie ereditarie, espressamente escluse dal suo ambito oggettivo. Nei rapporti italo-svizzeri in materia successoria, la giurisdizione italiana sussiste quando il de cuius era cittadino italiano e la successione si è aperta in Italia, anche ove alcune domande riguardino società aventi sede in Svizzera, quando esse risultino inscindibilmente connesse all’accertamento della qualità di erede e alla ricostituzione dell’asse ereditario. [nella specie, dichiarata l’incompetenza della sezione specializzata di Milano in favore del Tribunale ordinario di Brescia].
Integra grave violazione dei doveri gestori la condotta dell’amministratore che, nella stipulazione di un contratto preliminare, assuma a carico della società l’obbligo di ottenere le necessarie autorizzazioni entro termini determinati, senza subordinare l’efficacia del contratto al rilascio dei titoli richiesti e sulla base di mere rassicurazioni ricevute dall’amministrazione competente, esponendo così la società al rischio, poi concretizzatosi, di non poter rispettare le tempistiche pattuite e di trovarsi in una posizione di inadempienza a essa imputabile.
Integra altresì condotta illecita dell’amministratore, anche ove egli agisca nella qualità di direttore dei lavori, l’avvio di opere edilizie nella consapevolezza dell’assenza di un titolo abilitativo, quando tale condotta ponga la società in una definitiva posizione di inadempimento contrattuale e la esponga ai costi conseguenti alla realizzazione di un abuso edilizio.
La copertura assicurativa stipulata per l’attività professionale non opera per il danno contestato all’assicurato nella diversa qualità di amministratore della società; con riferimento alla responsabilità del direttore dei lavori, la garanzia è altresì esclusa quando il danno derivi da condotta volontaria, consistita nell’inizio delle opere nonostante la consapevolezza dell’inesistenza del titolo abilitativo. [nella specie, condanna dell’amministratore, anche direttore dei lavori, a risarcire alla s.r.l. immobiliare circa 378.000 euro, con rigetto della domanda di manleva verso l’assicuratore].
La responsabilità dell’amministratore di s.r.l. verso il socio o il terzo ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. ha natura extracontrattuale e richiede l’allegazione e la prova di una condotta dolosa o colposa dell’amministratore, di un danno che incida direttamente sul patrimonio del danneggiato e del nesso causale.
Il mero inadempimento contrattuale della società non basta a fondare la responsabilità dell’amministratore verso l’altro contraente, occorrendo un quid pluris consistente in fatti illeciti a lui direttamente imputabili e non riversabili sulla società, e restano esclusi i danni che siano il mero riflesso del pregiudizio subito dal patrimonio sociale. La domanda del locatore contro l’amministratore della conduttrice cessionaria va quindi respinta quando l’attore si limiti a descrivere l’inadempimento della società senza dedurre in concreto alcun elemento di dolo o colpa qualificante la condotta dell’amministratore, con spese irripetibili verso il convenuto contumace.
Manca del resto lo stesso inadempimento della conduttrice cedente, e a maggior ragione ogni responsabilità del suo amministratore, quando essa abbia offerto nel giudizio di sfratto il pagamento dei canoni, illegittimamente rifiutato dal locatore, e abbia eseguito le opere di rimozione degli abusi edilizi entro la riconsegna, termine previsto dal contratto di locazione; il locatore non può imputarle la perdita subita per la risoluzione del preliminare di vendita dell’immobile, stipulato successivamente con un terzo e con un termine per il definitivo che le conduttrici non conoscevano.
Il liquidatore revocato in via cautelare che, dopo la pronuncia del provvedimento immediatamente esecutivo, rassegni le dimissioni dalla carica «a prescindere da eventuali impugnazioni» presta inequivocabile acquiescenza alla revoca e ne rende irreversibile la cessazione, sicché è inammissibile per difetto di interesse il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. da lui proposto dopo l’accettazione delle dimissioni e la nomina del nuovo liquidatore, perché l’impugnazione non potrebbe in alcun caso consentirgli di riacquistare la carica.
Il rapporto contrattuale tra la società e l'amministratore non può essere assimilato né a quello di un lavoratore subordinato o parasubordinato, né a quello di un prestatore d'opera, non essendo soggetto ad alcun coordinamento o eterodirezione, ma va piuttosto ricondotto nell'ambito dei rapporti societari di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 168 del 2003, essendo tale rapporto funzionale, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, alla vita della società. Da tale inquadramento giuridico deriva l'inapplicabilità dell'art. 36 Cost. e la conseguente natura derogabile del diritto al compenso spettante all'amministratore e così: (i) il rapporto societario di amministrazione può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito; e (ii) il diritto al compenso è rinunciabile da parte dell'amministratore, anche tacitamente, mediante un comportamento concludente che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto.
Il diritto al compenso va ricercato nello statuto, che può attribuirlo, subordinarlo a una delibera dei soci, escluderlo o tacere, nella delibera di nomina e nelle delibere successive, e solo se il diritto esiste in forza di uno di questi titoli il giudice può determinarne l’ammontare in via equitativa; l’amministratore che non condivida la gratuità può rifiutare la nomina o dimettersi. È gratuito l’incarico quando lo statuto riconosca agli amministratori il solo rimborso delle spese e consenta ai soci di determinare un emolumento annuo e un’indennità di fine mandato, se nessuna delibera li abbia mai attribuiti; va quindi respinta la domanda dell’ex amministratore unico e socio paritario contro la s.r.l. in liquidazione, senza necessità di esaminare la qualità dell’attività svolta.
L’eccezione di prescrizione del convenuto che si sia costituito il giorno prima dell’udienza, senza rispettare il termine dell’art. 166 c.p.c., è tardiva ai sensi dell’art. 167, secondo comma, c.p.c.
La sentenza penale irrevocabile di condanna, che abbia pronunciato condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile con rinvio alla separata sede civile per la liquidazione, ha efficacia vincolante quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua commissione da parte del condannato, ma non anche quanto alla prova del danno, al nesso di causalità tra fatto e pregiudizio e alla quantificazione del medesimo, che restano oggetto di autonomo accertamento in sede civile.
I pagamenti eseguiti in favore dei soci a titolo di restituzione di finanziamenti, in assenza di prova dell’effettiva esistenza del credito dei soci e in una fase in cui la società già manifestava segni di crisi finanziaria, integrano una distrazione patrimoniale in danno della società e dei creditori sociali. Qualora i crediti preferiti abbiano natura chirografaria, il pregiudizio alla massa è pari all’ammontare dei pagamenti preferenziali, ove risulti che tali crediti non avrebbero comunque trovato soddisfazione nel concorso.
Il pagamento, in favore di società riconducibile agli amministratori o ai soci, di fatture relative a operazioni inesistenti integra condotta distrattiva, in quanto priva di effettiva giustificazione causale e lesiva del patrimonio sociale. Del danno così arrecato risponde anche la società beneficiaria, ai sensi dell’art. 2049 c.c., per la condotta dell’amministratore che abbia illecitamente percepito le somme. [nella specie, condanna di amministratori, socia e società beneficiaria di una s.r.l. di produzione cinematografica fallita al pagamento di complessivi 1,9 milioni di euro circa, con dichiarazione ai fini della registrazione a debito ex art. 59 d.p.r. n. 131/1986].