In materia cautelare il giudice, in applicazione del principio della ragione più liquida, può esaminare per primo il periculum in mora e, se lo esclude, ritenere assorbite le eccezioni preliminari di inammissibilità e il fumus boni iuris.
Il periculum richiesto dall’art. 700 c.p.c. non è, salvo situazioni peculiari, in re ipsa né discende automaticamente dalla lesione del diritto, ma richiede un pregiudizio concreto, imminente e irreparabile, che di regola incida su situazioni non patrimoniali e non sia compensabile per equivalente. L’imminenza ricorre quando il danno sia incombente, e anche quando, già verificatosi, le sue conseguenze siano destinate a protrarsi, ma non quando sia soltanto futuro o eventuale; l’irreparabilità consiste nell’irreversibilità della lesione o nell’impossibilità di quantificarne con esattezza il ristoro, e la tendenziale stabilità del provvedimento cautelare impone un’indagine rigorosa su tali presupposti.
Va pertanto respinto il ricorso dell’ente organizzatore del campionato che lamenti l’interruzione dei servizi di raccolta e distribuzione dei dati ufficiali per le scommesse da parte del licenziatario uscente, quando la proliferazione di dati non ufficiali, di per sé lecita e da sempre coesistente con quelli ufficiali, sia solo congetturata, i pregiudizi allegati siano meramente patrimoniali e in parte ipotetici, come il mancato conseguimento del corrispettivo variabile, il ricorrente avrebbe potuto individuare un nuovo licenziatario avvalendosi della collaborazione offerta dalla controparte per la transizione e il danno all’immagine sia allegato in termini generici.