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Mandato fiduciario rifiutato per esito delle verifiche antiriciclaggio: esclusi collegamento negoziale e responsabilità della fiduciaria
Il collegamento negoziale presuppone l’esistenza di due o più negozi distinti, già perfezionati, e la loro unitarietà funzionale, cioè la...

Il collegamento negoziale presuppone l’esistenza di due o più negozi distinti, già perfezionati, e la loro unitarietà funzionale, cioè la preordinazione di ciascuno alla realizzazione di un fine pratico unitario, sicché non può configurarsi tra un contratto concluso e uno mai perfezionato; la responsabilità precontrattuale per la mancata conclusione di quest’ultimo potrebbe essere fatta valere soltanto da chi ne sarebbe stato parte.

Non risponde per inadempimento né per violazione dell’affidamento la società fiduciaria che, dopo avere accettato e regolarmente eseguito il mandato fiduciario conferito dal cedente di una partecipazione, rifiuti di concludere il mandato con la società estera acquirente, avente sede in un paese a rischio ai fini antiriciclaggio, quando abbia sempre subordinato l’accettazione all’esito delle verifiche del proprio ufficio antiriciclaggio, sollecitato la documentazione sui soci e sull’origine dei fondi senza riceverla completa e comunicato senza indugio l’esito negativo delle verifiche; il rigetto della domanda comporta il rigetto di quella di manleva verso l’assicuratore chiamato in causa.

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Finzione di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. e trasferimento giudiziale della quota con pagamento integrale del prezzo
Chi invoca la finzione di avveramento della condizione ai sensi dell’art. 1359 c.c. deve provare sia il mancato avveramento della...

Chi invoca la finzione di avveramento della condizione ai sensi dell’art. 1359 c.c. deve provare sia il mancato avveramento della condizione sia la sua imputabilità, a titolo di dolo o di colpa, alla parte che aveva interesse contrario. La condizione sospensiva cui è subordinato l’obbligo dei soci di acquistare la quota del socio uscente di una s.a.s. dopo aver estinto i debiti della società si considera avverata quando essi, anziché risanarla, ne abbiano lasciato dichiarare il fallimento e il compendio immobiliare sia stato aggiudicato all’asta a una società partecipata dai loro familiari, condotta dolosamente preordinata a impedire l’evento.

Il fallimento della s.a.s., che si estende ai soli soci accomandatari, non rende impossibile il trasferimento della quota del socio accomandante, e la sottoscrizione dell’accordo da parte della maggioranza dei soci vale come consenso alla cessione ai sensi dell’art. 2322, secondo comma, c.c. Il giudice può quindi pronunciare sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. del trasferimento della quota, subordinandone l’effetto al pagamento dell’intero corrispettivo, anziché replicare il pagamento rateale previsto dal contratto, quando tutte le rate risultino scadute rispetto alla data in cui la condizione si considera avverata.

Gli acconti mensili che l’accordo transattivo pone a carico dei soci fin dalla sua sottoscrizione, in attesa dell’incasso del prezzo di una vendita immobiliare, sono esigibili indipendentemente dall’avveramento della condizione cui è subordinato il saldo, come conferma l’iniziale esecuzione spontanea dei pagamenti; è tardiva l’eccezione di inadempimento sollevata per la prima volta con la memoria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.

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Azione sociale di responsabilità: contratti con società “scatola vuota”, polizza per l’amministratore come fringe benefit e compensi deliberati
Nell’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, la società deve provare la qualità di amministratore del convenuto, allegare i singoli...

Nell’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, la società deve provare la qualità di amministratore del convenuto, allegare i singoli atti gestori contrari agli obblighi di legge o di statuto e provare il danno e il nesso causale, mentre spetta all’amministratore provare l’esatto adempimento, la non imputabilità dell’inadempimento, l’insindacabilità della scelta gestoria o l’inesistenza del danno; ogni addebito integra un’autonoma domanda, e il risarcimento resta limitato all’importo ritualmente domandato entro le preclusioni. Rispondono gli amministratori che si facciano rimborsare spese personali di cui non provino l’inerenza, noleggino a spese sociali autovetture usate per sé o concesse a terzi senza ragione, assumano un dipendente che non presta alcuna attività o stipulino in prorogatio una polizza D&O a proprio favore, anche quando la firma sul contratto risulti apposta con un fotomontaggio, se l’amministratore ne abbia poi chiesto copia per avvalersene.

Il pagamento da parte della società del premio di una polizza che assicura l’amministratore e i suoi familiari costituisce un fringe benefit, componente accessoria del compenso che deve essere prevista dalla delibera assembleare attributiva del compenso, in mancanza della quale l’esborso è illegittimo e va risarcito; la conoscenza dell’operazione da parte degli altri consiglieri non la rende lecita.

L’insindacabilità delle scelte gestorie incontra un limite in quelle irragionevoli o arbitrarie, tra le quali rientra la conclusione di contratti con controparti già insolventi, riconducibili allo schema della «scatola vuota», mentre il credito verso un cliente ancora solvibile non è danno risarcibile finché la società possa recuperarlo. Non sussiste responsabilità degli amministratori per contratti di consulenza tipici, stipulati nell’ambito di operazioni analoghe e rivelatisi pregiudizievoli solo ex post per l’inadempimento del terzo, né per preliminari di acquisto di cui non si alleghi il versamento delle caparre o l’inadempimento della società; la mancata emissione di un prestito obbligazionario non è causa diretta della perdita di fatturato, dipendente semmai dalla mancata sottoscrizione. La liquidazione equitativa presuppone la prova dell’esistenza del danno e l’allegazione dei criteri di quantificazione.

La delibera che attribuisce il compenso agli amministratori, se non impugnata, resta pienamente efficace e i suoi vizi, come il conflitto di interessi del socio votante, non possono essere fatti valere con un accertamento incidentale volto a ottenere la restituzione dei compensi, perché nel diritto societario l’annullabilità si fa valere solo in via d’azione nel termine di decadenza. Gli atti di mala gestio non rendono indebiti i compensi già corrisposti, il cui riequilibrio è affidato al risarcimento del danno e non all’eccezione di inadempimento.

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Conferma della descrizione ex art. 129 c.p.i.: limiti del giudizio, periculum probatorio e impegno del resistente con penale
Nel procedimento cautelare in materia industriale, la dichiarazione di adempiere o la spontanea cessazione della condotta contestata dopo la proposizione...

Nel procedimento cautelare in materia industriale, la dichiarazione di adempiere o la spontanea cessazione della condotta contestata dopo la proposizione del ricorso non fanno venir meno automaticamente il periculum in mora, poiché il resistente potrebbe riprendere la condotta senza incorrere in sanzioni; il giudice deve compiere una valutazione prognostica sull’attuale persistenza del pericolo alla luce delle circostanze del caso, e può dichiarare cessata la materia del contendere sulle domande cautelari diverse dalla descrizione quando il rivenditore, non produttore del prodotto contestato, si impegni in udienza a non commercializzarlo e a distruggerne le giacenze, con la promessa di una penale per ogni futura violazione di importo pari a quello richiesto nel ricorso.

All’udienza di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte ai sensi dell’art. 129 c.p.i., il giudice valuta la legittimità del provvedimento alla luce delle difese del resistente e del risultato della descrizione, senza entrare nel merito della lesione del diritto: la verifica degli esiti ha carattere formale, limitata alla rilevanza e pertinenza degli elementi acquisiti e alla loro astratta idoneità a fondare nel giudizio di merito la prova della violazione, e il periculum rilevante non è quello incombente sul diritto sostanziale, ma quello di dispersione delle prove nelle more del giudizio di merito. La descrizione va confermata quando il suo esito ne riveli il carattere non esplorativo, tanto più se il resistente non si opponga; il giudice autorizza i soli difensori, con esclusione della parte ricorrente, ad accedere ai documenti acquisiti e a estrarne copia nel rispetto del segreto professionale.

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Scioglimento di s.r.l. dopo il decesso dell’amministratore unico: ricorso del revisore e nomina di un liquidatore terzo
Integra la causa di scioglimento della s.r.l. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 3,...

Integra la causa di scioglimento della s.r.l. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., la stabile e irreversibile incapacità dell’organo assembleare di assolvere le proprie funzioni essenziali, che ricorre quando, a seguito del decesso dell’amministratore unico non sostituito, la società sia priva di organo gestorio e di sindaci e il socio unico, a sua volta privo di amministratori, risulti irreperibile e inerte, sicché non è possibile né ricostituire gli organi sociali né approvare i bilanci. In tale situazione può essere accolto il ricorso ex artt. 2485 e 2487 c.c. proposto dalla società di revisione, unico organo ancora attivo, ancorché dimissionaria, che abbia intrapreso le iniziative necessarie a evitare che la società resti abbandonata a sé stessa, con l’adesione dell’intervenuto indicato come socio effettivo, titolare indiretto di una quota della capogruppo estera irreperibile.

Accertata la causa di scioglimento, il tribunale dispone l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese e nomina il liquidatore, individuando per garantire indipendenza e imparzialità un professionista terzo diverso da quello proposto dalle parti; le spese dell’attività suppletiva rispetto all’inerzia della società restano a carico del bilancio sociale, salvo le azioni dei soci tra loro, e il liquidatore che non rinvenga fondi per i costi della liquidazione deve darne conto al tribunale indicando se la società sia assoggettabile a procedura concorsuale; l’iscrizione della nomina segue l’efficacia del decreto ai sensi dell’art. 741 c.p.c.

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Franchising: nullità del patto di non concorrenza che preclude ogni attività all’ex affiliata e prova dell’uso del know-how
Il patto di non concorrenza post-contrattuale inserito in un contratto di franchising è valido, ai sensi dell’art. 2596 c.c., anche...

Il patto di non concorrenza post-contrattuale inserito in un contratto di franchising è valido, ai sensi dell’art. 2596 c.c., anche se esteso all’intero territorio nazionale, purché non coinvolga per intero le capacità professionali e le attitudini della persona; è invece nullo, perché contrastante con l’ordine pubblico costituzionale, il patto che precluda all’affiliata persona fisica ogni possibile e dignitosa attività in relazione alle sue concrete attitudini ed esperienze professionali, come quello che vieti senza limiti territoriali ogni attività concorrente con un’attività definita in modo indeterminato come vendita di prodotti e servizi per il benessere della persona. La lacuna territoriale del patto non può essere colmata richiamando la zona di esclusiva attribuita all’affiliato durante il contratto, che regola una materia diversa, tanto più quando il franchisor, chiedendo la cessazione dell’attività in qualsiasi luogo, abbia mostrato di intendere il divieto in senso illimitato; ne consegue la revoca, in sede di reclamo, dell’ordine cautelare di cessazione dell’attività dopo la risoluzione del contratto.

L’inibitoria dell’uso del know-how e delle informazioni riservate del franchisor richiede, a fronte della specifica contestazione dell’ex affiliata, elementi di prova dell’effettivo utilizzo di informazioni segrete di sua esclusiva titolarità, e non è giustificata dalla prosecuzione dell’attività nei medesimi locali né dall’impiego di attrezzature fornite da terzi in forza di un autonomo contratto. Va invece confermato l’ordine di restituzione del manuale operativo previsto dal contratto, perché il creditore deve soltanto provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo.

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Fideiussione specifica: garante non consumatore, clausola a prima richiesta e onere della prova nell’azione antitrust stand alone
La persona fisica che rilascia una fideiussione a garanzia delle obbligazioni di una società commerciale non può essere qualificata come...

La persona fisica che rilascia una fideiussione a garanzia delle obbligazioni di una società commerciale non può essere qualificata come consumatore quando sussistano collegamenti funzionali con la società garantita, quali la carica di amministratore o la titolarità di una partecipazione non trascurabile al capitale, come l’amministratore unico della società mutuataria e i due congiunti che ne detengano ciascuno il 50% del capitale; ai fini della disciplina consumeristica è decisiva non la natura autonoma o accessoria del contratto di garanzia, ma la qualità del garante valutata con criterio funzionale.

L’art. 1341 c.c. non si applica ai contratti stipulati per atto pubblico notarile, le cui clausole, ancorché conformi alle condizioni poste da uno dei contraenti, non sono qualificabili come unilateralmente predisposte e non richiedono specifica approvazione per iscritto, anche se vessatorie.

Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale soltanto per le fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI; per la fideiussione specifica, rilasciata a garanzia delle obbligazioni nascenti da un determinato contratto di mutuo, l’azione di nullità ha natura stand alone e l’attore deve provare l’esistenza, all’epoca della stipula, di un’intesa restrittiva estesa anche a tale tipo di garanzia, non essendo sufficiente allegare la coincidenza delle clausole con quelle dello schema ABI senza alcuna istanza istruttoria. La nullità totale della garanzia, inoltre, richiede la prova che i garanti non l’avrebbero prestata senza le clausole nulle, prova tanto meno plausibile quando essi avessero un interesse economico al finanziamento della società da loro amministrata o partecipata.

In ogni caso, ove la fideiussione preveda il pagamento a prima richiesta e il richiamo all’art. 1957 c.c., l’onere del creditore è soddisfatto con la richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, poiché esigere l’azione giudiziale contraddirebbe la clausola a prima richiesta; sicché dalla eventuale nullità parziale della clausola di rinuncia all’art. 1957 c.c. non discenderebbe comunque la liberazione dei fideiussori.

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Brevetto farmaceutico in prossima scadenza e generico lanciato a rischio: inibitoria negata per dubbi sull’attività inventiva
Nel procedimento cautelare per contraffazione di brevetto farmaceutico, la presunzione di validità che assiste il titolo non impedisce al giudice,...

Nel procedimento cautelare per contraffazione di brevetto farmaceutico, la presunzione di validità che assiste il titolo non impedisce al giudice, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, di negare l’inibitoria quando emergano serie ragioni di dubbio sulla sussistenza dell’attività inventiva, valutata secondo il problem-solution approach; tali ragioni possono desumersi dalle esplicite indicazioni dell’arte nota che suggerivano al tecnico del ramo la soluzione rivendicata, da un contenzioso internazionale con numerose pronunce di invalidità del medesimo brevetto, da un iter di opposizione davanti all’Ufficio europeo dei brevetti concluso con decisioni contrastanti, l’ultima delle quali senza esaminare le anteriorità più rilevanti, e dall’esito non univoco delle consulenze tecniche disposte in altri giudizi.

Nella medesima valutazione assume rilievo la prossima scadenza del brevetto, che rende opportuno rigettare le istanze cautelari di inibitoria, di ritiro del farmaco generico e di eliminazione dalle liste di trasparenza, rinviando al giudizio di merito ogni approfondimento tecnico.

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Rivendicazioni, equivalenti e prodotti compatibili: esclusa la contraffazione di brevetto e l’imitazione servile
L’interpretazione delle rivendicazioni di un brevetto non può fondarsi su un’analisi meramente semantica del loro testo, ma deve scaturire dalla...

L’interpretazione delle rivendicazioni di un brevetto non può fondarsi su un’analisi meramente semantica del loro testo, ma deve scaturire dalla lettura complessiva del documento brevettuale, comprensivo della descrizione e dei disegni, secondo l’art. 52, commi 2 e 3, c.p.i. e il Protocollo interpretativo dell’art. 69 CBE: essa deve risultare tecnicamente sensata per l’esperto del ramo e garantire insieme un’equa protezione al titolare e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

Nella valutazione della contraffazione per equivalenti ai sensi dell’art. 52, comma 3-bis, c.p.i., condotta con il test funzione-modo-risultato sulla caratteristica tecnica che distingue il prodotto contestato dalla rivendicazione indipendente, la contraffazione va esclusa quando la variante presenti una differenza tecnica strutturale, qualitativamente apprezzabile, che investe il nucleo inventivo protetto e non consente di conseguire il medesimo effetto tecnico, come i moduli con prese compatibili con una serie civile di interruttori che si agganciano alla placca con un sistema diverso da quello brevettato; la validità del brevetto, pur contestata, giustifica la compensazione delle spese di consulenza tecnica.

La contraffazione del modello comunitario registrato si valuta sull’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato dal confronto tra le rappresentazioni depositate e il prodotto del terzo, e va esclusa quando la registrazione riguardi gli interruttori della serie e il prodotto contestato consista in prese, restando estranei al giudizio gli aspetti funzionali come la planarità dei comandi. Perché un disegno o modello comunitario non registrato goda di tutela occorre provare la sua divulgazione al pubblico, cioè una diffusione con proiezione esterna alla realtà aziendale tale da renderlo conoscibile agli ambienti specializzati del settore operanti nell’Unione; la prova non è fornita da fatture prive dell’indicazione dei destinatari, di rilevanza meramente interna, né da estratti di cataloghi dai quali non sia possibile desumere con esattezza la data di effettiva diffusione.

Non basta a fondare la tutela autoriale del disegno industriale, valutata secondo il criterio di originalità indicato dalla sentenza Cofemel, la notorietà del designer o l’attribuzione di premi ed esposizioni museali, quando i riconoscimenti riguardino anche le funzioni domotiche e il prodotto riprenda elementi di stile già presenti in prodotti anteriori, perché qualità tecnica e gradevolezza estetica non esprimono la creatività dell’autore. Per le stesse ragioni non è provato il carattere distintivo acquisito dalla forma come marchio di fatto, che richiede la prova della rinomanza del segno e non dei soli investimenti pubblicitari.

Il divieto di imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c. riguarda soltanto le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e non opera per le forme funzionali necessarie all’utilità del prodotto: la compatibilità tra sistemi modulari di diversa produzione, che costituisce un’utilità idonea a giustificare anche la riproduzione millimetrica degli elementi di connessione, non è di per sé illecita e non integra imitazione confusoria quando marchio e confezione rendano riconoscibile la diversa provenienza. La scelta di produrre elementi componibili con quelli del concorrente non integra neppure concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. in difetto di specifiche violazioni della correttezza professionale, poiché l’imitazione non confusoria non può essere ricondotta alla clausola generale.

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Revoca ex art. 2409 c.c. di amministratori e sindaci di quotata per esternalizzazione integrale di amministrazione e tesoreria
Costituisce grave irregolarità nella gestione tale da giustificare la revoca degli amministratori ai sensi dell’art. 2409 c.c., la mancata predisposizione...

Costituisce grave irregolarità nella gestione tale da giustificare la revoca degli amministratori ai sensi dell’art. 2409 c.c., la mancata predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c., quando la società abbia integralmente esternalizzato la funzione amministrativa e la gestione della tesoreria a un soggetto terzo che sia anche cliente della società nonché principale debitore, condividendo peraltro la sede legale, con conseguente sostanziale abdicazione delle prerogative gestorie riservate ex lege agli amministratori. In tale situazione sussiste altresì la responsabilità del collegio sindacale per omessa vigilanza sull’adeguatezza degli assetti e sul loro concreto funzionamento, che l’art. 2403 c.c. include tra i doveri dell’organo di controllo.

L’accesso alla composizione negoziata della crisi, deliberato dagli amministratori nel corso dell’ispezione, conferma la fondatezza della denuncia sulla perdita della continuità aziendale e ne assorbe le questioni di bilancio, ma non sana l’inadeguatezza degli assetti. Il ricorso reiterato a prestiti obbligazionari convertibili cum warrant non standard, fortemente diluitivi, richiede una giustificazione razionale in un serio piano di rilancio, e non la trova quando l’attività sia sostenuta per anni soltanto da aumenti di capitale in assenza di redditività e i piani industriali non abbiano mai raggiunto gli obiettivi.

Non è in discussione la scelta di svolgere in outsourcing la contabilità e l’amministrazione, ma la totale mancanza di un’organizzazione interna che consenta il controllo sui servizi portati all’esterno: affidare a un ente esterno al gruppo la gestione della tesoreria, con il potere di scegliere come, quando e quali creditori pagare, significa consegnare a terzi le opzioni gestorie, in contrasto con l’art. 2380-bis c.c.; in presenza di una simile carenza di assetti non si pone alcun problema di sindacabilità delle scelte gestorie. La sostituzione degli amministratori revocati con consiglieri cooptati dal consiglio ai sensi dell’art. 2386 c.c., e non nominati dall’assemblea, non integra il presupposto per la sospensione del procedimento ex art. 2409, comma 3, c.c.; il decreto di revoca e di nomina dell’amministratore giudiziario può essere dichiarato immediatamente efficace ex art. 741 c.p.c., e l’emittente quotato è tenuto a darne comunicazione al pubblico quale informazione privilegiata. I costi dell’ispezione restano definitivamente a carico degli amministratori e dei sindaci soccombenti.

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Modello comunitario contraffatto su marketplace: legittimazione passiva del gestore e dell’intermediario ex art. 124 c.p.i.
La legittimazione ad agire e a contraddire, quale condizione dell’azione, non va confusa con la titolarità passiva del rapporto controverso:...

La legittimazione ad agire e a contraddire, quale condizione dell’azione, non va confusa con la titolarità passiva del rapporto controverso: è sufficiente che la parte affermi la coincidenza del soggetto nei cui confronti l’azione è proposta con il titolare passivo del rapporto, rilevando la sola prospettazione e non la fondatezza dell’azione. Il gestore del negozio virtuale nel quale i beni sono commercializzati con i propri segni distintivi è legittimato passivo rispetto alla domanda di inibitoria, tanto più quando le condizioni generali della piattaforma lo indichino come destinatario delle segnalazioni di contenuti illeciti.

L’azione inibitoria, a differenza di quella risarcitoria, può essere esercitata anche nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati per violare i diritti di proprietà industriale, come espressamente previsto dall’art. 124 c.p.i., e comunque nei confronti di soggetti eventualmente esenti dall’elemento soggettivo della colpa o del dolo, quale il gestore di un marketplace che svolga il ruolo di hosting provider passivo.

La protezione conferita dal disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa, sicché le minime differenze e i dettagli marginali non escludono la contraffazione quando siano riprese forme, proporzioni e posizionamento delle caratteristiche individualizzanti; la prova dell’interferenza può essere data mediante il campione acquistato sulla piattaforma e, in sede di reclamo, con nuovi documenti. Il periculum in mora sussiste quando, nonostante la diffida, il gestore della piattaforma abbia continuato a commercializzare i beni in contraffazione.

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Contenuto sostanziale della pretesa e ammissibilità della precisazione e modificazione della domanda
Per individuare il contenuto sostanziale della pretesa azionata in giudizio dall’attore, il Giudice deve prendere in esame i fatti materiali...

Per individuare il contenuto sostanziale della pretesa azionata in giudizio dall’attore, il Giudice deve prendere in esame i fatti materiali (circostanze di fatto - situazione dedotta in giudizio) posti dall’attore alla base delle proprie domande, eccezioni e conclusioni, come indicati nell’atto introduttivo e nei successivi scritti e che, a suo giudizio, hanno leso il suo diritto, non tanto le ragioni giuridiche a fondamento delle pretese. È infatti compito del Giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa dall’attore, per questo sono i fatti indicati che rilevano al fine di individuare la vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

Nel corso del giudizio, è, pertanto, ammesso precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni nei termini previsti dall'art. 183 c.p.c. (oggi 171-ter c.p.c.), riguardo al petitum ed alla causa petendi, purché le domande, eccezioni e conclusioni così modificate risultino connesse alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Si verifica una mutatio tutte le volte in cui nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine o di decisione.

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