Non integra il presupposto dell’azione dei creditori sociali ex art. 2476, comma 6, c.c. la mera allegazione del danno da inadempimento contrattuale della società, essendo invece necessario dedurre e provare un danno da defalcazione, ossia la diminuzione della garanzia patrimoniale derivante dalla violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
Integra, invece, danno diretto risarcibile ex art. 2476, comma 7, c.c. la condotta dell’amministratore che, dopo la notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e del relativo precetto, trasferisca la liquidità sociale su un conto corrente intestato a sé medesimo, impedendo al creditore di iniziare utilmente l’esecuzione forzata [nella specie, condanna dell’amministratore al risarcimento di circa 43.000 euro in favore del fornitore creditore]. Tale comportamento è privo di causa giustificativa, lede direttamente la posizione del creditore procedente e non è reso lecito dal successivo impiego delle somme per il pagamento di altri debiti sociali.
Va invece esclusa la responsabilità dei presunti amministratori di fatto, poiché tale qualità richiede lo svolgimento sistematico e continuo di attività gestorie tipiche, non essendo sufficiente il compimento di atti occasionali o la mera partecipazione a singoli incontri o trattative.
La violazione della regola statutaria che richiede l’autorizzazione assembleare per lo svolgimento di determinati atti, a carico dell’amministratore, può essere contestata con l’azione di responsabilità dell’organo gestorio e non già mediante una domanda di annullamento della delibera assembleare che ne costituirebbe il precipitato a valle.
Il sopravvenuto annullamento della delibera di aumento del capitale sociale, posta a base del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, non costituisce causa di annullamento della successiva delibera assembleare ai sensi dell’art. 2377 c.c., qualora la prima non sia stata sospesa ex art. 2378, comma 3, c.c., in ossequio alle esigenze di certezza e stabilità della vita societaria. [nella specie, s.r.l. con impugnazioni a catena dei soci sulle delibere di bilancio e di ricostituzione del capitale; esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c. per i profili interpretativi controversi].
La clausola compromissoria statutaria è opponibile, oltre che alla società e agli amministratori, al curatore che eserciti ai sensi dell’art. 146 l. fall. l’azione sociale di responsabilità, subentrando nella posizione della società, e per tale azione il tribunale è incompetente in favore degli arbitri. Resta invece la competenza del tribunale sull’azione dei creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c. esercitata dal curatore anche per gli stessi fatti, poiché la clausola non è opponibile ai creditori, terzi rispetto al contratto sociale.
La prescrizione quinquennale dell’azione dei creditori decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale diviene oggettivamente percepibile dai creditori, estranei ai flussi informativi interni, e non può decorrere prima degli atti dannosi; quando le distrazioni siano successive al dissesto della controllata, rileva la messa in liquidazione della holding e non la pubblicazione del bilancio negativo della partecipata.
Integrano distrazione, di cui l’amministratore risponde verso i creditori, i prelievi e i pagamenti a proprio favore per esigenze personali, oggetto di confessione stragiudiziale resa al curatore e al pubblico ministero, e i versamenti a una società veicolo da lui amministrata, privi di causa perché anteriori alla proposta concordataria della controllata che avrebbero dovuto finanziare, e poi da questa retrocessi all’amministratore come rimborso di un finanziamento soci. Il nesso causale è provato quando le distrazioni, compiute in prossimità della liquidazione e del fallimento, abbiano accresciuto in misura corrispondente la falcidia dei creditori; il danno è pari alle somme distratte, al netto di quanto recuperato nel fallimento della società beneficiaria, con rivalutazione dovuta anche se non richiesta, e interessi da ciascun atto distrattivo, mentre va respinta la domanda per lite temeraria quando l’eccezione di incompetenza sia stata in parte accolta.
Nel preliminare di cessione dell’intero capitale di una s.r.l. immobiliare i promittenti venditori costituiscono una parte complessa ma unitaria, perché l’impegno di ciascuno riguarda l’intero capitale e non la sola propria quota, e i dissidi interni a ciascuna parte, tra i soci della società veicolo acquirente o tra i soci della società bersaglio, sono inopponibili alla controparte. Il recesso ai sensi dell’art. 1385 c.c. spetta soltanto al contraente adempiente, sicché è illegittimo il recesso di tutte le parti quando al rogito non si presentino né la promissaria acquirente, priva della liquidità per pagare il prezzo pur avendo escluso ogni condizione di finanziamento, né una parte dei promittenti venditori, che per essere anche soci della società veicolo impediscano l’offerta dell’intero capitale.
Quando entrambe le parti di un contratto preliminare assistito da caparra confirmatoria chiedano l’accertamento della legittimità del proprio recesso, o la risoluzione per inadempimento dell’altra, il giudice deve prendere atto della comune volontà di sciogliere il vincolo, pur fondata su premesse contrastanti, e dichiararne lo scioglimento, pronunciando sulle sole domande restitutorie sottese alla richiesta del doppio della caparra. Non è perciò tardiva la domanda subordinata di accertamento dello scioglimento proposta dall’attrice in prima udienza, e i promittenti venditori sono condannati a restituire quanto ricevuto, senza interessi in difetto di domanda trattandosi di debito di valuta, con compensazione parziale delle spese per la reciproca soccombenza.
Quando l’acquisto della partecipazione non si perfezioni, le somme versate alla società, sia come anticipo sul prezzo delle quote sia come finanziamento soci, sono prive di causa e vanno restituite a titolo di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c., perché l’accordo sul futuro ingresso nella compagine sociale rileva come mero motivo del pagamento e non come titolo idoneo a giustificarne la ritenzione. È il caso dei versamenti eseguiti da un imprenditore e dalla sua società a una s.r.l. di logistica, in vista di un ingresso nella compagine rimasto allo stato di proposta, quando dalle visure risulti che i versanti non sono mai divenuti soci.
La mancata comparizione senza giustificato motivo del legale rappresentante della società contumace all’interrogatorio formale consente di ritenere ammessi i fatti dedotti, come l’intesa sulla restituzione in caso di mancato ingresso, specie se corroborati dalle causali dei bonifici e dai bilanci. Sulle somme da restituire decorrono gli interessi legali dalla richiesta stragiudiziale e quelli previsti dall’art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale.
Perfezionato l’aumento di capitale, il conferimento costituisce investimento a rischio con effetti tipici e inderogabili, che il principio di effettività del capitale e la tutela dei terzi sottraggono a un diverso accordo con la società. Non è configurabile la simulazione della sottoscrizione fondata su un accordo tra il singolo sottoscrittore e gli amministratori, che non sono legittimati a rappresentare la società in accordi diretti a simulare i conferimenti, né la riqualificazione dell’investimento in equity come finanziamento con obbligo di restituzione.
L’operazione di equity crowdfunding di una start-up innovativa, svolta tramite un portale autorizzato e vigilato, è raccolta di capitale di rischio e non integra raccolta del risparmio tra il pubblico vietata ai soggetti non bancari; l’eventuale impegno di restituzione assunto dalla società verso un singolo sottoscrittore riguarderebbe solo il rapporto tra questi e l’emittente, e non l’attività del portale, né rileva l’elevato sovrapprezzo pubblicizzato e accettato. Il contratto di consulenza stipulato contestualmente con l’investitore non è collegato alla sottoscrizione né viola il divieto di patto leonino, quando abbia una propria causa concreta di apporto professionale e non escluda il rischio di perdita del capitale conferito; ne è legittima la risoluzione per clausola risolutiva espressa quando il consulente abbia cessato ogni prestazione. Agisce con mala fede, ai sensi dell’art. 96, primo comma, c.p.c., l’investitore professionale che sostenga di avere effettuato un investimento garantito pur consapevole della natura dell’investimento in capitale di rischio.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione anche in presenza di attivo, come conferma la cancellazione d’ufficio prevista dall’art. 2490, comma 6, c.c. per le società che non depositano il bilancio per tre esercizi: i rapporti ancora pendenti sono regolati da un fenomeno lato sensu successorio, per cui le obbligazioni si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso o illimitatamente, secondo il regime di responsabilità pendente societate, e i beni e i diritti non compresi nel bilancio di liquidazione passano ai soci in contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese e dei crediti incerti o illiquidi.
Ne consegue che, su domanda del creditore ipotecario della società cancellata d’ufficio, interessato anche ai fini della trascrizione, va accertata la proprietà in capo all’ex socio unico degli immobili ipotecati rimasti formalmente intestati alla s.r.l. estinta. La mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace anche dopo la fase stragiudiziale, e la natura di mero accertamento del giudizio giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese.
La clausola dell’accordo quadro con cui i soci della scissa si obbligano a manlevare il socio beneficiario dalle passività derivanti dalla scissione copre, come le garanzie di indennizzo tipiche della vendita di partecipazioni, i costi e le sopravvenienze generati dalla gestione anteriore e manifestatisi dopo l’operazione, e non il minor valore di un bene assegnato rispetto a quello indicato nel progetto, che costituisce al più un errore di valutazione condiviso. Quando i partecipanti siano da sempre gli unici soci della scissa, abbiano negoziato l’operazione con l’assistenza di legali e advisor e rinunciato alla situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2501-quater c.c. per la piena conoscenza del patrimonio, non vi è ragione, in assenza di asimmetrie informative, di rimettere in discussione dopo la scissione i valori del progetto, e una diversa lettura della clausola contrasterebbe con la buona fede interpretativa dell’art. 1366 c.c.
La clausola che impone la consegna dell’immobile assegnato in condizioni di uso ottimali alla data di efficacia della scissione costituisce un presupposto di fatto dell’operazione, che consente al beneficiario di rifiutare il proprio consenso se non rispettato, e si esaurisce con il perfezionamento della scissione; il voto favorevole al progetto e la stipula dell’atto dopo la presa in consegna del bene, senza contestazioni, presuppongono l’adempimento o valgono come rinuncia per fatti concludenti, e rendono superfluo accertare l’inadempimento dedotto.
L’amministratore di s.r.l. agisce in conflitto di interessi quando, con riferimento allo specifico atto, persegue un interesse estraneo al contratto sociale incompatibile con quello della società, e spetta a chi allega il conflitto provare gli elementi da cui desumere la violazione del dovere di lealtà. È annullabile ai sensi dell’art. 2475-ter c.c., su domanda della società posta in liquidazione, la vendita di un immobile sociale conclusa dall’amministratore unico, socio di maggioranza, con il proprio figlio a un prezzo pari a meno della metà del valore di mercato, quando il conflitto fosse noto all’acquirente per il rapporto di parentela e per il rapporto di consulenza intrattenuto con la società; la domanda va proposta contro la controparte contrattuale e non contro l’amministratore stipulante, che non è parte sostanziale del contratto e risponde del danno soltanto nel giudizio di responsabilità.
All’annullamento consegue la restituzione del prezzo effettivamente pagato, debito di valuta maggiorato dei soli interessi legali dalla domanda, e non delle spese di finitura sostenute dall’acquirente, non provate nel pagamento. L’azione demolitoria ai sensi dell’art. 2475-ter c.c., riservata alla società, non esclude quella di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 c.c. promuovibile da ciascun socio, ma la restituzione dell’immobile conseguente all’annullamento elide il danno e fa venir meno l’interesse dei soci di minoranza alla domanda risarcitoria; le spese di quest’ultima gravano, per soccombenza virtuale, sull’amministratore e sulla società ai sensi dell’art. 2476, quarto comma, c.c.
Non ricorre la responsabilità solidale del socio ai sensi dell’art. 2476, ottavo comma, c.c., e non va autorizzata la sua chiamata in causa, quando il socio di minoranza abbia contestato l’operazione e vi abbia rinunciato soltanto a fronte di un pagamento risarcitorio, senza alcuna ingerenza o influenza effettiva sulla decisione dell’amministratore.
Il provvedimento dell’AGCM che accerta un’intesa restrittiva, divenuto definitivo dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104/UE, vincola il giudice civile ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 3/2017 quanto alla natura della violazione e alla sua portata materiale, personale, temporale e territoriale. La presunzione di danno da cartello dell’art. 14, comma 2, del medesimo decreto non si applica quando il cartello sia cessato prima della scadenza del termine di recepimento, mentre si applica, in quanto norma processuale, il potere del giudice di stimare equitativamente il danno quando la sua esatta quantificazione sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile, come nell’azione follow-on di un’impresa del marmo contro un produttore di cemento partecipe dell’intesa; anche ove il vincolo non operasse, il provvedimento definitivo varrebbe comunque come prova privilegiata.
Nella quantificazione del sovrapprezzo il metodo “before and after”, che confronta i prezzi del periodo dell’intesa con quelli del periodo anteriore depurati dell’inflazione, è idoneo a ricostruire lo scenario controfattuale, previa verifica che gli aumenti non dipendano dall’andamento dei principali costi di produzione, e il giudice può applicare uno sconto di sicurezza per le incertezze della stima; il risarcimento è debito di valore, da rivalutare dalla data dei pagamenti con interessi sulla somma progressivamente rivalutata. Va invece respinta la domanda di risarcimento della perdita di chance fondata su allegazioni vaghe e generiche, e l’aspettativa di prezzi determinati da normali dinamiche concorrenziali è già compensata dal risarcimento del sovrapprezzo.
Nel procedimento ai sensi dell’art. 700 c.p.c., benché il provvedimento possa avere contenuto atipico, il ricorrente deve indicarne specificamente il contenuto, così da consentire la verifica della sua idoneità ad assicurare gli effetti della decisione di merito e l’esplicazione del contraddittorio. È quindi inammissibile per genericità la richiesta di non meglio precisati «provvedimenti necessari alla inibizione del pregiudizio», così come quella di anticipare la risoluzione o sospendere un contratto senza indicarne il titolo giuridico; è invece legittimato il socio che abbia sottoscritto l’accordo sia in proprio sia quale legale rappresentante della società.
Non sussiste comunque il fumus di un diritto a sciogliersi dall’accordo transattivo e preliminare di cessione delle quote con cui i soci di una società tra professionisti avevano regolato l’uscita di uno di essi, perché l’adempimento di un contratto valido è un obbligo e non una scelta. In assenza di inadempimento della controparte, di un’impossibilità sopravvenuta oggettiva e assoluta o di un evento straordinario e imprevedibile che renda la prestazione eccessivamente onerosa, non rilevano la perdita di clienti, la mancata riscossione di crediti o le difficoltà personali del promissario acquirente; né una mera difficoltà nell’organizzazione dell’attività della società, privata dei collaboratori esterni, integra un pregiudizio imminente e irreparabile.
Nella s.r.l. l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte della società richiede un’espressa autorizzazione dei soci, la cui mancanza integra un difetto di legittimazione processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, salvo giudicato. L’autorizzazione non deve però necessariamente precedere l’instaurazione del giudizio, bastando che intervenga prima della decisione, e sana con effetto ex tunc il difetto originario la delibera che, richiamando espressamente il giudizio pendente e l’atto di citazione allegato, ratifichi l’iniziativa ed esprima una volontà sociale chiara e informata; il difetto di procura rilasciata da procuratori speciali dopo la messa in liquidazione è superato dalla nuova procura del liquidatore.
Il conflitto di interessi dell’amministratore, che nella s.r.l. è regolato dall’art. 2475-ter e non dall’art. 2391 c.c. ma può comunque fondare l’azione risarcitoria, va accertato in concreto, con riferimento alla singola operazione e al suo contenuto. Non basta la coincidenza nella stessa persona del ruolo di amministratore delle due parti contrattuali, né un interesse del terzo diverso o contrario a quello sociale, occorrendo un interesse incompatibile, tale che l’operazione non risponda ad alcun interesse della società e le sia pregiudizievole; trattandosi di atto gestorio coperto dalla regola dell’insindacabilità delle scelte di merito, spetta a chi agisce provare gli indici di anomalia del contesto e il danno.
È scelta imprenditoriale non irragionevole il trasferimento a costo zero al cliente principale degli apparati già concessi in comodato, soggetti a rapida obsolescenza, quando i canoni del servizio continuino a garantire introiti che ne compensano ampiamente il costo; l’errata registrazione contabile della cessione non basta senza la prova di un danno. Va inoltre respinta la domanda fondata su accordi ricognitivi prodotti dai clienti nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, quando quei giudizi si siano conclusi a favore della società, o su allegazioni generiche, relative a pareri non seguiti da atti dispositivi o a condotte prive di danno dedotto.