Il rapporto contrattuale tra la società e l’amministratore non può essere assimilato né a quello di un lavoratore subordinato o parasubordinato, né a quello di un prestatore d’opera, non essendo soggetto ad alcun coordinamento o eterodirezione, ma va piuttosto ricondotto nell’ambito dei rapporti societari di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 168 del 2003, essendo tale rapporto funzionale, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, alla vita della società. Da tale inquadramento giuridico deriva l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e la conseguente natura derogabile del diritto al compenso spettante all’amministratore e così: (i) il rapporto societario di amministrazione può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito; e (ii) il diritto al compenso è rinunciabile da parte dell’amministratore, anche tacitamente, mediante un comportamento concludente che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto.
Il diritto al compenso va ricercato nello statuto, che può attribuirlo, subordinarlo a una delibera dei soci, escluderlo o tacere, nella delibera di nomina e nelle delibere successive, e solo se il diritto esiste in forza di uno di questi titoli il giudice può determinarne l’ammontare in via equitativa; l’amministratore che non condivida la gratuità può rifiutare la nomina o dimettersi. È gratuito l’incarico quando lo statuto riconosca agli amministratori il solo rimborso delle spese e consenta ai soci di determinare un emolumento annuo e un’indennità di fine mandato, se nessuna delibera li abbia mai attribuiti; va quindi respinta la domanda dell’ex amministratore unico e socio paritario contro la s.r.l. in liquidazione, senza necessità di esaminare la qualità dell’attività svolta.
L’eccezione di prescrizione del convenuto che si sia costituito il giorno prima dell’udienza, senza rispettare il termine dell’art. 166 c.p.c., è tardiva ai sensi dell’art. 167, secondo comma, c.p.c.