Il rapporto contrattuale tra la società e l’amministratore non può essere assimilato né a quello di un lavoratore subordinato o parasubordinato, né a quello di un prestatore d’opera, non essendo soggetto ad alcun coordinamento o eterodirezione, ma va piuttosto ricondotto nell’ambito dei rapporti societari di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 168 del 2003, essendo tale rapporto funzionale, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, alla vita della società. Da tale inquadramento giuridico deriva l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e la conseguente natura derogabile del diritto al compenso spettante all’amministratore e così: (i) il rapporto societario di amministrazione può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito; e (ii) il diritto al compenso è rinunciabile da parte dell’amministratore, anche tacitamente, mediante un comportamento concludente che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto.
Ne consegue che l’amministratore di s.r.l. non ha diritto ad alcun compenso quando lo statuto attribuisca ai soci la determinazione dell’emolumento e i soci, con un silenzio che lo statuto stesso qualifica come volontà di non attribuirlo, abbiano inequivocabilmente escluso la remunerazione [nella specie, domanda dell’ex amministratore contro la s.r.l. in liquidazione respinta, restando superflue le questioni sulla qualità dell’attività svolta].