L’illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. presuppone un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva richiede la qualità di imprenditore o almeno l’esercizio di un’attività d’impresa. A tal fine non è necessario lo scopo di lucro soggettivo e non rileva il fine altruistico perseguito, ma occorre che l’ente offra beni o servizi sul mercato secondo criteri di economicità, cioè con tendenziale proporzionalità tra costi e ricavi; ciò vale anche per gli enti del terzo settore, ai quali le norme sulla concorrenza si applicano solo se esercitano un’attività economica.
Non può invocare la tutela dell’art. 2598 c.c. l’associazione che svolge attività di utilità sociale finanziata da elargizioni, lasciti testamentari, contratti con enti pubblici e contributi pubblici e privati, senza proventi derivanti da uno scambio sinallagmatico diretto a coprire i costi di esercizio, e che non allega di operare sul mercato producendo beni o servizi. [Nella specie, associazione di sostegno ai retinopatici e agli ipovedenti, che lamentava la costituzione da parte del suo ex presidente di una nuova associazione con denominazione asseritamente confondibile e dichiarata continuità con la prima].
La domanda cautelare prospettata come repressione di atti di concorrenza sleale non può essere riqualificata come domanda di tutela contro un illecito aquiliano quando la ricorrente allega soltanto un pregiudizio alla propria attività d’impresa, senza riferimenti ad altri interessi giuridici lesi e al danno a essi arrecato.
La domanda di inibitoria e di restituzione fondata sull’appropriazione materiale di beni di proprietà della ricorrente prescinde dalla qualità di imprenditore delle parti ed è ammissibile, ma richiede l’allegazione delle modalità della sottrazione e degli elementi che consentano di ricondurre i beni detenuti dalla controparte a quelli della ricorrente; non basta la mera presenza del logo della ricorrente sui beni. [Nella specie, pannelli tattili multimediali realizzati nell’ambito di un bando regionale].
Il periculum in mora non è dimostrato dall’allegazione generica che le condotte sono tuttora in corso, attraverso social network, quotidiani online e video pubblicati in rete, se non si descrive per quale ragione esse produrrebbero un danno irreparabile.