La concessione della richiesta di sospensione dell’esecuzione di una delibera assembleare di azzeramento del capitale sociale e sua successiva ricostituzione è subordinata non solo alla valutazione della sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, in quanto strumento di natura cautelare, ma anche del bilanciamento tra il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall’esecuzione della delibera impugnata e quello che invece subirebbe la società dalla sospensione della sua esecuzione, come richiesto dal comma 4 dell’art. 2378 cod. civ.
Una operazione di ricapitalizzazione di una società in liquidazione da oltre trent’anni senza che i liquidatori abbiano mai realizzato condotte concretamente finalizzate alla liquidazione del patrimonio potrebbe trovare giustificazione solo accompagnata da una contestuale revoca dello stato di liquidazione, anche in considerazione del fatto che la scelta di azzerare il capitale sociale e ricapitalizzare non è l’unica opzione per il liquidatore, onde la non ineludibilità di tale decisione, potendo lo stesso porre in essere atti conservativi compatibili con lo stato di liquidazione. Inoltre, il rigetto dell’istanza di sospensione cautelare ridurrebbe le tutele dei soci di minoranza posti di fronte ad un improvviso cambio di direzione senza che, tuttavia, a ciò corrispondano concrete attività operative. [nella specie, sospesa la delibera della s.r.l. in liquidazione da oltre trent’anni, in difetto di qualsiasi attività preparatoria della prospettata ristrutturazione degli immobili, uno dei quali occupato senza canone dal socio di maggioranza nominatosi custode].