Ai fini della risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1453 c.c. l’importanza delle inadempienze di una delle parti va valutata non isolatamente, ma nel suo complesso, dovendo intendersi non in senso generico, cioè in relazione alla stima di un danno avulso dagli specifici interessi violati, ma in relazione all’attitudine dell’inadempimento a turbare, reagendo sulla causa del contratto, l’equilibrio contrattuale, quale risulta dalle clausole cui i contraenti hanno attribuito valore maggiore ed essenziale, sotto un profilo oggettivo, in relazione alla funzione economico-sociale del contratto, o soggettivo, in relazione a particolari interessi dei contraenti.
Nel contratto di associazione in partecipazione, dichiarata la nullità della clausola risolutiva espressa e accertato lo scioglimento del rapporto, l’associato va condannato alla restituzione dei beni ancora nella sua disponibilità, mentre la domanda risarcitoria meramente asserita e non specificata va respinta, poiché anche la liquidazione equitativa presuppone elementi idonei a dimostrare la lesione.