È nulla per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto di mero stile, la clausola risolutiva espressa che richiami genericamente la violazione di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, perché non seleziona le obbligazioni il cui inadempimento determina la risoluzione di diritto e rimette a una sola parte la valutazione della sua importanza; non opera quindi la risoluzione dichiarata dall’associante per la mancata consegna, entro poche ore, dei documenti richiesti all’associata.
Ai fini della risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1453 c.c. l’importanza delle inadempienze di una delle parti va valutata non isolatamente, ma nel suo complesso, dovendo intendersi non in senso generico, cioè in relazione alla stima di un danno avulso dagli specifici interessi violati, ma in relazione all’attitudine dell’inadempimento a turbare, reagendo sulla causa del contratto, l’equilibrio contrattuale, quale risulta dalle clausole cui i contraenti hanno attribuito valore maggiore ed essenziale, sotto un profilo oggettivo, in relazione alla funzione economico-sociale del contratto, o soggettivo, in relazione a particolari interessi dei contraenti.
All’associazione in partecipazione si applicano le regole della risoluzione dei contratti sinallagmatici, e il dovere di buona fede impone all’associante di portare a compimento l’affare nel tempo ragionevolmente necessario. Pronunciata la risoluzione per grave inadempimento dell’associante, che abbia impedito all’associata di proseguire l’attività, questi è tenuto a restituire l’apporto ricevuto e i beni ancora nella sua disponibilità, perché il contratto non è riconducibile a quelli a esecuzione continuata, e le somme anticipate per le stagioni successive nei limiti in cui il pagamento sia provato.
Va respinta la domanda di lucro cessante fondata sulla mera proiezione dei risultati di una sola stagione, senza elementi che facciano presumere un andamento costante dei ricavi, e è inammissibile la domanda di retroversione degli utili ai sensi dell’art. 125 c.p.i. proposta in via concorrente con il risarcimento e senza una domanda di contraffazione del marchio. La domanda del contraente inadempiente fondata sul rendiconto del contratto risolto non può essere accolta, e la domanda risarcitoria meramente asserita e non specificata va respinta, perché anche la liquidazione equitativa presuppone elementi idonei a dimostrare la lesione.