La sentenza penale irrevocabile di condanna, che abbia pronunciato condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile con rinvio alla separata sede civile per la liquidazione, ha efficacia vincolante quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua commissione da parte del condannato, ma non anche quanto alla prova del danno, al nesso di causalità tra fatto e pregiudizio e alla quantificazione del medesimo, che restano oggetto di autonomo accertamento in sede civile.
I pagamenti eseguiti in favore dei soci a titolo di restituzione di finanziamenti, in assenza di prova dell’effettiva esistenza del credito dei soci e in una fase in cui la società già manifestava segni di crisi finanziaria, integrano una distrazione patrimoniale in danno della società e dei creditori sociali. Qualora i crediti preferiti abbiano natura chirografaria, il pregiudizio alla massa è pari all’ammontare dei pagamenti preferenziali, ove risulti che tali crediti non avrebbero comunque trovato soddisfazione nel concorso.
Il pagamento, in favore di società riconducibile agli amministratori o ai soci, di fatture relative a operazioni inesistenti integra condotta distrattiva, in quanto priva di effettiva giustificazione causale e lesiva del patrimonio sociale. Del danno così arrecato risponde anche la società beneficiaria, ai sensi dell’art. 2049 c.c., per la condotta dell’amministratore che abbia illecitamente percepito le somme. [nella specie, condanna di amministratori, socia e società beneficiaria di una s.r.l. di produzione cinematografica fallita al pagamento di complessivi 1,9 milioni di euro circa, con dichiarazione ai fini della registrazione a debito ex art. 59 d.p.r. n. 131/1986].