Il liquidatore revocato in via cautelare che, dopo la pronuncia del provvedimento immediatamente esecutivo, rassegni le dimissioni dalla carica “a prescindere da eventuali impugnazioni” presta inequivocabile acquiescenza alla revoca e ne rende irreversibile la cessazione: è pertanto inammissibile per difetto di interesse il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. da lui proposto il giorno successivo alle dimissioni e alla nomina del nuovo liquidatore [nella specie, s.a.s. in liquidazione dopo il decesso del socio accomandatario].