Il liquidatore revocato in via cautelare che, dopo la pronuncia del provvedimento immediatamente esecutivo, rassegni le dimissioni dalla carica «a prescindere da eventuali impugnazioni» presta inequivocabile acquiescenza alla revoca e ne rende irreversibile la cessazione, sicché è inammissibile per difetto di interesse il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. da lui proposto dopo l’accettazione delle dimissioni e la nomina del nuovo liquidatore, perché l’impugnazione non potrebbe in alcun caso consentirgli di riacquistare la carica.