La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., rilevabile anche d’ufficio, presuppone una pregiudizialità in senso tecnico, cioè l’attitudine della decisione dell’altra causa a fare stato con efficacia di giudicato nel processo pregiudicato, e quindi l’identità delle parti; il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.\n\nLa convalidazione ex art. 28 c.p.i. non comporta la perdita del diritto sul marchio né l’acquisto del diritto da parte di chi lo abbia usato senza contestazione, ma integra una decadenza dall’azione di nullità o di contraffazione, impedita soltanto dall’esercizio dell’azione. Va respinta la domanda di nullità per difetto di novità di marchi patronimici registrati da un componente della famiglia quando i rapporti tra le parti siano regolati da un accordo di coesistenza, e va invece accolta la riconvenzionale di decadenza per non uso dei marchi anteriori limitatamente ai servizi di ristorazione non utilizzati [nella specie, marchi “Cipriani” e “Hotel Cipriani”; rigettate anche la domanda di trasferimento del dominio cipriani.com e quelle di contraffazione].