Il terzo creditore conserva, anche dopo il fallimento della società, l’azione individuale aquiliana contro gli amministratori di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c., cui si applicano i principi elaborati per l’art. 2395 c.c., purché il danno sia conseguenza diretta della loro condotta e non mero riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, per il quale è legittimato il curatore; la cessione a terzi della posizione contrattuale del creditore non incide sulla sua legittimazione all’azione extracontrattuale, che dipende dalla sola affermazione della titolarità del credito risarcitorio. L’inadempimento contrattuale della società non implica la responsabilità degli amministratori, e l’attore deve allegare, prima ancora di provare, condotte dolose o colpose ulteriori e il nesso causale con il danno, non bastando una generica mala gestio desunta dagli inadempimenti, come la mancata restituzione delle somme versate per una due diligence o il mancato pagamento del prezzo della cessione, se non si allega che gli obblighi siano stati assunti con l’intento di non adempierli o che la cancellazione della società debitrice mirasse a pregiudicare il creditore.
La responsabilità solidale dei soci ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c. è ancillare a quella degli amministratori e la presuppone; essa riguarda inoltre soltanto fatti commissivi connotati da dolo specifico, cioè l’aver deciso o autorizzato intenzionalmente atti pregiudizievoli, e non si estende a condotte omissive come la mancata adozione della delibera di aumento di capitale promessa al terzo.