Il terzo creditore conserva, anche dopo il fallimento della società, l’azione individuale aquiliana contro gli amministratori di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c., cui si applicano i principi elaborati per l’art. 2395 c.c., purché il danno sia conseguenza diretta della loro condotta e non mero riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, per il quale è legittimato il curatore. L’inadempimento contrattuale della società non implica la responsabilità degli amministratori, e l’attore deve allegare, prima ancora di provare, condotte dolose o colpose ulteriori e il nesso causale con il danno, non bastando una generica mala gestio desunta dagli inadempimenti [nella specie, mancata allegazione di obblighi assunti con l’intento di non adempierli o di una cancellazione della società finalizzata a pregiudicare il creditore].
La responsabilità solidale dei soci ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c. è ancillare a quella degli amministratori e la presuppone; essa riguarda inoltre soltanto fatti commissivi connotati da dolo specifico, cioè l’aver deciso o autorizzato intenzionalmente atti pregiudizievoli, e non si estende a condotte omissive come la mancata adozione della delibera di aumento di capitale promessa al terzo.