L’inadempimento contrattuale della società non fonda di per sé la responsabilità degli amministratori verso il terzo contraente ai sensi dell’art. 2395 c.c., che richiede la prova di una loro condotta dolosa o colposa, del danno diretto e del nesso causale; prima ancora, grava sull’attore l’onere di allegare specificamente i profili per i quali la condotta degli amministratori violerebbe obblighi gestori, pena il rigetto della domanda.
Non integrano violazione degli obblighi gestori la prosecuzione dell’attività con patrimonio netto ancora ampiamente positivo, che esclude il compimento di operazioni incompatibili con la liquidazione virtuale, né la mancata rilevazione della perdita della continuità aziendale finché sussista la concreta prospettiva della fusione in una società solvibile, né l’assunzione di obbligazioni verso il fornitore mentre gli amministratori si proponevano un accordo di ristrutturazione idoneo a soddisfare integralmente i creditori non aderenti.
La mera reticenza sulla situazione di crisi, peraltro dedotta solo in comparsa conclusionale, è priva di efficacia decettiva quando il fornitore abbia consapevolmente assunto il rischio di insolvenza, disponendo dei bilanci che evidenziavano rilevanti perdite e continuando le forniture nonostante fatture scadute e insolute. Il silenzio è inoltre giustificato dal perseguimento di concrete prospettive di risanamento o di cessione dell’azienda in funzionamento, in coerenza con i doveri di solidarietà che il diritto della crisi impone ai creditori, come quando la continuità abbia consentito di cedere il ramo d’azienda per diciassette milioni di euro e di distribuire ai chirografari il quaranta per cento dei crediti.